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Document 52007AE0408
Opinion of the European Economic and Social Committee on the Proposal for a Council Directive concerning indirect taxes on the raising of capital (Recast version) COM(2006) 760 final — 2006/0253 (CNS)
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Consiglio concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (rifusione) COM(2006) 760 def. — 2006/0253 (CNS)
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Consiglio concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (rifusione) COM(2006) 760 def. — 2006/0253 (CNS)
GU C 161 del 13.7.2007, p. 23–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 161 del 13.7.2007, p. 4–4
(MT)
13.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 161/23 |
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Consiglio concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (rifusione)
COM(2006) 760 def. — 2006/0253 (CNS)
(2007/C 161/04)
Il Consiglio dell'Unione europea, in data 16 gennaio 2007, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.
La sezione specializzata Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 23 febbraio 2007, sulla base del progetto predisposto dal relatore BURANI.
Il Comitato economico e sociale europeo, in data 14 marzo 2007, nel corso della 434a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 159 voti favorevoli, nessun voto contrario e 6 astensioni.
1. Motivazione
1.1 |
La proposta in esame riguarda la rifusione della direttiva 69/335/CEE del Consiglio riguardante l'imposta sui conferimenti di capitale nelle aziende, già modificata in diverse occasioni. Tale direttiva — che era nata per armonizzare i sistemi d'imposizione e per impedire agli Stati membri di istituire o applicare altre imposte simili — è stata modificata in diverse occasioni fino a che, nel 1985, la direttiva 85/303/CEE ha riconosciuto che l'imposta sui conferimenti avrebbe dovuto essere abolita completamente a causa dei suoi effetti economici sfavorevoli per le aziende. |
1.2 |
La perdita di introiti fiscali che sarebbe derivata dall'abolizione dell'imposta è stata tuttavia ritenuta inaccettabile da taluni Stati membri; la direttiva del 1985 ha quindi dovuto accordare una deroga, riconoscendo agli Stati membri la facoltà di esentare le operazioni dall'imposta sui conferimenti, oppure di applicare un'aliquota unica non superiore all'1 %. |
1.3 |
Il principio rimane naturalmente valido nella proposta di direttiva in esame, che consiste in una semplice rifusione dei testi precedenti; il Comitato non può che prenderne atto e dare la sua approvazione. Tuttavia, la relazione della Commissione offre lo spunto per qualche riflessione che il Consiglio potrebbe forse utilmente raccogliere in vista di ulteriori iniziative. |
2. Conclusioni e raccomandazioni
2.1 |
La maggior parte dei 25 Stati membri ha raccolto l'orientamento del Consiglio del 1985, abolendo totalmente l'imposta. Al momento attuale solo 7 Stati membri la applicano ancora: Polonia e Portogallo con un'aliquota dello 0,50 % o inferiore; Cipro con lo 0,60 %; Grecia, Spagna, Lussemburgo e Austria nella misura piena dell'1 %. Questa disparità di trattamento costituisce un ostacolo alla creazione di un uguale livello di trattamento fra le aziende europee, che è una delle condizioni per il buon funzionamento del mercato unico. Se è ben vero che in campo fiscale esistono tuttora ben altre divergenze ed ostacoli, non per questo si dovrebbe rinunciare ad eliminare del tutto questa imposta. |
2.2 |
Gli Stati membri che ancora fruiscono della deroga potrebbero utilmente mettere a confronto i vantaggi derivanti dalle entrate fiscali con la presumibile (e in una certa misura calcolabile) perdita di investimenti da altri paesi comunitari o terzi, scoraggiati da una tassazione ormai quasi ovunque scomparsa. Il CESE ritiene che la rinuncia alla deroga costituirebbe un vantaggio per gli interessati e un passo avanti nel buon funzionamento del mercato unico nel suo complesso. |
2.3 |
Il CESE desidera inoltre attirare l'attenzione su una pratica che è stata adottata in alcuni Stati membri: l'introduzione di nuovi oneri dopo la soppressione dell'imposta, che viene in tal modo sostituita in modo surrettizio. In alcuni casi la Commissione è intervenuta e ha messo in opera una procedura d'infrazione, ma non è da escludere che altri episodi esistano e non siano stati rilevati. La vigilanza delle parti sociali potrebbe essere di ausilio nell'eliminarli. |
Bruxelles, 14 marzo 2007
Il Presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Dimitris DIMITRIADIS