This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52002PC0055
Proposal for a Council Regulation on the conclusion of the Protocol defining, for the period from 18 January 2002 to 17 January 2005, the fishing opportunities and the financial contribution provided for by the Agreement between the European Economic Community and the Republic of Seychelles on fishing off Seychelles
Proposta di regolamento del Consiglio sulla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle per il periodo 18 gennaio 2002 - 17 gennaio 2005
Proposta di regolamento del Consiglio sulla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle per il periodo 18 gennaio 2002 - 17 gennaio 2005
/* COM/2002/0055 def. - CNS 2002/0036 */
GU C 126E del 28.5.2002, p. 359–367
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta di regolamento del Consiglio sulla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle per il periodo 18 gennaio 2002 - 17 gennaio 2005 /* COM/2002/0055 def. - CNS 2002/0036 */
Gazzetta ufficiale n. 126 E del 28/05/2002 pag. 0359 - 0367
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO sulla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle per il periodo 18 gennaio 2002 - 17 gennaio 2005 (presentata dalla Commissione) RELAZIONE Il protocollo relativo all'accordo di pesca tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle scade il 17 gennaio 2002. Il 28 settembre 2001 le due parti hanno siglato un nuovo protocollo, allo scopo di stabilire le condizioni tecniche e finanziarie delle attività di pesca delle imbarcazioni della CE nelle acque delle Seicelle per il periodo dal 18 gennaio 2002 al 17 gennaio 2005. Tenuto conto di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio adotti, mediante regolamento, il protocollo che fissa le possibilità di pesca e le relative condizioni tecniche e finanziarie concordate tra la CE e la Repubblica delle Seicelle per il periodo dal 18 gennaio 2002 al 17 gennaio 2005. Una proposta di decisione del Consiglio relativa all'applicazione provvisoria del nuovo protocollo, in attesa della sua entrata in vigore definitiva, forma oggetto di una procedura distinta. 2002/0036 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO sulla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle per il periodo 18 gennaio 2002 - 17 gennaio 2005 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo [1], [1] Parere espresso il ...(non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) considerando quanto segue: (1) In conformità dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle, firmato a Bruxelles il 28 ottobre 1987 [2], le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche da apportare a tale accordo al termine del periodo di applicazione del protocollo accluso a detto accordo. [2] GU L 119 del 7.5.1987, pag. 26. (2) In seguito a questi negoziati il 28 settembre 2001 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria prevista dall'accordo sopramenzionato, per il periodo 18 gennaio 2002-17 gennaio 2005. (3) È nell'interesse della Comunità approvare tale protocollo. (4) Occorre fissare i criteri di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri in base alla ripartizione tradizionale delle possibilità di pesca nell'ambito dell'accordo sulla pesca. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È approvato a nome della Comunità europea il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria prevista nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle per il periodo 18 gennaio 2002-17 gennaio 2005. Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento. Articolo 2 Le possibilità di pesca fissate nel protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio: >SPAZIO PER TABELLA> Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate nel protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri. Articolo 3 Gli Stati membri le cui navi pescano nell'ambito del presente protocollo sono tenuti a notificare alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nelle acque delle Seicelle secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione del 14 marzo 2001 [3]. [3] GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8. Articolo 4 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo, allo scopo di impegnare la Comunità. Articolo 5 II presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente PROTOCOLLO CHE FISSA LE POSSIBILITÀ DI PESCA E LA CONTROPARTITA FINANZIARIA PREVISTE NELL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E IL GOVERNO DELLE SEICELLE SULLA PESCA AL LARGO DELLE SEICELLE PER IL PERIODO 18 GENNAIO 2002 - 17 GENNAIO 2005 Articolo 1 A norma dell'articolo 2 dell'accordo e in deroga all'articolo 12 dell'accordo relativo alla proroga dell'accordo, sono concesse licenze annue che autorizzano a pescare simultaneamente nelle acque delle Seicelle a) 40 tonniere a circuizione e b) 27 pescherecci con palangari di superficie per un periodo di tre anni a decorrere dal 18 gennaio 2002. Articolo 2 L'importo della contropartita finanziaria prevista all'articolo 6 dell'accordo è fissato a 3.460.000 EUR l'anno, di cui le Seicelle hanno concordato di destinare 1.160.000 EUR l'anno alle azioni di cui all'articolo 3. Il saldo (2.300.000 EUR), di seguito chiamato "compensazione finanziaria", sarà versato su un conto intestato al governo delle Seicelle comunicato dalla Banca centrale dello stesso paese. Tale contropartita finanziaria corrisponde a 46.000 t/anno di catture di tonnidi nelle acque delle Seicelle. Se le catture effettuate nelle acque delle Seicelle dai pescherecci comunitari superano 46.000 tonnellate, la Comunità aumenta in proporzione la contropartita finanziaria. La prima rata della compensazione finanziaria deve essere versata entro il 30 settembre 2002 e le altre rispettivamente entro il 18 gennaio 2003 e il 18 gennaio 2004. Articolo 3 Durante il periodo di tre anni di cui all'articolo 1, saranno finanziate, tramite la contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, le seguenti azioni per un importo totale di 3.480.000 EUR, ripartito come appresso indicato: a) aiuto allo sviluppo della pesca locale: 1.230.000 EUR; b) creazione e sviluppo di un sistema di controllo e sorveglianza, inclusa l'assistenza tecnica necessaria: 1.000.000 EUR; c) programmi scientifici e tecnici destinati a migliorare le conoscenze sugli stock ittici: 950.000 EUR; d) corsi di formazione nelle diverse discipline scientifiche, tecniche ed economiche collegate alla pesca e partecipazione a riunioni internazionali: 300.000 EUR. Gli importi di cui sopra saranno resi disponibili entro il 30 settembre 2002 e saranno versati nella data e secondo le modalità precisate dall'autorità della Seychelles Fishing Authority - l'autorità delle Seicelle responsabile per la gestione dei programmi in questione - su un conto bancario ad essa intestato. Tutte le misure menzionate sono decise dalla Seychelles Fishing Authority che ne informa la Commissione europea. Le autorità seicellesi competenti trasmettono alla delegazione competente della Commissione europea, entro tre mesi dal giorno anniversario d'entrata in vigore del protocollo, una relazione annuale sull'attuazione delle suddette azioni e sui risultati ottenuti. La Commissione europea si riserva il diritto di chiedere alle autorità competenti delle Seicelle informazioni complementari su tali risultati e di riesaminare se del caso i pagamenti di cui trattasi in funzione dell'effettiva realizzazione delle azioni stesse, previa consultazione nell'ambito della commissione mista prevista dall'articolo 7 dell'accordo. Articolo 4 In caso di mancata esecuzione da parte della Comunità europea dei versamenti di cui agli articoli 2 e 3, le Seicelle possono sospendere il presente protocollo. Articolo 5 Se, per circostanze imputabili esclusivamente a colpe o negligenze delle Seicelle, non è possibile svolgere attività di pesca nelle acque delle Seicelle, la Comunità europea può, dopo aver consultato le autorità delle Seicelle, sospendere il versamento della contropartita finanziaria, erogando tuttavia le somme dovute al momento della sospensione. Il pagamento della contropartita finanziaria riprende con il rientro alla normalità e dopo che le due parti si siano consultate e abbiano raggiunto un accordo, confermando che la situazione consente la ripresa delle attività di pesca. Articolo 6 Il protocollo e l'allegato I, recanti la data del 17 gennaio 1999, dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle, entrato in vigore il 28 ottobre 1987, sono abrogati e sostituiti dal presente protocollo e dall'allegato I. Articolo 7 Il presente protocollo e il suo allegato entrano in vigore non appena le parti si siano notificate la conclusione delle procedure relative all'adozione degli stessi. Essi si applicano a decorrere dal 18 gennaio 2002. ALLEGATO I Condizioni per l'esercizio delle attività di pesca nelle acque delle Seicelle applicabili ai pescherecci della Comunità 1. Formalità per la richiesta e il rilascio delle licenze Le procedure di richiesta e di rilascio delle licenze che consentono ai pescherecci della Comunità di pescare nelle acque delle Seicelle sono le seguenti: 1.1. la Commissione europea presenta alla Seychelles Fishing Authority (SFA), per il tramite della delegazione della Commissione competente per le Seicelle, una domanda per ciascun peschereccio redatta dall'armatore che intende esercitare un'attività di pesca in virtù del presente accordo, almeno 20 giorni prima della data di inizio del periodo di validità richiesto. Le domande devono essere compilate utilizzando l'apposito formulario fornito dalle Seicelle, il cui modello figura nell'appendice 1; 1.2. ciascuna licenza viene rilasciata a nome di un determinato peschereccio. Su richiesta della Commissione europea, la licenza rilasciata per un peschereccio può essere sostituita e, in caso di forza maggiore, sarà sostituita da una licenza per un altro peschereccio della Comunità; 1.3. le autorità seicellesi consegnano le licenze agli armatori oppure ai loro rappresentanti o agenti. La delegazione della Commissione europea competente per le Seicelle riceve notifica delle licenze rilasciate dalle autorità seicellesi; 1.4. la licenza deve essere sempre tenuta a bordo del peschereccio. Tuttavia, dopo aver ricevuto la notifica del pagamento dell'anticipo trasmessa dalla Commissione alle autorità delle Seicelle, queste ultime iscrivono la nave in questione nell'elenco delle navi autorizzate a pescare, che viene poi comunicato alle autorità di controllo delle Seicelle. Una copia della licenza suddetta può essere ottenuta per fax in attesa del ricevimento della licenza propriamente detta; tale copia viene conservata a bordo; 1.5. prima dell'entrata in vigore del presente accordo le autorità seicellesi comunicano le disposizioni relative al pagamento dei canoni delle licenze e in particolare i dati concernenti i conti bancari e la valuta in cui vanno effettuati i pagamenti. 2. Validità delle licenze e pagamento dei canoni 2.1. Le licenze sono valide un anno. Esse sono rinnovabili. 2.2. Il canone è fissato a 25 euro per tonnellata pescata nelle acque delle Seicelle. Le licenze sono rilasciate previo versamento alle Seicelle di una somma forfettaria, all'anno e per peschereccio, di 10.000 euro per le tonniere con reti a circuizione, 2.000 euro per peschereccio con palangari di superficie di stazza superiore a 150 TSL e 1.500 euro per peschereccio con palangari di superficie di stazza pari o inferiore a 150 TSL. Tali importi sono equivalenti ai canoni dovuti per la cattura rispettivamente di 400, 80 e 60 tonnellate di pescato all'anno nelle acque delle Seicelle. 2.3. I pescherecci con palangari di superficie, prima dell'inizio della loro campagna di pesca nelle acque delle Seicelle e alla fine della stessa, debbono presentarsi al porto di Victoria per la constatazione delle catture detenute a bordo. Tuttavia, su richiesta dell'armatore, le autorità seicellesi possono esentare i pescherecci da tale obbligo. Le licenze di pesca per i pescherecci con palangari di superficie consentono la cattura, oltre che del tonno, del pesce spada, del marlin e del pesce vela. 2.4. La Seychelles Fishing Authority (SFA) effettua il computo dei canoni dovuti a titolo dell'anno civile precedente, sulla base delle dichiarazioni di cattura effettuate dai pescherecci comunitari e delle altre informazioni da esso detenute. Tale computo viene notificato anteriormente al 31 marzo dell'anno in corso alla Commissione europea che lo trasmette, anteriormente al 15 aprile, simultaneamente agli armatori e alle autorità nazionali degli Stati membri interessati. Gli armatori, qualora contestino il computo presentato dallo SFA, possono consultare gli istituti scientifici competenti per la verifica delle statistiche relative alle catture, quali IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l'IEO (Instituto Español de Oceanografia) e IPIMAR (Instituto de Investigação das Pescas e do Mar) e concertarsi quindi con le autorità seicellesi per effettuare il computo definitivo anteriormente al 15 maggio dell'anno in corso. Qualora non siano pervenute osservazioni degli armatori entro tale data, il computo effettuato dalla SFA è considerato definitivo. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione delle Comunità europee il computo definitivo relativo alla propria flotta. Gli eventuali pagamenti supplementari sono erogati dagli armatori ai servizi seicellesi della pesca entro il 31 maggio dello stesso anno. Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all'importo dell'anticipo di cui sopra, la somma residua corrispondente non è rimborsabile. 3. Dichiarazione delle catture 3.1. Per ciascun periodo di pesca trascorso nelle acque delle Seicelle i pescherecci comunitari titolari di una licenza di pesca nelle acque suddette sono tenuti a compilare le schede di pesca, conformemente al modello riportato nelle appendici 2 e 3. Le schede di pesca debbono essere compilate anche se non sono state effettuate catture. 3.2. Per i periodi nei quali non si sono trovati nelle acque delle Seicelle, i pescherecci di cui al punto 3.1 sono tenuti a compilare la scheda di cui sopra con la menzione "Fuori ZEE Seicelle". 3.3. Per quanto riguarda la consegna delle schede di pesca di cui ai punti 3.1 e 3.2, i pescherecci della Comunità sono tenuti: - nel caso in cui facciano scalo al porto di Victoria, a consegnare dette schede di pesca, debitamente compilate, alle autorità seicellesi entro 5 giorni dall'arrivo nel porto e comunque prima di lasciare il porto in questione; - negli altri casi, a trasmettere le schede di pesca di cui sopra alle autorità seicellesi entro 14 giorni dall'arrivo in qualsiasi porto diverso da Victoria. Copia di dette schede è inviata agli istituti scientifici di cui al punto 2.4. 3.4. In caso di mancato rispetto di tali disposizioni si applicano le sanzioni indicate al punto 11. 4. Osservatori Su richiesta delle autorità seicellesi, le tonniere a circuizione accolgono a bordo un osservatore e, se le stesse autorità lo ritengono opportuno e necessario, due osservatori designati da tali autorità con il compito di controllare la posizione della nave e le catture effettuate nelle acque delle Seicelle, oltre alla ricerca scientifica. L'osservatore fruisce di tutte le agevolazioni necessarie per l'espletamento delle sue mansioni, compreso l'accesso ai locali, ai documenti e agli impianti di comunicazione. L'osservatore non deve restare a bordo più del tempo necessario all'esecuzione dei propri compiti. Durante la sua permanenza a bordo egli beneficia delle stesse prerogative degli ufficiali. Qualora una tonniera a circuizione con a bordo un osservatore seicellese lasci le acque delle Seicelle, devono essere prese le opportune misure per garantire che l'osservatore possa ritornare quanto prima nelle Seicelle a spese dell'armatore. Qualora l'osservatore non si presenti nel luogo convenuto al momento convenuto e nelle dodici ore che seguono, l'armatore sarà automaticamente dispensato dall'obbligo di prenderlo a bordo. La retribuzione e gli oneri sociali per l'osservatore sono a carico delle autorità competenti delle Seicelle. 5. Sistemi di controllo delle navi Le navi comunitarie che pescano nell'ambito dell'accordo sono controllate, inter alia, da sistemi di controllo delle navi, senza discriminazioni e alle condizioni concordate dalle parti. 6. Imbarco di marinai Durante la campagna di pesca ciascuna tonniera a circuizione imbarca almeno due marinai seicellesi designati dalle autorità delle Seicelle, con l'accordo degli armatori. I contratti di lavoro di questi marinai sono conclusi a Victoria tra il rappresentante dell'armatore e gli interessati, con l'accordo delle autorità seicellesi competenti. Essi includono inoltre il regime di previdenza sociale applicabile ai marinai, comprese l'assicurazione sulla vita e l'assicurazione malattia e infortuni. 7. Sbarchi Le tonniere a circuizione che effettuano sbarchi nel porto di Victoria fanno in modo di mettere a disposizione delle autorità seicellesi le catture accessorie ai prezzi del mercato locale. Le tonniere a circuizione della Comunità contribuiscono inoltre ad approvvigionare l'industria conserviera del tonno delle Seicelle ai prezzi del mercato internazionale. 8. Comunicazioni I pescherecci comunitari, nelle tre ore successive a ciascuna entrata e uscita dalla zona di pesca e ogni tre giorni durante la loro attività di pesca nelle acque delle Seicelle, comunicano direttamente alle autorità seicellesi, possibilmente via fax e, in caso di impossibilità, via radio, la loro posizione e le catture detenute a bordo. Il numero di fax e la frequenza radio sono indicate nella licenza. Una copia della comunicazione via fax o della registrazione delle comunicazioni radio è conservata dalle autorità seicellesi e dagli armatori fino all'approvazione da parte di ciascuna delle due parti del computo definitivo dei canoni di cui al punto 2.4. In caso di mancato rispetto di tali disposizioni si applicano le sanzioni indicate al punto 11. 9. Zone di pesca Al fine di non pregiudicare l'attività di pesca artigianale nelle acque delle Seicelle, i pescherecci comunitari non possono operare nelle zone definite dalla regolamentazione seicellese né entro l'area di tre miglia nautiche intorno ai dispositivi di insediamento del pesce collocati dalle autorità seicellesi, le cui posizioni geografiche sono state comunicate ai rappresentanti o agli agenti degli armatori. 10. Attrezzature portuali e utilizzazione di forniture e servizi Per quanto possibile i pescherecci della Comunità si procureranno nelle Seicelle le forniture e i servizi necessari per le loro operazioni. Le autorità seicellesi stabiliscono, d'accordo con gli armatori, le condizioni d'impiego degli impianti portuali ed eventualmente delle forniture e dei servizi. 11. Sanzioni In caso di mancato rispetto di una delle disposizioni di cui sopra, delle misure di gestione e di conservazione delle risorse e della regolamentazione seicellese, la licenza concessa al peschereccio in causa può essere sospesa, revocata o non rinnovata. La sospensione o la revoca di una licenza costituisce un caso di forza maggiore ai sensi del punto 1.2 del presente allegato. La Commissione europea deve essere immediatamente informata di qualunque sospensione o revoca di licenza e di tutte le circostanze attinenti. 12. fermo di pescherecci Le autorità seicellesi informano entro 48 ore la delegazione della Commissione europea e lo Stato di bandiera del fermo di qualsiasi peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità e operante nell'ambito dell'accordo di pesca nella zona di pesca delle Seicelle e trasmettono una relazione succinta sulle circostanze e i motivi per cui il fermo è stato operato. La delegazione e lo Stato di bandiera vengono inoltre informati in merito allo svolgimento delle procedure avviate e alle sanzioni applicate. Appendice 1 DOMANDA DI UNA LICENZA DI PESCA PER UN PESCHERECCIO STRANIERO Nome del richiedente: Indirizzo del richiedente: Nome e indirizzo del noleggiatore del peschereccio, se diverso dal richiedente: Nome e indirizzo di altri rappresentanti legali nelle Seicelle: Firma del comandante della nave: Nome della nave: Tipo di peschereccio: Lunghezza e stazza netta della nave: Tipo e potenza del motore e stazza lorda: Porto e paese di immatricolazione: Numero d'immatricolazione: Identificazione esterna del peschereccio: Indicativo di chiamata: Frequenza: Caratteristiche delle apparecchiature: Numero e nazionalità dei marinai: Zone di pesca e specie ittiche proposte: Descrizione delle attività di pesca, associazioni temporanee e altre disposizioni contrattuali: Il sottoscritto certifica che le informazioni di cui sopra sono esatte. Data: Firma: Appendice 2 DICHIARAZIONE DI CATTURA DELLE TONNIERE CON RETI A CIRCUIZIONE Si prega di compilare una riga per cala utile o a vuoto e di apporre una crocetta nelle rubriche INDICATORI e CALA. Grazie >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> Appendice 3 DICHIARAZIONE DELLE CATTURE DEI PESCHERECCI CON PALANGARI DI SUPERFICIE Nome della nave: Nome del comandante:............................................................................ Data della cala: ____/____/____ Inizio della bordata: _____/_____/_____/ a: _____ N. della bordata:________ Numero della cala: _____________ >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> (*) VDK (**) con testa, senza branchie Precisare il tipo di peso considerato (VAT, VDK, intero) se le stime non corrispondono ai pesi previsti. SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA Settore/i politico/i: Aspetti esterni di alcune politiche comunitarie Attività: Accordi internazionali in materia di pesca denominazione dell'azione: Nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo di pesca CE/Seicelle 1. LINEA(E) DI BILANCIO + DENOMINAZIONE B 78000: "Accordi internazionali in materia di pesca" 2. DATI GLOBALI IN CIFRE 2.1 Dotazione totale dell'azione (parte B) : 10.380 milioni di euro in SI 2.2 Periodo di applicazione: 2002 -2005 2.3 Stima globale pluriennale delle spese: 10,380 milioni di euro a) Scadenzario stanziamenti d'impegno/stanziamenti di pagamento (intervento finanziario) (cfr. punto 6.1.1) milioni di euro (al terzo decimale) >SPAZIO PER TABELLA> b) Assistenza tecnica e amministrativa (ATA) e spese di appoggio (SDA) (cfr. punto 6.1.2) >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> (c) Incidenza finanziaria globale delle risorse umane e delle altre spese di funzionamento (cfr. punti 7.2 e 7.3) >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> 2.4 Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie |X| La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria esistente. | | La proposta richiede una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie | | Può essere necessario il ricorso alle disposizioni dell'accordo interistituzionale. 2.5 Incidenza finanziaria sulle entrate |X| Nessuna incidenza finanziaria (riguarda aspetti tecnici relativi all'attuazione di una misura) OPPURE | | Incidenza finanziaria - Conseguenza sulle entrate: - Nota bene: tutte le precisazioni ed osservazioni relative al metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate devono essere riportate su un foglio a parte, da allegare alla presente scheda finanziaria milioni di euro (al primo decimale) >SPAZIO PER TABELLA> (Descrivere ogni linea di bilancio interessata, aggiungendo nella tabella tutte le righe necessarie, se le misure in questione incidono su più linee di bilancio) 3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO >SPAZIO PER TABELLA> 4. BASE GIURIDICA - Articolo 37 del trattato, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafi 2 e 3, primo comma; - Accordo di pesca CE/Seicelle (regolamento del Consiglio n. 1708/87/CEE del 15 giugno 1987, GU L 160 del 20.6.1987) 5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE 5.1 Necessità di un intervento comunitario 5.1.1 Obiettivi L'attuale protocollo relativo all'accordo di pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seicelle scade il 17 gennaio 2002. Scopo del rinnovo è permettere alle imbarcazioni comunitarie di proseguire le attività di pesca (soprattutto pesca del tonno) nella zona economica esclusiva (ZEE) delle Seicelle, secondo le modalità descritte nel protocollo siglato tra la Commissione, a nome della Comunità, e i negoziatori seicellesi alla fine dei negoziati svoltisi a Victoria dal 25 al 28 settembre 2001. 5.1.2 Disposizioni adottate in relazione alla valutazione ex ante La valutazione del protocollo che è prossimo alla data di scadenza (1999/2002) è stata effettuata dalle unità competenti della DG Pesca della Commissione. Da essa risulta che l'utilizzazione media del protocollo per quanto riguarda le licenze è stata soddisfacente per la categoria delle tonniere con reti da circuizione, con percentuali tra il 70 e l'80%, ma insoddisfacente per quella dei pescherecci con palangari di superficie (46%). (Le possibilità di pesca complessive previste dal protocollo 1998/2001 corrispondono a 47 tonniere con reti da circuizione e 32 pescherecci con palangari di superficie). Per quanto riguarda le catture, negli ultimi tre anni (1998/2000) la media è stata di circa 22 000 tonnellate annue con un picco di 29 000 tonnellate nel 2000. Questi dati devono essere valutati sulla base di un quantitativo di riferimento stimato a 46 000 tonnellate per anno. 5.1.3 Disposizioni adottate a seguito della valutazione ex post Il rapporto di valutazione ex post sugli accordi di pesca del settembre 1999 (IFREMER) ha formulato alcune conclusioni che sono state prese in considerazione nel corso dei negoziati con le Seicelle. Ad esempio, sono stati aumentati gli anticipi degli armatori e migliorate le procedure di controllo delle azioni specifiche, che rappresentano un terzo del contributo finanziario globale. Va rilevato inoltre che il nuovo protocollo ha ridotto le possibilità di pesca per la flotta CE (da 79 a 67 unità) per ottenere una corrispondenza migliore tra possibilità di pesca e sfruttamento effettivo. Nonostante questa riduzione va sottolineato che, nel quadro del precedente protocollo, l'utilizzo in termini di licenze rilasciate è sempre risultato soddisfacente con tassi di utilizzo compresi tra il 70 e l'80%, in particolare per l'importante categoria delle tonniere con reti a circuizione. 5.2 Attività previste e modalità dell'intervento di bilancio Il protocollo siglato il 28 settembre 2001 prevede possibilità di pesca per 40 tonniere con reti da circuizione e 27 pescherecci con palangari di superficie, il che corrisponde globalmente a 12 navi in meno rispetto al protocollo precedente. Il quantitativo di riferimento è rimasto stabile a 46 000 tonnellate annue. Il costo unitario per ciascuna tonnellata di tonno catturato ammonta a 75,2 EUR a carico della Comunità in funzione del quantitativo di riferimento e a 25 EUR a carico degli armatori. Nell'ambito del nuovo protocollo (2002/2005) la CE pagherà una contropartita finanziaria complessiva di 10 380 000 EUR (nell'arco di tre anni), di poco superiore a quella del protocollo 1999-2002 (+ 0,02%). Nonostante la riduzione delle possibilità di pesca, il mantenimento al livello del 1999 della contropartita finanziaria si giustifica in base a due fattori: a) il tasso di inflazione CE tra il gennaio 1999 e l'ottobre 2001 ha determinato un deprezzamento di circa il 6%; b) l'aumento a livello mondiale del prezzo del tonno, ad esempio delle specie di tonno albacora, passato da un prezzo medio di circa 1000 EUR per tonnellata nel 1999 a più di 1150 EUR per tonnellata nel 2001. Di questo importo, il 33,5% (3 480 000 EUR) sarà destinato al finanziamento di azioni specifiche, intese a sviluppare il settore della pesca nelle Seicelle (sostegno al settore locale della pesca, finanziamento di programmi scientifici e tecnici; controllo e sorveglianza delle attività di pesca; finanziamento di borse di studio e tirocini di formazione). La compensazione finanziaria (2 300 000 EUR per anno) sarà versata entro il 30 settembre il primo anno e per gli anni successivi alla data di ricorrenza anniversaria del protocollo su un conto bancario del governo che sarà comunicato dalla Banca centrale delle Seicelle. Una caratteristica della pesca tonniera, direttamente legata alla natura altamente migratrice di questo pesce, è che il livello delle catture in una data zona è soggetto a forti fluttuazioni da una campagna all'altra. Non si possono quindi conoscere in anticipo le catture della flotta comunitaria nelle acque di un paese terzo. Per questo motivo, come in qualunque altro accordo sulla pesca del tonno, la Comunità versa un importo forfettario relativo a un volume prestabilito di catture ("quantitativo di riferimento"), calcolato in base alla media delle catture rilevate negli anni precedenti, eventualmente corretto in base a) al numero di navi autorizzate a pescare; b) alle condizioni tecniche di pesca da rispettare; c) all'importo e alla qualità delle azioni specifiche, d) alla durata del protocollo. Se le catture superano il quantitativo di riferimento, la Comunità paga un importo supplementare proporzionale all'eccedenza. Se le catture effettive sono inferiori a quelle previste, il paese terzo trattiene la somma inizialmente versata. Va poi sottolineato che nelle direttive di negoziato definite dal Consiglio per gli accordi di pesca con i paesi ACP si precisa che occorre tenere conto dell'interesse della Comunità a mantenere o a stabilire relazioni in materia di pesca con i paesi di cui trattasi. Inoltre deve essere sottolineato che l'accordo di pesca CE/Seicelle è il più importante accordo sulla pesca del tonno concluso dalla CE con un paese terzo e costituisce la pietra angolare della attività e della presenza delle tonniere CE nell'intero Oceano Indiano. Per questi motivi la CE trae notevoli benefici politici dalla conclusione di un tale accordo, che è inoltre importante per le sue implicazioni geostrategiche. 5.3 Modalità d'attuazione L'attuazione del protocollo in oggetto è di esclusiva competenza della Commissione, che assolverà tale compito con l'aiuto del suo personale statutario, a Bruxelles e presso la sua delegazione di Maurizio (responsabile anche per le Seicelle). 6. INCIDENZA FINANZIARIA 6.1 Incidenza finanziaria totale sulla parte B (per tutto il periodo di programmazione) 6.1.1 Intervento finanziario (Stanziamenti di impegno) in milioni di euro (al terzo decimale) >SPAZIO PER TABELLA> 6.2. Calcolo del costo per ciascuna delle misure previste nella parte B (per tutto il periodo di programmazione) SI in milioni di euro (al terzo decimale) >SPAZIO PER TABELLA> (1) Costo totale nell'arco di tre anni 7. INCIDENZA SUL PERSONALE E SULLE SPESE AMMINISTRATIVE 7.1. Incidenza sulle risorse umane >SPAZIO PER TABELLA> 7.2 Incidenza finanziaria globale delle risorse umane >SPAZIO PER TABELLA> Gli importi corrispondono alle spese totali dell'azione per 12 mesi. 7.3 Altre spese di funzionamento derivanti dall'azione >SPAZIO PER TABELLA> Gli importi corrispondono alle spese totali dell'azione per 12 mesi. (1) Precisare il tipo di comitato e il gruppo di cui fa parte. I. Totale annuale (7.2 + 7.3) II. Durata dell'azione III. Costo totale dell'azione (I x II) // 1 153 986 euro 3 Anni 3 461 958 euro Non è possibile quantificare l'incidenza di un determinato protocollo sull'onere di lavoro dell'unità della DG Pesca competente per la pratica in questione. Il rinnovo dei protocolli nell'ambito degli accordi di pesca esistenti costituisce una delle attività dell'unità, ma ciò non comporta automaticamente incidenze specifiche sulle spese amministrative. Il fabbisogno di risorse amministrative e umane sarà coperto in ogni caso dagli stanziamenti assegnati al servizio competente. Anche la mancata conclusione (siglatura) del protocollo avrebbe infatti comportato un onere di lavoro rilevante e spese considerevoli per missioni e riunioni. 8. CONTROLLO E VALUTAZIONE 8.1 Sistema di controllo La compensazione finanziaria (2 300 000 EUR per anno) sarà versata entro il 30 settembre il primo anno e per gli anni successivi alla data di ricorrenza anniversaria del protocollo su un conto bancario del governo che sarà comunicato dalla Banca centrale delle Seicelle. L'impiego della compensazione è di esclusiva competenza del governo delle Seicelle. Il nuovo articolo 5 del protocollo stabilisce che laddove circostanze eccezionali impediscano l'esercizio delle attività di pesca, la Comunità europea può sospendere il pagamento della contropartita finanziaria. Gli importi destinati a finanziare le azioni specifiche (3 480 000 EUR ripartiti su tre anni) sono messi a disposizione della Seychelles Fishing Authority, secondo la ripartizione indicata all'articolo 3 del protocollo [4]. La Seychelles Fishing Authority deve informare preventivamente la Commissione in merito ai programmi che intende finanziare. [4] Le azioni da finanziare sono le seguenti a) aiuto allo sviluppo della pesca locale: (1,2 milioni EUR); b) creazione e sviluppo di un sistema di controllo e sorveglianza (1,0 milioni EUR); c) programmi scientifici e tecnici (0,95 milioni EUR); d) partecipazione a tirocini e a riunioni internazionali (0,3 milioni EUR). Inoltre, ogni anno, entro tre mesi dalla ricorrenza anniversaria del protocollo, dovrà essere inviata alla Commissione una relazione sull'utilizzazione dei fondi destinati alle azioni specifiche. La Commissione ha il diritto di chiedere informazioni supplementari e di riesaminare i pagamenti di cui trattasi in funzione della realizzazione effettiva delle azioni previste. 8.2 Modalità e periodicità della valutazione Se necessario, per qualunque questione inerente all'attuazione del presente protocollo, la CE e le Seicelle possono riunirsi in qualsiasi momento nell'ambito di una commissione mista, per controllare la corretta applicazione del protocollo. La valutazione dell'utilizzo delle possibilità di pesca è effettuata in forma permanente, sia in termini di licenze rilasciate che di catture (incluso il loro valore). Prima di un eventuale rinnovo nel 2005, il protocollo sarà sottoposto a valutazione conformemente alla comunicazione (SEC(2000)1051) del 26 luglio 2000 (Rafforzare la valutazione delle attività della Commissione). Tale valutazione dovrà tenere conto sia degli indicatori economici diretti (catture e valore delle catture) che degli indicatori di impatto (numero di posti di lavoro creati e mantenuti e relazione tra il costo del protocollo e il valore delle catture). Per quanto concerne le azione mirate, vedi sopra. 9. MISURE ANTIFRODE Dal momento che i contributi finanziari della Comunità costituiscono una contropartita diretta delle possibilità di pesca offerte, il paese terzo è libero di utilizzarli come meglio crede. Sussiste tuttavia l'obbligo di presentare alla Commissione, secondo le modalità previste nel protocollo, le relazioni sull'utilizzazione di determinati stanziamenti. L'obbligo di presentare una relazione annuale sulla realizzazione dell'azione e sui risultati ottenuti vige per tutte le azioni di cui all'articolo 3 del protocollo. La Commissione si riserva il diritto di chiedere informazioni complementari su detti risultati e di riesaminare i pagamenti in funzione della realizzazione effettiva delle azioni. Inoltre gli Stati membri le cui navi operano nell'ambito dell'accordo devono certificare alla Commissione l'esattezza dei dati riportati nei certificati di stazza delle navi, in modo che il calcolo dei canoni per le licenze possa essere effettuato su una base garantita. Il protocollo prevede altresì l'obbligo per le navi comunitarie di compilare una dichiarazione delle catture (da trasmettere alla Commissione e alle autorità delle Seicelle), sulla cui base sarà effettuato il computo definitivo delle catture realizzate nell'ambito del protocollo nonché il calcolo dei canoni.