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Document 52002PC0023
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Railway Agency
Proposta regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea
Proposta regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea
/* COM/2002/0023 def. - COD 2002/0024 */
GU C 126E del 28.5.2002, p. 323–331
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea /* COM/2002/0023 def. - COD 2002/0024 */
Gazzetta ufficiale n. 126 E del 28/05/2002 pag. 0323 - 0331
Proposta REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. Introduzione La realizzazione del mercato interno nel settore ferroviario è alle prime fasi: le direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE prevedono l'elaborazione, entro marzo 2003, di un quadro normativo comune che regoli l'accesso all'infrastruttura ferroviaria, il rilascio delle licenze e dei certificati di sicurezza, la ripartizione delle capacità sull'infrastruttura e l'imposizione di diritti per l'utilizzo di quest'ultima. In tale contesto, i trasporti internazionali di merci si apriranno alla concorrenza a partire dal marzo 2003. Per consentire la creazione di un effettivo spazio ferroviario integrato, è risultato indispensabile discutere le regole e le norme tecniche: il settore ferroviario è in effetti caratterizzato dalla mancanza di una regolamentazione tecnica internazionale da parte dell'autorità pubblica. Spesso in ciascuno Stato membro le norme e le procedure sono state definite dalle stesse imprese ferroviarie; queste hanno sviluppato una cooperazione fra imprese in seno all'UIC, riuscendo a stabilire un livello minimo comune, ma non ad armonizzare i differenti sistemi nazionali. La creazione di uno spazio ferroviario integrato a livello europeo presuppone quindi l'elaborazione di una regolamentazione tecnica comune sotto l'egida di un'autorità pubblica, come già avviene in altri settori economici. In una prima fase, la Comunità ha definito un quadro di riferimento che consente l'elaborazione progressiva di norme di interoperabilità per i sistemi ferroviari (direttiva 96/48/CE e direttiva 2001/16/CE). Nell'ambito del secondo pacchetto di misure a favore del settore ferroviario, si è proposto di trattare gli aspetti della sicurezza, estendendo i lavori sull'interoperabilità a nuovi settori e collocando il tutto entro una struttura normativa completa, definita e coerente. Per la realizzazione di detti lavori e la preparazione delle diverse proposte, si deve raggiungere un equilibrio da un lato fra le autorità pubbliche che devono rispondere al controllo democratico e dall'altro fra gli operatori del mercato la cui competenza è al centro del processo. Tale equilibrio, già raggiunto in varia misura in seno agli Stati membri, deve essere conseguito anche a livello europeo; per guidare il processo è pertanto indispensabile creare, a livello comunitario, un polo di competenza sotto l'egida dell'autorità pubblica. La specializzazione e la competenza richieste non militano a favore di un coinvolgimento diretto dei servizi della Commissione. Il Libro bianco sulla governance europea [1]ricorda che la Commissione si deve concentrare sui compiti che le affidano i trattati, evitando di dedicare risorse ad attività troppo tecniche. Tale orientamento è stato ugualmente auspicato da uno studio realizzato per la Direzione generale Energia e Trasporti riguardante l'"esternalizzazione" di talune attività, nel quale è stata in particolare esaminata l'elaborazione di norme tecniche nel settore ferroviario. [1] COM(2001) 428 del 25 luglio 2001. È emerso quindi che lo strumento più idoneo per svolgere tali attività tecniche di concerto con gli esperti del settore è quello di un'Agenzia; è opportuno ricordare che tale soluzione era già stata proposta nel 1996 [2] e poi ripresa dallo studio NERA sulla sicurezza ferroviaria realizzato per conto della Commissione [3]. Anche il Libro bianco « La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte [4] », pubblicato nel settembre 2001, raccomanda tale opzione. [2] Libro bianco della Commissione "Strategia di rilancio delle ferrovie comunitarie" COM(96) 421 def. - Individua nella mancanza di interoperabilità e nell'incompatibilità delle norme di sicurezza nazionali i fattori che concorrono a limitare lo sviluppo del settore ferroviario. Nel calendario d'azione, si propone a pag. 47 : "La Commissione studierà alcune opzioni per migliorare il quadro istituzionale entro cui collocare lo sviluppo futuro delle ferrovie (compresa l'istituzione di un'Agenzia ferroviaria europea)." [3] NERA - relazione finale - "Safety regulations and standards for european railways" (Norme e standard di sicurezza per le ferrovie europee) - febbraio 2000. Raccomanda l'istituzione di un'agenzia ferroviaria « as an EU institution, providing an executive interface between DG TREN and the industry (come istituzione dell'UE in grado di fungere da interfaccia operativa fra la DG TREN e l'industria) ». Secondo l'analisi NERA, l'agenzia deve rappresentare uno strumento utile allo sviluppo dell'interoperabilità ed elaborare soluzioni comuni in materia di sicurezza ferroviaria al fine di progredire verso uno spazio ferroviario europeo integrato a livello europeo. [4] COM(2001) 370. Nell'elaborare la proposta si è tratto spunto dai progetti relativi all'istituzione di un'Agenzia nel settore marittimo [5] e aereo [6] e dagli studi avviati dalla Commissione in materia di governance. [5] COM(2000) 802. [6] COM(2000) 595. Il Libro bianco sulla governance europea ha effettivamente precisato le condizioni da rispettare per la creazione di agenzie a livello di UE: nel testo si ricorda che i trattati consentono di accordare alcune responsabilità direttamente alle agenzie, a condizione però di rispettare l'equilibrio dei poteri tra le istituzioni, senza invadere i rispettivi ruoli e competenze. Ciò comporta le seguenti condizioni: - "Alle agenzie si può accordare il potere di prendere decisioni individuali in campi specifici, ma non di adottare misure generali di regolamentazione. In particolare, non si conferirà alle agenzie il potere di decidere in campi nei quali predomini un solo interesse pubblico ed i compiti da espletare richiedano particolare perizia tecnica. - Non si possono accordare alle agenzie le responsabilità per le quali il trattato ha conferito alla Commissione il potere decisionale diretto (per esempio nella politica di concorrenza). - Non si può accordare alle agenzie il potere decisionale in campi nei quali esse debbano fungere da arbitri tra gli interesse pubblici in conflitto, esercitare discrezionalità politica o procedere a valutazioni economiche complesse. - Le agenzie devono essere oggetto di un sistema efficace di vigilanza e controllo." [7] [7] COM(2001) 428, pag. 23. La limitazione delle competenze dell'Agenzia ferroviaria, di cui il presente regolamento propone l'istituzione, e la sua configurazione istituzionale trovano un sostegno diretto nelle linee guida del Libro bianco. 2. L'Agenzia ferroviaria europea per la sicurezza e l'interoperabilità 2.1. Obiettivo Il regolamento si prefigge di istituire un'Agenzia ferroviaria europea per la sicurezza e l'interoperabilità. 2.2. L'Agenzia 2.2.1. Compiti L'Agenzia sarà parte integrante del sistema comunitario. Essa costituirà l'organismo tecnico incaricato di fornire alla Comunità i mezzi necessari per operare efficacemente in materia di interoperabilità e di sicurezza ferroviaria. Per una descrizione più approfondita dei compiti assegnati all'Agenzia si rimanda al punto 5, "Commento ai singoli articoli". 2.2.2. Funzionamento a) Organi di gestione Per il corretto funzionamento dell'Agenzia, al suo direttore esecutivo deve essere riconosciuto un elevato grado di indipendenza e flessibilità in materia di organizzazione e funzionamento interno dell'Agenzia stessa. Il direttore esecutivo dovrà inoltre essere responsabile della predisposizione e dell'esecuzione del bilancio nonché della realizzazione del programma di lavoro dell'Agenzia e di tutte le questioni legate al personale. Per conferire al direttore esecutivo la necessaria legittimazione è auspicabile che egli sia nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione. Il consiglio di amministrazione avrà compiti di supervisione dell'Agenzia. Sarà composto, da un lato, da sei rappresentanti nominati dalla Commissione e da sei rappresentanti nominati dal Consiglio e, dall'altro, da tre esperti riconosciuti per la loro competenza nel settore, senza diritto di voto. La composizione proposta è conforme agli orientamenti del Libro bianco sulla governance [8] del 25 luglio 2001. Il consiglio di amministrazione adotta il programma di lavoro dell'Agenzia, la relazione sull'attività nonché il bilancio all'inizio di ogni esercizio. Il bilancio è adattato in funzione dei contributi e degli introiti. [8] COM(2001) 428, cfr. pag. 7, nota 2. Per una descrizione dettagliata delle competenze del direttore esecutivo e del consiglio di amministrazione si rimanda al punto 5 "Commento ai singoli articoli". b) Personale Per l'esecuzione dei compiti precedentemente descritti, l'Agenzia deve poter disporre di un organico sufficiente e altamente qualificato. Il personale di cui l'Agenzia avrà presumibilmente bisogno dovrebbe essere di cento unità circa. Il personale dell'Agenzia sarà soggetto alle disposizioni dello Statuto dei funzionari ed al regime applicabile agli agenti delle Comunità europee. Solo in piccola parte esso sarà costituito da personale distaccato dalle istituzioni comunitarie, mentre per la maggior parte sarà assunto in base all'esperienza e alle capacità. Fatta salva la necessità di disporre di un organico sufficiente, stabile e qualificato, il personale sarà assunto con contratto temporaneo di durata massima di cinque anni in modo da permettere un ricambio costante di persone sempre aggiornate sui più recenti sviluppi tecnologici, garantendo nel contempo la continuità dell'esperienza acquisita. c) Bilancio La dotazione di bilancio dell'Agenzia deve essere tale da consentire l'assunzione del personale, conformemente a quanto sopra esposto, necessario per svolgere i suoi compiti e garantire un ininterrotto ed efficace funzionamento dell'istituzione. Il bilancio per il primo anno è stimato a 5 milioni di euro; esso potrebbe ammontare a 14,5 milioni di euro circa quando l'Agenzia sarà pienamente operativa. Il bilancio dell'Agenzia sarà in gran parte finanziato da risorse versate dalla Comunità. Benché l'Agenzia possa incassare corrispettivi per le proprie pubblicazioni o attività di formazione, tali introiti costituiranno una voce modesta rispetto al bilancio complessivo. La Comunità spende circa 2 600 milioni di euro l'anno per finanziare progetti ferroviari (RTE, Fondo di coesione, Fondi strutturali, ISPA, ricerca...). Il bilancio annuale dell'Agenzia rappresenta meno dello 0,6% di tale somma e consentirà un impiego molto più efficace delle risorse comunitarie dedicate allo sviluppo del settore ferroviario. In confronto agli stanziamenti degli Stati membri a favore del settore ferroviario (circa 35 miliardi di euro l'anno), il bilancio dell'Agenzia rappresenta meno dello 0,04%. d) Sede L'Agenzia dovrà aver sede in una località che le permetta fra l'altro di intrattenere le necessarie relazioni di lavoro con le competenti istituzioni comunitarie e di convocare agevolmente riunioni di esperti provenienti dagli Stati membri. Tenuto conto di tali requisiti e dopo aver valutato le candidature presentate, la Commissione proporrà alle competenti autorità una o più sedi possibili. In base a tale proposta le competenti autorità dovranno scegliere una località entro sei mesi dalla data di adozione del regolamento. e) Trasparenza L'Agenzia adotterà le proprie regole in materia di trasparenza e di accesso ai documenti conformemente alle pertinenti decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio, in virtù dell'articolo 255 del trattato CE. 3. Scelta della base giuridica La base giuridica del regolamento proposto è l'articolo 71, paragrafo 1, in coerenza con l'obiettivo della proposta e con tutta la legislazione finora adottata nel settore ferroviario, con particolare riguardo alla sicurezza, ad eccezione delle direttive sull'interoperabilità, adottate sulla base dell'articolo 156. 4. Giustificazione della misura proposta Quali sono gli obiettivi dell'azione prevista rispetto agli obblighi che incombono alla Comunità e qual è la dimensione comunitaria del problema (ad esempio, quanti Stati membri sono interessati e qual è la soluzione attualmente adottata)* Il trattato prevede l'elaborazione di una politica comune dei trasporti; per darvi attuazione sono fra l'altro necessarie misure atte a definire regole comuni applicabili ai trasporti internazionali e disposizioni che consentano di migliorare la sicurezza dei trasporti, come stabilito dall'articolo 71, paragrafo 1 del trattato. L'istituzione dell'Agenzia contribuirà pertanto a raggiungere tali obiettivi, facilitando lo sviluppo di uno spazio ferroviario privo di barriere tecniche e caratterizzato da un elevato livello di sicurezza. L'azione prevista è di competenza esclusiva della Comunità oppure si tratta di una competenza condivisa con gli Stati membri* L'Agenzia si occuperà di questioni di competenza comunitaria, in quanto contribuirà ad attuare la normativa comunitaria. Essa garantirà inoltre la creazione di una rete permanente di contatto tra le autorità nazionali preposte alla sicurezza ferroviaria e all'interoperabilità e si avvarrà della loro esperienza per assolvere ai propri compiti. Qual è la soluzione più efficace con riferimento ai mezzi della Comunità e a quelli degli Stati membri* La definizione di norme comuni di interoperabilità e di sicurezza ferroviaria può realizzarsi soltanto a livello comunitario trattandosi di un compito tecnico altamente specifico in un settore in continua evoluzione tecnologica, lo strumento più idoneo è un'agenzia specializzata e non un'istituzione avente competenze generali come la Commissione. Quale valore aggiunto concreto apporta l'azione prevista dalla Comunità e quale sarebbe il costo di un mancato intervento in questo settore* Il declino del settore ferroviario e la sua incapacità di riconquistare quote di mercato sono in gran parte dovuti alla sovrabbondanza di norme nazionali incompatibili. L'istituzione dell'Agenzia rappresenta uno degli strumenti che possono concorrere alla creazione di uno spazio ferroviario integrato e competitivo. In mancanza di un'azione rapida ed incisiva non sarà possibile arrestare il declino del settore ferroviario, in particolare per il trasporto di merci, mentre lo sviluppo di tale modo di trasporto è necessario ai fini di una mobilità sostenibile. Di quali strumenti di azione dispone la Comunità (raccomandazioni, aiuti finanziari, regolamento, riconoscimento reciproco)* Il regolamento rappresenta l'unico mezzo che consenta di raggiungere l'obiettivo previsto. Inoltre, il regolamento è lo strumento legislativo di norma utilizzato per istituire un'Agenzia in seno alla Comunità. È necessaria una legislazione uniforme oppure è sufficiente una direttiva che stabilisca gli obiettivi generali e lasci la scelta delle modalità di esecuzione agli Stati membri* Come indicato al punto precedente, la scelta del tipo di strumento giuridico è dettata dalla natura stessa dell'obiettivo della misura. 5. Commento ai singoli articoli Capitolo I: Principi Articolo 1 L'articolo istituisce l'Agenzia e ne definisce i compiti, fra i quali quello di assistere a livello tecnico la Commissione e gli Stati membri al fine di rafforzare il livello di interoperabilità e di sicurezza del sistema ferroviario europeo. Per l'insieme delle attività svolte dall'Agenzia, si devono tenere nella dovuta considerazione il processo di allargamento e i collegamenti ferroviari con i paesi terzi. Articolo 2 L'articolo definisce la natura degli atti dell'Agenzia, precisando che si tratta di raccomandazioni o di pareri. Ciò implica che l'Agenzia non è dotata di un potere di decisione autonomo e che la sua competenza è limitata alla realizzazione di attività tecniche per conto della Commissione e degli Stati membri. Articolo 3 L'articolo stabilisce il principio e definisce le modalità della partecipazione degli esperti del settore alle attività svolte dall'Agenzia. Articolo 4 L'articolo stabilisce il principio della consultazione delle parti sociali, nel quadro del Comitato per il dialogo sociale, in merito alle attività dell'Agenzia che le riguardano direttamente. Articolo 5 L'articolo stabilisce il principio della consultazione degli utenti e dei clienti del trasporto merci in merito alle attività dell'Agenzia che li riguardano direttamente. Capitolo 2: Sicurezza Articolo 6 L'articolo 5 della direttiva sulla sicurezza ferroviaria prevede la definizione di obiettivi comuni di sicurezza e di metodi comuni di sicurezza. L'Agenzia è incaricata di presiedere all'elaborazione tecnica di tali testi. Articolo 7 L'articolo 14 della direttiva sulla sicurezza ferroviaria prevede l'elaborazione di un sistema armonizzato di certificazione della sicurezza. A tale proposito, l'Agenzia è incaricata di elaborare un formato armonizzato di certificato di sicurezza e di modulo di domanda dello stesso. Articolo 8 L'articolo si collega all'articolo 8 della proposta di direttiva sulla sicurezza ferroviaria e riguarda l'esame delle nuove norme nazionali di sicurezza. Precisa il ruolo tecnico dell'Agenzia nell'ambito di tale esame. Su richiesta della Commissione, l'Agenzia valuta le misure in questione e presenta un parere alla Commissione. Articolo 9 L'articolo è collegato all'articolo 6 della proposta di direttiva sulla sicurezza ferroviaria e stabilisce il ruolo dell'Agenzia nella supervisione delle prestazioni in materia di sicurezza ferroviaria. L'Agenzia è incaricata di stabilire indicatori comuni e di acquisire ed elaborare i dati disponibili. Per assicurare la massima trasparenza, l'Agenzia presenta ogni due anni una relazione sulle prestazioni in materia di sicurezza del settore ferroviario. Per realizzare tali compiti l'Agenzia coopera con EUROSTAT. Articolo 10 L'apertura dei diritti d'accesso per il trasporto internazionale di merci e la circolazione degli operatori oltre i confini dello Stato membro in cui sono stabiliti dovrà essere garantita dagli organismi di regolamentazione del mercato istituiti a norma della direttiva 2001/14/CE. Tale direttiva, così come la direttiva 2001/12/CE, prevede l'istituzione di un comitato incaricato di trattare la questione dell'accesso all'infrastruttura. Tali strumenti di regolamentazione del mercato non sono né concepiti né attrezzati per dirimere autonomamente questioni tecniche connesse alla sicurezza. Eppure, i casi che dovranno trattare potrebbero comportare anche elementi di sicurezza. È pertanto essenziale che gli organismi nazionali di regolamentazione del mercato nonché i comitati summenzionati possano avere la possibilità di richiedere un parere tecnico indipendente. L'Agenzia formula tale parere tecnico entro un termine di due mesi. Ai fini della trasparenza, il parere dell'Agenzia è reso pubblico in una versione priva di dati soggetti al segreto commerciale. Articolo 11 In un contesto di apertura dei mercati, è importante che titoli quali le licenze valide in tutto il territorio dell'Unione e i certificati di sicurezza siano accessibili a tutte le parti interessate in modo diretto, semplice e trasparente, nel rispetto delle norme sulla riservatezza delle informazioni commerciali e la proprietà intellettuale. Ciò vale in modo particolare per le autorità nazionali che devono poter verificare in caso di necessità la conformità degli operatori che prestano i servizi sul loro territorio. A tal fine, l'Agenzia è incaricata di acquisire e mettere a disposizione del pubblico per mezzo di un sito web l'insieme dei documenti in oggetto; essa costituisce pertanto una rete con gli organismi incaricati del rilascio dei documenti in questione e con le autorità competenti degli Stati membri. Capitolo 3: Interoperabilità Articolo 12 L'Agenzia è lo strumento di esecuzione principale delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE sull'interoperabilità ferroviaria. A tal fine, guida l'attività tecnica di elaborazione delle specifiche tecniche di interoperabilità. Nello svolgimento di tale attività l'Agenzia provvede affinché si tenga conto del progresso tecnico e della conformità alle altre norme europee. Le direttive 96/48/CE e 2001/16/CE sull'interoperabilità prevedono che gli Stati membri designino organismi incaricati di svolgere le valutazioni della conformità o dell'idoneità all'impiego dei componenti nonché di verificare i sottosistemi al fine di applicare la dichiarazione «CE» di conformità. È essenziale che tali organismi adottino modalità e metodologie comuni e provvedano allo scambio di esperienze. È altrettanto importante che tali organismi si tengano aggiornati sugli sviluppi in materia di interoperabilità e, per converso, che possano far conoscere le difficoltà eventualmente riscontrate nell'applicazione di talune specifiche. L'Agenzia è pertanto incaricata di organizzare la cooperazione fra gli organismi notificati. Articolo 13 In taluni casi, può essere auspicabile procedere ad una valutazione neutrale della qualità delle attività degli organismi notificati. La competenza primaria e la responsabilità del controllo spettano allo Stato membro che ha approvato l'organismo. Nondimeno, l'Agenzia può, a titolo supplementare e caso per caso, ispezionare direttamente un organismo notificato. L'Agenzia non dispone in questo caso di alcun potere nei confronti dell'organismo, ma redige un rapporto alla Commissione che può adire il comitato dei rappresentanti degli Stati membri previsto dalle direttive sull'interoperabilità. Articolo 14 È indispensabile che gli sviluppi in materia di interoperabilità siano costantemente sorvegliati sul campo. L'Agenzia si incarica di tale monitoraggio e presenta una relazione ogni due anni. Articolo 15 Per garantire la coerenza delle politiche dell'Unione in materia di trasporti è importante fare in modo che i progetti di infrastruttura che beneficiano di un contributo comunitario siano del tutto conformi da un punto di vista tecnico alle norme e agli obiettivi dell'interoperabilità. Su richiesta della Commissione, l'Agenzia si incarica della valutazione tecnica di tali progetti. Articolo 16 L'articolo riguarda lo sviluppo di un sistema di certificazione delle officine di manutenzione. Per limitare la circolazione a vuoto e ridurre i costi di manutenzione è indispensabile che i proprietari e gli utilizzatori del materiale rotabile possano far svolgere le operazioni di manutenzione nel luogo in cui si trova il materiale, quindi anche in uno Stato membro diverso da quello di immatricolazione. A tal fine, devono essere certi che le operazioni di manutenzione siano effettuate in modo adeguato sotto il profilo della qualità e della sicurezza; è pertanto necessario realizzare un sistema europeo di certificazione delle officine. Spetta all'Agenzia il compito di svolgere i lavori tecnici preliminari e di formulare le opportune raccomandazioni. Articolo 17 Attualmente la qualificazione professionale dei macchinisti varia da Stato membro a Stato membro e dipende in gran parte dalle stesse imprese ferroviarie. Per evolvere verso l'interoperabilità, ma altresì per consentire la libera circolazione dei lavoratori del settore è indispensabile definire via via elementi comuni e riconosciuti nei sistemi di formazione. Tale attività importante di acquisizione, analisi e armonizzazione dei sistemi e dei titoli di formazione sarà condotta dall'Agenzia in collaborazione con le parti sociali. Di concerto con gli operatori del settore l'Agenzia deve elaborare un sistema di accreditamento degli istituti di formazione e delle qualifiche di macchinista al fine di assicurarne il riconoscimento sull'intero territorio comunitario e formula a tal fine le necessarie raccomandazioni. Inoltre, in ossequio alla richiesta del Parlamento europeo [9], l'Agenzia sarà incaricata di promuovere gli scambi di personale, in particolare dei macchinisti, fra gli Stati membri. [9] Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario convenzionale (COM(1999) 617 - C5-0301/1999 - 1999/0252(COD)). Articolo 18 La circolazione al di là delle frontiere nazionali di numerosi operatori su una rete aperta necessita di un sistema comune di immatricolazione e di registrazione del materiale che consenta alle autorità nazionali e ai gestori dell'infrastruttura di accertare la conformità dei materiali e di risalire alle informazioni collegate (proprietario, data e responsabile della messa in servizio, caratteristiche tecniche, stato della manutenzione...). Non è necessario che tale sistema sia centralizzato, ma un formato comune e un'interconnessione delle basi di dati consentiranno una rapida identificazione del materiale e la consultazione delle informazioni che lo riguardano. L'Agenzia è incaricata di elaborare un formato comune di immatricolazione e di registrazione del materiale rotabile. A tal fine, essa formula una raccomandazione alla Commissione che adotta una decisione conformemente all'articolo 14 della direttiva 96/48/CE e dell'articolo 14 della direttiva 2001/16/CE. Articolo 19 In un contesto di apertura dei mercati è importante che i documenti che attestano la conformità dei materiali siano accessibili a tutte le parti interessate in modo diretto, semplice e trasparente, fatta salva la riservatezza delle informazioni commerciali e la tutela della proprietà intellettuale. Ciò vale particolarmente per le autorità nazionali che devono poter verificare in caso di necessità la conformità dei materiali che circolano sul loro territorio. Per questo l'Agenzia è incaricata di conservare un registro pubblico di tutti i documenti in oggetto. Essa costituisce pertanto una rete che la collega agli organismi incaricati del rilascio dei documenti in questione e alle autorità competenti degli Stati membri. Capitolo 4: Studi e promozione dell'innovazione Articolo 20 L'articolo precisa che per l'assolvimento delle proprie funzioni, l'Agenzia può far realizzare studi. Articolo 21 L'articolo stabilisce che l'Agenzia promuove l'innovazione in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviaria, in particolare mediante il ricorso alle nuove tecnologie. Capitolo 5: Struttura interna e funzionamento Articolo 22 L'articolo precisa che l'Agenzia è un organismo della Comunità e gode della massima capacità giuridica in tutti gli Stati membri. Le competenti autorità dovranno deciderne la sede, su proposta della Commissione, entro sei mesi dalla data di adozione del regolamento. L'Agenzia è rappresentata dal suo direttore esecutivo. Articolo 23 Questa norma prevede che, come la Comunità europea, anche l'Agenzia beneficia dei privilegi e delle immunità fissati nel protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee. Articolo 24 Il personale dell'Agenzia sarà soggetto alle disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità europee. Esso sarà solo in piccola parte costituito da funzionari distaccati dalle istituzioni comunitarie: la maggior parte dell'organico sarà invece assunto, su base temporanea, in funzione dell'esperienza e delle qualifiche richieste. È importante garantire una buona circolazione delle competenze fra l'Agenzia, le amministrazioni nazionali e il settore ferroviario al fine di disporre sempre di esperti aggiornati sugli ultimi sviluppi tecnologici. Si prevede pertanto di limitare a cinque anni la durata massima dei contratti del personale dell'Agenzia (ad eccezione del direttore esecutivo, cfr. articolo 26). Articolo 25 L'articolo stabilisce le funzioni e le attribuzioni del direttore esecutivo, tenuto a non sottostare alle istruzioni di alcun governo o organismo. Tuttavia, il direttore esecutivo deve ottemperare ad ogni istruzione o richiesta di assistenza formulata dalla Commissione. Il direttore esecutivo esercita anche le funzioni di gestione dell'Agenzia e in tale veste è incaricato della preparazione e dell'esecuzione del bilancio e del programma di lavoro nonché di tutte le questioni relative al personale. Articolo 26 L'articolo definisce le regole di nomina in seno all'Agenzia. Articolo 27 Per consentire un controllo democratico diretto, oltre alle proprie competenze in materia di bilancio, il Parlamento europeo può chiedere un'audizione con il direttore esecutivo dell'Agenzia in occasione della presentazione del rapporto di attività e ogniqualvolta lo ritenga opportuno. Articolo 28 L'articolo 28 fissa i poteri del consiglio di amministrazione. Questo nomina il direttore esecutivo ed esercita il potere decisionale sull'adozione del regolamento interno, del bilancio, del programma di lavoro e del rapporto di attività. Inoltre, provvede affinché l'Agenzia operi in modo trasparente e imparziale. Articolo 29 L'articolo stabilisce che il consiglio di amministrazione è composto da sei rappresentanti degli Stati membri nominati dal Consiglio, da sei rappresentanti della Commissione e da tre esperti indipendenti scelti dalla Commissione per la loro riconosciuta competenza nel settore. La composizione del consiglio di amministrazione è, da un lato, l'espressione del principio della separazione fra potere esecutivo e potere legislativo. Il Parlamento europeo, la cui funzione di controllo democratico deve restare indipendente, non può essere coinvolto nelle decisioni del consiglio di amministrazione di un'Agenzia che fa parte di un esecutivo che lo stesso Parlamento deve controllare. D'altro lato, la composizione del consiglio di amministrazione riflette il principio della parità degli esecutivi a livello comunitario. Affinché il consiglio di amministrazione possa adempiere ai suoi compiti con piena efficacia e responsabilità, è essenziale limitarne il numero dei componenti. Articolo 30 L'articolo stabilisce che il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed un vicepresidente e fissa il loro mandato a tre anni, rinnovabili una sola volta. Articolo 31 L'articolo disciplina le questioni relative alle riunioni ordinarie e straordinarie del consiglio di amministrazione, indicando in particolare che tali riunioni si tengono in presenza del direttore esecutivo. Articolo 32 Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza di due terzi dei voti; ogni membro ha diritto a un voto, ad eccezione dei tre esperti che non hanno diritto di voto. Articolo 33 L'articolo definisce le condizioni in cui i funzionari dell'Agenzia possono effettuare visite negli Stati membri al fine di assolvere ai compiti affidati all'Agenzia. Articolo 34 La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Agenzia è soggetta alle stesse regole applicabili alla Comunità ai sensi dell'articolo 288 del trattato. Articolo 35 L'Agenzia adotta come lingue di lavoro le lingue più utilizzate nel settore ferroviario, corrispondenti alle lingue di lavoro attualmente utilizzate per i lavori in materia di interoperabilità. Per ragioni di efficienza si propone pertanto di mantenere lo stesso regime linguistico per le attività interne dell'Agenzia. Articolo 36 L'articolo prevede che la partecipazione all'Agenzia sia aperta ai paesi europei che hanno concluso con la Comunità europea accordi in virtù dei quali tali paesi adottano e applicano la normativa comunitaria che regola la materia oggetto del presente regolamento. Articolo 37 L'articolo stabilisce che l'Agenzia applica il regolamento n. 1049/2001/CE relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Capitolo 6: Disposizioni finanziarie Articolo 38 Il bilancio dell'Agenzia è in gran parte finanziato da contributi comunitari. I servizi resi dall'Agenzia (pubblicazioni, attività di formazione, ecc.) possono essere oggetto di remunerazione. Inoltre, è possibile un contributo dei paesi terzi che partecipano alle attività dell'Agenzia in virtù dell'articolo 36. All'Agenzia deve essere garantita una dotazione di bilancio sufficiente per assumere il personale necessario alle condizioni descritte in precedenza, per svolgere i propri compiti e per operare in modo flessibile ed efficace. Il direttore esecutivo preparerà un progetto di bilancio che sottoporrà all'adozione dal consiglio di amministrazione e trasmetterà successivamente alla Commissione, che vi darà seguito conformemente alle normali procedure di bilancio. Articolo 39 L'articolo precisa che il direttore esecutivo è responsabile dell'esecuzione del bilancio. Il controllo finanziario è garantito dal controllore finanziario della Commissione. La Corte dei conti esamina i conti dell'Agenzia e pubblica una relazione annuale. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del consiglio d'amministrazione, dà scarico al direttore esecutivo per il bilancio dell'Agenzia. Articolo 40 L'articolo prevede che, per assistere l'Agenzia nella preparazione e nell'esecuzione del bilancio, il consiglio di amministrazione adotterà un regolamento finanziario, previo accordo della Commissione e parere della Corte dei conti. Articolo 41 All'Agenzia, ai suoi agenti e eventuali contraenti si applicano tutte le disposizioni comunitarie vigenti in materia di lotta antifrode. Capitolo 7: Disposizioni generali e finali Articolo 42 L'articolo prevede che l'Agenzia raggiunga progressivamente la piena operatività nell'arco di due anni. Articolo 43 L'articolo prevede che, entro i cinque anni successivi all'entrata in funzione dell'Agenzia, la Commissione realizzerà una valutazione indipendente dell'applicazione del presente regolamento. Articolo 44 L'articolo fissa la data di entrata in vigore del regolamento. 6. Considerazioni finali La proposta è corredata di una scheda finanziaria. Non è stata invece predisposta alcuna scheda di valutazione dell'impatto sulle imprese, in quanto la proposta non ha alcuna incidenza nei loro confronti. 2002/0024 (COD) Proposta REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione [10], [10] GU C [...] del [...], pag.[..]. visto il parere del Comitato economico e sociale [11], [11] GU C [...] del [...], pag.[..]. visto il parere del Comitato delle regioni [12], [12] GU C [...] del [...], pag.[..]. deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato [13], [13] GU C [...] del [...], pag.[..]. considerando quanto segue: (1) La progressiva creazione di uno spazio ferroviario europeo senza frontiere necessita di un'azione comunitaria in materia di regolamentazione tecnica applicabile alle ferrovie, sia per gli aspetti tecnici sia per gli aspetti legati alla sicurezza, in quanto si tratta di aspetti indissociabili. (2) La direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, modificata dalla direttiva 2001/12/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio [14] prevede l'apertura dei diritti d'accesso all'infrastruttura per tutte le imprese ferroviarie comunitarie titolari di una licenza che desiderano effettuare servizi internazionali di trasporto di merci. [14] GU L 75 del 15.3.2001, pag. 1. (3) La direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie [15], modificata dalla direttiva 2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [16], stabilisce che tutte le imprese ferroviarie devono essere titolari di una licenza e che una licenza rilasciata in uno Stato membro è valida in tutto il territorio della Comunità. [15] GU L 143 del 27.6.1995, pag.70. [16] GU L 75 del 15.3.2001, pag. 26. (4) La direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza stabilisce un nuovo quadro di riferimento finalizzato alla creazione di uno spazio ferroviario europeo senza frontiere. (5) Le differenze in materia tecnica e operativa fra i sistemi ferroviari degli Stati membri hanno causato una compartimentazione dei mercati ferroviari nazionali e impedito uno sviluppo dinamico del settore su scala europea. La direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità [17] e la direttiva 2001/16/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale [18] hanno definito taluni requisiti essenziali e posto in essere un dispositivo finalizzato alla definizione di specifiche tecniche di interoperabilità obbligatorie. [17] GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6. [18] GU L 110 del 20.4.2001, pag. 1. (6) Perseguire simultaneamente obiettivi di sicurezza e di interoperabilità richiede un notevole lavoro tecnico che deve essere posto sotto la direzione di un organismo specializzato. Per questo è necessario creare, nel contesto istituzionale esistente e nel rispetto dell'equilibrio dei poteri all'interno della Comunità, un'Agenzia ferroviaria europea per la sicurezza e l'interoperabilità. L'istituzione di un'Agenzia di questo tipo consente di considerare in modo congiunto e ad un livello di competenza elevato gli obiettivi di sicurezza e di interoperabilità della rete ferroviaria europea e contribuisce in tal modo al rilancio del settore ferroviario e agli obiettivi generali della politica comune dei trasporti. (7) La direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio del ... [sulla sicurezza ferroviaria] [19] prevede lo sviluppo di indicatori comuni di sicurezza, di obiettivi comuni di sicurezza e di metodi comuni di sicurezza. L'elaborazione di tali strumenti richiede una competenza tecnica indipendente. [19] GU L [...] del [...], pag.[..]. (8) Per facilitare le procedure di rilascio dei certificati di sicurezza alle imprese ferroviarie e nella prospettiva di un loro futuro riconoscimento reciproco, è necessario porre in essere un progressivo riconoscimento reciproco del maggior numero possibile di elementi che li compongono. (9) La direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio del ... [sulla sicurezza ferroviaria] [20] prevede che i provvedimenti nazionali in materia di sicurezza siano esaminati dal punto di vista dell'interoperabilità. Pertanto è indispensabile un parere basato sulla competenza di un organismo indipendente e neutrale. [20] GU L [...] del [...], pag.[..]. (10) In materia di sicurezza è importante garantire la massima trasparenza possibile e una diffusione efficace delle informazioni. Attualmente, non viene ancora effettuata un'analisi delle prestazioni, elaborata sulla base di indicatori comuni, che metta in relazione tutti i soggetti del settore ed occorre pertanto dotarsi di un tale strumento. Per gli aspetti statistici è necessaria una stretta collaborazione con EUROSTAT. (11) Gli organismi nazionali preposti alla sicurezza ferroviaria, gli organismi di regolamentazione e le altre autorità nazionali devono poter richiedere un parere tecnico indipendente quando sono chiamati a trattare questioni relative a più di uno Stato membro. (12) La manutenzione del materiale rotabile costituisce un elemento importante del sistema di sicurezza. Non esiste un vero e proprio mercato europeo della manutenzione delle attrezzature ferroviarie a causa della mancanza di un sistema di certificazione delle officine di manutenzione. Tale situazione implica costi supplementari per il settore e impone viaggi a vuoto. Occorre pertanto sviluppare progressivamente un sistema europeo di certificazione delle officine di manutenzione. (13) La direttiva 2001/16/CE prevede che entro il 20 aprile 2004 sia sviluppata una prima serie di specifiche tecniche di interoperabilità. La Commissione ha affidato questo incarico all'Associazione europea per l'interoperabilità ferroviaria (AEIF), che riunisce i fabbricanti di attrezzature ferroviarie, gli operatori e i gestori d'infrastruttura. È importante tutelare l'esperienza acquisita dagli esperti del settore nel contesto dell'AEIF. La continuità delle attività e l'evoluzione nel tempo delle STI necessitano di un quadro tecnico permanente. (14) L'interoperabilità della rete transeuropea deve essere potenziata e l'adozione dei nuovi progetti di investimento sostenuti dalla Comunità deve rispettare l'obiettivo di interoperabilità, conformemente alle disposizioni della decisione n. 96/1692/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa agli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti [21]. [21] GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 1346/2001/CE (GU L 185 del 6.7.2001, pag.1). (15) Le qualifiche professionali richieste per la guida dei treni rappresenta un elemento importante sia per la sicurezza che per l'interoperabilità in Europa. D'altro canto, costituisce un prerequisito per la libera circolazione dei lavoratori del settore ferroviario. La questione deve essere affrontata nel rispetto del quadro di riferimento esistente in materia di dialogo sociale. L'Agenzia deve fornire il supporto tecnico necessario perché tale aspetto sia tenuto in debita considerazione a livello europeo. (16) L'immatricolazione è anzitutto un atto di riconoscimento dell'idoneità del materiale rotabile alla circolazione in condizioni specificate. L'immatricolazione del materiale deve essere effettuata in modo trasparente e non discriminatorio ed essere di competenza dell'autorità pubblica. L'Agenzia deve fornire il supporto tecnico per l'attuazione di un sistema di immatricolazione del materiale rotabile. (17) Per garantire la massima trasparenza e una parità di accesso di tutte le parti alle informazioni utili, i documenti previsti per le procedure di interoperabilità devono essere accessibili al pubblico. Ciò vale altresì per le licenze e i certificati di sicurezza. L'Agenzia deve fornire i mezzi atti allo scambio efficace di tali informazioni. (18) La promozione dell'innovazione in materia di sicurezza ferroviaria e di interoperabilità è un compito di primaria importanza che l'Agenzia deve incoraggiare, soprattutto per quanto riguarda l'uso delle nuove tecnologie. (19) Per assolvere correttamente ai propri compiti, l'Agenzia deve beneficiare della personalità giuridica e di un bilancio autonomo finanziato principalmente da contributi comunitari. Per garantire l'indipendenza dell'Agenzia nella gestione quotidiana e nei pareri e nelle raccomandazioni che essa formula, è importante che il direttore esecutivo goda di piena responsabilità e che il personale dell'Agenzia sia indipendente. (20) Nella sua composizione, il consiglio di amministrazione dell'Agenzia deve riflettere l'equilibrio fra i due rami dell'esecutivo comunitario e garantire il principio di responsabilità dell'esecutivo di fronte al Parlamento europeo. Sulla base degli orientamenti proposti nel Libro bianco sulla governance [22] del 25 luglio 2001, la Commissione e gli Stati membri devono essere equamente rappresentati in un consiglio di amministrazione dotato dei poteri necessari per adottare il bilancio, verificarne l'esecuzione, adottare le opportune norme finanziarie, attuare procedure operative trasparenti per le decisioni dell'Agenzia e nominare il direttore esecutivo. Per garantire la trasparenza delle decisioni del consiglio di amministrazione, i rappresentanti dei settori interessati partecipano alle delibere ma senza diritto di voto, in quanto questo è riservato ai rappresentanti della pubblica autorità, tenuti a rispondere dinanzi agli organi di controllo democratico. I rappresentanti sono nominati dalla Commissione sulla base delle qualifiche e dell'esperienza acquisita nel settore ferroviario e non nella loro qualità di rappresentanti di organizzazioni professionali. [22] COM(2001) 428. (21) I lavori dell'Agenzia devono essere condotti in modo trasparente e la gestione deve essere soggetta a tutte le disposizioni vigenti in materia di buona amministrazione e lotta antifrode. Deve essere garantito il controllo effettivo del Parlamento europeo che, a tal fine, può convocare un'udienza con il direttore esecutivo dell'Agenzia. (22) Poiché gli obiettivi dell'azione prevista, vale a dire l'istituzione di un organismo specializzato incaricato di elaborare soluzioni comuni in materia di sicurezza e di interoperabilità ferroviaria, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono quindi, considerato il carattere collettivo delle attività da svolgere, essere meglio realizzati a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato dallo stesso articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Capitolo 1: Principi Articolo 1 Istituzione e finalità dell'Agenzia 1. Il presente regolamento istituisce un'Agenzia ferroviaria europea, di seguito denominata «l'Agenzia». 2. L'Agenzia ha il compito di contribuire sul piano tecnico all'attuazione della normativa comunitaria finalizzata a potenziare il livello di interoperabilità dei sistemi ferroviari e a sviluppare un approccio comune in materia di sicurezza del sistema ferroviario europeo, nella prospettiva di concorrere alla realizzazione di uno spazio ferroviario europeo senza frontiere, in grado di garantire un elevato livello di sicurezza. 3. Nel perseguire tali obiettivi, l'Agenzia tiene pienamente conto del processo di allargamento dell'Unione europea e dei vincoli specifici relativi ai collegamenti ferroviari con i paesi terzi. Articolo 2 Atti dell'Agenzia L'Agenzia può adottare: a) raccomandazioni all'attenzione della Commissione, in merito all'applicazione degli articoli 6, 7, 12, 14, 16, 17 e 18; b) pareri all'attenzione della Commissione o delle autorità competenti negli Stati membri in applicazione degli articoli 8, 10, 13 e 15. Articolo 3 Partecipazione degli esperti del settore 1. Per l'elaborazione delle raccomandazioni di cui agli articoli 6, 7, 12, 14, 16, 17 e 18, l'Agenzia si affida all'esperienza acquisita dagli esperti del settore, in particolare a quella dell'Associazione europea per l'interoperabilità ferroviaria (AEIF). 2. A tale scopo, dopo l'adozione del programma di lavoro annuale, l'Agenzia concorda la composizione dei gruppi di lavoro con le organizzazioni professionali del settore, che presentano a tal fine le loro proposte. L'Agenzia si accerta della rappresentatività e della trasparenza delle attività di tali gruppi di lavoro. 3. I gruppi di lavoro sono presieduti da un rappresentante dell'Agenzia. Articolo 4 Consultazione delle parti sociali Per le attività di cui agli articoli 6, 12 e 17 e allorquando queste hanno un impatto diretto sul contesto sociale o sulle condizioni di lavoro degli addetti del settore, l'Agenzia consulta le parti sociali nel quadro del comitato per il dialogo sociale. Tale consultazione avviene prima che l'Agenzia presenti le proprie raccomandazioni alla Commissione. I pareri formulati dal comitato per il dialogo sociale sono trasmessi dall'Agenzia alla Commissione e dalla Commissione al comitato istituito dall'articolo 21 della direttiva 2001/16/CE. Articolo 5 Consultazione degli utenti Per le attività di cui agli articoli 6 e 12 e allorquando queste hanno un impatto diretto sui clienti, l'Agenzia consulta gli organismi rappresentativi degli utenti e dei clienti del settore del trasporto ferroviario di merci. L'elenco delle organizzazioni da consultare è stilato dal Comitato istituito dall'articolo 21 della direttiva 2001/16/CE. Tale consultazione avviene prima che l'Agenzia presenti le proprie proposte alla Commissione. I pareri formulati dalle organizzazioni in questione sono trasmessi dall'Agenzia alla Commissione e dalla Commissione al comitato istituito dall'articolo 21 della direttiva 2001/16/CE. Capitolo 2: Sicurezza Articolo 6 Supporto tecnico 1. L'Agenzia raccomanda alla Commissione gli obiettivi comuni di sicurezza (CST) e i metodi comuni di sicurezza (CSM) previsti all'articolo 5 della direttiva 200./../CE [sulla sicurezza ferroviaria]. 2. L'Agenzia raccomanda, su richiesta della Commissione, del comitato istituito dall'articolo 21 della direttiva 200./../CE [sulla sicurezza ferroviaria], o di propria iniziativa, altre misure in materia di sicurezza. 3. Per il periodo transitorio che precede l'adozione dei CST, dei CSM e delle specifiche tecniche di interoperabilità (STI), nonché per quanto concerne le attrezzature e le infrastrutture che non rientrano nelle STI, l'Agenzia può formulare ogni raccomandazione utile alla Commissione. L'Agenzia si accerta della coerenza fra dette raccomandazioni e le STI vigenti e in corso di elaborazione. 4. L'Agenzia è tenuta a presentare un'analisi dei costi-benefici a sostegno delle raccomandazioni formulate in applicazione del presente articolo. 5. L'Agenzia organizza e facilita la cooperazione delle autorità nazionali di sicurezza e degli organismi di ispezione definiti dalla direttiva 200./../CE [sulla sicurezza ferroviaria]. Articolo 7 Certificati di sicurezza Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14 della direttiva sulla sicurezza ferroviaria, relativo all'armonizzazione dei certificati di sicurezza, l'Agenzia elabora e raccomanda un formato armonizzato per il certificato di sicurezza, ivi compresa una versione elettronica, e un formato armonizzato di domanda di certificato di sicurezza, contenente l'elenco degli elementi essenziali da produrre. Articolo 8 Norme nazionali di sicurezza 1. Su richiesta della Commissione, l'Agenzia procede alla valutazione tecnica delle nuove norme nazionali di sicurezza trasmesse conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 della direttiva 200./../CE [sulla sicurezza ferroviaria]. 2. L'Agenzia valuta la compatibilità di tali misure con i CST e i CSM definiti dalla direttiva 200./../CE [sulla sicurezza ferroviaria] e con le STI in vigore. 3. Qualora l'Agenzia, dopo aver tenuto conto degli elementi di motivazione comunicati dallo Stato membro, ritenga che una di tali misure non sia compatibile con le norme di cui al paragrafo 2, presenta un parere alla Commissione entro due mesi dalla data in cui la Commissione ha trasmesso all'Agenzia le norme da esaminare. Articolo 9 Sorveglianza delle prestazioni in materia di sicurezza 1. L'Agenzia costituisce una rete con le autorità nazionali preposte alla sicurezza e le autorità nazionali incaricate delle indagini previste dalla direttiva ../../CE [sulla sicurezza ferroviaria], al fine di definire il contenuto degli indicatori comuni elencati all'allegato 1 della direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio del ... [sulla sicurezza ferroviaria] [23] e di acquisire tutti i dati disponibili in materia di sicurezza ferroviaria. [23] GU L [...] del [...], pag.[..]. 2. Sulla base degli indicatori di sicurezza, delle relazioni nazionali sulla sicurezza e sugli incidenti nonché sulla base delle proprie informazioni, l'Agenzia presenta ogni due anni una relazione pubblica sulle prestazioni in materia di sicurezza. La prima relazione è pubblicata nel corso del terzo anno di attività dell'Agenzia. 3. L'Agenzia si basa sui dati raccolti da EUROSTAT e collabora con EUROSTAT per evitare ogni duplicazione delle attività e per assicurare la coerenza metodologica tra gli indicatori di sicurezza ferroviaria e gli indicatori utilizzati per gli altri modi di trasporto. Articolo 10 Parere tecnico 1. Gli organismi nazionali di regolamentazione di cui all'articolo 30 della direttiva 2001/14/CE possono richiedere un parere tecnico all'Agenzia per quanto riguarda gli aspetti legati alla sicurezza dei casi sottoposti alla loro attenzione. 2. I comitati previsti dall'articolo 35 della direttiva 2001/14/CE e dall'articolo 11bis della direttiva 91/440/CEE modificata possono richiedere un parere tecnico all'Agenzia per quanto riguarda, nei rispettivi settori di competenza, gli aspetti legati alla sicurezza. 3. L'Agenzia formula un parere entro il termine di due mesi. Tale parere è reso pubblico dall'Agenzia in una versione privata di tutti i dati soggetti a segreto commerciale o industriale. Articolo 11 Registro pubblico dei documenti 1. L'Agenzia è incaricata di conservare un elenco pubblico dei seguenti documenti: a) le licenze rilasciate conformemente alla direttiva 95/18/CE; b) i certificati di sicurezza rilasciati conformemente alla direttiva 200./../CE [sulla sicurezza ferroviaria]; c) le relazioni di indagine trasmesse all'Agenzia in virtù dell'articolo 23 della direttiva 200./../CE [sulla sicurezza ferroviaria]; d) le norme nazionali notificate alla Commissione in virtù dell'articolo 8 della direttiva 200./../CE [sulla sicurezza ferroviaria]. 2. Le autorità nazionali incaricate del rilascio dei documenti menzionati al paragrafo 1 notificano all'Agenzia entro il termine di un mese ogni decisione individuale di rilascio, di diniego o di revoca. L'Agenzia può richiedere che le venga trasmesso il fascicolo che motiva il rilascio, il diniego o la revoca di uno dei suddetti documenti. In tal caso, le autorità competenti trasmettono il fascicolo all'Agenzia entro il termine di quindici giorni lavorativi. 3. L'Agenzia può completare tale base di dati pubblica con ogni documento utile in rapporto agli obiettivi del presente regolamento. Capitolo 3: Interoperabilità Articolo 12 Supporto tecnico fornito dall'Agenzia L'Agenzia contribuisce allo sviluppo e alla realizzazione dell'interoperabilità ferroviaria conformemente ai principi e alle definizioni contenuti nelle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE. A tal fine, l'Agenzia: a) su mandato della Commissione, elabora i progetti di STI e trasmette tali progetti alla Commissione; b) provvede alla revisione delle STI alla luce del progresso tecnico e dell'evoluzione del mercato e delle esigenze a livello sociale e propone alla Commissione i progetti di adeguamento delle STI che ritiene necessari; c) provvede al coordinamento fra, da un lato, lo sviluppo e l'aggiornamento delle STI e, dall'altro, lo sviluppo delle norme europee necessarie per l'interoperabilità; mantiene inoltre i contatti necessari con gli organismi europei di normalizzazione; d) organizza e facilita la cooperazione tra gli organismi notificati. Articolo 13 Ispezione e controllo degli organismi notificati Fatta salva la responsabilità degli Stati membri in relazione agli organismi notificati che essi designano, l'Agenzia può, su richiesta della Commissione o di propria iniziativa, verificare la qualità delle attività degli organismi notificati. Se del caso, presenta un parere alla Commissione. Articolo 14 Supervisione del livello di interoperabilità 1. Su richiesta della Commissione, l'Agenzia raccomanda le modalità di realizzazione dell'interoperabilità, facilitando il coordinamento tra gli operatori e tra i gestori dell'infrastruttura, in particolare per organizzare la migrazione dei sistemi. 2. L'Agenzia provvede alla supervisione dell'evoluzione dell'interoperabilità dei sistemi ferroviari. Presenta e pubblica ogni due anni una relazione al riguardo. La prima relazione è pubblicata durante il secondo anno di attività dell'Agenzia. Articolo 15 Interoperabilità della rete transeuropea Su richiesta della Commissione, l'Agenzia esamina dal punto di vista dell'interoperabilità tutti i progetti infrastrutturali per i quali si chiede un contributo comunitario. L'Agenzia formula un parere entro il termine di un mese. Articolo 16 Certificazione delle officine di manutenzione L'Agenzia elabora un sistema europeo di certificazione delle officine di manutenzione del materiale rotabile e formula raccomandazioni ai fini della realizzazione di tale sistema. Articolo 17 Qualifiche professionali 1. L'Agenzia raccoglie ed elenca le qualifiche essenziali richieste per la guida dei treni e i sistemi di formazione. Distingue fra le qualifiche generali necessarie per grande tipologia di materiale rotabile e le qualifiche specifiche relative a ciascuna linea e a ciascun materiale. 2. Per quanto concerne le qualifiche generali, l'Agenzia raccoglie ed elenca, per tipologia di materiale, le qualifiche minime e la formazione necessarie per i macchinisti, al fine di garantire la sicurezza della guida. 3. L'Agenzia formula raccomandazioni finalizzate all'adozione di un sistema di accreditamento degli istituti di formazione e dei diplomi rilasciati. 4. L'Agenzia favorisce e sostiene lo scambio di macchinisti e di formatori fra imprese ferroviarie di Stati membri diversi. Articolo 18 Immatricolazione del materiale L'Agenzia elabora e raccomanda alla Commissione un formato unico per l'immatricolazione e la registrazione del materiale rotabile, conformemente all'articolo 14 della direttiva 96/48/CE e all'articolo 14 della direttiva 2001/16/CE. Articolo 19 Registro dei documenti di interoperabilità L'Agenzia conserva un registro pubblico dei documenti seguenti definiti dalle direttive 2001/16/CE e 96/48/CE: a) dichiarazioni di verifica dei sottosistemi; b) dichiarazioni di conformità dei componenti; c) autorizzazioni alla messa in servizio, compresi i numeri di immatricolazione collegati; d) registri dell'infrastruttura e del materiale rotabile. Gli organismi interessati comunicano tali documenti all'Agenzia che ne definisce le modalità pratiche della loro trasmissione. L'Agenzia costituisce una base dati elettronica contenente tali documenti. La base dati è accessibile al pubblico mediante un sito web. Capitolo 4: Studi e promozione dell'innovazione Articolo 20 Studi Se necessario ai fini della realizzazione dei compiti previsti dal presente regolamento, l'Agenzia può far svolgere studi che finanzia mediante il proprio bilancio. Articolo 21 Promozione dell'innovazione La Commissione può affidare all'Agenzia il compito di promuovere le innovazioni finalizzate a migliorare l'interoperabilità e la sicurezza ferroviaria, in particolare per quanto concerne l'utilizzazione delle nuove tecnologie dell'informazione e i sistemi di posizionamento e di monitoraggio. Capitolo 5: Struttura interna e funzionamento Articolo 22 Status giuridico, sede 1. L'Agenzia è un organismo della Comunità dotato di personalità giuridica. 2. La sede dell'Agenzia è decisa dalle autorità competenti entro sei mesi dalla data di adozione del presente regolamento, su proposta della Commissione. 3. In ciascuno Stato membro, l'Agenzia gode della massima capacità giuridica che il diritto nazionale riconosce ad una persona giuridica, in particolare, della facoltà di acquisire o alienare beni mobili ed immobili e di stare in giudizio. 4. L'Agenzia è rappresentata dal suo direttore esecutivo. Articolo 23 Privilegi e immunità All'Agenzia e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee. Articolo 24 Personale 1. Il personale dell'Agenzia è soggetto ai regolamenti e alle disposizioni applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee. Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, ne stabilisce le necessarie modalità di applicazione. 2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 26, l'Agenzia esercita, in materia di personale, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee all'autorità che ha il potere di nomina e all'autorità autorizzata a sottoscrivere contratti. 3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 26, paragrafo 1, il personale dell'Agenzia è composto da agenti temporanei assunti dall'Agenzia per una durata massima di cinque anni. Detti agenti temporanei sono così suddivisi: - agenti assunti fra gli esperti del settore in base alle loro qualifiche e alla loro esperienza in materia di sicurezza e di interoperabilità ferroviaria; - agenti assunti in qualità di funzionari assegnati o distaccati dalla Commissione ad attività di inquadramento o di gestione; - altri agenti nel senso inteso dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità assegnati a compiti esecutivi o di segreteria. 4. Gli esperti che partecipano ai gruppi di lavoro organizzati dall'Agenzia non appartengono al personale dell'Agenzia. Le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico dell'Agenzia, secondo regole e parametri stabiliti dal consiglio di amministrazione. Articolo 25 Funzioni e poteri del direttore esecutivo 1. L'Agenzia è diretta dal suo direttore esecutivo, il quale è responsabile della gestione corrente dell'Agenzia e agisce in piena autonomia. Il direttore esecutivo non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo, organismo o impresa. 2. Il direttore esecutivo: a) elabora il programma di lavoro e lo presenta al consiglio di amministrazione, previo accordo della Commissione; b) adotta le misure necessarie per attuare il programma di lavoro e risponde ad ogni richiesta di assistenza della Commissione; c) adotta i provvedimenti necessari, in particolare le istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi, per assicurare il funzionamento dell'Agenzia conformemente al presente regolamento; d) predispone un efficace sistema di valutazione dei risultati dell'Agenzia rispetto agli obiettivi operativi e, su tale base, elabora ogni anno un progetto di relazione generale che sottopone al consiglio di amministrazione; e) predispone inoltre un sistema di controllo regolare, conforme a criteri professionali riconosciuti; f) esercita nei confronti del personale i poteri di cui dall'articolo 23, paragrafo 2; g) elabora un bilancio preventivo delle entrate e delle spese dell'Agenzia conformemente all'articolo 38 e lo esegue conformemente all'articolo 39. 3. Il direttore esecutivo può essere assistito da uno o più capi unità. Il direttore esecutivo non può delegare i poteri che gli sono conferiti. Articolo 26 Nomine in seno all'Agenzia 1. Il direttore esecutivo dell'Agenzia è nominato dal consiglio di amministrazione su proposta della Commissione. Il potere di revoca di tale nomina spetta al consiglio di amministrazione, che delibera su proposta della Commissione. Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni, rinnovabile una sola volta per una durata massima di due anni. 2. Il direttore esecutivo dell'Agenzia nomina gli altri membri del personale dell'Agenzia conformemente ai principi stabiliti dall'articolo 23 del presente regolamento. Articolo 27 Audizione del direttore esecutivo da parte del Parlamento europeo Il direttore esecutivo presenta ogni anno al Parlamento europeo la relazione generale sulle attività dell'Agenzia. Il Parlamento europeo ha la facoltà di richiedere in qualsiasi momento un'audizione del direttore esecutivo in merito a questioni legate all'attività dell'Agenzia. Articolo 28 Istituzione e poteri del consiglio di amministrazione 1. L'Agenzia è dotata di un consiglio di amministrazione. 2. Il consiglio di amministrazione: a) nomina il direttore esecutivo in applicazione dell'articolo 26; b) adotta entro il 31 marzo di ogni anno la relazione generale dell'Agenzia relativa all'anno precedente e la trasmette alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento europeo; c) adotta entro il 30 ottobre di ogni anno il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno seguente e lo trasmette alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento europeo; d) adotta il bilancio definitivo dell'Agenzia prima dell'inizio dell'esercizio finanziario approvando, se del caso, le necessarie rettifiche in funzione del contributo della Comunità e delle altre entrate dell'Agenzia; e) esercita le sue funzioni in relazione al bilancio dell'Agenzia in applicazione delle disposizioni del capitolo 6; f) esercita l'autorità disciplinare sul direttore esecutivo e si assicura che l'Agenzia operi con la dovuta trasparenza e imparzialità. Articolo 29 Composizione del consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione è composto da: - sei rappresentanti del Consiglio; - sei rappresentanti della Commissione; - tre personalità indipendenti, senza diritto di voto, nominate dalla Commissione per la loro competenza riconosciuta nel settore. 2. Il Consiglio e la Commissione nominano i propri rappresentanti nonché un supplente per ciascuno di essi, che potrà rappresentarli con diritto di voto in caso di assenza. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione è di cinque anni, rinnovabile una volta. Articolo 30 Presidenza del consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce d'ufficio il presidente in caso di impedimento di quest'ultimo. 2. Il mandato del presidente e del vicepresidente ha durata di tre anni e termina in ogni caso quando essi cessano di far parte del consiglio di amministrazione. Tale mandato è rinnovabile una volta. Articolo 31 Riunioni 1. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono convocate dal presidente. Il direttore esecutivo dell'Agenzia partecipa alle deliberazioni. 2. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno. Si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta della Commissione o della maggioranza dei suoi membri. Articolo 32 Votazioni Il consiglio di amministrazione prende le sue decisioni a maggioranza di due terzi dei membri che godono del diritto di voto. Ogni membro dispone di un voto, ad eccezione delle tre personalità indipendenti e del direttore esecutivo che non hanno diritto di voto. Articolo 33 Visite negli Stati membri 1. Per assolvere ai compiti che le sono stati affidati in applicazione degli articoli 8, 9, 10, 13 e 15, l'Agenzia può effettuare, su richiesta della Commissione, visite presso gli Stati membri. Le autorità nazionali degli Stati membri visitati facilitano il lavoro del personale dell'Agenzia per un corretto espletamento della visita. I funzionari dell'Agenzia hanno facoltà di: a) esaminare fascicoli, dati, verbali ed altri documenti pertinenti, legati all'attuazione della normativa comunitaria in materia di interoperabilità e di sicurezza ferroviaria; b) prendere copie della totalità o di parte di tali fascicoli, dati, verbali ed altri documenti; c) richiedere spiegazioni orali in loco; d) accedere a tutti i locali, terreni o mezzi di trasporto. 2. L'Agenzia informa della visita prevista lo Stato membro interessato, comunicando i nominativi dei funzionari cui ha dato mandato e la data di inizio della visita stessa. I funzionari dell'Agenzia incaricati delle visite esercitano i loro poteri previa presentazione di una deliberazione del direttore esecutivo dell'Agenzia recante l'oggetto e lo scopo della missione. 3. A conclusione di ciascuna visita, dopo aver sentito gli esponenti degli organismi visitati, l'Agenzia redige una relazione e la trasmette alla Commissione e allo Stato membro interessato. Articolo 34 Responsabilità 1. La responsabilità contrattuale dell'Agenzia è disciplinata dal diritto applicabile al contratto in questione. 2. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a giudicare in virtù di eventuali clausole compromissorie contenute nei contratti stipulati dall'Agenzia. 3. In materia di responsabilità extracontrattuale l'Agenzia risarcisce, conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni. 4. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3. 5. La responsabilità personale degli agenti nei confronti dell'Agenzia è disciplinata dalle disposizioni dello statuto o del regime loro applicabili. Articolo 35 Lingue 1. Le lingue di lavoro interne dell'Agenzia sono l'inglese, il francese e il tedesco. Gli Stati membri possono rivolgersi all'Agenzia in una qualsiasi lingua comunitaria. 2. Le traduzioni necessarie per il funzionamento dell'Agenzia sono fornite dal centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea. Articolo 36 Partecipazione di paesi terzi 1. La partecipazione all'Agenzia è aperta a tutti i paesi europei che hanno concluso con la Comunità europea accordi in virtù dei quali tali paesi adottano ed applicano la legislazione comunitaria che disciplina la materia oggetto del presente regolamento. 2. Nel rispetto delle pertinenti disposizioni dei suddetti accordi, saranno poste in essere apposite regole per definire le modalità di partecipazione di tali paesi ai lavori dell'Agenzia, in particolare per quanto riguarda la natura e la portata di tale partecipazione. Le suddette regole comprendono anche le disposizioni relative ai contributi finanziari e al personale e possono prevedere una partecipazione senza diritto di voto in seno al consiglio di amministrazione. Articolo 37 Trasparenza Ai documenti conservati dall'Agenzia si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Il consiglio di amministrazione adotta le misure concrete di esecuzione del regolamento (CE) n. 1049/2001. Capitolo 6: Disposizioni finanziarie Articolo 38 Bilancio 1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da: - un contributo della Comunità; - un eventuale contributo dei paesi terzi che partecipano ai lavori dell'Agenzia in virtù dell'articolo 35; - corrispettivi per pubblicazioni, corsi di formazione ed altri servizi forniti dall'Agenzia. 2. Le spese dell'Agenzia comprendono spese di personale, amministrative, di infrastruttura e di esercizio. 3. Il direttore esecutivo elabora una stima delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio finanziario successivo e la trasmette al consiglio di amministrazione allegandovi un quadro dell'organico. 4. Entrate e spese devono essere in pareggio. 5. Al più tardi entro il 31 marzo di ogni anno, il consiglio di amministrazione adotta il progetto di bilancio dell'esercizio successivo e lo trasmette alla Commissione che si basa su tale documento per stimare i corrispondenti importi da iscrivere nel progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee, da sottoporre al Consiglio ai sensi dell'articolo 272 del trattato. 6. Al più tardi entro il 15 gennaio dell'esercizio in oggetto, il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'Agenzia adattandolo, se del caso, al contributo comunitario deciso dall'autorità di bilancio. Articolo 39 Esecuzione e controllo del bilancio 1. Il direttore esecutivo dà esecuzione al bilancio dell'Agenzia. 2. Il controllo degli impegni e dei pagamenti di tutte le spese nonché la verifica della sussistenza e della riscossione di tutte le entrate dell'Agenzia sono effettuati dal controllore finanziario della Commissione. 3. Entro il 31 marzo di ogni anno, il direttore esecutivo trasmette alla Commissione, al consiglio di amministrazione e alla Corte dei conti la contabilità dettagliata di tutte le entrate e di tutte le spese relative all'esercizio precedente. La Corte dei conti esamina tale contabilità conformemente all'articolo 248 del trattato e pubblica ogni anno una relazione sulle attività dell'Agenzia. 4. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del consiglio di amministrazione dà scarico dell'esecuzione del bilancio al direttore esecutivo dell'Agenzia. Articolo 40 Regolamento finanziario Il consiglio di amministrazione, previo accordo della Commissione e parere della Corte dei conti, adotta il regolamento finanziario dell'Agenzia, che specifica in particolare la procedura applicabile all'elaborazione e all'esecuzione del bilancio dell'Agenzia, conformemente all'articolo 142 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea. Articolo 41 Disposizioni antifrode 1. Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione ed altri atti illeciti, si applicano senza restrizione le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 [24] del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). [24] GU L 136 del 31.5.1999. 2. L'Agenzia aderisce all'accordo interistituzionale [25], del 25 maggio 1999, relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e attua immediatamente le disposizioni necessarie, applicabili a tutti gli agenti dell'Agenzia. [25] GU L 136 del 31.5.1999. 3. Le decisioni in materia di finanziamento e gli accordi e gli strumenti di applicazione che ne derivano prevedono espressamente che la Corte dei conti e l'OLAF possano, in caso di necessità, effettuare un controllo in loco presso i beneficiari degli stanziamenti dell'Agenzia. Capitolo 7: Disposizioni generali e finali Articolo 42 Inizio dell'attività dell'Agenzia L'Agenzia sarà operativa entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 43 Valutazione Entro cinque anni dalla data in cui l'Agenzia ha assunto le proprie funzioni, la Commissione procede alla valutazione dell'attuazione del presente regolamento, dei risultati ottenuti dall'Agenzia e dei suoi metodi di lavoro. Tale valutazione tiene conto del parere dei rappresentanti del settore, delle parti sociali e degli organismi di tutela dei consumatori. I risultati della valutazione sono resi pubblici. La Commissione propone, se del caso, una modifica del presente regolamento. Articolo 44 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per il Consiglio La Presidente Il Presidente SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA >SPAZIO PER TABELLA> 1. LINEA/LINEE DI BILANCIO E DENOMINAZIONE È prevista una nuova linea di bilancio B2-703, denominata B2-7 «Trasporti». In tale linea confluiranno gli stanziamenti previsti per l'interoperabilità delle linee B2-704 e B5-700 (contributi all'AEIF). 2. DATI COMPLESSIVI IN CIFRE 2.1 Dotazione totale dell'azione (parte B): non pertinente 2.2 Periodo di applicazione: a partire dal 2004 2.3 Stima globale pluriennale delle spese: a) Scadenzario degli stanziamenti di impegno e di pagamento (intervento finanziario) (cfr. punto 6.1.1) milioni di euro (al terzo decimale) >SPAZIO PER TABELLA> b) Assistenza tecnica e amministrativa e spese di sostegno (cfr. punto 6.1.2) >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> Non pertinente c) Incidenza finanziaria complessiva delle risorse umane e altre spese di funzionamento (cfr. punti 7.2 e 7.3) >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> 2.4 Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie |X| Proposta compatibile con l'attuale programmazione finanziaria | | La proposta richiede la riprogrammazione della relativa voce delle prospettive finanziarie, | | compreso, se del caso, il ricorso alle disposizioni dell'accordo interistituzionale. 2.5 Incidenza finanziaria sulle entrate | | Nessuna implicazione finanziaria (riguarda aspetti tecnici relativi all'attuazione di un provvedimento) OVVERO |X| Incidenza finanziaria - l'effetto sulle entrate è il seguente: Sono possibili - ma non quantificabili in questa fase - entrate derivanti dalla partecipazione di paesi terzi o dalla pubblicazione di documenti. In ogni caso non inciderebbero in modo rilevante sul bilancio dell'Agenzia. Per questo motivo è previsto che il contributo comunitario copra l'insieme dei costi. - Nota: commenti e osservazioni in merito al metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate devono essere redatti su un foglio a parte, allegato alla presente scheda finanziaria. milioni di euro (al primo decimale) >SPAZIO PER TABELLA> (Descrivere ogni linea di bilancio interessata, aggiungendo il numero necessario di righe alla tabella se l'effetto riguarda più linee di bilancio) 3. CARATTERISTICHE DEL BILANCIO >SPAZIO PER TABELLA> 4. BASE GIURIDICA Trattato CE: articolo 71, paragrafo 1. 5. DESCRIZIONE E MOTIVAZIONE 5.1 Necessità di un intervento comunitario [26] [26] Per maggiori informazioni, cfr. il documento di orientamento a parte. Nel Libro bianco «La politica europea dei trasporti fino al 2010: l'ora delle scelte» [27], la Commissione ha annunciato che nel 2001 avrebbe proposto, nel quadro di un nuovo pacchetto di provvedimenti, l'istituzione di una struttura comunitaria per la sicurezza e l'interoperabilità ferroviaria. [27] COM(2001) 370, pag. 31. Nel 2001, la Commissione ha fatto eseguire uno studio [28] sull'"esternalizzazione" di talune attività svolte dalla Direzione generale Energia e Trasporti. Tale studio riguarda in particolare lo sviluppo delle norme tecniche nel settore ferroviario e giunge alla conclusione che tali compiti non rientrano propriamente nelle competenze della Commissione ma che, incombendo tuttavia ad un'autorità pubblica, devono essere affidate ad un'Agenzia specializzata. [28] Studio 3CE. L'istituzione dell'Agenzia è anzitutto giustificata dall'esigenza di un intervento a livello comunitario nel settore della sicurezza ferroviaria. Le modalità di intervento proposte si basano su un progetto di direttiva sulla sicurezza ferroviaria e sul presente progetto di istituire un'Agenzia. La direttiva sulla sicurezza ferroviaria stabilisce i principi e la struttura per il ravvicinamento dei sistemi di sicurezza nazionali e lascia all'Agenzia l'attività di analisi e di elaborazione tecnica dei provvedimenti comunitari. Infatti, la Comunità non sarebbe in grado di intervenire in questo settore senza la collaborazione di una struttura tecnica indipendente che assicuri un elevato livello di competenza, nel rispetto dell'imparzialità nei confronti degli operatori del mercato e delle autorità nazionali. A causa della chiusura dei mercati nazionali, in passato la sicurezza ferroviaria poteva essere trattata esclusivamente a livello nazionale. Tuttavia, l'apertura progressiva dei diritti di accesso all'infrastruttura ferroviaria da uno Stato membro all'altro impone lo sviluppo di metodi comuni in materia di sicurezza per due motivi: occorre anzitutto garantire un livello di sicurezza elevato in un mercato aperto ad un numero sempre più elevato di operatori; si tratta poi di consentire l'utilizzo effettivo dei diritti d'accesso all'infrastruttura, evitando che norme nazionali di sicurezza incompatibili costituiscano nuove barriere. L'istituzione dell'Agenzia è altresì motivata dalla necessità di accelerare il processo di interoperabilità e di dotarlo di mezzi stabili e sufficienti. Infatti, ultimata la fase di avvio dei lavori e considerata l'importanza dell'attività da svolgere per attuare la direttiva 2001/16/CE sull'interoperabilità del sistema ferroviario convenzionale, risulta indispensabile disporre di una struttura tecnica permanente, dotata di mezzi sufficienti per guidare e coordinare, di concerto con l'industria, gli operatori e i gestori dell'infrastruttura, l'elaborazione delle specifiche tecniche di interoperabilità e la loro successiva applicazione. Attualmente, i lavori di attuazione delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE sull'interoperabilità si basano su appositi mandati affidati all'Associazione europea per l'interoperabilità ferroviaria (AEIF). Questo approccio si addiceva alla fase iniziale del processo, ma deve ora evolvere verso una soluzione più permanente che coinvolga un numero maggiore di soggetti. Il principio di una partecipazione diretta dell'industria e degli operatori al processo di elaborazione delle specifiche tecniche di interoperabilità viene confermato, ma con un potenziamento delle risorse. Infine, è del tutto giustificato trattare congiuntamente l'interoperabilità e sicurezza ferroviaria in quanto i due aspetti sono strettamente connessi. Infatti, la sicurezza rappresenta un requisito essenziale delle specifiche tecniche di interoperabilità e deve dunque essere direttamente presa in considerazione nel processo di elaborazione di tali specifiche. Per converso, norme di sicurezza incompatibili fra loro possono rappresentare un ostacolo importante all'interoperabilità dei materiali. In entrambi i casi, le esigenze formulate assumono del resto la forma di specifiche tecniche e di norme europee. Le misure proposte si rivolgono all'insieme dei cittadini europei in quanto concorrono alla politica di mobilità sostenibile; in modo più specifico, riguardano i clienti industriali e privati del settore ferroviario, in quanto rendono questo modo di trasporto più competitivo e più sicuro. Infine, le misure riguardano direttamente le imprese ferroviarie, i gestori dell'infrastruttura ferroviaria e i costruttori di materiale ferroviario. Per questi ultimi, il ravvicinamento delle norme tecniche e di sicurezza deve portare ad una riduzione dei costi del materiale ferroviario e della sua manutenzione e accrescere così la competitività dell'industria europea. Il mercato europeo delle attrezzature ferroviarie rappresenta 13 miliardi di euro l'anno. Tuttavia, le differenze tecniche nazionali impediscono una completa realizzazione di un mercato interno per questo tipo di attrezzature. Dando un forte impulso all'interoperabilità, l'Agenzia consentirà di accelerare il processo e di ridurre i costi del materiale ferroviario. I professionisti del settore (UNIFE) sono favorevoli al progetto di Agenzia in quanto la ritengono uno strumento indispensabile per realizzare il mercato interno delle attrezzature ferroviarie. Inoltre, il maggior livello di normalizzazione dei materiali, grazie alle specifiche elaborate dall'Agenzia, consentirà di aumentare la competitività dell'industria europea sul mercato mondiale. I produttori europei rappresentano il 60% della produzione mondiale e impiegano in Europa circa 130 000 persone. Si tratta quindi di un settore di esportazione molto importante per l'industria europea. Infine, l'Agenzia garantirà che gli stanziamenti pubblici a favore delle ferrovie (oltre 35 miliardi di euro l'anno), compresi gli stanziamenti comunitari, siano investiti in progetti compatibili con gli obiettivi della politica comune dei trasporti, in particolare in materia di sicurezza e di interoperabilità. Ottimizzare l'uso dei contributi comunitari destinati al settore ferroviario La Comunità spende circa 2 600 000 euro l'anno per finanziare progetti ferroviari (RTE, Fondo di coesione, Fondi strutturali, ISPA, ricerca...). Il bilancio annuale dell'Agenzia rappresenta meno dello 0,6% di tale somma e consentirà un impiego molto più efficace delle risorse comunitarie, garantendo l'interoperabilità dei progetti finanziati. 5.2 Azioni previste e modalità dell'intervento finanziario L'obiettivo è istituire un'agenzia comunitaria incaricata di dirigere i lavori in materia di interoperabilità e di sicurezza ferroviaria. Tale agenzia dovrebbe essere operativa nel 2005, dopo un anno di insediamento e di progressiva entrata in servizio nel 2004. 5.3 Modalità di attuazione non pertinente 6. INCIDENZA FINANZIARIA 6.1 Incidenza finanziaria totale sulla parte B (per l'intero periodo di programmazione) (Il metodo di calcolo degli importi totali presentati nella tabella seguente deve essere illustrato mediante la ripartizione della tabella 6.2. ) 6.1.1 Intervento finanziario Stanziamenti di impegno in milioni di euro (al terzo decimale) >SPAZIO PER TABELLA> 6.1.2 Assistenza tecnica e amministrativa, spese di sostegno e spese IT (stanziamenti di impegno >SPAZIO PER TABELLA> Non pertinente 6.2. Calcolo dei costi per misura prevista nella parte B (per l'intero periodo di programmazione) [29] [29] Per maggiori informazioni, cfr. il documento di orientamento a parte. L'Agenzia sarà costituita in tre fasi. I primi sei mesi (primo semestre 2004) saranno dedicati all'insediamento dell'Agenzia, all'affitto degli uffici, all'assunzione di una prima parte del personale, all'installazione delle attrezzature necessarie e di una infrastruttura informatica idonea alla gestione delle basi dati. Nella seconda fase (secondo semestre 2004), l'Agenzia assumerà la responsabilità delle attività in corso in materia di elaborazione delle STI e avvierà il sistema di supervisione della sicurezza ferroviaria e dei progressi dell'interoperabilità. Prima della fine del 2005, l'Agenzia sarà pienamente operativa e svolgerà tutti i compiti previsti dal regolamento. Valutazione dei costi per la fase in cui l'Agenzia sarà pienamente operativa a) Risorse umane Il personale dell'Agenzia sarà composto di agenti a tempo pieno, soggetti allo statuto dei funzionari delle Comunità europee. Detti agenti saranno assunti sulla base di contratti temporanei, in modo da disporre di esperti dotati di un'esperienza riconosciuta nel settore e al corrente degli ultimi sviluppi industriali e tecnologici. Inoltre, si prevede di distaccare presso l'Agenzia un ridotto numero di agenti della Commissione incaricati di fornire l'esperienza amministrativa e giuridica necessaria e garantire una cooperazione efficace. L'organico necessario è stimato a circa 98 agenti [30] (cfr. tabella qui sotto). Tale valutazione si basa sull'esperienza acquisita durante le prime attività sull'interoperabilità [31] e sul confronto con altri organismi (quali l'Agenzia europea per la sicurezza aerea). [30] A titolo di confronto, l'Agenzia per la sicurezza aerea prevede un organico di 151 agenti permanenti. [31] Il costo della struttura permanente dell'AEIF per il 2001 (15 persone) è stato stimato a 2 359 200 euro. Le spese annuali totali per il personale a tempo pieno e la relativa entrata in servizio sono valutate a circa 10,584 milioni di euro, basandosi sul costo medio del personale della Commissione, pari a 0,108 milioni di euro all'anno, comprensivo delle spese connesse agli edifici e delle spese amministrative collegate (posta, telecomunicazioni, IT, ecc...). TABELLA : Stima delle risorse umane - Ripartizione per settore d'attività e per categoria (ipotesi per un'Agenzia pienamente operativa) >SPAZIO PER TABELLA> b) Spese per attrezzature Le spese per l'acquisizione di beni mobili e le spese connesse saranno rilevanti nei primi anni: un'attenzione particolare deve essere prestata all'attrezzatura informatica necessaria alla gestione delle basi dati e del sito web che ne garantisce l'accesso da parte del pubblico. Le spese per le attrezzature non informatiche dovrebbero ammontare a 0,35 milioni di euro per il primo anno (insediamento, mobili...), a 0,3 milioni di euro per il secondo anno e a 0,1 milioni di euro a partire dal terzo anno. Per l'acquisizione e l'installazione delle apparecchiature informatiche centrali [32], l'implementazione delle banche dati e lo sviluppo del sito web dell'Agenzia, si prevede una spesa di 0,7 milioni di euro per il primo anno e di 0,3 milioni di euro per il secondo anno. Si tratta della fase di sviluppo. La gestione delle basi dati sarà in seguito affidata al personale dell'Agenzia. [32] Si tratta unicamente dei server e delle altre apparecchiature centrali; i PC del personale rientrano nelle spese per il personale. c) Spese di funzionamento - Pubblicazioni: per la pubblicazione delle relazioni annuali dell'Agenzia (rapporto annuale sull'attività dell'Agenzia, rapporti sui progressi in materia di interoperabilità e sicurezza), si prevede uno stanziamento di 0,2 milioni di euro a partire dal secondo anno. - Traduzioni: per limitare i costi e i tempi di traduzione, i lavori interni dell'Agenzia e i documenti indirizzati alla Commissione saranno redatti soltanto in una delle lingue di lavoro. Sarà tuttavia necessario tradurre i documenti provenienti da e diretti agli Stati membri. Il costo di tali traduzioni dovrà essere adeguato nel corso del tempo: si prevede uno stanziamento di 0,2 milioni di euro a partire dal secondo anno (0,1 milioni di euro per il primo anno). - Comunicazione, conferenze e missioni (extra website): l'istituzione dell'Agenzia necessiterà di una fase di apprendimento reciproco per tutti i soggetti coinvolti, al fine di garantire una cooperazione stretta e permanente fra l'Agenzia e gli organismi nazionali preposti alla sicurezza e alla normalizzazione. A copertura di tali spese si prevede uno stanziamento annuo di 0,2 milioni di euro (0,1 milioni di euro per il primo anno). - Manutenzione del sito web dell'Agenzia : il ricorso ad un fornitore di servizi di manutenzione del sito web dell'Agenzia è stimato in 0,2 milioni di euro a partire dal secondo anno. - Missioni: talune attività affidate all'Agenzia richiederanno l'organizzazione di visite negli Stati membri. Per le spese di viaggio collegate a tali missioni si prevede uno stanziamento di 0,1 milioni di euro per il primo anno e di 0,3 milioni di euro per gli anni seguenti. d) Finanziamento delle riunioni di esperti Per l'elaborazione delle proposte di specifiche tecniche di interoperabilità e delle misure comuni di sicurezza l'Agenzia dovrà ricorrere a gruppi di esperti provenienti dagli Stati membri e dal settore ferroviario. È pertanto necessario che l'Agenzia gestisca il bilancio necessario a tali riunioni e possa disporne direttamente in modo da garantire un utilizzo trasparente ed efficace degli stanziamenti. Le spese di viaggio e di soggiorno degli esperti sono a carico dell'Agenzia, in base alle regole e ai parametri stabiliti dal consiglio di amministrazione. Attualmente, le riunioni degli esperti in materia di interoperabilità in seno all'AEIF sono cofinanziate dall'Unione europea mediante contributi versati all'AEIF nel quadro di una convenzione di cooperazione. Il costo di tali riunioni è stimato a circa 19 600 euro per riunione (12 esperti per due giorni, comprese le spese di viaggio e di soggiorno). A partire dal secondo anno, i contributi annuali all'AEIF saranno soppressi e sostituiti da una dotazione di 1,1 milioni di euro al bilancio dell'Agenzia. Per i gruppi di esperti che partecipano alle attività in materia di sicurezza, si prevede uno stanziamento di 0,6 milioni di euro a partire dal secondo anno. Per il primo anno si prevede uno stanziamento complessivo per l'insieme dei gruppi di esperti di circa 0,35 milioni di euro. e) Studi Per realizzare gli studi necessari di cui all'articolo 20, si prevede di stanziare 1 milione di euro a partire dal secondo anno. Tabelle sintetiche della valutazione dei costi : a) per tipo di attività (2006) Stanziamenti di impegno in milioni di euro (prezzi correnti) >SPAZIO PER TABELLA> b) per tipo di spesa Stanziamenti di impegno in milioni di euro (prezzi correnti) >SPAZIO PER TABELLA> La presente valutazione finanziaria presenta indicazioni particolareggiate per la fase di avvio, fino all'esercizio n+3. Il finanziamento attuale e futuro sarà riesaminato nel corso dell'esercizio n+3 per accertare che gli esercizi n+4 e successivi siano finanziati in modo adeguato. 7. INCIDENZA SULL'ORGANICO E SULLE SPESE AMMINISTRATIVE 7.1. Incidenza sulle risorse umane >SPAZIO PER TABELLA> 7.2 Incidenza finanziaria globale delle risorse umane >SPAZIO PER TABELLA> Gli importi si riferiscono alle spese totali dell'azione per 12 mesi. 7.3 Altre spese di funzionamento derivanti dall'azione >SPAZIO PER TABELLA> Gli importi si riferiscono alle spese totali dell'azione per 12 mesi. (1) Precisare il tipo di comitato e il gruppo di appartenenza. >SPAZIO PER TABELLA> 8. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 8.1 Sistema di monitoraggio Il monitoraggio dell'Agenzia avverrà sulla base della relazione annuale adottata dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia per l'anno precedente e del programma di lavoro per l'anno seguente. Entrambi i documenti sono trasmessi agli Stati membri, alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento europeo. 8.2 Modalità e periodicità della valutazione prevista Il funzionamento dell'Agenzia formerà oggetto di valutazioni approfondite ad intervalli regolari, conformemente alle norme e alla prassi in vigore nella Comunità. La prima valutazione sarà effettuata entro i 5 anni successivi all'istituzione dell'Agenzia. Il processo di valutazione e le relative conclusioni offriranno elementi utili e raccomandazioni per il riesame sia del regolamento di base che delle prassi in vigore in seno all'Agenzia. Le conclusioni della valutazione saranno rese pubbliche. 9. DISPOSIZIONI ANTIFRODE Il direttore esecutivo presenterà alla Commissione, al consiglio di amministrazione e alla Corte dei conti un consuntivo dettagliato di tutte le entrate e le spese relative all'esercizio precedente. Inoltre, il servizio di controllo finanziario interno della Commissione fornirà la propria assistenza per la gestione delle operazioni finanziarie dell'Agenzia, controllandone il rischio, richiedendo un parere indipendente sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo a verifica dell'avvenuto rispetto delle regole applicabili e formulando eventuali raccomandazioni per migliorare l'efficacia e l'efficienza delle operazioni nonché per assicurare un impiego razionale delle risorse dell'Agenzia. L'Agenzia adotterà, previo accordo della Commissione e della Corte dei conti, il proprio regolamento finanziario. L'Agenzia porrà in essere un sistema di controllo interno analogo a quello adottato dalla Commissione nel quadro della propria riforma. Il personale soggetto allo statuto dei funzionari della Commissione coopererà con l'OLAF nella lotta antifrode. La Corte dei conti esaminerà le scritture contabili conformemente al disposto dell'articolo 248 del trattato e pubblicherà ogni anno una relazione sulle attività dell'Agenzia.