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Document 51999PC0641

    Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali

    /* COM/99/0641 def. - COD 98/0350 */

    GU C 177E del 27.6.2000, p. 31–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51999PC0641

    Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali /* COM/99/0641 def. - COD 98/0350 */

    Gazzetta ufficiale n. C 177 E del 27/06/2000 pag. 0031 - 0041


    Proposta modificata di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE ISTITUISCE UN QUADRO COMUNITARIO DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELL'INQUINAMENTO MARINO DOVUTO A CAUSE ACCIDENTALI

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    1. Dal 1978 sono state messe a punto varie attività nel campo dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali, alla luce di una risoluzione del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitario adottata il 26 giugno 1978.

    Tali attività consistono essenzialmente in azioni di formazione comuni, nello scambio di esperti, in esercitazioni e progetti pilota, nell'istituzione di una task force di esperti designati dagli Stati membri e nella creazione di un sistema comunitario di informazione.

    La cooperazione comunitaria in questo settore si prefigge di sostenere e integrare l'azione degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale al fine di renderla più efficace e di creare le condizioni migliori per istituire una cooperazione all'insegna dell'efficienza.

    Il 16 dicembre 1998 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio che istituisce un quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali (COM(98)769 - 1998/0350/COD), con l'obiettivo di riunire le varie azioni condotte nel settore negli ultimi 20 anni in un'unica base giuridica solida e di estenderle anche ai versamenti in mare di sostanze a seguito di interventi operativi. La proposta contiene un programma d'azione comunitario continuo che avrà inizio il 1° gennaio 2000.

    2. Il Comitato delle regioni ha deciso di non formulare un parere.

    3. Il Comitato economico e sociale ha adottato il suo parere il 29 aprile 1999, sostenendo nel complesso la proposta della Commissione.

    4. Il 16 settembre 1999 il Parlamento europeo ha adottato 29 emendamenti in prima lettura.

    La Commissione ne ha accolti 12 nella loro interezza (nn. 2, 4, 14, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 e 29), tre parzialmente (n. 5, 15 e 24) e cinque in via di principio (nn. 3, 6, 8, 9, 13 e in parte 15), a condizione che vengano riformulati. Tutti questi emendamenti chiariscono e migliorano il testo della proposta. Molti di essi rafforzano l'importanza della cooperazione per evitare i versamenti dovuti a interventi operativi (nn. 2, 3, 13, 24, 26, 27 e 29), mentre altri introducono temi importanti quali le emissioni provenienti da munizioni scaricate in mare (nn. 4, 5, 14, 16 e 24) o invocano una maggiore partecipazione del pubblico (nn. 20 e 24) o di altri organismi competenti (nn. 19, 21 e 25).

    Gli emendamenti nn. 6, 8, 9 e 13 riguardano la necessità di tenere in debito conto le convenzioni internazionali relative alla protezione di alcuni mari regionali specifici. Si propone di riunire tutti questi emendamenti in un unico considerando riguardante tutte le convenzioni e gli accordi in materia.

    I rimanenti nove emendamenti (nn. 1, 7, 10, 11, 12, 17, 18, 22 e 23) presentano invece difficoltà per i motivi esposti di seguito.

    L'emendamento n. 1 e, in parte, gli emendamenti nn. 5, 15 e 24 introducono un riferimento specifico all'inquinamento causato da sostanze radioattive. Tali sostanze, tuttavia, rientrano già implicitamente nel campo di applicazione della proposta. A ciò si aggiunga il fatto che le convenzioni internazionali in vigore per la protezione del Mar Mediterraneo, del Mar Baltico e del Mare del Nord - di cui la Comunità è parte contraente - hanno adottato tutte la stessa impostazione, evitando cioè di citare sostanze specifiche. Infine, le sostanze radioattive sono espressamente inserite nel Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose (IMDG) citato nell'emendamento n. 5. Alla luce di ciò, l'inserimento di un accenno specifico alle sostanze radioattive non apporta alcun valore aggiunto.

    L'emendamento n. 7 riguarda il protocollo sugli inquinanti organici persistenti (POP), sottoscritto nel giugno 1998 in sede ONU, che comprende le sostanze ad effetto ormonale. Tale riferimento non è pertinente alla luce del campo di applicazione del protocollo, che concerne l'inquinamento cronico dell'atmosfera.

    Gli emendamenti nn. 10, 11, 12, 17 e 18 e la prima parte dell'emendamento n. 22 tentano di rafforzare la cooperazione con i paesi che partecipano ai programmi PHARE, TACIS e MEDA. Tale ampliamento introdurrebbe troppe difficoltà a livello di gestione, se si considerano le procedure decisionali notevolmente diverse applicabili per realizzare, da un lato, tali iniziative (PHARE, TACIS e MEDA) e, dall'altro, il quadro comunitario proposto. Il programma d'azione punta a consolidare e migliorare la cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali all'interno dell'Unione europea. Queste proposte avrebbero un forte impatto sulle risorse umane necessarie per svolgere tali azioni; inoltre, un certo coordinamento con i paesi interessati è già garantito nell'ambito delle convenzioni internazionali esistenti in materia di protezione del Mar Mediterraneo o del Mar Baltico.

    L'ultima parte dell'emendamento n. 22 propone che il comitato istituito ai sensi della proposta di decisione si riunisca in seduta pubblica e pubblichi gli ordini del giorno e altri documenti pertinenti. Una tale proposta pone delle difficoltà, non essendo in linea con la recente decisione in materia di comitatologia (decisione 99/468/CEE del Consiglio).

    L'emendamento n. 23 pregiudica la decisione da adottare in base alla relazione di valutazione citata nello stesso articolo (articolo 5) e lede il diritto di iniziativa della Commissione.

    1998/0350 (COD)

    Proposta modificata di

    DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    CHE ISTITUISCE UN QUADRO COMUNITARIO DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELL'INQUINAMENTO MARINO DOVUTO A CAUSE ACCIDENTALI

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S 175, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione [1],

    [1]

    visto il parere del Parlamento europeo [2],

    [2]

    visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

    [3]

    visto il parere del Comitato delle regioni [4],

    [4]

    deliberando secondo la procedura dell'articolo 251 del trattato,

    (1) considerando che le azioni intraprese dalla Comunità in questo campo dal 1978 hanno consentito di sviluppare una graduale cooperazione tra gli Stati membri nell'ambito di un programma d'azione comunitario; che la risoluzione e le decisioni adottate dal 1978 [5] in poi costituiscono la base per tale cooperazione;

    [5] GU C 162 dell'8.7.1978, pag. 1; GU L 355 del 10.12.1981, pag. 52; GU L 77 del 22.3.1986, pag. 33; GU L 158 del 25.6.1988, pag. 32.

    (2) considerando che il sistema comunitario di informazione è servito a mettere a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri tutti i dati necessari per il controllo e la riduzione dell'inquinamento marino causato dal versamento di ingenti quantità di idrocarburi e di altre sostanze pericolose; che tale sistema verrà semplificato grazie all'impiego di un moderno sistema di elaborazione automatica dei dati; che la necessità di scambiare le informazioni in tempi rapidi e in maniera efficiente richiede un adeguato regime linguistico;

    (3) considerando che la task force comunitaria e le altre iniziative intraprese nell'ambito del programma d'azione comunitario hanno garantito un'assistenza pratica alle autorità operative in caso di emergenze dovute ad inquinamento marino e hanno incentivato la cooperazione e la preparazione per un intervento efficiente in caso di incidenti;

    (4) considerando che il programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile [6] presentato dalla Commissione prevede che le attività comunitarie siano incentivate in particolare per quanto riguarda le emergenze ambientali che includono l'inquinamento marino dovuto a cause accidentali e al versamento di sostanze a seguito di interventi operativi;

    [6] GU C 138 del 17.5.1993, pag. 5.

    (5) considerando che la proposta di direttiva relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico svolgerà, una volta adottata, un ruolo di primo piano per quanto riguarda i versamenti di sostanze a seguito di interventi operativi;

    (6) considerando che la cooperazione della Comunità nel campo dell'inquinamento marino da cause accidentali, che si esplica negli interventi contro i rischi, aiuta a realizzare gli obiettivi stabiliti nel trattato promuovendo la solidarietà tra gli Stati membri e contribuendo, ai sensi dell'articolo 130 R 174 del trattato, a preservare e a proteggere l'ambiente, ivi compresa la salute umana;

    (7) considerando che è necessario dare una definizione di "inquinamento marino dovuto a cause accidentali" che comprenda, ma non esclusivamente, qualsiasi emissione di sostanze nocive nell'ambiente marino, sia essa di origine civile o militare, avvenuta direttamente alla superficie o in profondità, proveniente dalla costa o dall'estuario di un fiume, oppure dovuta ad una fuoriuscita da materiali precedentemente scaricati in mare;

    (8) considerando che occorre dare una definizione di "sostanze nocive" che comprenda, ma non esclusivamente, tutti i materiali contemplati dal Codice marittimo internazionale per il trasporto di merci pericolose e tutte le emissioni provenienti da munizioni scaricate in mare;

    (9) considerando che occorre dedicare particolare attenzione alle convenzioni e/o agli accordi in materia riguardanti i mari europei;

    (10) considerando che l'istituzione di un quadro comunitario di cooperazione che fornisca misure di sostegno servirà a sviluppare con efficacia sempre maggiore la cooperazione nell'ambito dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali; che tale quadro dovrebbe in larga misura ispirarsi all'esperienza acquisita in questo settore dal 1978;

    (11) considerando che un quadro comunitario di cooperazione dovrebbe anche aumentare la trasparenza e consolidare e rafforzare i vari interventi effettuati nell'impegno costante di realizzare gli obiettivi stabiliti dal trattato;

    (12) considerando che le azioni intese a fornire informazioni e a preparare i responsabili o gli operatori che si trovano a gestire situazioni di inquinamento marino accidentale negli Stati membri sono importanti e aumentano il livello di preparazione in caso di incidenti, contribuendo anche a ridurre i rischi;

    (13) considerando che l'azione comunitaria si rivela importante anche per perfezionare le tecniche e i metodi di risposta e di ripristino dopo le emergenze;

    (14) considerando che il sostegno operativo fornito agli Stati membri in situazioni di emergenza e la diffusione tra gli Stati membri delle esperienze acquisite in tali situazioni si sono rivelati estremamente significativi;

    (15) considerando che un comitato consultivo in materia di inquinamento marino dovuto a cause accidentali coadiuverà la Commissione nella gestione del quadro di cooperazione; che la Commissione può demandare al comitato altre questioni relative a tali fenomeni di inquinamento;

    (16) considerando che le disposizioni della presente decisione sostituiscono, in particolare, il programma d'azione istituito dalla risoluzione del Consiglio del 26 giugno 1978 e il sistema comunitario di informazione introdotto dalla decisione del Consiglio del 6 marzo 1986; che la decisione in questione deve essere pertanto abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1. Viene istituito un quadro comunitario per la cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali (in seguito denominato "il quadro di cooperazione") per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2004.

    2. Il quadro di cooperazione intende fornire sostegno e integrare le attività degli Stati membri, a livello nazionale, regionale e locale, destinate alla protezione dell'ambiente marino, della salute umana e dei litorali contro i rischi derivanti da fenomeni di inquinamento accidentale dei mari e dal versamento di sostanze a seguito di interventi operativi, comprese le emissioni provenienti da munizioni scaricate in mare.

    La nozione di "inquinamento marino dovuto a cause accidentali" comprende, ma non esclusivamente, qualsiasi emissione di sostanze nocive nell'ambiente marino, sia essa di origine civile o militare, avvenuta direttamente alla superficie o in profondità, proveniente dalla costa o dall'estuario di un fiume, oppure dovuta ad una fuoriuscita da materiali precedentemente scaricati in mare.

    3. Il quadro di cooperazione ha l'obiettivo di migliorare le capacità di risposta degli Stati membri in caso di incidenti con versamento in mare di petrolio o di altre sostanze pericolose o di pericolo imminente di tale versamento e di contribuire a prevenire i rischi. Il quadro di cooperazione intende inoltre creare i presupposti per un'assistenza e una cooperazione reciproche ed efficaci e agevolare tali attività tra gli Stati membri in questo settore.

    Il quadro di cooperazione dovrebbe inoltre agevolare la cooperazione tra Stati membri per garantire che i danni finanziari possano essere recuperati in base al principio "chi inquina paga".

    4. Nell'ambito del quadro di cooperazione viene istituito un sistema comunitario di informazione al fine di scambiare dati per agevolare la preparazione e l'intervento in caso di inquinamento marino provocato da cause accidentali, ivi compresi gli episodi di versamenti dovuti a cause operative e le emissioni provenienti dalle discariche di munizioni. Il sistema sarà costituito almeno dagli elementi di cui all'allegato I.

    Articolo 2

    1. La Commissione applica le azioni previste dal quadro di cooperazione.

    2. Ai fini dell'applicazione delle azioni previste dal quadro di cooperazione viene adottato un piano aperto triennale sottoposto a riesame annuo, ai sensi della procedura di cui all'articolo 4 e in base anche alle informazioni fornite dagli Stati membri alla Commissione. Ove necessario, la Commissione può disporre altre azioni oltre a quelle previste dal quadro, che sono valutate alla luce delle priorità fissate e delle risorse finanziarie disponibili.

    3. Le azioni previste dal quadro di cooperazione e le modalità di finanziamento per il contributo comunitario figurano all'allegato II.

    Articolo 3

    1. Il piano aperto destinato all'attuazione delle azioni previste dal quadro di cooperazione contiene le singole azioni da intraprendere.

    2. Le singole azioni vengono selezionate principalmente in base ai criteri indicati di seguito:

    a) misura in cui contribuiscono a fornire informazioni e a preparare tutti coloro che, negli Stati membri, sono responsabili o sono impegnati ad intervenire in caso di inquinamento marino dovuto a cause accidentali o di versamenti di natura operativa, per migliorare il grado di preparazione e contribuire a prevenire i rischi;

    b) misura in cui contribuiscono a migliorare le tecniche e i metodi di risposta e di ripristino dopo le emergenze, compreso lo scambio di informazioni tra autorità portuali;

    c) misura in cui contribuiscono a fornire un sostegno operativo agli Stati membri in situazioni di emergenza, mobilitando esperti provenienti in prevalenza dalla task force comunitaria, e a diffondere tra gli Stati membri le esperienze acquisite in tali situazioni;

    c bis) misura in cui contribuiscono a migliorare l'informazione del pubblico allo scopo di precisare i rischi e a trasmettere informazioni sugli incidenti;

    c ter) misura in cui contribuiscono a rafforzare l'integrazione della propria capacità di prevenzione dei rischi e di risposta con quella di altre agenzie locali, compresi gli organismi di tutela degli habitat naturali.

    3. Ciascuna azione viene attuata in stretta collaborazione con le autorità competenti nazionali, regionali o locali degli Stati membri.

    Articolo 4

    1. Nell'attuazione delle azioni previste dal quadro di cooperazione la Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

    Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle singole misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

    Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

    La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

    2. La Commissione può adire il comitato consultivo anche per altre questioni relative all'inquinamento marino dovuto a cause accidentali.

    Articolo 5

    La Commissione procede a una valutazione dell'attuazione del quadro di cooperazione a metà del periodo di decorrenza e prima della sua scadenza e presenta una relazione al Consiglio e al Parlamento europeo entro il 30 settembre 2002 ed entro il 31 marzo 2004.

    Articolo 6

    La decisione del Consiglio, del 6 marzo 1986, che instaura un sistema comunitario di informazione in materia di controllo e riduzione dell'inquinamento causato da spandimenti in mare di idrocarburi e di altre sostanze pericolose, modificata, viene abrogata all'entrata in vigore della presente decisione.

    Articolo 7

    La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2000.

    Articolo 8

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

    Il Presidente Il Presidente

    ALLEGATO I

    Elementi del sistema comunitario di informazione

    Il sistema comunitario di informazione utilizzerà un moderno sistema di elaborazione automatica dei dati. Su una pagina Internet della Comunità saranno disponibili informazioni generali di base a livello comunitario e, sulle pagine nazionali, informazioni relative ai mezzi di intervento disponibili su scala nazionale.

    In aggiunta, una parte del sistema su supporto cartaceo verrà comunque mantenuta, sotto forma di un fascicolo comunitario a schede inseribili, contenente informazioni sulla gestione delle crisi nei vari Stati membri.

    1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della decisione, ciascuno Stato membro provvede a:

    a) nominare la o le autorità responsabili di gestire la parte nazionale del sistema e ne informa la Commissione;

    b) creare un sito web da collegare all'intero sistema attraverso la pagina di accesso generale della Comunità nel sistema.

    2. La Commissione aprirà un sito web, che servirà da pagina di accesso generale del sistema, e una pagina della Comunità.

    3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della decisione, ciascuno Stato membro inserisce nella propria home page nazionale almeno le seguenti informazioni:

    a) una presentazione sintetica delle strutture nazionali e dei collegamenti tra le autorità nazionali nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali e al versamento in mare di sostanze a seguito di interventi operativi;

    b) l'inventario dei principali mezzi di risposta in caso di emergenza e di interventi di disinquinamento da parte dei settori pubblico e privato. L'inventario conterrà le seguenti informazioni:

    - numero e qualifiche del personale specializzato;

    - risorse meccaniche disponibili per il recupero degli idrocarburi scaricati in mare e per la prevenzione o la lotta contro l'inquinamento del mare o del litorale provocato dal versamento di petrolio o di altre sostanze nocive; informazioni sul personale specializzato deputato a utilizzare tali risorse;

    - risorse chimiche o biologiche per la lotta all'inquinamento marino e il disinquinamento del litorale; competenze in materia di ripristino; informazioni sul personale specializzato deputato a utilizzare tali risorse;

    - squadre d'intervento;

    - imbarcazioni e velivoli appositamente equipaggiati per combattere l'inquinamento;

    - risorse mobili per lo stoccaggio temporaneo degli idrocarburi e delle altre sostanze nocive recuperati;

    - sistemi di alleggerimento delle petroliere;

    - un numero di emergenza ad uso del pubblico;

    b bis) un elenco delle discariche di munizioni;

    c) ubicazione dei depositi e degli equipaggiamenti;

    d) condizioni per fornire assistenza ad altri Stati membri.

    4. Ciascuno Stato membro aggiorna la propria home page di cui al paragrafo 3 in caso di mutamenti e comunque almeno una volta all'anno, in gennaio.

    5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della decisione, gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni di cui dispongono sulla gestione operativa delle emergenze; tali informazioni, comprese quelle relative alle procedure operative per la mobilitazione e i punti di contatto operativi, con i rispettivi dati, verranno inserite nel fascicolo operativo a schede della Comunità.

    6. Gli Stati membri comunicano appena possibile alla Commissione eventuali cambiamenti nelle informazioni inserite nel fascicolo a schede comunitario.

    7. La Commissione fornisce agli Stati membri una copia del fascicolo, nonché tutti gli eventuali aggiornamenti.

    ALLEGATO II

    Modalità di finanziamento per il contributo comunitario

    AZIONE // MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

    A. Azioni nel campo della formazione e dell'istruzione

    1. Corsi e workshop (1)

    Organizzazione di corsi e workshop per i funzionari delle amministrazioni nazionali, regionali e locali negli Stati membri e per altre persone impegnate a garantire una risposta rapida ed efficace dei servizi competenti.

    2. Scambi di esperti

    Organizzazione del distaccamento di esperti in altri Stati membri per consentire loro di acquisire esperienza o di valutare tecniche diverse utilizzate e di studiare gli approcci adottati in altri servizi di emergenza o altri organismi analoghi, quali le organizzazioni non governative con competenze specialistiche in materia di inquinamento marino dovuto a cause accidentali.

    Organizzazione di scambi di esperti, specialisti e tecnici degli Stati membri per consentire loro di tenere o seguire brevi corsi o moduli di formazione in altri Stati membri.

    3. Esercitazioni

    Le esercitazioni sono intese a mettere a confronto metodi diversi, a incentivare la cooperazione tra Stati membri e a sostenere l'evoluzione e il coordinamento dei servizi nazionali di emergenza.

    4. Sistema comunitario di informazione

    Sviluppo e aggiornamento di un moderno sistema informatizzato che aiuti le autorità nazionali ad affrontare casi di inquinamento marino dovuto a cause accidentali e al versamento di sostanze a seguito di interventi operativi, fornendo le informazioni necessarie alla gestione delle emergenze.

    B. Azioni destinate a perfezionare le tecniche e i metodi di risposta e di ripristino (progetti pilota) (1)

    Progetti concepiti per migliorare le capacità di risposta e di ripristino degli Stati membri. Essi intendono in via prioritaria perfezionare i mezzi, le tecniche e le procedure adottati. Riguardano tutti o vari Stati membri e potrebbero comprendere progetti per l'applicazione di nuove tecnologie nel campo dell'inquinamento marino da cause accidentali e da versamento di sostanze a seguito di interventi operativi. Saranno incentivati i progetti che prevedono la partecipazione di due o più Stati membri.

    C. Azioni di sostegno e informazione

    1. Impatto ambientale

    Azioni a sostegno di indagini sugli effetti ambientali provocati da un incidente, volte a valutare le misure di prevenzione e ripristino adottate e destinate a dare la massima diffusione in altri Stati membri ai risultati e alle esperienze acquisiti.

    2. Conferenze e altre iniziative (1)

    Conferenze e altre iniziative nel settore dell'inquinamento marino destinate ad un vasto pubblico, in particolare se coinvolgono vari Stati membri.

    3. Altre azioni di sostegno (1)

    Azioni intese a determinare lo stato dell'arte, ad elaborare principi e orientamenti su temi importanti in materia di inquinamento marino dovuto a cause accidentali e a versamenti di sostanze a seguito di interventi operativi e a valutare il quadro di cooperazione istituito.

    4. Informazione

    Pubblicazioni, materiale per mostre e altre informazioni da distribuire al pubblico in merito alla cooperazione comunitaria nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali e al versamento di sostanze a seguito di interventi operativi.

    D. Mobilitazione degli esperti

    Azione diretta a mobilitare gli esperti della task force comunitaria e a farli intervenire in caso di emergenza a sostegno del sistema istituito dalle autorità di uno Stato membro o di un paese terzo confrontato ad un'emergenza e ad inviare un esperto sul posto per coordinare gli osservatori provenienti da altri Stati membri.

    //

    Massimo contributo finanziario della Comunità: 75% del costo complessivo dell'azione, per un importo massimo di 75 000 ECU per azione.

    Massimo contributo finanziario della Comunità: 75% delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio degli esperti e 100% delle spese di coordinamento del sistema.

    Massimo contributo finanziario della Comunità: 50% del costo per la partecipazione degli osservatori di altri Stati membri e per l'organizzazione dei rispettivi workshop, la preparazione delle esercitazioni, della relazione finale, ecc.

    Finanziamento al 100% della parte del sistema riguardante la Commissione.

    Massimo contributo finanziario della Comunità: 50% del costo complessivo di ciascun progetto, per un importo massimo di 150 000 ECU.

    Massimo contributo finanziario della Comunità: 50% del costo complessivo di ciascuna azione.

    Massimo contributo finanziario della Comunità: 30% del costo complessivo dell'azione, per un importo massimo di 50 000 ECU.

    Finanziamento al 100%.

    Finanziamento al 100%.

    Finanziamento comunitario: 100% delle spese di missione degli esperti.

    (1) Le uniche azioni ammissibili sono quelle che prevedono la partecipazione di tutti gli Stati membri o di una parte significativa di essi.

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