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Document 32023R1315
Commission Regulation (EU) 2023/1315 of 23 June 2023 amending Regulation (EU) No 651/2014 declaring certain categories of aid compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty and Regulation (EU) 2022/2473 declaring certain categories of aid to undertakings active in the production, processing and marketing of fishery and aquaculture products compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty (Text with EEA relevance)
Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2023/4278
GU L 167 del 30.6.2023, p. 1–90
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Extended validity | 32014R0651 | 01/07/2023 | 31/12/2026 | ||
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | allegato II parte II | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | aggiunta | allegato IV | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 1 paragrafo 2 lettera (a) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 1 paragrafo 3 lettera (a) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 1 paragrafo 3 lettera (b) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | aggiunta | articolo 1 paragrafo 6 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 11 paragrafo 1 frase | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 13 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | Eliminazione | articolo 14 paragrafo 10 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | Eliminazione | articolo 14 paragrafo 11 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 14 paragrafo 12 frase 1 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 14 paragrafo 13 frase 1 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 14 paragrafo 14 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 14 paragrafo 15 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 14 paragrafo 3 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 14 paragrafo 4 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 14 paragrafo 5 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 14 paragrafo 6 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 14 paragrafo 7 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 14 paragrafo 8 comma 1 lettera (d) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 14 paragrafo 8 comma 2 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 14 paragrafo 9 lettera (a) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 14 paragrafo 9 lettera (b) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 15 paragrafo 2 lettera (b) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 15 paragrafo 3 testo | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 16 paragrafo 3 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 16 paragrafo 6 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 17 paragrafo 2 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 17 paragrafo 3 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | aggiunta | articolo 17 paragrafo 3a | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 19a | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 19b | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 19c | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 19d | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 2 punto 101 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 2 punto 102 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 2 punto 102a | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 2 punto 102b | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 2 punto 102c | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | aggiunta | articolo 2 punto 102d | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | aggiunta | articolo 2 punto 102e | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | aggiunta | articolo 2 punto 102f | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | aggiunta | articolo 2 punto 102g | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | aggiunta | articolo 2 punto 102h | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | aggiunta | articolo 2 punto 102i | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | aggiunta | articolo 2 punto 102j | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 2 punto 103 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 2 punto 103a | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | Eliminazione | articolo 2 punto 103b | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 2 punto 103d | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 2 punto 103e | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | aggiunta | articolo 2 punto 103f | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 2 punto 105 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 2 punto 108 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | aggiunta | articolo 2 punto 108a | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | aggiunta | articolo 2 punto 108b | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 2 punto 109 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | aggiunta | articolo 2 punto 109a | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | Eliminazione | articolo 2 punto 110 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | Eliminazione | articolo 2 punto 111 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | Eliminazione | articolo 2 punto 112 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | Eliminazione | articolo 2 punto 113 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 2 punto 114 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | aggiunta | articolo 2 punto 114a | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | aggiunta | articolo 2 punto 114b | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 2 punto 115 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 2 punto 116 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | aggiunta | articolo 2 punto 116a | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 2 punto 117 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | aggiunta | articolo 2 punto 117a | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | aggiunta | articolo 2 punto 117b | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | aggiunta | articolo 2 punto 117c | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | aggiunta | articolo 2 punto 117d | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 2 punto 118 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 2 punto 119 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | Eliminazione | articolo 2 punto 121 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | aggiunta | articolo 2 punto 121a | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | aggiunta | articolo 2 punto 121b | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | aggiunta | articolo 2 punto 121c | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | aggiunta | articolo 2 punto 121d | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | aggiunta | articolo 2 punto 123a | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | aggiunta | articolo 2 punto 123b | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | aggiunta | articolo 2 punto 123c | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | aggiunta | articolo 2 punto 123d | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 2 punto 124 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | aggiunta | articolo 2 punto 124a | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | aggiunta | articolo 2 punto 124b | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 2 punto 126 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 2 punto 127 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 2 punto 128 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | aggiunta | articolo 2 punto 128a | 01/07/2023 | |
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Modifies | 32014R0651 | aggiunta | articolo 2 punto 128c | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | aggiunta | articolo 2 punto 128d | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | aggiunta | articolo 2 punto 128e | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | aggiunta | articolo 2 punto 128f | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | aggiunta | articolo 2 punto 128g | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | aggiunta | articolo 2 punto 128h | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | aggiunta | articolo 2 punto 128i | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | Eliminazione | articolo 2 punto 129 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 2 punto 130 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | aggiunta | articolo 2 punto 130a | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | aggiunta | articolo 2 punto 130b | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | aggiunta | articolo 2 punto 130c | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | aggiunta | articolo 2 punto 130d | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 2 punto 131 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | aggiunta | articolo 2 punto 131a | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | aggiunta | articolo 2 punto 131b | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | Eliminazione | articolo 2 punto 134 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 2 punto 137 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | aggiunta | articolo 2 punto 137a | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | aggiunta | articolo 2 punto 137b | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | aggiunta | articolo 2 punto 137c | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 2 punto 139 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 2 punto 139a | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | aggiunta | articolo 2 punto 139d | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | aggiunta | articolo 2 punto 139e | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | aggiunta | articolo 2 punto 139f | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 2 punto 157 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | Eliminazione | articolo 2 punto 161 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 2 punto 18 lettera (a) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 2 punto 18 lettera (b) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 2 punto 20 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 2 punto 27 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 2 punto 32 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 2 punto 34 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | aggiunta | articolo 2 punto 39a | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | aggiunta | articolo 2 punto 39b | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | Eliminazione | articolo 2 punto 40 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 2 punto 42 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 2 punto 43 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | aggiunta | articolo 2 punto 43a | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | Eliminazione | articolo 2 punto 44 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 2 punto 45 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | aggiunta | articolo 2 punto 47a | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 2 punto 49 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 2 punto 50 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 2 punto 51 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 2 punto 72 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 2 punto 73 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 2 punto 79 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 2 punto 80 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 2 punto 81 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 2 punto 85 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 2 punto 86 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | Eliminazione | articolo 2 punto 89 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | aggiunta | articolo 2 punto 90a | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 2 punto 92 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 2 punto 94 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 2 punto 95 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 2 punto 96 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 2 punto 97 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | aggiunta | articolo 2 punto 98a | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 20a paragrafo 2 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 21 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | aggiunta | articolo 21a | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 22 paragrafo 2 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 22 paragrafo 3 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | aggiunta | articolo 22 paragrafo 6 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | aggiunta | articolo 22 paragrafo 7 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 23 paragrafo 2 comma 2 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 24 paragrafo 2 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 24 paragrafo 3 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | aggiunta | articolo 24 paragrafo 4 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 25 paragrafo 3 lettera (e) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 25 paragrafo 6 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | aggiunta | articolo 25e | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 26 paragrafo 6 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | aggiunta | articolo 26a | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 27 paragrafo 2 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 27 paragrafo 4 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 28 paragrafo 2 lettera (c) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 28 paragrafo 4 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 36 paragrafo 1 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | aggiunta | articolo 36 paragrafo 10 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | aggiunta | articolo 36 paragrafo 11 | 01/07/2023 | |
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Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 7 paragrafo 1 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 8 paragrafo 2 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 8 paragrafo 4 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 9 paragrafo 1 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 9 paragrafo 2 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | sostituzione | articolo 9 paragrafo 4 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32022R2473 | aggiunta | articolo 56 paragrafo 3 | 01/07/2023 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32023R1315R(01) | (FR) |
30.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 167/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2023/1315 DELLA COMMISSIONE
del 23 giugno 2023
recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 4,
visto il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b),
previa consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,
considerando quanto segue:
(1) |
La trasparenza degli aiuti di Stato è essenziale per la corretta applicazione delle norme del trattato e favorisce un migliore rispetto delle norme, una maggiore responsabilità, una valutazione tra pari e, in ultima analisi, una maggiore efficacia della spesa pubblica. Considerata l'importanza della trasparenza e, in particolare, al fine di allineare le soglie del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (2) con le nuove soglie di cui agli orientamenti e discipline della Commissione in materia di aiuti di Stato recentemente rivisti, è opportuno stabilire che la soglia al di sopra della quale devono essere pubblicate le informazioni di cui all'allegato III di tale regolamento, in relazione agli aiuti individuali concessi, sia pari a 100 000 EUR. Tale soglia dovrebbe essere 10 000 EUR per i beneficiari attivi nella produzione agricola primaria e per i beneficiari attivi nel settore della pesca e dell'acquacoltura diversi da quelli cui si applica la sezione 2 bis del regolamento (UE) n. 651/2014, e 500 000 EUR per gli aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU ai sensi della sezione 16 del regolamento (UE) n. 651/2014. Per gli aiuti individuali di importo superiore a tali soglie, le informazioni di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 651/2014 devono essere pubblicate entro 6 mesi dalla data di concessione dell'aiuto. Per gli aiuti che non superano tali soglie la pubblicazione delle informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), di tale regolamento può avvenire in un momento successivo. |
(2) |
Al fine di garantire la prevedibilità e la certezza del diritto nell'attuazione delle modifiche del regolamento (UE) n. 651/2014 introdotte dal presente regolamento, in particolare per le misure di aiuto di Stato a sostegno della transizione verde e digitale, è opportuno prorogare di 3 anni, fino al 31 dicembre 2026, il periodo di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014. |
(3) |
Ove opportuno, dovrebbero esser introdotti adeguamenti delle soglie di notifica e degli importi degli aiuti nelle sezioni del regolamento (UE) n. 651/2014 che sono oggetto di un esame specifico nell'ambito dell'attuale modifica, sulla base di una valutazione degli sviluppi del mercato e della prassi della Commissione. In considerazione del lungo periodo di applicazione di tale regolamento dalla sua adozione nel 2014 e degli attuali livelli elevati di inflazione, è opportuno aumentare le soglie di notifica e gli importi massimi di aiuto anche nelle sezioni del regolamento (UE) n. 651/2014 non soggette a riesame specifico. A tale riguardo, la Commissione ritiene che un aumento generale del 10 % delle soglie di notifica e degli importi degli aiuti per le restanti sezioni del regolamento (UE) n. 651/2014 sia adeguato e non comporti, pertanto, distorsioni della concorrenza contrarie all'interesse comune. |
(4) |
A seguito dell'adozione degli orientamenti riveduti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2022 (3), le disposizioni relative agli aiuti a finalità regionale di cui al regolamento (UE) n. 651/2014dovrebbero essere adeguate per garantire la coerenza tra i diversi insiemi di norme che perseguono gli stessi obiettivi. Il capo III, sezione 1, del regolamento (UE) n. 651/2014 dovrebbe essere anch'esso adeguato per tenere conto dei cambiamenti del mercato e in considerazione del Green Deal europeo (4) e degli obiettivi della Normativa europea sul clima stabiliti dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Gli aiuti al funzionamento volti a prevenire e ridurre lo spopolamento dovrebbero essere estesi alle zone scarsamente popolate, al fine di agevolare un migliore sostegno nelle zone che affrontano sfide demografiche. Per facilitare l'applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 ai progetti sovvenzionati di importo inferiore a 50 milioni di EUR realizzati da piccole e medie imprese («PMI»), è opportuno adeguare di conseguenza e chiarire le soglie di notifica. |
(5) |
In linea con gli obiettivi della strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale (6), gli aiuti alle PMI per servizi di consulenza possono essere concessi sotto forma di buoni, ad esempio per promuovere servizi di consulenza verdi. Inoltre, quando concedono aiuti di Stato, gli Stati membri possono decidere di applicare norme semplificate alle PMI, al fine di ridurre l’onere amministrativo e di agevolare la loro partecipazione a procedure di gara competitive. |
(6) |
Secondo la comunicazione «Plasmare il futuro digitale dell'Europa» (7) e la comunicazione «Una strategia europea per i dati» (8), è necessario garantire che le soluzioni digitali aiutino l'Europa a perseguire una trasformazione digitale che operi a vantaggio delle persone rispettando i valori europei. La nuova strategia industriale per l'Europa (9) stabilisce che l'Europa ha bisogno di ricerca e tecnologie e di un mercato unico forte che abbatta le barriere e riduca gli oneri amministrativi. La comunicazione riconosce che l'incremento degli investimenti in ricerca, innovazione, diffusione e adeguamento delle infrastrutture consentirà di sviluppare nuovi processi di produzione e di creare così facendo posti di lavoro. Al riguardo, i progetti di ricerca e i servizi di sostegno all'innovazione includono anche lo sviluppo o il miglioramento dei prodotti, processi o servizi digitali in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (tra cui, anche ma non esclusivamente, industrie digitali, infrastrutture e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza, i big data e le tecnologie cloud). |
(7) |
Al fine di accelerare l'attuazione di taluni progetti innovativi relativi a progetti che coinvolgono più Stati membri, è opportuno introdurre soglie di notifica e intensità di aiuto più elevate per i progetti di ricerca e sviluppo che apportano benefici transfrontalieri in termini di collaborazione efficace e diffusione delle conoscenze. |
(8) |
Alla luce dell'introduzione di esenzioni per categoria specifiche per i progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo («CLLD»), designati come sviluppo locale LEADER nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, e i progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura («PEI») nel regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione (10), è opportuno, da un lato, estendere l'ambito di applicazione dell'attuale esenzione per categoria per i progetti CLLD a norma del regolamento (UE) n. 651/2014 al di là dei progetti designati come LEADER e, dall'altro, sopprimere l'esenzione per categoria per i progetti PEI a norma del regolamento (UE) n. 651/2014. |
(9) |
È opportuno includere nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 condizioni di compatibilità per gli aiuti a favore delle microimprese sotto forma di interventi pubblici per la fornitura di energia elettrica, gas naturale o calore. Queste misure dovrebbero essere in conformità con le disposizioni applicabili del diritto dell’Unione quando si qualificano come interventi pubblici nella fissazione dei prezzi. Inoltre, non dovrebbero operare discriminazioni tra fornitori o microimprese e dovrebbero tradursi in un prezzo al dettaglio superiore ai costi, a un livello che renda possibile una concorrenza effettiva tra venditori al dettaglio. |
(10) |
Per attenuare gli effetti dell'aumento dei prezzi dell'energia a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, il regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio (11) consente in via eccezionale agli Stati membri di applicare, su base temporanea, misure di intervento pubblico nella fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica per le PMI, anche per quanto riguarda gli obblighi di fornitura a prezzi inferiori ai costi. È pertanto altresì opportuno includere nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 condizioni di compatibilità per gli aiuti alle PMI sotto forma di interventi pubblici temporanei per la fornitura di energia elettrica, gas o calore prodotto a partire da gas naturale o energia elettrica per attenuare l'impatto degli aumenti dei prezzi a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina. Queste misure non dovrebbero operare discriminazioni tra PMI o fornitori né imporre loro costi iniqui. I costi sostenuti per la fornitura a prezzi regolamentati nei casi in cui l'intervento pubblico imponga una fornitura a prezzi inferiori ai costi dovrebbero pertanto essere rimborsati ai fornitori. Per evitare che tali misure aumentino la domanda di energia elettrica, gas naturale o calore prodotto a partire da gas naturale o energia elettrica, i prezzi regolamentati dovrebbero riguardare solo una quantità limitata del consumo e non dovrebbero tradursi in un prezzo medio delle forniture inferiore ai prezzi precedenti l'aggressione nei confronti dell'Ucraina. |
(11) |
Gli aiuti per la costruzione o l'ammodernamento delle infrastrutture di prova e di sperimentazione mirano principalmente a rimediare alle carenze del mercato dovute a imperfezioni e asimmetrie informative o a carenze di coordinamento. Contrariamente alle infrastrutture di ricerca, le infrastrutture di prova e di sperimentazione sono utilizzate prevalentemente per attività economiche e, più specificamente, per la prestazione di servizi alle imprese. La costruzione o l'ammodernamento di un'infrastruttura di prova e di sperimentazione all'avanguardia comporta elevati costi di investimento iniziali, che, insieme a una base di clienti incerta, possono rendere difficile l'accesso ai finanziamenti privati. L'accesso alle infrastrutture di prova e di sperimentazione finanziate con fondi pubblici deve essere concesso a diversi utenti su base trasparente e non discriminatoria e a condizioni di mercato. Per agevolare l'accesso degli utenti alle infrastrutture di prova e di sperimentazione, i loro diritti d'utenza possono essere ridotti conformemente ad altre disposizioni del regolamento (UE) n. 651/2014 o del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione (12). Se tali condizioni non sono soddisfatte, la misura può comportare aiuti di Stato a favore degli utenti dell'infrastruttura. In tali situazioni, gli aiuti agli utenti o per la costruzione o l'ammodernamento dovrebbero essere esentati dall'obbligo di notifica solo se gli aiuti agli utenti sono concessi in conformità delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato. Più parti possono anche possedere e gestire una determinata infrastruttura di prova e di sperimentazione e anche enti pubblici e imprese possono utilizzare l'infrastruttura in collaborazione. Le infrastrutture di prova e di sperimentazione sono note anche come infrastrutture tecnologiche. |
(12) |
Gli aiuti ai poli di innovazione sono destinati a risolvere i fallimenti del mercato dovuti a problemi di coordinamento che ostacolano lo sviluppo dei poli o limitano le interazioni e gli scambi di conoscenze nei poli. Gli aiuti di Stato possono sostenere gli investimenti in infrastrutture aperte e condivise per i poli di innovazione o sostenere il funzionamento dei poli, al fine di rafforzare la collaborazione, la creazione di reti e l'apprendimento. Gli aiuti al funzionamento a favore dei poli di innovazione dovrebbero tuttavia essere autorizzati solo per un periodo limitato non superiore a dieci anni. Per facilitare l'accesso agli impianti dei poli di innovazione o la partecipazione alle attività del polo di innovazione, l'accesso può essere offerto a prezzi ridotti conformemente ad altre disposizioni del regolamento (UE) n. 651/2014 o del regolamento (UE) n. 1407/2013. |
(13) |
Gli aiuti per attività di innovazione mirano principalmente a ovviare ai fallimenti del mercato legati alle esternalità positive (ricadute di conoscenza), alle difficoltà di coordinamento e, in misura minore, all'asimmetria dell'informazione. Per quanto riguarda le PMI, l'aiuto all'innovazione può essere concesso per ottenere, convalidare e difendere brevetti e altri beni immateriali, per il distacco di personale altamente qualificato e per l'acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, ad esempio quelli forniti da organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze, da infrastrutture di ricerca, da infrastrutture di prova e di sperimentazione e da poli di innovazione. |
(14) |
Le reti di backhauling sono un prerequisito per lo sviluppo di reti di accesso sia fisse che mobili in zone in cui non esistono infrastrutture di questo tipo o in cui non è probabile che tali infrastrutture siano sviluppate nel prossimo futuro. Gli aiuti di Stato concessi a sostegno dello sviluppo di determinate reti di backhauling efficienti a beneficio di reti fisse e mobili dovrebbero essere considerati compatibili con il mercato interno e dovrebbero essere esentati dall'obbligo di notifica a determinate condizioni, al fine di contribuire a colmare il divario digitale nelle zone in cui si riscontrano fallimenti del mercato, limitando nel contempo i rischi di distorsione della concorrenza e di esclusione degli investimenti privati. |
(15) |
A seguito dell'adozione degli orientamenti riveduti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (13) per il periodo a partire dal 2022, le disposizioni relative all'accesso delle PMI ai finanziamenti nel regolamento (UE) n. 651/2014 dovrebbero essere allineate agli orientamenti riveduti per garantire la coerenza. Le PMI sono la spina dorsale delle economie degli Stati membri, in termini sia di occupazione che di dinamismo economico e di crescita, e sono pertanto fondamentali anche per lo sviluppo economico e la resilienza dell'Unione nel suo complesso. Esse apportano soluzioni innovative per affrontare sfide quali i cambiamenti climatici, l'uso inefficiente delle risorse e la perdita di coesione sociale e contribuiscono a diffondere le innovazioni, sostenendo le transizioni verde e digitale e rafforzando la resilienza o la sovranità tecnologica dell'Unione. Tuttavia, per poter crescere e sfruttare appieno il loro potenziale, le PMI hanno bisogno di accedere a finanziamenti. Pertanto, la Commissione ritiene opportuno promuovere la creazione di un mercato efficiente del finanziamento del rischio affinché le PMI possano accedere ai finanziamenti necessari in ogni fase del loro sviluppo. Finché un tale mercato non sarà stato pienamente creato, gli aiuti all'accesso ai finanziamenti per le PMI e le start-up pongono rimedio ai fallimenti del mercato e ad altri ostacoli significativi che impediscono loro di attrarre i finanziamenti di cui hanno bisogno per sviluppare appieno il loro potenziale. Soprattutto quando sono in una fase iniziale di attività oppure quando operano in settori nuovi o altamente tecnologici, le PMI spesso non sono in grado di dimostrare la propria affidabilità creditizia agli investitori. La valutazione (14) delle norme pertinenti effettuata nel 2019 e 2020 ha confermato che tali fallimenti del mercato e altri ostacoli significativi persistono, una situazione che potrebbe peggiorare a causa della pandemia di COVID-19 e delle conseguenze dell'attuale situazione politica ed economica in Europa dovuta alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina. Per agevolare ulteriormente l'impiego di tali aiuti al fine di garantire prospettive di crescita economica alle PMI e contribuire alla resilienza complessiva dell'economia dell'Unione e fornire maggiore chiarezza, dovrebbe essere riveduta la struttura e la portata delle disposizioni sul finanziamento del rischio. I progetti ammissibili al sostegno del Fondo per l'innovazione possono beneficiare di un accesso più agevole ai finanziamenti per le imprese innovative. |
(16) |
A seguito dell'adozione della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia (15) applicabile dal 27 gennaio 2022, le disposizioni del regolamento (UE) n. 651/2014 relative agli aiuti nei settori della tutela dell'ambiente, compresa la protezione del clima, e dell'energia dovrebbero essere adeguate per garantire la coerenza tra i diversi insiemi di norme che perseguono gli stessi obiettivi. L'ambito di applicazione del capo III, sezione 7, del regolamento (UE) n. 651/2014 dovrebbe essere adeguato per tenere conto dell'evoluzione del mercato e del Green Deal europeo e degli obiettivi della Normativa europea sul clima, nonché delle misure previste nel piano REPowerEU (16) della Commissione per far fronte alle conseguenze della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e attenuare eventuali effetti negativi sull'accelerazione della transizione verde, comprese le disposizioni introdotte per modificare il regolamento (UE) n. 651/2014 nel 2021 (17). Nel definire le misure di aiuto di Stato, gli Stati membri possono combinare aiuti a titolo di diverse disposizioni del regolamento (UE) n. 651/2014 , purché siano soddisfattetutte le condizioni pertinenti, comprese quelle relative al cumulo degli aiuti. |
(17) |
Gli aiuti agli investimenti volti a sostenere l'acquisto o il leasing di veicoli a emissioni zero o di veicoli puliti o gli interventi di ammodernamento dei veicoli, che consente loro di essere classificati come veicoli a emissioni zero o veicoli puliti, contribuiscono alla transizione verso una mobilità a zero emissioni e al conseguimento degli ambiziosi obiettivi del Green Deal europeo, principalmente la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel settore dei trasporti. Alla luce dell'esperienza acquisita dalla Commissione in merito alle misure di aiuto di Stato a sostegno della mobilità pulita, è opportuno introdurre condizioni di compatibilità specifiche per garantire che l'aiuto sia proporzionato e non falsi indebitamente la concorrenza spostando la domanda da alternative più pulite. L'ambito di applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 651/2014 relative agli aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricarica elettrica e di rifornimento per l'idrogeno dovrebbe essere ampliato per includere anche le infrastrutture di rifornimento che forniscono idrogeno non rinnovabile, a condizione che vi sia un percorso di avvicinamento all'obiettivo della decarbonizzazione dell'idrogeno fornito. Inoltre, gli aiuti per le infrastrutture di ricarica e di rifornimento dovrebbero essere disponibili anche per infrastrutture non accessibili a tutti. |
(18) |
È opportuno includere nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 specifiche condizioni di compatibilità per gli aiuti all'idrogeno nei diversi settori in linea con gli obiettivi della strategia per l'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra (18) e per lo stoccaggio. |
(19) |
Le disposizioni del regolamento (UE) n. 651/2014 relative agli aiuti al funzionamento per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili dovrebbero essere estese alle comunità di energia rinnovabile, in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (19). Per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti, le comunità di energia rinnovabile, insieme a diversi altri tipi di imprese, dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014. In tale contesto, le comunità di energia rinnovabile e le comunità energetiche dei cittadini di cui alla direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) possono essere considerate PMI nella misura in cui soddisfano i requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014. |
(20) |
È opportuno includere nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 condizioni di compatibilità per gli aiuti agli investimenti per il ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi, la protezione e il ripristino della biodiversità e soluzioni basate sulla natura per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la loro mitigazione, in linea con gli obiettivi della strategia sulla biodiversità per il 2030 (21), della Normativa europea sul clima, della strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (22) e della comunicazione sui cicli del carbonio sostenibili (23). Tali condizioni dovrebbero essere aggiunte alle disposizioni vigenti in materia di aiuti per il risanamento di siti contaminati. Gli aiuti agli investimenti in tali zone dovrebbero pertanto essere considerati compatibili con il mercato interno ed essere esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, a determinate condizioni. In particolare, è necessario garantire il rispetto del principio «chi inquina paga», secondo il quale i costi delle misure di lotta contro l'inquinamento devono essere sostenuti da chi causa l'inquinamento. |
(21) |
Le disposizioni del regolamento (UE) n. 651/2014 relative agli aiuti agli investimenti per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti dovrebbero essere adattate e ampliate per tenere conto degli sviluppi del mercato e, conformemente al piano d'azione per l'economia circolare (24), per riflettere il passaggio a misure volte a promuovere l'efficienza delle risorse e a sostenere la transizione verso un'economia circolare. La sostituzione delle materie prime primarie con materie prime secondarie (riutilizzate o riciclate) o recuperate ridurrà la pressione sulle risorse naturali, creerà crescita sostenibile e occupazione e rafforzerà la resilienza. |
(22) |
È necessario includere nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 condizioni di compatibilità per gli aiuti sotto forma di tasse ambientali o sgravi fiscali. Le tasse o i prelievi parafiscali ambientali sono volti ad aumentare il costo dei comportamenti dannosi per l'ambiente. In questo modo si scoraggia tale condotta e si aumenta il livello di tutela ambientale. Se l'applicazione di tasse o prelievi parafiscali ambientali mette a rischio le attività economiche di talune imprese, la concessione di un trattamento più favorevole a tali imprese potrebbe consentire di raggiungere un livello generale di contribuzione più elevato alle tasse o ai prelievi parafiscali ambientali. Di conseguenza, in determinate circostanze, gli sgravi da tasse o prelievi parafiscali ambientali possono contribuire indirettamente a un livello di tutela ambientale superiore. |
(23) |
È opportuno applicare le stesse condizioni agli aiuti sotto forma di sgravi ed esenzioni da imposte ambientali in tutti i settori economici, a meno che non si applichino norme speciali. Pertanto, gli aiuti sotto forma di riduzioni fiscali per la pesca nelle acque interne e la piscicoltura adottati dagli Stati membri a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera f), e dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva del Consiglio 2003/96/CE (25) dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 dal 30 giugno 2023, in quanto ad essi non sarà più applicabile il regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione (26). |
(24) |
Per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti per i sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento, le condizioni di compatibilità di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 651/2014 relativo al sostegno agli investimenti in sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento basati su combustibili fossili, in particolare il gas naturale, nonché agli investimenti nelle reti di distribuzione o al loro potenziamento dovrebbero essere adeguate per tenere conto del Green Deal europeo e degli obiettivi della Normativa europea sul clima, in particolare del piano di investimenti per un'Europa sostenibile (27). |
(25) |
Per quanto riguarda gli investimenti nelle infrastrutture energetiche, l'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 dovrebbe includere esenzioni per categoria per sostenere investimenti non situati in zone assistite. Inoltre, le condizioni di compatibilità di tale regolamento riguardo al sostegno agli investimenti nelle infrastrutture energetiche per il gas naturale devono essere adeguate per tenere conto degli obiettivi del Green Deal europeo e garantire la conformità agli obiettivi climatici per il 2030 e il 2050. |
(26) |
Date le specificità del finanziamento dei progetti nel settore della difesa, in cui la domanda proviene quasi esclusivamente dagli Stati membri, i quali controllano anche ogni acquisizione di prodotti e tecnologie della difesa, comprese le esportazioni, il funzionamento del settore della difesa è unico nel suo genere e non segue le norme convenzionali e i modelli commerciali che disciplinano i mercati più tradizionali. Alla luce delle specificità settoriali e delle norme del Fondo europeo per la difesa istituito dal regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio (28) e del programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa istituito dal regolamento (UE) 2018/1092 del Parlamento europeo e del Consiglio (29), in cui i tassi massimi di finanziamento sono fissati al fine di non limitare il finanziamento pubblico complessivo ma per attrarre cofinanziamenti dagli Stati membri, i contributi finanziari versati dagli Stati membri a tali progetti cofinanziati dovrebbero essere considerati, a determinate condizioni, compatibili con il mercato interno ed esentati dall'obbligo di notifica. In particolare, tali cofinanziamenti possono essere dichiarati compatibili al di là di quanto previsto dalle disposizioni generali sugli aiuti a favore di progetti di ricerca e sviluppo, a condizione che i beneficiari paghino un prezzo di mercato per qualsiasi utilizzo di applicazioni non relative alla difesa di diritti di proprietà intellettuale o prototipi derivanti dal progetto. In tali situazioni, inoltre, non dovrebbe essere necessario sottoporre a una nuova valutazione le condizioni di ammissibilità già valutate a livello transnazionale, conformemente alle norme del Fondo europeo per la difesa o del programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, da parte della Commissione assistita da esperti indipendenti prima della selezione di un progetto di ricerca e sviluppo. Infine, l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 651/2014 dovrebbe essere modificato per consentire combinazioni di finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale e aiuti di Stato fino al totale dei costi del progetto. |
(27) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 651/2014 e (UE) 2022/2473, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 651/2014 è così modificato:
(1) |
l'articolo 1 è così modificato:
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(2) |
l'articolo 2 è così modificato:
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(3) |
all'articolo 4, il paragrafo 1 è così modificato:
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(4) |
l'articolo 5 è così modificato:
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(5) |
l'articolo 6 è così modificato:
|
(6) |
all'articolo 7, il paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutti i valori utilizzati sono intesi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. L'imposta sul valore aggiunto applicata ai costi ammissibili o alle spese rimborsabili a norma della legislazione fiscale nazionale applicabile non è tuttavia presa in considerazione per il calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi, a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte da un fondo dell'Unione che consente il ricorso a opzioni semplificate in materia di costi e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione. In tal caso si applicano le opzioni semplificate in materia di costi previste dalle pertinenti norme che disciplinano il fondo dell'Unione. Inoltre, anche per i progetti attuati in linea con i piani per la ripresa e la resilienza approvati dal Consiglio a norma del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (*35) gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi, a condizione che siano utilizzate le opzioni semplificate in materia di costi di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 o al regolamento (UE) 2021/1060. Inoltre, per gli aiuti di cui agli articoli 25 bis e 25 ter i costi indiretti possono essere calcolati conformemente alle norme di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 3, e all'articolo 25 ter, paragrafo 3. (*35) Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).»;" |
(7) |
l'articolo 8 è così modificato:
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(8) |
l'articolo 9 è così modificato:
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(9) |
all'articolo 11, paragrafo 1, l'ultima frase è sostituita dalla seguente: «Il primo comma non si applica agli aiuti concessi ai progetti di cooperazione territoriale europea di cui all'articolo 20 bis, né ai progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo (“CLLD”) di cui all'articolo 19 ter.»; |
(10) |
l'articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 Campo di applicazione degli aiuti a finalità regionale La presente sezione non si applica:
|
(11) |
l'articolo 14 è così modificato:
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(12) |
l'articolo 15 è così modificato:
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(13) |
l'articolo 16 è così modificato:
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(14) |
l'articolo 17 è così modificato:
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(15) |
Gli articoli 19 bis e 19 ter sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 19 bis Aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) 1. Gli aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti CLLD previsti dal regolamento (UE) n. 1303/2013 o dal regolamento (UE) 2021/1060 sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2. I seguenti costi di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 o, a seconda dei casi, all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, sono ammissibili ai progetti CLLD:
3. L'intensità di aiuto non supera i tassi massimi di sostegno previsti nei regolamenti specifici del Fondo a sostegno del CLLD. Articolo 19 ter Importi limitati di aiuto per le PMI che beneficiano di progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) 1. Gli aiuti alle imprese che partecipano ai progetti CLLD di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1, o che beneficiano di tali progetti, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2. L'importo totale degli aiuti di cui al presente articolo concessi per progetto non supera 200 000 EUR.»; |
(16) |
sono inseriti i seguenti articoli 19 quater e 19 quinquies: «Articolo 19 quater Aiuti alle microimprese sotto forma di interventi pubblici relativi alla fornitura di energia elettrica, gas o calore 1. Gli aiuti alle microimprese sotto forma di interventi pubblici riguardanti la fornitura di energia elettrica, gas o calore sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. Il presente articolo si applica:
2. Le misure di cui al paragrafo 1:
3. L'importo degli aiuti è pari al pagamento concesso o, nel caso di interventi pubblici nella fissazione dei prezzi, non supera la differenza tra il prezzo di mercato che avrebbe dovuto essere pagato per il totale di energia elettrica, di gas e/o di calore consumato dal beneficiario e il prezzo da pagare per tale consumo reso possibile dall'intervento pubblico. Articolo 19 quinquies Aiuti alle PMI sotto forma di interventi pubblici temporanei relativi alla fornitura di energia elettrica, gas o calore prodotto da gas naturale o da energia elettrica per attenuare l'impatto degli aumenti dei prezzi a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina 1. Gli aiuti alle PMI sotto forma di interventi pubblici riguardanti la fornitura di energia elettrica, gas o calore nella misura in cui è prodotto a partire da gas naturale o da energia elettrica sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. Il presente articolo si applica:
2. Le misure di cui al paragrafo 1:
3. I pagamenti ai fornitori per le forniture effettuate nei confronti delle PMI dettati da interventi pubblici volti a fissare i prezzi a un livello inferiore ai costi sostenuti dal fornitore sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le seguenti condizioni:
4. Il presente articolo si applica agli aiuti concessi per i costi dell'energia elettrica, del gas o del calore consumati in un periodo in cui gli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi a favore delle PMI che ricevono forniture di gas, di energia elettrica o di calore sono espressamente autorizzati a norma del diritto derivato basato sull'articolo 122 del trattato. Gli aiuti sono concessi entro 12 mesi dalla fine di tale periodo. 5. L'importo degli aiuti è pari al pagamento concesso alle PMI o ai fornitori o, nel caso di interventi pubblici nella fissazione dei prezzi, non supera la differenza tra il prezzo di mercato che avrebbe dovuto essere pagato per il totale di energia consumato dal beneficiario e il prezzo da pagare per tale consumo reso possibile dall'intervento pubblico.»; |
(17) |
all'articolo 20 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. L'importo totale degli aiuti di cui al presente articolo concessi a un'impresa per progetto non supera 22 000 EUR.» |
(18) |
l'articolo 21 è sostituito dal seguente: «Articolo 21 Aiuti al finanziamento del rischio 1. I regimi di aiuti al finanziamento del rischio a favore delle PMI sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2. Gli Stati membri, direttamente o tramite un'entità delegata, attuano la misura di finanziamento del rischio tramite uno o più intermediari finanziari. Gli Stati membri o le entità delegate forniscono un contributo pubblico agli intermediari finanziari conformemente ai paragrafi da 9 a 13 e gli intermediari finanziari, conformemente ai paragrafi da 14 a 17, effettuano investimenti per il finanziamento del rischio conformemente ai paragrafi da 4 a 8 in imprese ammissibili che sono conformi alle disposizioni del paragrafo 3. Né gli Stati membri né le entità delegate investono direttamente nelle imprese ammissibili senza il coinvolgimento di un intermediario finanziario. 3. Sono ammissibili le imprese che sono PMI non quotate e che, al momento dell'investimento iniziale per il finanziamento del rischio, soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:
4. Gli investimenti per il finanziamento del rischio possono inoltre coprire investimenti ulteriori nelle imprese ammissibili, anche dopo il periodo di ammissibilità di cui al paragrafo 3, lettera b), se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:
5. Gli investimenti per il finanziamento del rischio nelle imprese ammissibili possono assumere la forma di investimenti in equity e in quasi-equity, prestiti, garanzie o una combinazione di queste forme. 6. Se sono fornite garanzie, la garanzia non supera l'80 % del relativo prestito concesso all'impresa ammissibile. 7. Per gli investimenti per il finanziamento del rischio in forma di investimenti in equity o in quasi-equity nelle imprese ammissibili, una misura per il finanziamento del rischio può coprire il capitale di sostituzione solo in combinazione con un apporto di capitale nuovo pari almeno al 50 % di ciascun investimento nelle imprese ammissibili. 8. L'importo totale in essere degli investimenti per il finanziamento del rischio di cui al paragrafo 5 non supera 16,5 milioni di EUR per impresa ammissibile a titolo di qualsiasi misura di finanziamento del rischio. Ai fini del calcolo dell'importo massimo dell'investimento per il finanziamento del rischio si tiene conto di quanto segue:
9. Il contributo pubblico fornito agli intermediari finanziari può assumere una delle seguenti forme:
10. I meccanismi di ripartizione dei rischi e dei benefici tra, da una parte, lo Stato membro (o la sua entità delegata) e, dall'altra, gli investitori privati, gli intermediari finanziari o i gestori del fondo sono adeguati e si conformano alle seguenti condizioni:
11. Se il contributo pubblico fornito all'intermediario finanziario assume la forma di equity e di quasi-equity di cui al paragrafo 9, lettera a), non più del 30 % dell'aggregato dei conferimenti di capitale e del capitale impegnato non richiamato dell'intermediario finanziario può essere utilizzato a fini di gestione della liquidità. 12. Per le misure di finanziamento del rischio volte a fornire investimenti per il finanziamento del rischio in forma di equity, di quasi-equity o di prestiti a favore delle imprese ammissibili, il contributo pubblico fornito all'intermediario finanziario mobilita finanziamenti aggiuntivi da parte di investitori privati indipendenti a livello degli intermediari finanziari o delle imprese ammissibili, in modo da conseguire un tasso aggregato di partecipazione privata pari almeno alle seguenti soglie:
I finanziamenti forniti da investitori privati indipendenti che beneficiano di aiuti al finanziamento del rischio in forma di incentivi fiscali a norma dell'articolo 21 bis non sono presi in considerazione ai fini del conseguimento del tasso aggregato di partecipazione privata di cui al primo comma del presente paragrafo. I tassi di partecipazione privata di cui al primo comma, lettere b) e c), sono ridotti al 20 %, per quanto riguarda la lettera b) e al 30 %, per quanto riguarda la lettera c), per gli investimenti: che sono effettuati in zone assistite designate in una carta degli aiuti a finalità regionale, in vigore al momento dell'erogazione dell'investimento per il finanziamento del rischio, approvata in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato; o che ricevono sostegno sulla base del piano per la ripresa e la resilienza dello Stato membro quale approvato dal Consiglio; o che ricevono sostegno dal Fondo europeo per la difesa a norma del regolamento (UE) 2021/697 o nel quadro del programma spaziale dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio (*40); o che ricevono sostegno dai Fondi dell'Unione attuati in regime di gestione concorrente a norma del regolamento (UE) 1303/2013, del regolamento (UE) 2021/1060 o del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (*41). 13. Se una misura è attuata tramite un intermediario finanziario e destinata a imprese ammissibili nelle diverse fasi di sviluppo come previsto ai paragrafi 3 e 4, l'intermediario finanziario consegue un tasso di partecipazione privata che rappresenta almeno la media ponderata basata sul volume dei singoli investimenti del relativo portafoglio e che risulta applicando loro i tassi di partecipazione minima previsti al paragrafo 12, a meno che la partecipazione di investitori privati indipendenti richiesta non sia raggiunta a livello delle imprese ammissibili. 14. Gli intermediari finanziari e i gestori del fondo sono selezionati tramite una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria, conforme alla pertinente normativa nazionale e dell'Unione. Gli Stati membri possono esigere che gli intermediari finanziari e i gestori di fondi ammissibili soddisfino criteri predefiniti, oggettivamente giustificati dalla natura degli investimenti. La procedura si basa su criteri oggettivi connessi all'esperienza, alle competenze e alla capacità operativa e finanziaria e soddisfa le seguenti condizioni cumulative:
15. Le misure di finanziamento del rischio garantiscono che gli intermediari finanziari che ricevono il contributo pubblico adottino decisioni orientate al profitto quando forniscono investimenti per il finanziamento del rischio alle imprese ammissibili. Tale obbligo è rispettato se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:
16. Gli intermediari finanziari sono gestiti secondo una logica commerciale. Questa condizione risulta soddisfatta se l'intermediario finanziario e, a seconda del tipo di misura per il finanziamento del rischio, il gestore del fondo soddisfano le seguenti condizioni cumulative:
17. In una misura per il finanziamento del rischio in cui un investimento per il finanziamento del rischio è fornito ad imprese ammissibili in forma di garanzie, prestiti o investimenti in quasi-equity strutturati come debito, l'intermediario finanziario realizza investimenti per il finanziamento del rischio in imprese ammissibili che, in assenza dell'aiuto, non sarebbero stati eseguiti o che sarebbero stati eseguiti in maniera differente. L'intermediario finanziario è in grado di dimostrare l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che tutti i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, alle imprese ammissibili sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie, premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori. 18. Le misure di finanziamento del rischio che forniscono investimenti per il finanziamento del rischio a favore delle PMI che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3 sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le seguenti condizioni cumulative:
Il tasso di partecipazione privata di cui al primo comma, lettera c), è ridotto al 30 % per gli investimenti: che sono effettuati in zone assistite designate in una carta degli aiuti a finalità regionale, in vigore al momento dell'erogazione dell'investimento per il finanziamento del rischio, approvata in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato; o che ricevono sostegno sulla base del piano per la ripresa e la resilienza dello Stato membro quale approvato dal Consiglio; o che ricevono sostegno dal Fondo europeo per la difesa a norma del regolamento (UE) 2021/697 o nell'ambito del programma spaziale dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2021/696 o da fondi dell'Unione attuati in regime di gestione concorrente a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013, del regolamento (UE) 2021/1060 o del regolamento (UE) 2021/2115. (*40) Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 69);" (*41) Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1)." (*42) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1)." (*43) Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9).»;" |
(19) |
è inserito il seguente articolo 21 bis: «Articolo 21 bis Aiuti al finanziamento del rischio a favore delle PMI in forma di incentivi fiscali per gli investitori privati che sono persone fisiche 1. I regimi di aiuti al finanziamento del rischio a favore delle PMI in forma di incentivi fiscali agli investitori privati indipendenti che sono persone fisiche che finanziano, direttamente o indirettamente, i rischi delle imprese ammissibili sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2. Le imprese ammissibili sono quelle che soddisfano i criteri di cui all'articolo 21, paragrafo 3. L'investimento per il finanziamento del rischio totale di cui all'articolo 21 e al presente articolo per ciascuna impresa ammissibile non supera l'importo massimo di cui all'articolo 21, paragrafo 8. 3. Se l'investitore privato indipendente fornisce il finanziamento del rischio indirettamente tramite un intermediario finanziario, l'investimento ammissibile assume la forma di acquisizione di azioni o partecipazioni nell'intermediario finanziario, il quale a sua volta fornisce investimenti per il finanziamento del rischio alle imprese ammissibili conformemente all'articolo 21, paragrafi da 5 a 8. I servizi resi dall'intermediario finanziario o dai suoi gestori non possono beneficiare di incentivi fiscali. 4. Se l'investitore privato indipendente fornisce finanziamenti del rischio direttamente all'impresa ammissibile, solo l'acquisizione di azioni ordinarie “full-risk” di nuova emissione emesse da un'impresa ammissibile costituisce un investimento ammissibile. Tali quote sono detenute per almeno tre anni. Il capitale di sostituzione è coperto soltanto alle condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 7. Per quanto riguarda le possibili forme di incentivi fiscali, le perdite derivanti dalla cessione di quote possono essere defalcate ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito. Nel caso di sgravi fiscali sui dividendi, i dividendi percepiti per le azioni ammissibili possono essere esenti (in tutto o in parte) dall'imposta sul reddito. I proventi della vendita di azioni ammissibili possono essere esenti (in tutto o in parte) dall'imposta sulle plusvalenze o l'imposta dovuta su tali proventi può essere differita se reinvestita in nuove azioni ammissibili entro un anno. 5. Se l'investitore privato indipendente fornisce finanziamenti del rischio direttamente all'impresa ammissibile, al fine di garantire un'adeguata partecipazione dell'investitore privato indipendente, conformemente all'articolo 21, paragrafo 12, lo sgravio fiscale, calcolato come sgravio fiscale massimo cumulativo per tutti gli incentivi fiscali combinati, non supera le seguenti soglie massime:
Le soglie dello sgravio fiscale per gli investimenti diretti di cui al primo comma possono essere aumentate fino al 65 % nei casi di cui alla lettera a), fino al 50 % nei casi di cui alla lettera b) e fino al 35 % nei casi di cui alla lettera c) per gli investimenti che: sono effettuati in zone assistite designate in una carta degli aiuti a finalità regionale, in vigore al momento dell'erogazione dell'investimento per il finanziamento del rischio, approvata in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato; o che ricevono sostegno sulla base del piano per la ripresa e la resilienza dello Stato membro quale approvato dal Consiglio; o che ricevono sostegno dal Fondo europeo per la difesa a norma del regolamento (UE) 2021/697 o nel quadro del programma spaziale dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2021/696; o che ricevono sostegno dai Fondi dell'Unione attuati in regime di gestione concorrente a norma del regolamento (UE) 1303/2013, del regolamento (UE) 2021/1060 o del regolamento (UE) 2021/2115. 6. Se l'investitore privato indipendente fornisce il finanziamento del rischio indirettamente tramite un intermediario finanziario, e conformemente all'articolo 21, paragrafo 12, lo sgravio fiscale, calcolato come sgravio fiscale massimo cumulativo per tutti gli incentivi fiscali combinati, non supera il 30 % dell'investimento ammissibile effettuato dall'investitore privato indipendente in un'impresa ammissibile di cui all'articolo 21, paragrafo 3. Le soglie dello sgravio fiscale possono essere aumentate fino al 50 % per gli investimenti effettuati in zone assistite che: sono designate in una carta degli aiuti a finalità regionale, in vigore al momento dell'erogazione dell'investimento per il finanziamento del rischio, approvata in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato; o che ricevono sostegno sulla base del piano per la ripresa e la resilienza dello Stato membro quale approvato dal Consiglio; o che ricevono sostegno dal Fondo europeo per la difesa a norma del regolamento (UE) 2021/697 o nel quadro del programma spaziale dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2021/696; o che ricevono sostegno dai Fondi dell'Unione attuati in regime di gestione concorrente a norma del regolamento (UE) 1303/2013, del regolamento (UE) 2021/1060 o del regolamento (UE) 2021/2115.»; |
(20) |
l'articolo 22 è così modificato:
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(21) |
all'articolo 23, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Per investitori privati indipendenti che sono persone fisiche la misura di aiuto può assumere la forma di incentivi fiscali rispetto agli investimenti per il finanziamento del rischio realizzati attraverso una piattaforma alternativa di negoziazione nelle imprese ammissibili alle condizioni di cui all'articolo 21 bis, paragrafi 2 e 5.»; |
(22) |
l'articolo 24 è così modificato:
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(23) |
l'articolo 25 è così modificato:
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(24) |
è inserito il seguente articolo 25 sexies: «Articolo 25 sexies Aiuti connessi al cofinanziamento di progetti sostenuti dal Fondo europeo per la difesa o dal programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa 1. Gli aiuti concessi per cofinanziare un progetto di ricerca e sviluppo finanziato dal Fondo europeo per la difesa o nel quadro del programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa che sia stato valutato, immesso in graduatoria e selezionato conformemente alle norme previste dal Fondo europeo per la difesa o dal programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2. I costi ammissibili del progetto sovvenzionato sono quelli definiti ammissibili in base alle norme del Fondo europeo per la difesa o del programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa. 3. Il finanziamento pubblico totale previsto può raggiungere il 100 % dei costi ammissibili del progetto, il che significa che i costi del progetto non coperti dal finanziamento dell'Unione possono essere coperti da aiuti di Stato. 4. Se l'intensità di aiuto ricevuta dal beneficiario supera l'intensità massima di aiuto che il beneficiario avrebbe potuto ricevere a norma dell'articolo 25, paragrafi 5, 6 e 7, questi deve pagare all'autorità che concede l'aiuto un prezzo di mercato per utilizzare per applicazioni non relative alla difesa i diritti di proprietà intellettuale o i prototipi derivanti dal progetto. L'importo massimo da versare all'autorità che concede l'aiuto per tale utilizzo non supera in nessun caso la differenza tra l'aiuto ricevuto dal beneficiario e l'importo massimo di aiuto che il beneficiario avrebbe potuto ricevere applicando l'intensità massima di aiuto consentita per tale beneficiario a norma dell'articolo 25, paragrafi 5, 6 e 7.»; |
(25) |
l'articolo 26 è così modificato:
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(26) |
è inserito il seguente articolo 26 bis: «Articolo 26 bis Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di prova e di sperimentazione 1. Gli aiuti alla costruzione o all'ammodernamento di infrastrutture di prova e di sperimentazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2. Il prezzo applicato per la gestione o l'utilizzo dell'infrastruttura corrisponde a un prezzo di mercato o ne riflette i relativi costi, maggiorati di un margine ragionevole, in assenza di un prezzo di mercato. 3. L'accesso all'infrastruttura è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il 10 % dei costi di investimento dell'infrastruttura possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli. Al fine di evitare una sovracompensazione, tale accesso è proporzionale al contributo dell'impresa ai costi di investimento e tali condizioni sono rese pubbliche. 4. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali. 5. L'intensità di aiuto non supera il 25 % dei costi ammissibili. 6. L'intensità di aiuto può essere aumentata fino a un'intensità massima del 40 %, del 50 % e del 60 % dei costi di investimento ammissibili, rispettivamente, per le grandi, le medie e le piccole imprese, come segue:
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(27) |
l'articolo 27 è così modificato:
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(28) |
l'articolo 28 è così modificato:
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(29) |
l'articolo 36 è così modificato:
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(30) |
l'articolo 36 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 36 bis Aiuti agli investimenti in infrastrutture di ricarica o di rifornimento 1. Gli aiuti agli investimenti in infrastrutture di ricarica o di rifornimento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2. Il presente articolo riguarda unicamente gli aiuti concessi per le infrastrutture di ricarica o rifornimento che forniscono elettricità o idrogeno ai veicoli, alle attrezzature mobili di terminal o alle attrezzature mobili di assistenza a terra. Per le infrastrutture di rifornimento sovvenzionate che forniscono idrogeno, lo Stato membro ottiene dal beneficiario l'impegno che, al più tardi entro il 31 dicembre 2035, l'infrastruttura di rifornimento fornirà esclusivamente idrogeno rinnovabile. Il presente articolo non si applica agli aiuti agli investimenti relativi alle infrastrutture di ricarica e rifornimento nei porti. 3. I costi ammissibili corrispondono ai costi di costruzione, installazione, ammodernamento o ampliamento dell'infrastruttura di ricarica o di rifornimento. Tali costi possono includere i costi dell'infrastruttura di ricarica o di rifornimento propriamente detta e delle relative attrezzature tecniche, l'installazione o l'ammodernamento di componenti elettrici o di altro tipo, compresi i cavi elettrici e i trasformatori, necessari per collegare l'infrastruttura di ricarica o di rifornimento alla rete o a unità locali di produzione o stoccaggio di energia elettrica o idrogeno, così come le opere di ingegneria civile, gli adeguamenti di terreni o strade, i costi di installazione e i costi sostenuti per ottenere le relative autorizzazioni. I costi ammissibili possono coprire anche i costi di investimento nella produzione in loco di energia elettrica da fonti rinnovabili o idrogeno rinnovabile e i costi di investimento delle unità di stoccaggio dell'energia elettrica o dell'idrogeno rinnovabili. La capacità di produzione nominale dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o idrogeno rinnovabile in loco non supera la produzione nominale massima o la capacità di rifornimento dell'infrastruttura di ricarica o rifornimento cui è collegata. 4. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi nel quadro di una procedura di gara competitiva che soddisfa, oltre a quelle di cui all'articolo 2, punto 38), tutte le condizioni seguenti:
5. Se l'aiuto è concesso nel quadro di una procedura di gara competitiva conforme alle condizioni di cui al paragrafo 4, l'intensità di aiuto può raggiungere il 100 % dei costi ammissibili. 6. In deroga al paragrafo 4, gli aiuti possono essere concessi in assenza di una procedura di gara competitiva se sono concessi sulla base di un regime di aiuti. In tal caso, l'intensità di aiuto non supera il 20 % dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per le medie imprese e di 30 punti percentuali per le piccole imprese. L'intensità di aiuto può inoltre essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite designate in una carta degli aiuti a finalità regionale approvata e in vigore al momento della concessione dell'aiuto in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato o di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite designate in una carta degli aiuti a finalità regionale approvata e in vigore al momento della concessione dell'aiuto in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato. 7. Gli aiuti concessi a una stessa impresa non superano il 40 % della dotazione complessiva del regime in questione. 8. Se alle infrastrutture di ricarica o rifornimento possono accedere utenti diversi dal beneficiario o dai beneficiari degli aiuti, gli aiuti sono concessi esclusivamente per la costruzione, l'installazione, l'ammodernamento o l'ampliamento di infrastrutture di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico che forniscono un accesso non discriminatorio agli utenti, anche in relazione alle tariffe, ai metodi di autenticazione e di pagamento e ad altri termini e condizioni d'uso. I canoni applicati agli utenti diversi dal beneficiario o dai beneficiari degli aiuti per l'utilizzo delle infrastrutture di ricarica o di rifornimento corrispondono ai prezzi di mercato. 9. I gestori di infrastrutture di ricarica o di rifornimento che offrono o consentono pagamenti sulla base di contratti per l'utilizzo della loro infrastruttura non attuano discriminazioni tra i fornitori di servizi di mobilità, ad esempio applicando condizioni di accesso preferenziale o differenziazioni di prezzo senza una giustificazione oggettiva. 10. La necessità degli aiuti agli investimenti in infrastrutture di ricarica o di rifornimento della stessa categoria (ad esempio, per le infrastrutture di ricarica: potenza normale o elevata) sarà verificata mediante una consultazione pubblica aperta ex ante o uno studio di mercato indipendente, che non risalgano a più di un anno prima del momento dell'entrata in vigore della misura di aiuto. In particolare, si verifica che non esistano probabilità che investimenti di quel tipo vengano realizzati a condizioni commerciali nei tre anni successivi al momento dell'entrata in vigore della misura di aiuto. L'obbligo di condurre una consultazione pubblica aperta ex ante o uno studio di mercato indipendente di cui al primo comma non si applica agli aiuti per la costruzione, l'installazione, l'ammodernamento o l'ampliamento di infrastrutture di ricarica o di rifornimento non accessibili al pubblico. 11. In deroga al paragrafo 10, si può presumere che esista una necessità di aiuti a favore delle infrastrutture di ricarica o di rifornimento per i veicoli stradali se i veicoli alimentati esclusivamente a energia elettrica (per quanto riguarda le infrastrutture di ricarica) o i veicoli alimentati almeno parzialmente ad idrogeno (per quanto riguarda le infrastrutture di rifornimento) rappresentano rispettivamente meno del 3 % del numero complessivo di veicoli della stessa categoria immatricolati nello Stato membro interessato. Ai fini del presente paragrafo, le autovetture e i veicoli commerciali leggeri sono considerati come facenti parti della medesima categoria di veicoli. 12. Eventuali concessioni, o altri atti di incarico, a favore di soggetti terzi per la gestione dell'infrastruttura di ricarica o di rifornimento che beneficia di aiuti sono assegnate in maniera concorrenziale, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti. 13. Se sono concessi aiuti per la realizzazione di una nuova infrastruttura di ricarica che consente il trasferimento di energia elettrica con una potenza fino a 22 kW, l'infrastruttura deve essere in grado di sostenere funzionalità di ricarica intelligenti.»; |
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è inserito il seguente articolo 36 ter: «Articolo 36 ter Aiuti agli investimenti per l'acquisto di veicoli puliti o veicoli a emissioni zero e per l'ammodernamento di veicoli 1. Gli aiuti agli investimenti per l'acquisizione di veicoli puliti o di veicoli a emissioni zero per il trasporto stradale, ferroviario, per vie navigabili interne e marittimo e per l'ammodernamento di veicoli diversi dagli aeromobili affinché siano qualificati come veicoli puliti o veicoli a emissioni zero sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2. Gli aiuti sono concessi per l'acquisto o il leasing per una durata di almeno 12 mesi di veicoli puliti alimentati almeno in parte a elettricità o a idrogeno o di veicoli a emissioni zero e per interventi di ammodernamento di veicoli che consentano di classificare i veicoli in questione come veicoli puliti o veicoli a emissioni zero. 3. Sono ammissibili i seguenti costi:
4. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi nel quadro di una procedura di gara competitiva che soddisfa, oltre a quelle di cui all'articolo 2, punto 38), tutte le condizioni seguenti:
5. Se l'aiuto è concesso nell'ambito di una procedura di gara competitiva conforme alle condizioni di cui al paragrafo 4, l'intensità di aiuto non supera:
6. In deroga al paragrafo 4, gli aiuti possono essere concessi al di fuori di una procedura di gara competitiva se sono concessi sulla base di un regime di aiuti. In tali casi, l'intensità di aiuto non supera il 20 % dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per i veicoli a emissioni zero e di 20 punti percentuali per le medie imprese o di 30 punti percentuali per le piccole imprese. 7. In deroga al paragrafo 4, gli aiuti possono essere concessi anche al di fuori di una procedura di gara competitiva se sono concessi alle imprese cui è stato aggiudicato un contratto di servizio pubblico per la fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri via terra, per ferrovia o per vie navigabili, in esito ad una gara pubblica aperta, trasparente e non discriminatoria, solo in relazione all'acquisto di veicoli puliti o di veicoli a emissioni zero utilizzati per la fornitura del servizio di trasporto pubblico di passeggeri oggetto del contratto di servizio pubblico. In tali casi, l'intensità di aiuto non supera il 40 % dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per i veicoli a emissioni zero.»; |
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l'articolo 37 è soppresso; |
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l'articolo 38 è così modificato:
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è inserito il seguente articolo 38 bis: «Articolo 38 bis Aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica relative agli edifici 1. Gli aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di ottenere una maggiore efficienza energetica sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2. A norma del presente articolo non sono concessi aiuti per investimenti attuati per conformarsi a norme dell'Unione che sono già state adottate e sono in vigore. 3. A norma del presente articolo possono essere concessi aiuti per investimenti attuati per conformarsi a norme dell'Unione che sono già state adottate ma che non sono ancora entrate in vigore. Se le pertinenti norme dell'Unione sono norme minime di prestazione energetica, gli aiuti devono essere concessi prima che le norme diventino obbligatorie per l'impresa interessata. In tal caso, lo Stato membro deve garantire che i beneficiari forniscano un piano e un calendario di ristrutturazione dettagliati che dimostrino che la ristrutturazione sovvenzionata sia almeno sufficiente a garantire la conformità con le norme minime di prestazione energetica. Se le pertinenti norme dell'Unione sono diverse dalle norme minime di prestazione energetica, l'investimento deve essere attuato e completato almeno 18 mesi prima dell'entrata in vigore delle norme dell'Unione. 4. Il presente articolo non si applica agli aiuti alla cogenerazione né agli aiuti al teleriscaldamento e/o teleraffreddamento. 5. I costi ammissibili sono i costi complessivi dell'investimento. Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica dell'edificio. 6. Gli aiuti rendono possibile un miglioramento della prestazione energetica dell'edificio misurata in energia primaria di almeno: i) il 20 % rispetto alla situazione precedente all'investimento in caso di ristrutturazione di edifici esistenti; ii) il 10 % rispetto alla situazione precedente all'investimento nel caso di misure di ristrutturazione riguardanti l'installazione o la sostituzione di un solo tipo di elementi edilizi quali definiti all'articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 2010/31/UE, se tali misure di ristrutturazione mirate non rappresentano più del 30 % della parte del bilancio del regime destinata alle misure di efficienza energetica; iii) il 10 % rispetto alla soglia fissata per i requisiti relativi agli edifici a energia quasi zero nelle misure nazionali di trasposizione della direttiva 2010/31/UE nel caso di edifici nuovi. La domanda energetica primaria iniziale e il miglioramento previsto sono stabiliti facendo riferimento a un attestato di prestazione energetica, quale definito all'articolo 2, paragrafo 12, della direttiva 2010/31/UE. 7. Gli aiuti concessi per migliorare l'efficienza energetica dell'edificio possono essere combinati con gli aiuti destinati ad una o più delle seguenti misure:
Nel caso di eventuali combinazioni degli interventi di cui alle lettere da a) a f), i costi ammissibili sono costituiti dall'intero costo degli investimenti nelle varie attrezzature e apparecchiature. I costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di prestazioni energetiche o ambientali non sono ammissibili. 8. Gli aiuti possono essere concessi ai proprietari o ai locatari dell'edificio, a seconda di chi commissiona la misura di efficienza energetica. 9. Possono essere concessi aiuti anche per il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di riscaldamento e/o raffreddamento all'interno dell'edificio. 10. Gli aiuti per l'installazione di apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale, non sono esentati, a norma del presente articolo, dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. 11. L'intensità di aiuto non supera il 30 % dei costi ammissibili. 12. In deroga al paragrafo 11, se l'investimento consiste nell'installazione o nella sostituzione di un solo tipo di elemento edilizio quale definito all'articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 2010/31/UE, l'intensità di aiuto non supera il 25 %. 13. In deroga ai paragrafi 11 e 12, se gli aiuti agli investimenti in edifici attuati per conformarsi a norme minime di prestazione energetica che costituiscono norme dell'Unione sono concessi meno di 18 mesi prima dell'entrata in vigore di tali norme, l'intensità di aiuto non può superare il 15 % dei costi ammissibili se l'investimento consiste nell'installazione o nella sostituzione di un solo tipo di elemento edilizio quale definito all'articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 2010/31/UE e il 20 % in tutti gli altri casi. 14. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese. 15. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato. 16. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per gli aiuti concessi per migliorare l'efficienza energetica degli edifici esistenti, laddove tali aiuti determinino un miglioramento della prestazione energetica dell'edificio misurata in energia primaria di almeno il 40 % rispetto alla situazione precedente all'investimento. Tale aumento dell'intensità di aiuto non si applica se l'investimento non migliora la prestazione energetica dell'edificio oltre il livello imposto dalle norme minime di prestazione energetica che costituiscono norme dell'Unione la cui entrata in vigore è prevista entro 18 mesi dal momento in cui l'investimento è attuato e completato.»; |
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è inserito il seguente articolo 38 ter: «Articolo 38 ter Aiuti per agevolare la conclusione di contratti di rendimento energetico 1. Gli aiuti per agevolare la conclusione di contratti di rendimento energetico sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2. A norma del presente articolo possono essere concessi aiuti per agevolare la conclusione di contratti di rendimento energetico ai sensi dell'articolo 2, punto 27), della direttiva 2012/27/UE. 3. Sono ammissibili agli aiuti ai sensi del presente articolo le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione che forniscono misure di miglioramento dell'efficienza energetica e che sono i beneficiari finali dell'aiuto. 4. L'aiuto assume la forma di un prestito senior o di una garanzia al fornitore delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica nell'ambito di un contratto di rendimento energetico, o consiste in un prodotto finanziario destinato a finanziare il fornitore (ad esempio, factoring o forfaiting). 5. La durata del prestito o della garanzia al fornitore delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica non supera i 10 anni. 6. Se l'aiuto assume la forma di un prestito senior, il coinvestimento da parte dei fornitori commerciali del finanziamento del debito non è inferiore al 30 % del valore del portafoglio sottostante dei contratti di rendimento energetico e il rimborso da parte del fornitore delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica è almeno pari all'importo nominale del prestito. 7. Se l'aiuto assume la forma di una garanzia, questa non supera l'80 % del capitale del prestito sottostante e le perdite sono sostenute in proporzione e alle stesse condizioni dall'ente creditizio e dallo Stato. L'importo garantito diminuisce proporzionalmente, in modo tale che la garanzia non copra mai più dell'80 % del prestito in essere. 8. L'importo nominale del finanziamento totale in essere concesso per beneficiario non supera i 30 milioni di EUR.»; |
(36) |
l'articolo 39 è così modificato:
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(37) |
l'articolo 40 è soppresso; |
(38) |
l'articolo 41 è così modificato:
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(39) |
l'articolo 42 è così modificato:
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l'articolo 43 è così modificato:
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(41) |
l'articolo 44 è sostituito dal seguente: «Articolo 44 Aiuti sotto forma di sgravi fiscali in conformità della direttiva 2003/96/CE 1. I regimi di aiuti sotto forma di sgravi fiscali che soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 2003/96/CE sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2. I beneficiari degli sgravi fiscali sono selezionati sulla base di criteri trasparenti e oggettivi. 3. I beneficiari degli sgravi fiscali versano almeno il livello minimo di imposizione di cui all'allegato I della direttiva 2003/96/CE, fatta eccezione per le riduzioni:
4. I regimi di aiuti concessi sotto forma di sgravi fiscali possono basarsi su una riduzione dell'aliquota d'imposta applicabile o sul pagamento di un importo di compensazione fisso o su una combinazione di questi meccanismi. 5. Gli sgravi fiscali concessi sulla base dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato solo nella misura in cui i combustibili sovvenzionati sono conformi ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e ai relativi atti delegati o di esecuzione e sono prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX di tale direttiva.»; |
(42) |
è inserito il seguente articolo 44 bis: «Articolo 44 bis Aiuti sotto forma di sgravi da imposte o prelievi parafiscali ambientali 1. I regimi di aiuti concessi sotto forma di sgravi da imposte o prelievi parafiscali ambientali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. Il presente articolo non si applica agli sgravi da imposte o prelievi sui prodotti energetici e sull'elettricità, quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2003/96/CE. 2. Gli aiuti sotto forma di sgravi da imposte o prelievi parafiscali ambientali sono compatibili solo se la riduzione consente di conseguire un livello più elevato di tutela dell'ambiente includendo nel campo di applicazione dell'imposta o del prelievo ambientale le imprese che non sarebbero in grado di svolgere le loro attività economiche senza lo sgravio. 3. Sono ammissibili all'aiuto solo le imprese che non sarebbero in grado di svolgere le loro attività economiche senza lo sgravio. Ai fini del presente articolo, si tratta delle imprese i cui costi di produzione aumenterebbero sostanzialmente a causa dell'imposta ambientale o del prelievo parafiscale senza lo sgravio e che non sono in grado di trasferire tale aumento ai clienti. L'aumento dei costi di produzione è calcolato in proporzione al valore aggiunto lordo per ciascun settore o ciascuna categoria di beneficiari. 4. I beneficiari sono selezionati sulla base di criteri trasparenti, non discriminatori e oggettivi. Gli aiuti sono concessi allo stesso modo a tutte le imprese ammissibili operanti nello stesso settore di attività economica che si trovano in una situazione di fatto identica o simile dal punto di vista degli obiettivi della misura di aiuto. 5. L'equivalente sovvenzione lordo dell'aiuto non supera l'80 % dell'aliquota nominale dell'imposta o del prelievo. 6. I regimi di aiuti concessi sotto forma di sgravi da imposte o prelievi parafiscali ambientali possono basarsi su una riduzione dell'aliquota d'imposta applicabile o sul pagamento di un importo di compensazione fisso o su una combinazione di questi meccanismi.»; |
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gli articoli 45 e 46 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 45 Aiuti agli investimenti per la riparazione dei danni ambientali, il ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi, la tutela o il ripristino della biodiversità e l'adozione di soluzioni basate sulla natura per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la loro mitigazione 1. Gli aiuti agli investimenti per la riparazione dei danni ambientali, il ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi, la tutela o il ripristino della biodiversità e l'adozione di soluzioni basate sulla natura per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la loro mitigazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2. Gli aiuti di cui al presente articolo possono essere concessi per le seguenti attività:
3. Il presente articolo non si applica agli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, quali terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale. 4. Il presente articolo non si applica neppureagli aiuti per il risanamento o il ripristino a seguito della chiusura di centrali elettriche e di attività minerarie o estrattive. 5. Fatte salve la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*46) o le altre pertinenti norme dell'Unione in materia di responsabilità per danni ambientali, qualora sia individuata l'entità o l'impresa responsabile dei danni ambientali ai sensi della legislazione applicabile in ciascuno Stato membro, tale entità o impresa finanzia i lavori necessari per prevenire e correggere il degrado e la contaminazione ambientale secondo il principio “chi inquina paga” e non è concesso alcun aiuto per i lavori che l'entità o l'impresa sarebbe giuridicamente tenuta a svolgere. Lo Stato membro prende tutte le misure necessarie, comprese azioni legali, per identificare l'entità o l'impresa responsabile all'origine del danno ambientale e fare in modo che essa si faccia carico dei costi pertinenti. Se l'entità o l'impresa responsabile ai sensi della legislazione applicabile non può essere individuata o obbligata a sostenere i costi di riparazione del danno ambientale da essa causato, in particolare perché l'impresa responsabile ha cessato di esistere legalmente e nessun'altra impresa può essere considerata come suo successore legale o economico, o qualora non vi siano garanzie finanziarie sufficienti per far fronte ai costi di riparazione, possono essere concessi aiuti per sostenere i lavori di risanamento o ripristino. Non sono concessi aiuti per l'attuazione delle misure compensative di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (*47). Possono essere concessi aiuti a norma del presente articolo per coprire i costi supplementari necessari ad aumentare la portata o l'ambizione di tali misure, al di là degli obblighi giuridici di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE. 6. Per gli investimenti finalizzati alla riparazione dei danni ambientali o al ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi, i costi ammissibili sono i costi sostenuti per i lavori di risanamento o ripristino, al netto dell'incremento di valore del terreno o della proprietà. 7. Le valutazioni dell'incremento di valore del terreno o della proprietà a seguito del risanamento o del ripristino sono effettuate da un esperto indipendente qualificato. 8. Per gli investimenti nella tutela o nel ripristino della biodiversità e nell'attuazione di soluzioni basate sulla natura per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la loro mitigazione, i costi ammissibili sono i costi complessivi degli interventi che rappresentano il contributo alla protezione o al ripristino della biodiversità o all'attuazione di soluzioni basate sulla natura per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la loro mitigazione. 9. L'intensità di aiuto non supera:
10. L'intensità di aiuto per gli investimenti nella tutela o nel ripristino della biodiversità e nell'attuazione di soluzioni basate sulla natura per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la loro mitigazione può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese. Articolo 46 Aiuti agli investimenti per teleriscaldamento e di teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico 1. Gli aiuti agli investimenti per la costruzione, l'ampliamento o l'ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico, comprendenti la costruzione, l'ampliamento o l'ammodernamento di impianti di produzione di riscaldamento o raffreddamento e/o soluzioni di stoccaggio termico e/o la rete di distribuzione, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2. Gli aiuti sono concessi unicamente per la costruzione, l'ampliamento o l'ammodernamento di sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento che sono o diventeranno efficienti sotto il profilo energetico quali definiti all'articolo 2, punto 41), della direttiva 2012/27/UE. Se il sistema non diventa pienamente efficiente sotto il profilo energetico a seguito dei lavori finanziati sulla rete di distribuzione, gli ulteriori ammodernamenti necessari per soddisfare le condizioni per rientrare nella definizione di teleriscaldamento e/o teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico iniziano, per gli impianti di produzione di riscaldamento e/o di raffreddamento che ricevono gli aiuti, entro tre anni dall'inizio dei lavori finanziati sulla rete di distribuzione. 3. Possono essere concessi aiuti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, comprese le pompe di calore conformi all'allegato VII della direttiva (UE) 2018/2001, il calore di scarto o la cogenerazione ad alto rendimento, nonché soluzioni di stoccaggio termico. Gli aiuti per la produzione di energia basata su rifiuti possono essere basati sui rifiuti che rispondono alla definizione di fonti di energia rinnovabile o sui rifiuti utilizzati per alimentare impianti che rientrano nella definizione di cogenerazione ad alto rendimento. I rifiuti utilizzati come combustibile di alimentazione non devono eludere il principio della gerarchia dei rifiuti quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE. 4. Gli aiuti non sono concessi per la costruzione o l'ammodernamento di impianti di produzione basati su combustibili fossili, ad eccezione del gas naturale. Gli aiuti per la costruzione o l'ammodernamento degli impianti di produzione basati sul gas naturale possono essere concessi solo se è garantita la conformità agli obiettivi climatici per il 2030 e il 2050, conformemente all'allegato 1, sezione 4.30, del regolamento delegato (UE) 2021/2139. 5. Gli aiuti per l'ammodernamento delle reti di stoccaggio e distribuzione che trasmettono riscaldamento e raffreddamento generati a partire da combustibili fossili possono essere concessi solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
6. I costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento connessi alla costruzione o all'ammodernamento di un sistema di teleriscaldamento e/o teleraffreddamento efficiente sotto il profilo energetico. 7. L'intensità di aiuto non supera il 30 % dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese. 8. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per gli investimenti che utilizzano esclusivamente fonti di energia rinnovabili, calore di scarto o una loro combinazione, compresa la cogenerazione da fonti rinnovabili. 9. In alternativa al paragrafo 7, l'intensità di aiuto può raggiungere il 100 % del deficit di finanziamento. Gli aiuti sono limitati al minimo necessario per realizzare l'attività o il progetto sovvenzionato. Questa condizione è soddisfatta se l'aiuto corrisponde al deficit di finanziamento di cui all'articolo 2, punto 118). Una valutazione dettagliata dei costi supplementari netti non è necessaria se gli importi di aiuto sono determinati mediante una procedura di gara competitiva, giacché questa fornisce una stima attendibile dell'aiuto minimo richiesto dai potenziali beneficiari. (*46) Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56)." (*47) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).»;" |
(44) |
l'articolo 47 è così modificato:
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(45) |
gli articoli 48 e 49 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 48 Aiuti agli investimenti per le infrastrutture energetiche 1. Gli aiuti agli investimenti per la creazione o l'ammodernamento delle infrastrutture energetiche sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2. Gli aiuti alle infrastrutture energetiche che sono in tutto o in parte esenti dall'obbligo di concedere accesso a terzi o dalla regolamentazione tariffaria conformemente alla legislazione sul mercato interno dell'energia non sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. 3. Gli aiuti agli investimenti destinati a progetti di stoccaggio dell'energia elettrica e del gas non sono esenti dall'obbligo di notifica ai sensi del presente articolo. 4. Gli aiuti per le infrastrutture del gas sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato solo se l'infrastruttura in questione è destinata all'utilizzo per l'idrogeno e/o per i gas rinnovabili o è utilizzata per il trasporto di oltre il 50 % dell'idrogeno e dei gas rinnovabili. 5. I costi ammissibili sono i costi complessivi dell'investimento. 6. L'intensità di aiuto può raggiungere il 100 % del deficit di finanziamento. Gli aiuti sono limitati al minimo necessario per realizzare l'attività o il progetto sovvenzionato. Questa condizione è soddisfatta se l'aiuto corrisponde al deficit di finanziamento di cui all'articolo 2, punto 118). Una valutazione dettagliata dei costi supplementari netti non è necessaria se gli importi di aiuto sono determinati mediante una procedura di gara competitiva, giacché questa fornisce una stima attendibile dell'aiuto minimo richiesto dai potenziali beneficiari. Articolo 49 Aiuti per studi e servizi di consulenza in materia di tutela dell'ambiente e di energia 1. Gli aiuti per studi e servizi di consulenza, compresi gli audit energetici, direttamente connessi agli investimenti ammissibili di cui alla presente sezione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2. Se l'intero studio o servizio di consulenza riguarda investimenti ammissibili agli aiuti a norma della presente sezione, i costi ammissibili corrispondono ai costi dello studio o del servizio di consulenza. Se solo una parte dello studio o del servizio di consulenza riguarda investimenti ammissibili agli aiuti a norma della presente sezione, i costi ammissibili corrispondono ai costi delle parti dello studio o del servizio di consulenza relative a tali investimenti. 2 bis. Gli aiuti sono concessi indipendentemente dal fatto che ai risultati degli studi o dei servizi di consulenza faccia seguito un investimento ammissibile agli aiuti di cui alla presente sezione. 3. L'intensità di aiuto non supera il 60 % dei costi ammissibili. 4. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per studi o servizi di consulenza effettuati per conto di piccole imprese e di 10 punti percentuali per studi o servizi di consulenza effettuati per conto di medie imprese. 5. Non sono concessi aiuti per gli audit energetici effettuati per conformarsi alla direttiva 2012/27/UE, tranne nel caso in cui l'audit energetico è effettuato in aggiunta all'audit energetico obbligatorio previsto da tale direttiva.»; |
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gli articoli 52 e 52 bis sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 52 Aiuti per le reti fisse a banda larga 1. Gli aiuti per la realizzazione di reti fisse a banda larga sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2. I costi ammissibili sono tutti i costi di costruzione, gestione e funzionamento di una rete fissa a banda larga. L'importo massimo dell'aiuto per progetto è stabilito sulla base di una procedura di selezione competitiva conformemente al paragrafo 6, lettera a). Se un investimento è realizzato conformemente al paragrafo 6, lettera b), senza una procedura di selezione competitiva, l'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo normale dell'investimento. Il risultato operativo è dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, e verificato ex post mediante un meccanismo di recupero. Per una proiezione ragionevole della misura occorre che siano presi in considerazione tutti i costi e tutte le entrate che sono previsti nel corso della vita economica dell'investimento. 3. Sono ammissibili i seguenti tipi di investimento alternativi:
4. Le zone in cui è presente almeno una rete che può essere potenziata per fornire velocità di scaricamento di almeno 1 Gbps in condizioni di picco non sono ammissibili agli interventi di cui al paragrafo 3, lettere a) e b). Si ritiene che una rete possa essere potenziata per fornire velocità di scaricamento di almeno 1 Gbps in condizioni di picco se può fornire tale velocità con un investimento marginale, come il potenziamento delle apparecchiature attive, ma senza investimenti significativi in infrastrutture a banda larga. 5. La mappatura e la consultazione pubblica ai fini del paragrafo 3 soddisfano i seguenti requisiti cumulativi:
6. L'intervento apporta un miglioramento significativo (salto di qualità) rispetto alle reti esistenti o per le quali esiste un programma credibile di sviluppo entro l'orizzonte temporale di riferimento individuato attraverso la mappatura e una consultazione pubblica conformemente al paragrafo 5. Le reti per le quali esiste un programma credibile di sviluppo sono prese in considerazione in sede di valutazione del salto di qualità solo se forniscono di per sé prestazioni analoghe a quelle della rete finanziata dallo Stato prevista nelle zone interessate entro l'orizzonte temporale di riferimento. Si verifica un salto di qualità se, a seguito dell'intervento sovvenzionato, vengono effettuati nuovi investimenti significativi nella rete a banda larga e se la rete sovvenzionata apporta al mercato nuove significative capacità in termini di disponibilità, capacità, velocità e concorrenza del servizio di banda larga rispetto alle reti esistenti o per le quali esiste un programma credibile di sviluppo entro l'orizzonte temporale di riferimento. L'intervento comprende più del 70 % degli investimenti in infrastrutture a banda larga. In ogni caso, un intervento ammissibile di cui al paragrafo 3 deve comportare almeno i seguenti miglioramenti:
7. Gli aiuti sono concessi secondo le seguenti modalità:
8. La rete sovvenzionata offre un accesso all'ingrosso, quale definito all'articolo 2, punto 139), a condizioni eque e non discriminatorie. In deroga a tale norma, gli interventi ammissibili a norma del paragrafo 3, lettera a), possono offrire la disaggregazione virtuale anziché la disaggregazione fisica se il prodotto di accesso basato sulla disaggregazione virtuale è approvato in via preliminare dall'autorità nazionale di regolamentazione o da un'altra autorità competente. L'accesso attivo all'ingrosso è concesso per almeno dieci anni dall'inizio del funzionamento della rete e l'accesso all'ingrosso all'infrastruttura della banda larga è concesso per la durata di vita degli elementi interessati. L'accesso basato sulla disaggregazione virtuale deve essere concesso per un periodo di tempo pari alla durata di vita dell'infrastruttura alla quale si sostituisce la disaggregazione virtuale. Le stesse condizioni di accesso si applicano all'intera rete, comprese le parti della rete in cui sono state utilizzate infrastrutture esistenti. Gli obblighi relativi alla fornitura dell'accesso si applicano indipendentemente da qualsiasi eventuale cambio di proprietà, gestione o funzionamento della rete. La rete fornisce accesso ad almeno tre richiedenti l'accesso e mette a loro disposizione l'accesso ad almeno il 50 % della capacità. Al fine di rendere efficace l'accesso all'ingrosso e consentire ai richiedenti di fornire servizi, l'accesso all'ingrosso è concesso anche per parti della rete che non sono state finanziate dallo Stato o che potrebbero non essere state realizzate dal beneficiario dell'aiuto, ad esempio concedendo l'accesso alle apparecchiature attive anche se è finanziata solo l'infrastruttura a banda larga. 9. Il prezzo di accesso all'ingrosso si basa su uno dei seguenti parametri di riferimento e principi di determinazione dei prezzi:
Fatte salve le competenze dell'autorità nazionale di regolamentazione previste dal quadro normativo, questa è consultata in merito ai prodotti di accesso all'ingrosso, ai termini e alle condizioni di accesso, prezzi compresi, e alle controversie relative all'applicazione del presente articolo. 10. Gli Stati membri istituiscono un meccanismo di monitoraggio e di recupero se l'importo dell'aiuto concesso al progetto è superiore a 10 milioni di EUR. 11. Per assicurare che gli aiuti rimangano proporzionali ed evitare che comportino un eccesso di compensazione o il sovvenzionamento incrociato di attività non sovvenzionate, il beneficiario degli aiuti garantisce la separazione contabile tra i fondi utilizzati per lo sviluppo e il funzionamento della rete finanziata dallo Stato e altri fondi a sua disposizione. Articolo 52 bis Aiuti per le reti mobili 4G e 5G 1. Gli aiuti per la realizzazione di reti mobili 4G e 5G sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2. I costi ammissibili sono tutti i costi di costruzione, gestione e funzionamento delle componenti passive e attive di una rete mobile. L'importo massimo dell'aiuto per progetto è stabilito sulla base di una procedura di selezione competitiva conformemente al paragrafo 7, lettera a). Se un investimento è realizzato conformemente al paragrafo 7, lettera b), senza una procedura di selezione competitiva, l'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo normale dell'investimento. Il risultato operativo è dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, e verificato ex post o mediante un meccanismo di recupero. Per una proiezione ragionevole della misura occorre che siano presi in considerazione tutti i costi e tutte le entrate che sono previsti nel corso della vita economica dell'investimento. 3. La realizzazione della rete mobile 5G è effettuata in zone in cui non esistono reti mobili 4G e 5G o non esiste un programma credibile di sviluppo di tali reti entro l'orizzonte temporale di riferimento. La realizzazione della rete mobile 4G è effettuata in zone in cui non esistono reti mobili 3G, 4G e 5G o non esiste un programma credibile di sviluppo di tali reti entro l'orizzonte temporale di riferimento. Questi requisiti sono verificati mediante una mappatura e una consultazione pubblica conformemente al paragrafo 4. 4. La mappatura e la consultazione pubblica ai fini del paragrafo 3 soddisfano i seguenti requisiti cumulativi:
5. L'infrastruttura sovvenzionata non è presa in considerazione ai fini degli obblighi di copertura che incombono agli operatori di reti mobili in base alle condizioni associate ai diritti di utilizzo dello spettro 4G e 5G. 6. L'intervento apporta un miglioramento significativo (salto di qualità) rispetto alle reti mobili esistenti o per le quali esiste un programma credibile di sviluppo entro l'orizzonte temporale di riferimento, come individuato attraverso una mappatura e una consultazione pubblica conformemente al paragrafo 4. Le reti per le quali esiste un programma credibile di sviluppo sono prese in considerazione in sede di valutazione del salto di qualità solo se forniscono di per sé prestazioni analoghe a quelle della rete finanziata dallo Stato prevista nelle zone interessate entro l'orizzonte temporale di riferimento. Si verifica un salto di qualità se, a seguito dell'intervento sovvenzionato, vengono effettuati nuovi investimenti significativi nella rete mobile e se la rete sovvenzionata apporta al mercato nuove significative capacità in termini di disponibilità, capacità, velocità e concorrenza del servizio mobile rispetto alle reti esistenti o per le quali esiste un programma credibile di sviluppo entro l'orizzonte temporale di riferimento. L'intervento comprende più del 50 % dell'investimento in infrastrutture a banda larga. 7. Gli aiuti sono concessi secondo le seguenti modalità:
8. La gestione della rete sovvenzionata offre un accesso all'ingrosso, quale definito all'articolo 2, punto 139), a condizioni eque e non discriminatorie. L'accesso attivo all'ingrosso è concesso per almeno dieci anni dall'inizio del funzionamento della rete e l'accesso all'ingrosso all'infrastruttura della banda larga è concesso per la durata di vita degli elementi interessati. Le stesse condizioni di accesso si applicano all'intera rete, comprese le parti di tale rete in cui sono state utilizzate infrastrutture esistenti. Gli obblighi relativi alla fornitura dell'accesso si applicano indipendentemente da qualsiasi eventuale cambio di proprietà, gestione o funzionamento della rete. Al fine di rendere efficace l'accesso all'ingrosso e consentire ai richiedenti di fornire servizi, l'accesso all'ingrosso è concesso anche per parti della rete che non sono state finanziate dallo Stato o che potrebbero non essere state realizzate dal beneficiario dell'aiuto, ad esempio concedendo l'accesso alle apparecchiature attive anche se è finanziata solo l'infrastruttura a banda larga. 9. Il prezzo di accesso all'ingrosso si basa su uno dei seguenti parametri di riferimento e principi di determinazione dei prezzi:
Fatte salve le competenze dell'autorità nazionale di regolamentazione previste dal quadro normativo, questa è consultata in merito ai prodotti di accesso all'ingrosso, ai termini e alle condizioni di accesso, prezzi compresi, e alle controversie relative all'applicazione del presente articolo. 10. Gli Stati membri istituiscono un meccanismo di monitoraggio e di recupero se l'importo dell'aiuto concesso al progetto è superiore a 10 milioni di EUR. 11. L'uso della rete 4G o 5G finanziata dallo Stato per fornire anche servizi di accesso fisso senza fili è consentito soltanto nelle zone in cui non esiste alcuna rete in grado di fornire velocità di scaricamento in condizioni di picco di almeno 100 Mbps o non esiste alcun programma credibile di sviluppo di tale rete entro l'orizzonte temporale di riferimento, se risultano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:
12. Per assicurare che gli aiuti rimangano proporzionali ed evitare che comportino un eccesso di compensazione o il sovvenzionamento incrociato di attività non sovvenzionate, il beneficiario degli aiuti garantisce la separazione contabile tra i fondi utilizzati per lo sviluppo e il funzionamento della rete finanziata dallo Stato e altri fondi a sua disposizione.»; |
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l'articolo 52 quater è sostituito dal seguente: «Articolo 52 quater Buoni per il collegamento a internet 1. Gli aiuti sotto forma di regimi di buoni per il collegamento a internet concessi a favore dei consumatori per agevolare il telelavoro e l'accesso a servizi di istruzione e formazione online o delle PMI sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2. La durata di un regime di buoni non supera i 3 anni. La validità dei buoni per gli utenti finali non può superare i 2 anni. 3. Sono ammissibili le seguenti categorie di buoni:
4. I buoni coprono fino al 50 % dei costi ammissibili. Questi comprendono l'abbonamento mensile, i costi standard di installazione e le apparecchiature terminali necessarie affinché gli utenti finali possano utilizzare i servizi a banda larga alle velocità di cui al paragrafo 3. Sono ammissibili anche i costi del cablaggio interno all'abitazione e di una limitata installazione nella proprietà privata degli utenti finali o nella proprietà pubblica nelle immediate vicinanze della proprietà privata degli utenti finali, nella misura in cui sono necessari e complementari alla prestazione del servizio. Il buono è pagato dalle autorità pubbliche direttamente agli utenti finali o direttamente al fornitore del servizio scelto dagli utenti finali. 5. Non sono concessi buoni per le zone in cui non esiste una rete che fornisca i servizi ammissibili di cui al paragrafo 3. Gli Stati membri devono effettuare una consultazione pubblica pubblicando le principali caratteristiche del regime e l'elenco delle zone geografiche interessate su un sito web accessibile al pubblico a livello regionale e nazionale. Nel quadro della consultazione pubblica, le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sulla misura proposta e informazioni circostanziate in merito alle reti esistenti in grado di offrire la velocità di cui al paragrafo 3. La consultazione pubblica dura almeno 30 giorni. 6. I buoni sono tecnologicamente neutri. Nell'ambito dei regimi si assicura la parità di trattamento di tutti i possibili fornitori di servizi e gli utenti finali hanno la più ampia scelta possibile di fornitori indipendentemente dalle tecnologie utilizzate. A tal fine, lo Stato membro istituisce un registro online di tutti i prestatori di servizi ammissibili o applica un metodo alternativo equivalente per garantire l'apertura, la trasparenza e la natura non discriminatoria dell'intervento statale. Gli utenti finali hanno la possibilità di consultare queste informazioni relative a tutte le imprese che sono in grado di fornire i servizi ammissibili. Tutte le imprese in grado di fornire servizi ammissibili hanno il diritto, su richiesta, di essere incluse nel registro online o in qualsiasi altro elenco scelto dallo Stato membro. 7. Al fine di ridurre al minimo le distorsioni del mercato, gli Stati membri effettuano una valutazione del mercato individuando i fornitori ammissibili presenti nella zona e raccogliendo informazioni per calcolare la loro quota di mercato, la diffusione dei servizi ammissibili e i loro prezzi. Gli aiuti sono concessi solo se la valutazione del mercato stabilisce che il regime è concepito in modo sufficientemente ampio da non avvantaggiare indebitamente un numero limitato di fornitori e non comporta un rafforzamento del potere di mercato (locale) di taluni fornitori. 8. Se è integrato verticalmente e detiene una quota di mercato al dettaglio superiore al 25 %, un fornitore di servizi a banda larga, per essere ammissibile, deve offrire, sul corrispondente mercato di accesso all'ingrosso, prodotti di accesso all'ingrosso in base ai quali qualsiasi soggetto interessato all'accesso sarà in grado di fornire i servizi ammissibili di cui al paragrafo 3 a condizioni aperte, trasparenti e non discriminatorie. Il prezzo di accesso all'ingrosso si basa su uno dei seguenti parametri di riferimento e principi di determinazione dei prezzi:
Fatte salve le competenze dell'autorità nazionale di regolamentazione previste dal quadro normativo, questa è consultata in merito ai prodotti di accesso all'ingrosso, ai termini e alle condizioni di accesso, prezzi compresi, e alle controversie relative all'applicazione del presente articolo.»; |
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è inserito il seguente articolo 52 quinquies: «Articolo 52 quinquies Aiuti alle reti di backhauling 1. Gli aiuti per la realizzazione di reti di backhauling sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2. I costi ammissibili sono tutti i costi di costruzione, gestione e funzionamento di una rete di backhauling. L'importo massimo dell'aiuto per progetto è stabilito sulla base di una procedura di selezione competitiva conformemente al paragrafo 6, lettera a). Se un investimento è realizzato conformemente al paragrafo 6, lettera b), senza una procedura di selezione competitiva, l'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo normale dell'investimento. Il risultato operativo è dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, e verificato ex post o mediante un meccanismo di recupero. Per una proiezione ragionevole della misura occorre che siano presi in considerazione tutti i costi e tutte le entrate che sono previsti nel corso della vita economica dell'investimento. 3. Le reti di backhauling sono realizzate in zone in cui non esiste una rete di backhauling basata sulla fibra o su altre tecnologie in grado di fornire il medesimo livello di prestazioni e affidabilità della fibra o non esiste un programma credibile di sviluppo di tale rete entro l'orizzonte temporale di riferimento. Detto aspetto è verificato mediante una mappatura e una consultazione pubblica conformemente al paragrafo 4. 4. La mappatura e la consultazione pubblica ai fini del paragrafo 3 soddisfano i seguenti requisiti cumulativi:
5. L'intervento apporta un miglioramento significativo (salto di qualità) rispetto alle reti di backhauling esistenti o per le quali esiste un programma credibile di sviluppo entro l'orizzonte temporale di riferimento, quale individuato attraverso una mappatura e una consultazione pubblica in conformità al paragrafo 4. Le reti per le quali esiste un programma credibile di sviluppo sono prese in considerazione in sede di valutazione del salto di qualità solo se forniscono di per sé prestazioni analoghe a quelle della rete finanziata dallo Stato prevista nelle zone interessate entro l'orizzonte temporale di riferimento. Si verifica un salto di qualità se, a seguito dell'intervento sovvenzionato, vengono effettuati nuovi investimenti significativi nella rete di backhauling e se la rete di backhauling sovvenzionata si basa sulla fibra o su altre tecnologie in grado di fornire il medesimo livello di prestazioni della fibra, rispetto alle reti esistenti o per le quali esiste un programma credibile di sviluppo entro l'orizzonte temporale di riferimento. L'intervento deve comprendere più del 70 % dell'investimento in infrastrutture a banda larga. 6. Gli aiuti sono concessi secondo le seguenti modalità:
7. La gestione della rete sovvenzionata offre un accesso all'ingrosso, conformemente all'articolo 2, punto 139), a condizioni eque e non discriminatorie alle reti sia fisse che mobili. L'accesso attivo all'ingrosso è concesso per almeno dieci anni dall'inizio del funzionamento della rete e l'accesso all'ingrosso all'infrastruttura della banda larga è concesso per la durata di vita degli elementi interessati. Le stesse condizioni di accesso si applicano all'intera rete, comprese le parti della rete in cui sono state utilizzate infrastrutture esistenti. Gli obblighi relativi alla fornitura dell'accesso si applicano indipendentemente da qualsiasi eventuale cambio di proprietà, gestione o funzionamento della rete. La rete finanziata dallo Stato copre tutte le reti fisse e mobili nelle aree interessate dall'intervento di backhauling e mette a disposizione dei richiedenti l'accesso almeno il 50 % della capacità. Al fine di rendere efficace l'accesso all'ingrosso e consentire ai richiedenti di fornire servizi, l'accesso all'ingrosso è concesso anche per parti della rete che non sono state finanziate dallo Stato o che potrebbero non essere state realizzate dal beneficiario dell'aiuto, ad esempio concedendo l'accesso alle apparecchiature attive anche se è finanziata solo l'infrastruttura a banda larga. 8. Il prezzo di accesso all'ingrosso si basa su uno dei seguenti parametri di riferimento e principi di determinazione dei prezzi:
Fatte salve le competenze dell'autorità nazionale di regolamentazione previste dal quadro normativo, questa è consultata in merito ai prodotti di accesso all'ingrosso, ai termini e alle condizioni di accesso, prezzi compresi, e alle controversie relative all'applicazione del presente articolo. 9. Gli Stati membri istituiscono un meccanismo di monitoraggio e di recupero se l'importo dell'aiuto concesso al progetto è superiore a 10 milioni di EUR. 10. Per assicurare che gli aiuti rimangano proporzionali ed evitare che comportino un eccesso di compensazione o il sovvenzionamento incrociato di attività non sovvenzionate, il beneficiario degli aiuti garantisce la separazione contabile tra i fondi utilizzati per lo sviluppo e il funzionamento della rete finanziata dallo Stato e altri fondi a sua disposizione.»; |
(49) |
all'articolo 53, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8. Per gli aiuti che non superano 2,2 milioni di EUR, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80 % dei costi ammissibili, in alternativa all'applicazione del metodo di cui ai paragrafi 6 e 7.» |
(50) |
all'articolo 55, il paragrafo 12 è sostituito dal seguente: «12. Per gli aiuti che non superano 2,2 milioni di EUR, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80 % dei costi ammissibili, in alternativa all'applicazione del metodo di cui ai paragrafi 10 e 11.» |
(51) |
l'articolo 56 ter è così modificato:
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(52) |
l'articolo 56 quater è così modificato:
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(53) |
all'articolo 56 quinquies, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Le soglie massime di cui agli articoli 56 sexies e 56 septies si applicano al finanziamento totale in essere, nella misura in cui tale finanziamento concesso nell'ambito di un prodotto finanziario sostenuto dal Fondo InvestEU contenga aiuti. Le soglie massime si applicano:
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(54) |
l'articolo 56 sexies è così modificato:
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(55) |
all'articolo 56 septies, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. L'importo nominale del finanziamento totale concesso a ciascun beneficiario finale tramite tutti gli intermediari finanziari commerciali non supera 8,25 milioni di EUR.» |
(56) |
all'articolo 58, i paragrafi 3 bis e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3 bis. Gli aiuti individuali concessi tra il 1° luglio 2014 e [data di entrata in vigore della presente modifica] in base alle disposizioni del presente regolamento applicabili al momento della concessione dell'aiuto sono compatibili con il mercato interno ed esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti individuali concessi prima del 1° luglio 2014 in base alle disposizioni del presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 9, applicabili prima o dopo il 10 luglio 2017, prima o dopo il 3 agosto 2021 o prima o dopo [data di entrata in vigore della presente modifica], sono compatibili con il mercato interno ed esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. 4. Al termine del periodo di validità del presente regolamento, i regimi di aiuto esentati a norma del presente regolamento continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi. L'esenzione degli aiuti al finanziamento del rischio di cui all'articolo 21, paragrafo 9, lettera a), scade al termine del periodo definito nell'accordo di finanziamento, purché il finanziamento pubblico nel fondo di investimento di private equity sovvenzionato sia stato impegnato, sulla base di tale accordo, entro sei mesi dal termine del periodo di validità del presente regolamento e tutte le altre condizioni per l'esenzione rimangano soddisfatte.» |
(57) |
all'articolo 59, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Esso si applica fino al 31 dicembre 2026.»; |
(58) |
all'allegato II, la parte II è sostituita dal testo di cui all'allegato del presente regolamento; |
(59) |
è aggiunto il seguente allegato IV: «ALLEGATO IV Elenco delle materie prime critiche di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera c) e all'articolo 56 sexies, paragrafo 10, lettera a), punto ii) Le seguenti materie prime sono considerate materie prime critiche ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera c), e dell'articolo 56 sexies, paragrafo 10, lettera a), punto ii):
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Articolo 2
All'articolo 56 del regolamento (UE) 2022/2473 è aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3. Il presente articolo si applica fino al 30 giugno 2023.».
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).
(3) Comunicazione della Commissione - Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, (GU C 153 del 29.4.2021, pag. 1).
(4) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Il Green Deal europeo», COM(2019) 640 final.
(5) Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).
(6) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale», COM(2020) 103 final.
(7) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Plasmare il futuro digitale dell'Europa», COM(2020) 67 final.
(8) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Una strategia europea per i dati», COM(2020) 66 final.
(9) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Una nuova strategia industriale per l'Europa», COM(2020) 102 final.
(10) Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 327 del 21.12.2022, pag. 1).
(11) Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia (GU L 261I del 7.10.2022, pag. 1).
(12) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).
(13) Comunicazione della Commissione - Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (GU C 508 del 16.12.2021, pag. 1).
(14) Documento di lavoro dei servizi della Commissione sul controllo dell'adeguatezza del pacchetto di modernizzazione degli aiuti di Stato del 2012, degli orientamenti sulle ferrovie e dell'assicurazione dei crediti all'esportazione a breve termine (SWD(2020) 257 final).
(15) Comunicazione della Commissione - Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2022 (GU C 80 del 18.2.2022, pag. 1).
(16) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Piano REPowerEU», COM(2022) 230 final.
(17) Regolamento (UE) 2021/1237 della Commissione, del 23 luglio 2021, recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 270 del 29.7.2021, pag. 39).
(18) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Una strategia per l'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra», COM (2020) 301 final.
(19) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
(20) Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).
(21) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita», COM(2020) 380 final.
(22) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici», COM(2021) 82 final.
(23) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, «Cicli del carbonio sostenibili», COM(2021) 800 final.
(24) Comunicazione della Commissione «Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare - Per un'Europa più pulita e più competitiva», COM(2020) 98 final.
(25) Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).
(26) Regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 327 del 21.12.2022, pag. 82).
(27) Comunicazione della Commissione «Piano di investimenti per un'Europa sostenibile - Piano di investimenti del Green Deal europeo», COM(2020) 21 final.
(28) Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021 che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149).
(29) Regolamento (UE) 2018/1092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione (GU L 200 del 7.8.2018, pag. 30).
ALLEGATO
«PARTE II
da presentare mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione in conformità dell'articolo 11
Indicare la disposizione del regolamento generale di esenzione per categoria a norma della quale viene data attuazione alla misura di aiuto.
Obiettivo principale - Obiettivi generali (elenco) |
Obiettivi (elenco) |
Intensità massima di aiuto in % o importo massimo annuo dell'aiuto in valuta nazionale (importo intero) |
Maggio-razione PMI (se del caso) in % |
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Aiuti a finalità regionale - Aiuti agli investimenti (1) (articolo 14) |
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Aiuti a finalità regionale - Aiuti al funzionamento (articolo 15) |
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Aiuti alle PMI (da articolo 17 ad articolo 19 quinquies) |
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Aiuti per la cooperazione territoriale europea (articoli 20 e 20 bis) |
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…valuta nazionale |
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Aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti (articoli 21 e 22) |
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…valuta nazionale |
Non disp. |
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Non disp. |
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…valuta nazionale |
Non disp. |
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… valuta nazionale |
Non disp. |
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Non disp. |
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Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (articoli da 25 a 30) |
Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo (articolo 25) |
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Aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità (articoli da 32 a 35) |
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Aiuti per la tutela dell'ambiente (articoli da 36 a 49) |
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Intensità massima di aiuto |
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Tipo di calamità naturale |
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Data in cui si è verificata la calamità |
dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa |
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Aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU (articoli da 56 quinquies a 56 septies) |
Articolo 56 sexies |
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(1) In caso di aiuti ad hoc a finalità regionale che integrano aiuti concessi a norma di uno o più regimi di aiuti, indicare sia l'intensità dell'aiuto a norma del regime che l'intensità dell'aiuto ad hoc.
(2) A norma dell'articolo 11, paragrafo 1, le relazioni relative agli aiuti concessi a norma dell'articolo 19 ter non sono obbligatorie. La presentazione di tali relazioni è pertanto facoltativa.
(3) A norma dell'articolo 11, paragrafo 1, le relazioni sugli aiuti concessi a norma dell'articolo 20 bis non sono obbligatorie. La presentazione di tali relazioni è pertanto facoltativa.