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Document 32023R0593

    Regolamento di esecuzione (UE) 2023/593 della Commissione del 16 marzo 2023 che istituisce nuovamente un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea per quanto riguarda il gruppo Hansol e che modifica il dazio residuo

    C/2023/1682

    GU L 79 del 17.3.2023, p. 54–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/593/oj

    17.3.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 79/54


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/593 DELLA COMMISSIONE

    del 16 marzo 2023

    che istituisce nuovamente un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea per quanto riguarda il gruppo Hansol e che modifica il dazio residuo

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4 e l’articolo 14, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDURA

    (1)

    In seguito a un’inchiesta antidumping in conformità dell’articolo 5 del regolamento di base, il 2 maggio 2017 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/763 (2) che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea («il paese interessato») («il regolamento controverso»). Le misure hanno assunto la forma di un dazio fisso con la seguente aliquota: 104,46 EUR per tonnellata netta per il gruppo Hansol e tutte le altre società.

    1.1.   Le sentenze nelle cause T-383/17 (3) e C-260/20 P (4)

    (2)

    Il gruppo Hansol (Hansol Paper Co. Ltd. e Hansol Artone Paper Co. Ltd.) («Hansol») ha contestato il regolamento controverso dinanzi al Tribunale. Il 2 aprile 2020 il Tribunale ha emesso la sentenza nella causa T-383/17, annullando il regolamento di esecuzione (UE) 2017/763 nella parte in cui riguardava Hansol. L’11 giugno 2020, la Commissione ha impugnato la sentenza del Tribunale (causa C-260/20 P). Il 12 maggio 2022, la Corte di giustizia ha respinto il ricorso.

    (3)

    Il Tribunale ha constatato che la Commissione aveva commesso un errore nella determinazione del valore normale per almeno un tipo di prodotto venduto da Hansol Artone Paper Co. Ltd. («Artone»). In mancanza di vendite sul mercato interno di quel tipo di prodotto, la Commissione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, aveva costruito il valore normale per Artone in base al costo di produzione di Artone. Poiché Hansol Paper Co. Ltd. («Hansol Paper») aveva effettuato vendite rappresentative di quel tipo di prodotto sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali, il Tribunale ha osservato che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare il prezzo di vendita sul mercato interno di tale parte come valore normale, a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base.

    (4)

    Il Tribunale ha accertato inoltre che la Commissione aveva commesso un errore manifesto di valutazione nella ponderazione delle vendite nell’Unione europea di rotoli di grandi dimensioni ad acquirenti indipendenti rispetto alle vendite a trasformatori collegati ai fini della trasformazione in rotoli di piccole dimensioni. La Commissione aveva applicato tale ponderazione per rispecchiare correttamente il dumping praticato in generale da Hansol, mentre alla stessa Hansol, su sua richiesta, era stata concessa l’esenzione dall’obbligo di compilare un questionario per tre dei suoi trasformatori collegati. Il Tribunale ha accertato che, non tenendo conto di un determinato volume di rivendite di Schades Nordic, uno dei tre trasformatori collegati nell’Unione, la Commissione aveva sottostimato la ponderazione delle vendite di rotoli di grandi dimensioni effettuate da Hansol ad acquirenti indipendenti, che presentavano un margine di dumping notevolmente inferiore rispetto alle vendite a trasformatori collegati per la rivendita sotto forma di rotoli di piccole dimensioni a operatori commerciali indipendenti. La Commissione aveva pertanto violato l’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, in quanto i suoi calcoli non rispecchiavano pienamente la portata del dumping praticato da Hansol.

    (5)

    Il Tribunale ha accertato infine che l’errore di ponderazione descritto al considerando 4 riguardava anche il calcolo del margine di undercutting e di pregiudizio, poiché la Commissione aveva utilizzato la stessa ponderazione per tali calcoli. Il Tribunale ha pertanto constatato che la Commissione aveva violato l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base.

    (6)

    Tali conclusioni sono state confermate dalla Corte di giustizia (5).

    1.2.   Esecuzione delle sentenze

    (7)

    Conformemente all’articolo 266 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»), le istituzioni dell’Unione sono tenute a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza degli organi giurisdizionali dell’Unione europea comporta. In caso di annullamento di un atto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’ambito di una procedura amministrativa, come l’inchiesta antidumping nel caso di specie, l’esecuzione della sentenza del Tribunale consiste nella sostituzione dell’atto annullato con un nuovo atto, in cui l’illegittimità rilevata dal Tribunale è eliminata (6).

    (8)

    Secondo la giurisprudenza del Tribunale e della Corte di giustizia, la procedura di sostituzione dell’atto annullato può essere ripresa dal punto preciso in cui si è verificata l’illegittimità (7). Ciò implica, in particolare, che nel caso in cui venga annullato un atto che chiude un procedimento amministrativo, tale annullamento non incida necessariamente sugli atti preparatori, come l’apertura della procedura antidumping. Se ad esempio un regolamento che istituisce misure antidumping definitive viene annullato, la procedura rimane aperta dato che è soltanto l’atto che chiude la procedura ad essere scomparso dall’ordinamento giuridico dell’Unione (8), salvo nei casi in cui l’illegittimità si sia verificata nella fase di apertura. La ripresa del procedimento amministrativo con la reistituzione di dazi antidumping sulle importazioni effettuate durante il periodo di applicazione del regolamento annullato non può essere considerata contraria alla norma di non retroattività (9).

    (9)

    Nel caso di specie, il Tribunale ha annullato il regolamento controverso per quanto riguarda Hansol per i motivi menzionati ai considerando da 3 a 5.

    (10)

    Le risultanze del regolamento controverso che non sono state contestate, o che sono state contestate ma la cui contestazione è stata respinta dal Tribunale, o non sono state esaminate dal Tribunale, e che quindi non hanno portato all’annullamento del regolamento controverso, restano pienamente valide (10).

    (11)

    In seguito alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-260/20 P, la Commissione ha deciso di riaprire parzialmente l’inchiesta antidumping concernente le importazioni di determinati tipi di carta termica leggera che ha portato all’adozione del regolamento controverso, riprendendola dal punto in cui si sono verificate le irregolarità. Un avviso («l’avviso di riapertura») è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 30 giugno 2022 (11). La riapertura era limitata all’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia per quanto riguarda Hansol.

    (12)

    Nel contempo la Commissione ha deciso di sottoporre a registrazione le importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea fabbricati da Hansol e ha chiesto alle autorità doganali nazionali di attendere la pubblicazione del pertinente regolamento di esecuzione della Commissione che istituisce nuovamente i dazi, prima di decidere in merito a qualsiasi richiesta di rimborso e sgravio dei dazi antidumping per quanto concerne le importazioni riguardanti prodotti di Hansol (12) («il regolamento relativo alla registrazione»).

    (13)

    La Commissione ha informato le parti interessate in merito alla riapertura dell’inchiesta e le ha invitate a presentare osservazioni.

    2.   OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE IN SEGUITO ALLA RIAPERTURA

    (14)

    La Commissione ha ricevuto le osservazioni di Hansol e dell’Associazione europea per la carta termica (European Thermal Paper Association, «ETPA») e relativi membri.

    (15)

    Hansol ha osservato che nel regolamento relativo alla registrazione, la Commissione si era basata sulle sentenze del Tribunale nelle cause T-440/20 e T-441/20 («Jindal Saw») (13) per concludere che la registrazione era uno strumento ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di importazioni a decorrere dalla data della registrazione. Hansol ha affermato che tali sentenze non erano ancora definitive e che non si applicavano al caso di specie, poiché nella causa T-383/17 il Tribunale aveva dichiarato l’illegittimità del regolamento, mentre nelle cause T-440/20 e T-441/20 non l’aveva dichiarato. Hansol ha sostenuto inoltre che nella causa Jindal Saw la società interessata, Jindal Saw, era uno di numerosi produttori esportatori in diversi paesi interessati, mentre Hansol è l’unico produttore esportatore nel caso in esame, che riguarda solo la Corea. Su tale base, Hansol ha affermato che di conseguenza la Commissione non può basarsi sulle sentenze Jindal Saw per riscuotere retroattivamente l’importo finale del pagamento dei dazi antidumping sulle importazioni del prodotto in esame fabbricato da Hansol.

    (16)

    Per quanto concerne il fatto che sarebbe ancora possibile impugnare la sentenza Jindal Saw, l’ETPA ha affermato che tali sentenze riprendono una giurisprudenza consolidata. L’ETPA ha inoltre contestato le presunte differenze indicate da Hansol tra le sentenze nella causa Jindal Saw e nella causa T-383/17, poiché nel dispositivo delle sentenze nelle cause T-300/16 e T-301/16 (che hanno preceduto le cause T-440/20 e T-441/20 e annullato i regolamenti iniziali in relazione a Jindal Saw), come nella causa T-383/17, il Tribunale ha annullato il regolamento controverso nella sua interezza per quanto concerne il ricorrente. Secondo l’ETPA, il fatto che la sentenza abbia annullato il regolamento controverso solo nella parte riguardante Hansol implica che, contrariamente a quanto affermato da Hansol, tale regolamento rientra ancora nell’ordinamento giuridico dell’Unione.

    (17)

    A tale proposito, la Commissione ha osservato che il fatto che la sentenza nella causa T-440/20 non fosse ancora definitiva al momento della pubblicazione del regolamento relativo alla registrazione non implica che tale registrazione non fosse possibile nel caso di specie. Il Tribunale in tale causa ha avallato la prassi della Commissione di registrare le importazioni nel dare esecuzione alle sentenze, sostenendo che la Commissione di fatto ha facoltà di registrare le importazioni in tali circostanze. Il Tribunale ha indicato che l’articolo 14 del regolamento di base, che autorizza la Commissione a chiedere alle autorità nazionali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni, è di applicazione generale. In particolare ha osservato che l’articolo 14, paragrafo 5, di tale regolamento non è soggetto a limitazioni in merito alle circostanze in cui la Commissione è autorizzata a chiedere alle autorità doganali nazionali di registrare prodotti. Il Tribunale ha inoltre constatato che il fatto di privare la Commissione del diritto di ricorrere alla registrazione nell’ambito di procedimenti ai fini della reistituzione di un dazio antidumping definitivo rischia di minare l’efficacia dei regolamenti che possono portare a tale reistituzione. In ogni caso nel frattempo la sentenza è divenuta definitiva. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

    (18)

    Per quanto concerne l’argomentazione di Hansol secondo la quale il regolamento controverso non è più valido, essendo stato annullato con riferimento ad Hansol, che era l’unico produttore esportatore interessato da tale regolamento, la Commissione ha rilevato che, senza entrare nel merito della sua rilevanza giuridica, tale affermazione è di fatto errata. Il fatto che non fossero stati individuati altri produttori della Repubblica di Corea che esportavano nell’Unione nel periodo dell’inchiesta in effetti non significa che il regolamento di esecuzione (UE) 2017/763 si applichi esclusivamente ad Hansol. Nel regolamento controverso, la Commissione in effetti ha istituito dazi anche nei confronti di altri produttori esportatori tramite il dazio residuo (14). Il Tribunale inoltre ha annullato il regolamento controverso solo nella parte riguardante Hansol Paper Co. Ltd. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

    (19)

    Hansol ha anche espresso il timore che la Commissione possa non comprendere correttamente come correggere la questione della ponderazione. Hansol ha sostenuto che, secondo la sentenza del Tribunale, la percentuale corrispondente alle rivendite di rotoli di grandi dimensioni da parte di Schades Ltd. sulle vendite totali di rotoli di grandi dimensioni effettuate da Hansol Paper, da Artone e dall’operatore commerciale collegato Hansol Europe all’operatore commerciale collegato Schades Ltd., dovrebbe essere applicata alle vendite di rotoli di grandi dimensioni ai suoi trasformatori collegati (Schades Nordic, Heipa e R+S) per la rivendita. Il quantitativo risultante dovrebbe essere aggiunto alle vendite di rotoli di grandi dimensioni (dirette e indirette) utilizzate per il calcolo del margine di dumping e detratto dalle vendite di rotoli di grandi dimensioni a Schades Nordic, Heipa e R+S per la trasformazione. Su tale base, Hansol ha presentato un nuovo calcolo della ponderazione tra le vendite dirette e indirette di rotoli di grandi dimensioni ad acquirenti indipendenti e le vendite a trasformatori collegati per la rivendita in rotoli di piccole dimensioni ad acquirenti indipendenti. L’ETPA ha sottolineato che durante l’inchiesta, oltre a Schades Ltd., l’unico trasformatore collegato a Hansol che rivendeva anche rotoli di grandi dimensioni era Schades Nordic e che pertanto, anche soltanto per quel motivo, un simile approccio non sarebbe in linea con gli elementi di prova a disposizione della Commissione. L’ETPA ha inoltre evidenziato che, pur individuando determinati errori nell’approccio adottato dalla Commissione nell’inchiesta iniziale, il Tribunale non ha imposto un approccio per la revisione del calcolo della ponderazione e ha chiarito che spetta alla Commissione decidere quali misure siano opportune per garantire l’esecuzione della sentenza.

    (20)

    A tale proposito, la Commissione ha osservato che il metodo proposto da Hansol è sostanzialmente diverso dal metodo utilizzato dalla Commissione nel suo calcolo del dumping per il regolamento controverso. Nel calcolo per stabilire i margini di Hansol, la Commissione ha quantificato le vendite totali dirette e indirette di rotoli di grandi dimensioni ad acquirenti indipendenti effettuate dal gruppo Hansol nel suo complesso, secondo quanto indicato nelle risposte al questionario delle diverse entità del gruppo nelle rispettive tabelle di vendita. Su tale base la Commissione ha stabilito il peso di tali vendite rispetto al peso dei rotoli di grandi dimensioni destinati alla trasformazione in rotoli di piccole dimensioni. La proposta di Hansol di applicare la quota di rivendite di rotoli di grandi dimensioni effettuate da Schades Ltd. agli altri tre trasformatori collegati, calcolata rispetto ai volumi totali di acquisti di Schades Ltd, è un metodo sostanzialmente diverso e meno accurato, in considerazione dei volumi di rivendita di rotoli di grandi dimensioni dei tre trasformatori collegati che non hanno risposto al questionario, come indicato da Hansol durante il procedimento.

    (21)

    La Commissione ha chiarito inoltre che, pur constatando che la Commissione aveva sbagliato a non comprendere nel calcolo i volumi delle rivendite di rotoli di grandi dimensioni indicati nel procedimento da Schades Nordic (15), il Tribunale non aveva ritenuto inadeguato il metodo della Commissione in quanto tale. La Commissione ha quindi rispettato rigorosamente la decisione del Tribunale, mantenendo invariato il metodo per stabilire la rispettiva ponderazione, salvo per l’aggiunta dei volumi di rotoli di grandi dimensioni venduti da Schades Nordic, Heipa e R+S, come richiesto dal Tribunale. Tale calcolo è stato ulteriormente illustrato nella divulgazione delle informazioni limitata, specifica per la società.

    3.   RIESAME DELLE QUESTIONI INDIVIDUATE DAL TRIBUNALE E CONFERMATE DALLA CORTE DI GIUSTIZIA

    3.1.   Margine di dumping

    3.1.1.   Valore normale

    (22)

    Per due tipi di prodotto esportati nell’Unione da Artone, la Commissione nel suo calcolo del dumping aveva costruito il valore normale in mancanza di vendite rappresentative sul mercato interno effettuate da tale parte. Ai punti 148 e da 152 a 158 della sentenza nella causa T-383/17 e ai punti 79 e 85 della sentenza nella causa C-260/20 P, gli organi giurisdizionali dell’Unione hanno osservato che, tanto dalla formulazione quanto dall’impianto sistematico dell’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di base, risulta che, in linea di principio, per stabilire il valore normale occorre prendere in considerazione in via prioritaria il prezzo realmente pagato o pagabile nel corso di normali operazioni commerciali. Qualora l’esportatore non venda il prodotto simile sul mercato interno, il valore normale è stabilito in via prioritaria in base ai prezzi di altri venditori o produttori e non già in base ai costi di produzione della società interessata.

    (23)

    Uno dei due tipi di prodotto di cui al considerando 22 in effetti era venduto sul mercato interno in quantità rappresentative e nel corso di normali operazioni commerciali dalla società collegata Hansol Paper e pertanto il Tribunale ha constatato che la Commissione aveva violato l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base nell’ambito del calcolo del valore normale di Artone.

    (24)

    La Commissione ha pertanto modificato il calcolo del valore normale per quel tipo di prodotto sostituendo il valore normale costruito per Artone con il valore normale di Hansol Paper per quanto riguarda quel tipo di prodotto.

    (25)

    L’altro tipo di prodotto esportato da Artone per il quale è stato costruito il valore normale non era venduto sul mercato interno in quantità rappresentative nemmeno da Hansol Paper. Il volume delle vendite sul mercato interno di Hansol Paper di fatto è sceso ben al di sotto della soglia del 5 % di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Di conseguenza, e a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale di quel tipo di prodotto era stato costruito anche per Hansol Paper. In mancanza di prezzi di vendita rappresentativi nel corso di normali operazioni commerciali di altri venditori o produttori nel paese esportatore, la costruzione del valore normale di Artone per questo tipo di prodotto è stata pertanto mantenuta.

    3.1.2.   Ponderazione

    (26)

    Nell’inchiesta che ha portato al regolamento controverso, la Commissione aveva ricevuto risposte al questionario da Hansol, Artone, Hansol Europe (un operatore commerciale collegato nell’Unione) e Schades UK Ltd., un operatore commerciale/trasformatore collegato con sede nell’Unione. Tre trasformatori ubicati nell’Unione e collegati al gruppo Hansol, ossia Schades Nordic, Heipa e R+S, avevano chiesto di essere esentate dal compilare il questionario per società collegate al produttore esportatore (allegato I del questionario). Tali parti trasformavano il prodotto in esame per la rivendita, in rotoli di piccole dimensioni, ad acquirenti indipendenti. La Commissione ha accettato la richiesta di esenzione, basata sull’assenza o sul numero limitato di vendite del prodotto in esame effettuate da tali parti.

    (27)

    Secondo l’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la Commissione ha l’obbligo di tenere conto di tutte le esportazioni effettuate verso l’Unione nel calcolo del margine di dumping. Al fine di includere in tale calcolo del dumping il notevole volume di vendite del gruppo Hansol ai trasformatori collegati che erano stati esentati dal compilare il questionario, la Commissione aveva ampliato i risultati del calcolo del dumping applicando una ponderazione dei margini di dumping calcolati sulla base delle risposte verificate al questionario fornite da Hansol Paper, Artone, Hansol Europe e Schades UK Ltd. A tale fine, la Commissione ha attribuito una ponderazione tra il 15 % e il 25 % al margine di dumping stabilito per le vendite dirette e le vendite del prodotto in esame tramite società collegate e una ponderazione tra il 75 % e l’85 % al margine di dumping stabilito per le vendite a trasformatori collegati per la rivendita in rotoli di piccole dimensioni a parti indipendenti (16).

    (28)

    Il Tribunale e la Corte di giustizia hanno constatato che la Commissione aveva violato l’articolo 2, paragrafo 11, e l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base. Entrambi hanno rilevato che la ponderazione utilizzata era viziata da un errore manifesto, in quanto un determinato quantitativo del prodotto in esame rivenduto da Schades Nordic era stato trascurato. Il volume delle vendite dirette e indirette del prodotto in esame quindi era stato sottostimato nel calcolo della ponderazione e pertanto i calcoli non corrispondevano all’effettiva entità del dumping (17).

    (29)

    Alla luce delle conclusioni degli organi giurisdizionali dell’Unione sintetizzate al considerando 28, la Commissione ha rivisto il calcolo della ponderazione. A tale scopo ha aggiunto al volume delle vendite dirette e indirette del prodotto in esame utilizzato per tale calcolo il quantitativo di rotoli di grandi dimensioni rivenduti da Hansol tramite Schades Nordic come indicato da Hansol nel corso dell’inchiesta. La ponderazione delle vendite dirette e indirette del prodotto in esame effettuate da Hansol rispetto alle sue vendite totali nell’Unione di conseguenza è aumentata di 0,7 punti percentuali, mentre la ponderazione delle sue vendite a trasformatori collegati per la rivendita in rotoli di piccole dimensioni a parti indipendenti è diminuita della stessa percentuale.

    3.1.3.   Margine di dumping

    (30)

    La Commissione ha ricalcolato il margine di dumping per Hansol, sostituendo il valore normale costruito di un tipo di prodotto venduto da Artone con un valore normale basato sul prezzo di vendita sul mercato interno per quel tipo di prodotto ottenuto da Hansol Paper, come spiegato al considerando 24, e rivedendo la ponderazione dei margini di dumping stabiliti per i due tipi di vendita, come spiegato al considerando 29.

    (31)

    Su tale base, la media ponderata definitiva riveduta del margine di dumping del gruppo Hansol, espressa in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è scesa dal 10,3 % al 10,2 %.

    3.2.   Margine di undercutting e analisi dell’incidenza

    (32)

    Nel regolamento controverso, la stessa ponderazione che era stata applicata ai margini di dumping per le vendite dirette e indirette del prodotto in esame, da un lato, e per le vendite a trasformatori collegati per la rivendita in rotoli di piccole dimensioni a parti indipendenti, dall’altro, era stata applicata anche per calcolare il margine di undercutting di Hansol.

    (33)

    Gli organi giurisdizionali dell’Unione hanno riscontrato che l’errore commesso nel calcolo della ponderazione delle vendite aveva inficiato anche il calcolo dell’undercutting dei prezzi e l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sui prodotti simili dell’industria dell’Unione (18).

    (34)

    Per quanto riguarda il calcolo dell’undercutting, la Commissione ha dato esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia applicando i coefficienti di ponderazione rivisti, come spiegato al considerando 29, anche ai margini di undercutting per le vendite dirette e indirette del prodotto in esame, da un lato, e per le vendite a trasformatori collegati per la rivendita in rotoli di piccole dimensioni a parti indipendenti, dall’altro.

    (35)

    Il risultato del confronto, espresso come percentuale del fatturato dei produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta, era un margine di undercutting medio ponderato del 9,3 %.

    (36)

    Il margine di undercutting riscontrato durante l’inchiesta che ha portato al regolamento controverso era del 9,4 %. In considerazione della differenza irrilevante tra tale margine e il margine di undercutting riveduto, la Commissione ha concluso che tale cambiamento non giustificava una nuova analisi del pregiudizio o del nesso di causalità. La Commissione ha pertanto confermato le risultanze a tale riguardo sintetizzate nelle sezioni 4 e 5 del regolamento che istituisce misure provvisorie (19) e al considerando 102 del regolamento controverso.

    4.   DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

    (37)

    Il 14 novembre 2022 la Commissione ha informato tutte le parti interessate in merito alle risultanze di cui sopra, in base alle quali intendeva proporre la reistituzione del dazio antidumping sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea fabbricati da Hansol e l’adeguamento del dazio residuo, in base ai dati raccolti e presentati riguardanti l’inchiesta iniziale. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, sono pervenute osservazioni da Hansol, ETPA e dal governo della Repubblica di Corea.

    (38)

    Il governo della Repubblica di Corea ha espresso riserve sulle modalità con cui la Commissione aveva dato esecuzione alle sentenze degli organi giurisdizionali dell’Unione, poiché a suo parere i calcoli riveduti del dumping non rettificavano completamente gli errori individuati in tali sentenze. Tuttavia il governo della Repubblica di Corea non ha ulteriormente specificato in che senso la Commissione avrebbe sbagliato.

    (39)

    L’ETPA ha fortemente sostenuto il modo di procedere della Commissione.

    (40)

    Nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle informazioni, Hansol ha affermato che la Commissione non aveva rettificato l’errore relativo al calcolo del valore normale. Hansol ha inoltre sostenuto che la Commissione non aveva rettificato l’errore di ponderazione individuato dal Tribunale e confermato dalla Corte di giustizia.

    4.1.   Valore normale

    (41)

    Hansol ha precisato di essere d’accordo sul fatto che la Commissione avesse dato esecuzione alle sentenze degli organi giurisdizionali dell’Unione utilizzando, per il confronto con il prezzo all’esportazione di Artone, il prezzo di vendita sul mercato interno di Hansol Paper per un tipo di prodotto che tale parte aveva venduto sul mercato interno in quantità rappresentative e nel corso di normali operazioni commerciali (cfr. considerando 23 e 24). Hansol ha tuttavia contestato il fatto che la Commissione, come spiegato al considerando 25, non avesse agito in tal senso per un altro tipo di prodotto non venduto sul mercato interno da Artone.

    (42)

    Secondo Hansol la Commissione avrebbe dovuto comunque utilizzare i prezzi di vendita di Hansol Paper per quel tipo di prodotto, in seguito denominato anche «tipo di prodotto X» (il codice prodotto effettivo è riservato). Tale parte ha sostenuto che il Tribunale aveva stabilito che la Commissione dovrebbe utilizzare i prezzi di vendita di altre parti, se disponibili, «in via prioritaria». A tale proposito, ha indicato che le vendite del tipo di prodotto X effettuate da Hansol sul mercato interno erano tutte redditizie e che pertanto il valore normale costruito di Hansol Paper per tale tipo di prodotto era uguale a un valore normale basato sui prezzi di vendita. Poiché il valore normale costruito era uguale al prezzo di vendita, Hansol ha affermato che la Commissione era obbligata a utilizzare il prezzo di vendita di Hansol Paper.

    (43)

    La Commissione ha espresso disaccordo. In primo luogo, ha chiarito che il Tribunale aveva confermato che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di base, quando, nel corso di normali operazioni commerciali, non vi sono vendite del prodotto simile, o se tali vendite sono insufficienti, la Commissione può derogare al principio di utilizzare i prezzi di vendita per stabilire il valore normale, calcolando il valore normale in base ai prezzi di altri venditori o produttori o, se tali prezzi non sono disponibili, sulla base del costo di produzione. Il punto 150 della sentenza nella causa T-383/17 precisa che per quantitativo insufficiente di vendite si intende la situazione in cui le vendite del prodotto simile nel paese esportatore sono inferiori al 5 % del volume delle vendite nell’Unione del prodotto in esame. Il Tribunale ha pertanto confermato che in tale scenario la Commissione non deve utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno (20). Nel caso di specie, i volumi delle vendite sul mercato interno del tipo di prodotto X effettuate da Hansol Paper rappresentavano meno dell’1 % delle vendite di tale tipo di prodotto nell’Unione, ben al di sotto della soglia del 5 % citata nell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, e pertanto il valore normale di tale tipo di prodotto è stato costruito dalla Commissione. Ha inoltre ricordato che nel corso dell’inchiesta Hansol non ha mai sostenuto che la Commissione non avrebbe dovuto costruire il valore normale di tale tipo di prodotto per Hansol Paper. In mancanza di altri produttori che hanno collaborato, poiché la Commissione aveva costruito il valore normale del tipo di prodotto X per Hansol Paper, come spiegato sopra, e pertanto non era disponibile un prezzo di vendita sul mercato interno alternativo per tale tipo di prodotto, la Commissione ha costruito il valore normale del tipo di prodotto X per Artone.

    (44)

    In secondo luogo, il semplice fatto che il valore normale costruito di un dato tipo di prodotto sia identico al prezzo di vendita dello stesso non lo trasforma in un valore normale basato sui prezzi di vendita. Un valore normale determinato a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base è un valore normale costruito. Ai fini del calcolo del dumping, tale valore normale costruito non può pertanto essere utilizzato per un confronto con i prezzi all’esportazione di altre parti, poiché il regolamento di base non prevede disposizioni in tal senso. L’argomentazione di Hansol secondo la quale le sentenze degli organi giurisdizionali dell’Unione obbligavano la Commissione a utilizzare il prezzo di vendita praticato sul mercato interno da Hansol Paper nel calcolo del dumping di Artone per quel particolare tipo di prodotto è stata pertanto respinta.

    4.2.   Ponderazione

    (45)

    Hansol ha osservato inoltre che la Commissione non aveva compreso correttamente il metodo da adottare per correggere l’errore di ponderazione. Hansol i è riferito al punto 86 della sentenza nella causa T-383/17 e al punto 64 della sentenza nella causa C-260/20 P per sostenere che la Commissione avrebbe dovuto rappresentare la quota delle vendite senza trasformazione di Schades UK Ltd. nelle vendite di Hansol agli altri operatori commerciali collegati e non limitarsi ad aggiungere il quantitativo delle vendite senza trasformazione di Schades Nordic alle vendite dirette e indirette di Hansol ad acquirenti indipendenti. Hansol ha inoltre osservato che se il Tribunale avesse ritenuto che la Commissione avrebbe rettificato l’errore di ponderazione come spiegato al considerando 29, alla luce dell’impatto limitato non sarebbe giunto alla conclusione che l’errore di ponderazione avrebbe potuto incidere sul calcolo dell’undercutting dei prezzi e sull’analisi dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping su prodotti simili dell’industria dell’Unione.

    (46)

    A titolo di osservazione preliminare, l’argomentazione di Hansol suggerisce che la Commissione aveva fatto ricorso al campionamento, ossia aveva applicato l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, decidendo di utilizzare i dati di Schades UK Ltd. per calcolare il margine di dumping per le vendite del prodotto in esame a trasformatori collegati. La Commissione ha osservato che ai punti da 63 a 69 della sentenza nella causa T-383/17, il Tribunale ha respinto la stessa argomentazione. La Commissione ha in effetti deciso di calcolare il margine di dumping sulle vendite di Hansol agli altri tre trasformatori collegati in base ai dati relativi al prezzo all’esportazione di Schades UK Ltd. perché tale società era considerata nella posizione migliore per fornire i dati più accurati in merito alla maggior parte delle vendite del gruppo Hansol a trasformatori collegati nell’Unione per la successiva rivendita sotto forma di rotoli di piccole dimensioni ad acquirenti indipendenti (21). Ai fini del calcolo del dumping del gruppo Hansol, la Commissione ha ritenuto che Schades UK Ltd. fosse l’unico trasformatore collegato al gruppo Hansol ad aver rivenduto il prodotto in esame ad acquirenti indipendenti. Tale conclusione è stata considerata errata dagli organi giurisdizionali dell’Unione alla luce degli elementi di prova disponibili nel fascicolo in merito a Schades Nordic.

    (47)

    In effetti la Commissione ha constatato che, secondo quanto comunicato da Hansol nell’inchiesta iniziale, Schades Nordic aveva rivenduto [170-190] tonnellate del prodotto senza trasformazione ad acquirenti indipendenti. Sempre secondo quanto comunicato da Hansol, gli altri due trasformatori collegati che erano stati esonerati, Heipa e R+S, non avevano effettuato rivendite senza trasformazione (22). Hansol non ha fornito elementi di prova riguardo a vendite di rotoli di grandi dimensioni effettuate da Heipa o R+S. La sua argomentazione era quindi in diretta contraddizione con le informazioni fornite nel corso dell’inchiesta.

    (48)

    Nella sentenza relativa alla causa C-260/20 P, la Corte di giustizia ha indicato chiaramente che la Commissione non può escludere informazioni fornite da una parte interessata con la sola motivazione che esse sono state trasmesse al di fuori della risposta ad un questionario antidumping (23). Dopo la riapertura dell’inchiesta, la Commissione ha rispettato tale conclusione prendendo in considerazione le informazioni fornite da Hansol nell’inchiesta in merito alle rivendite di rotoli di grandi dimensioni da parte di Schades Nordic, Heipa e R+S. Poiché Hansol aveva comunicato che Heipa e R+S non avevano effettuato rivendite del prodotto in esame, non era necessaria nessuna rettifica riguardo ai quantitativi stabiliti per tali parti.

    (49)

    Hansol ha inoltre basato la sua argomentazione secondo la quale la Commissione dovrebbe applicare la quota delle vendite senza trasformazione di Schades UK Ltd. agli altri tre operatori commerciali collegati di Hansol in particolare sul testo del punto 86 della sentenza nella causa T-383/17, secondo cui: è opportuno rilevare che la Commissione ha deciso di utilizzare i dati di Schades (UK Ltd’s) per calcolare il margine di dumping sulle vendite effettuate dal ricorrente agli altri tre trasformatori collegati. A tale proposito ha fatto riferimento anche a quanto indicato dalla Corte di giustizia al punto 64 della sentenza nella causa C-260/20 P, come segue: «Infatti, come risulta dai punti 85 e 86 della sentenza impugnata, la Commissione aveva deciso di utilizzare i dati della Schades [UK Ltd.] per calcolare il margine di dumping sulle vendite della Hansol agli altri tre trasformatori collegati. […] Tenuto conto del fatto che la Commissione era a conoscenza che la Schades [Nordic] aveva rivenduto taluni quantitativi del prodotto in esame senza trasformazione ad acquirenti indipendenti, il Tribunale ha rilevato che la Commissione avrebbe dovuto rappresentare tale situazione nelle vendite del prodotto in esame agli altri trasformatori collegati. […]».

    (50)

    La Commissione ha ritenuto che Hansol abbia travisato le affermazioni degli organi giurisdizionali dell’Unione. I dati di Schades UK Ltd sono stati in effetti utilizzati per calcolare il margine di dumping sulle vendite di Hansol agli altri tre trasformatori collegati, in quanto il margine di dumping determinato per le vendite di Schades UK Ltd. di rotoli di grandi dimensioni trasformati in rotoli di piccole dimensioni è stato applicato ai quantitativi destinati alla trasformazione di origine coreana venduti a tali altri tre trasformatori collegati. Al punto 64 la Corte di giustizia ha tuttavia rilevato che la rappresentatività dei dati di Schades UK Ltd. «non esclude affatto che il calcolo basato su tali dati sia viziato da errori tenuto conto della mancata presa in considerazione di tutti i dati pertinenti al riguardo». In altri termini, la Corte di giustizia ha constatato che l’utilizzo dei dati di Schades UK Ltd. in quanto rappresentativi delle vendite di Hansol agli altri tre trasformatori collegati non implicava che la Commissione potesse trascurare gli elementi di prova disponibili riguardo alle vendite di rotoli di grandi dimensioni ad acquirenti indipendenti indicate da Schades Nordic. La Corte di giustizia non ha chiesto alla Commissione di rappresentare o estendere la stessa quota di vendite senza trasformazione di Schades Ltd nelle vendite di Hansol agli altri operatori commerciali collegati. Questo sarebbe in contraddizione con gli effettivi elementi di prova disponibili che non sono stati contestati da Hansol. Con la riapertura dell’inchiesta, e diversamente da quanto fatto in precedenza, la Commissione ha tenuto pienamente conto dei quantitativi di rotoli di grandi dimensioni venduti ai trasformatori collegati di Hansol nell’Unione che li rivendevano senza trasformazione.

    (51)

    L’errore individuato dal Tribunale e dalla Corte di giustizia riguardava le [170-190] tonnellate del prodotto in esame rivendute ad acquirenti indipendenti da Schades Nordic, poiché tali operazioni di rivendita, comunicate da Hansol nel corso del procedimento con mezzi diversi dalle risposte al questionario, non erano state considerate dalla Commissione. L’errore è stato rettificato, come spiegato al considerando 29, aggiungendo al volume delle vendite dirette e indirette del prodotto in esame il quantitativo di rotoli di grandi dimensioni rivenduti da Hansol tramite Schades Nordic come indicato da Hansol durante l’inchiesta. Non erano necessari ulteriori adeguamenti, poiché Hansol aveva comunicato che i trasformatori Heipa e R+S non avevano rivenduto il prodotto in esame ad acquirenti indipendenti.

    (52)

    La Commissione ha infine respinto l’argomentazione secondo la quale il fatto che la correzione apportata abbia solo un’incidenza limitata sul margine di undercutting e nessuna incidenza sull’analisi del pregiudizio e del nesso di causalità dimostrerebbe che la Commissione aveva male interpretato le sentenze degli organi giurisdizionali dell’Unione. La sentenza del Tribunale indica che «non si poteva escludere» che l’errore della Commissione avrebbe potuto avere un’incidenza e non che avesse avuto un’incidenza sull’analisi del pregiudizio e del nesso di causalità (24). Analogamente, la Corte di giustizia ha rilevato, al punto 62: «Il fatto che, alla luce di tali dati, fosse quantomeno possibile che la Commissione avesse attribuito una ponderazione eccessiva alle vendite ai trasformatori collegati per la trasformazione in rotoli di piccole dimensioni, aumentando di conseguenza il dumping effettivo praticato dalla Hansol, era sufficiente a rimettere in discussione l’attendibilità e l’obiettività della valutazione, da parte della Commissione, del dumping praticato dalla Hansol». Il fatto che la rettifica della ponderazione avesse un’incidenza limitata sull’undercutting riveduto dimostra quindi solo che l’errore individuato dal Tribunale era irrilevante. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

    5.   LIVELLO DELLE MISURE

    (53)

    L’errore individuato dal Tribunale e confermato dalla Corte di giustizia in merito alla ponderazione delle vendite ha influito anche sul calcolo del margine di pregiudizio. La Commissione ha dato esecuzione alle sentenze degli organi giurisdizionali dell’Unione applicando i coefficienti di ponderazione riveduti, come spiegato al considerando 29, anche ai margini di pregiudizio per le vendite dirette e indirette del prodotto in esame, da un lato, e per le vendite a trasformatori collegati per la rivendita in rotoli di piccole dimensioni a parti indipendenti, dall’altro.

    (54)

    Dal confronto è risultato un margine di pregiudizio per Hansol del 36,9 %, mentre il margine di pregiudizio stabilito durante l’inchiesta che ha portato al regolamento controverso era del 37 % (25). Dato che il nuovo margine di dumping istituito è inferiore al margine di pregiudizio, l’aliquota del dazio antidumping dovrebbe essere fissata al livello del margine di dumping conformemente alle norme applicabili. L’aliquota del nuovo dazio antidumping istituito per Hansol quindi è pari al 10,2 %.

    (55)

    La Commissione ha ricordato che il dazio antidumping è stato istituito sotto forma di un importo fisso espresso in euro per tonnellata netta. L’aliquota riveduta del dazio definitivo del 10,2 % corrisponde a un dazio fisso di 103,16 EUR per tonnellata netta.

    (56)

    La Commissione ha inoltre ricordato che nel caso di specie il livello di collaborazione era elevato, poiché le importazioni di Hansol costituivano il totale delle esportazioni nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. Il dazio antidumping residuo pertanto era fissato al livello della società che ha collaborato. Di conseguenza, l’aliquota riveduta del dazio residuo definitivo, applicabile a tutte le altre società corrisponde a un dazio fisso di 103,16 EUR per tonnellata netta.

    (57)

    Il livello riveduto del dazio antidumping si applica senza alcuna interruzione temporale dall’entrata in vigore del regolamento controverso (ossia dal 4 maggio 2017 in poi). Le autorità doganali sono incaricate di riscuotere l’importo adeguato sulle importazioni relative ai prodotti di Hansol e di rimborsare l’eventuale eccedenza riscossa finora conformemente alla normativa doganale applicabile.

    (58)

    A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (26), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

    6.   CONCLUSIONI

    (59)

    Sulla base di quanto precede, la Commissione ha ritenuto opportuno istituire nuovamente il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera di peso non superiore a 65 g/m2; in rotoli di larghezza superiore o uguale a 20 cm, con peso del rotolo (compresa la carta) superiore o uguale a 50 kg e diametro del rotolo (compresa la carta) superiore o uguale a 40 cm («rotoli di grandi dimensioni»); con o senza rivestimento di fondo su uno o entrambi i lati; rivestiti di una sostanza termosensibile su uno o entrambi i lati; con o senza rivestimento superficiale, attualmente classificati con i codici NC ex 4809 90 00, ex 4811 90 00, ex 4816 90 00 ed ex 4823 90 85 (codici TARIC: 4809900010, 4811900010, 4816900010, 4823908520), originari della Repubblica di Corea ad un’aliquota fissa di 103,16 EUR per tonnellata.

    (60)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera di peso non superiore a 65 g/m2; in rotoli di larghezza superiore o uguale a 20 cm, con peso del rotolo (compresa la carta) superiore o uguale a 50 kg e diametro del rotolo (compresa la carta) superiore o uguale a 40 cm («rotoli di grandi dimensioni»); con o senza rivestimento di fondo su uno o entrambi i lati; rivestiti di una sostanza termosensibile su uno o entrambi i lati; con o senza rivestimento superficiale, attualmente classificati con i codici NC ex 4809 90 00, ex 4811 90 00, ex 4816 90 00 ed ex 4823 90 85 (codici TARIC: 4809900010, 4811900010, 4816900010, 4823908520), originari della Repubblica di Corea, a decorrere dal 4 maggio 2017.

    2.   Il dazio antidumping definitivo applicabile al prodotto descritto al paragrafo 1 è un importo fisso di 103,16 EUR per tonnellata netta.

    3.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    1.   Qualsiasi dazio antidumping definitivo riguardante prodotti di Hansol versato a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/763 in eccesso rispetto al dazio antidumping definitivo istituito a norma dell’articolo 1 è oggetto di rimborso o sgravio.

    2.   Il rimborso o lo sgravio sono richiesti alle autorità doganali nazionali conformemente alla normativa doganale applicabile. Qualsiasi rimborso avvenuto a seguito della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-260/20 P Hansol Paper è recuperato dalle autorità che hanno effettuato tale rimborso fino a concorrenza dell’importo di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

    Articolo 3

    Il dazio antidumping definitivo istituito dall’articolo 1 è riscosso anche sulle importazioni registrate conformemente all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1041 che sottopone a registrazione le importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea a seguito della riapertura dell’inchiesta per dare esecuzione alla sentenza del Tribunale del 2 aprile 2020 nella causa T-383/17, confermata dalla Corte di giustizia nella causa C-260/20 P, per quanto riguarda il regolamento di esecuzione (UE) 2017/763.

    Articolo 4

    Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni stabilita in conformità dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1041, che è abrogato.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2023

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/763 della Commissione, del 2 maggio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea (GU L 114 del 3.5.2017, pag. 3).

    (3)  ECLI:EU:T:2020:139.

    (4)  ECLI:EU:C:2022:370.

    (5)  La Corte di giustizia ha constatato che il Tribunale aveva commesso un errore di diritto nel sostenere che la Commissione aveva erroneamente deciso di detrarre le SGAV e un margine di profitto per le rivendite del prodotto in esame effettuate da Schades ad acquirenti indipendenti al fine di stabilire i prezzi all’esportazione di tale prodotto nel contesto della determinazione del pregiudizio.

    (6)  Cause riunite 97, 193, 99 e 215/86, Asteris AE e a. e Repubblica ellenica/Commissione, Racc. 1988, pag. 2181, punti 27 e 28; causa T-440/20 Jindal Saw/Commissione europea, ECLI:EU:T:2022:318, punti da 77 a 81.

    (7)  Causa C-415/96, Spagna/Commissione, Racc. 1998, I-6993, punto 31; causa C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio, Racc. 2000, I-8147, punti da 80 a 85; causa T-301/01, Alitalia/Commissione, Racc. 2008, II-1753, punti 99 e 142; cause riunite T-267/08 e T-279/08 Région Nord-Pas de Calais/Commissione, ECLI:EU:T:2011:209, punto 83.

    (8)  Causa C-415/96, Spagna/Commissione, Racc. 1998, I-6993, punto 31; causa C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio, Racc. 2000, I-8147, punti da 80 a 85.

    (9)  Causa C-256/16 Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, ECLI:EU:C:2018:187, punto 79; causa C-612/16 C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, ECLI:EU:C:2019:508, punto 58; e causa T-440/20 Jindal Saw/Commissione europea, EU:T:2022:318, punto 59.

    (10)  Causa T-650/17, Jinan Meide Casting Co. Ltd, ECLI:EU:T:2019:644, punti da 333 a 342.

    (11)  Avviso di riapertura dell’inchiesta antidumping relativa al regolamento di esecuzione (UE) 2017/763 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea a seguito della sentenza del Tribunale del 2 aprile 2020 nella causa T-383/17, confermata dalla Corte di giustizia nella causa C-260/20 P (GU C 248 del 30.6.2022, pag. 152).

    (12)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1041 della Commissione, del 29 giugno 2022, che sottopone a registrazione le importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea a seguito della riapertura dell’inchiesta per dare esecuzione alla sentenza del Tribunale del 2 aprile 2020 nella causa T-383/17, confermata dalla Corte di giustizia nella causa C-260/20 P, per quanto riguarda il regolamento di esecuzione (UE) 2017/763 della Commissione (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 64).

    (13)  Causa T-440/20, Jindal Saw/Commissione europea, EU:T:2022:318, punti da 154 a 159.

    (14)  Regolamento (UE) 2017/763, considerando 129 e 133.

    (15)  Sentenza del Tribunale nella causa T-383/17, punti 86 e 87, sentenza della Corte di giustizia nella causa C-260/20 P, punti da 62 a 64.

    (16)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2005 della Commissione, del 16 novembre 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea (GU L 310 del 17.11.2016, pag. 1), considerando 45 e 46.

    (17)  Causa T-383/17, punti da 83 a 87 e 92; e causa C-260/20 P, punto 63.

    (18)  Causa T-383/17, punti 211 e 212; e causa C-260/20 P, punto 112.

    (19)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2005.

    (20)  Causa T-383/17, punti 150 e 152.

    (21)  Regolamento (UE) 2017/763, considerando 32.

    (22)  E-mail: inviata da Hansol il 19 febbraio 2016, numero Sherlock t16.002026.

    (23)  Causa C-260/20 P, punti da 50 a 53.

    (24)  Causa T-383/17, punto 212.

    (25)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/763. considerando 126.

    (26)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).


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