Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023H2211

    Raccomandazione (UE) 2023/2211 della Commissione, del 17 ottobre 2023, sui requisiti di qualità per le procedure di risoluzione delle controversie offerte dai mercati online e dalle associazioni di categoria dell’Unione [notificata con il numero C(2023) 7019]

    C/2023/7019

    GU L, 2023/2211, 19.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2023/2211/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2023/2211/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2023/2211

    19.10.2023

    RACCOMANDAZIONE (UE) 2023/2211 DELLA COMMISSIONE

    del 17 ottobre 2023

    sui requisiti di qualità per le procedure di risoluzione delle controversie offerte dai mercati online e dalle associazioni di categoria dell’Unione

    [notificata con il numero C(2023) 7019]

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, (1) garantisce che i consumatori all’interno dell’Unione abbiano accesso a procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) di elevata qualità per comporre le controversie contrattuali derivanti dalla vendita di beni o servizi da parte di professionisti stabiliti nell’Unione a consumatori residenti nell’Unione.

    (2)

    La recente valutazione di detta direttiva è giunta alla conclusione che un numero crescente di consumatori utilizza i mercati online per acquistare beni e servizi e ricorre alle procedure di risoluzione delle controversie offerte da tali mercati online nell’ambito dei loro servizi. Queste procedure di risoluzione delle controversie non sono disciplinate dalla direttiva 2013/11/UE, pertanto la loro equità non può essere accertata. Al fine di garantire che i consumatori che si avvalgono di tali procedure di risoluzione delle controversie siano trattati in modo equo e con il massimo livello di diligenza professionale, si raccomanda che dette procedure seguano i pertinenti criteri di qualità di cui alla direttiva 2013/11/UE.

    (3)

    La valutazione della direttiva 2013/11/UE ha inoltre messo in luce che le procedure ADR transfrontaliere sono raramente utilizzate a causa dei numerosi ostacoli all’utilizzo di tali procedure in ambito transfrontaliero. Alcune associazioni di categoria offrono sistemi di risoluzione delle controversie transfrontaliere che non sono collegati a specifiche procedure ADR nazionali. Al fine di garantire un livello coerente di protezione dei consumatori, è opportuno raccomandare che tali associazioni di categoria rispettino, nella misura del possibile, i pertinenti criteri di qualità di cui alla direttiva 2013/11/UE.

    (4)

    I mercati online e le associazioni di categoria che offrono procedure di risoluzione delle controversie nell’ambito dei loro servizi dovrebbero informare i consumatori e i professionisti delle principali caratteristiche di tali procedure prima dell’avvio di una procedura, in modo che le parti possano decidere se portare avanti o meno la controversia con tali mezzi. Inoltre tali mercati online e associazioni di categoria dovrebbero pubblicare periodicamente relazioni contenenti un’autovalutazione delle loro procedure per quanto riguarda la conformità ai requisiti raccomandati nel presente atto. L’eventuale ricorso a procedure automatizzate per risolvere le controversie dovrebbe essere reso pubblico, e i consumatori e i professionisti dovrebbero poter esigere che l’esito della procedura sia riesaminato da una persona fisica,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

    SCOPO DELLA RACCOMANDAZIONE

    1.

    La presente raccomandazione intende promuovere criteri di elevata qualità per le procedure di risoluzione delle controversie offerte dai mercati online e dalle associazioni di categoria dell’Unione, garantendo l’efficacia e l’equità di tali procedure, nonché la competenza, l’indipendenza e l’imparzialità delle persone fisiche incaricate di tali procedure.

    DEFINIZIONI

    2.

    I termini definiti nella direttiva 2013/11/UE utilizzati nella presente raccomandazione hanno lo stesso significato. Inoltre si intende per:

    a)

    «mercato online»: un servizio di intermediazione che utilizza un’interfaccia online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con altri professionisti per la vendita di prodotti o servizi;

    b)

    «associazione di categoria dell’Unione»: qualsiasi associazione di categoria con membri stabiliti in diversi Stati membri;

    c)

    «procedura di risoluzione delle controversie»: qualsiasi procedura offerta da un mercato online e da un’associazione di categoria dell’Unione per la risoluzione delle controversie:

    concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita, incluso per la fornitura di contenuto digitale, o da contratti di servizi, e/o

    relative ai diritti dei consumatori derivanti da atti dell’Unione riguardanti le fasi precontrattuale e post-contrattuale di tali contratti,

    tra consumatori residenti nell’Unione e professionisti che offrono beni, contenuto digitale o servizi a consumatori residenti nell’Unione.

    OGGETTO

    3.

    Si raccomanda che i mercati online e le associazioni di categoria dell’Unione che offrono procedure di risoluzione delle controversie a vantaggio dei consumatori e dei professionisti nell’ambito dei loro servizi applichino i pertinenti criteri di qualità di cui alla direttiva 2013/11/UE al fine di garantire una risoluzione delle controversie equa e imparziale.

    COMPETENZA, INDIPENDENZA E IMPARZIALITÀ

    4.

    Più specificamente, in linea con l’articolo 6 della direttiva 2013/11/UE, si raccomanda che i mercati online e le associazioni di categoria dell’Unione mirino a garantire che le persone fisiche incaricate delle procedure di risoluzione delle controversie possiedano le competenze necessarie e siano indipendenti e imparziali. Si raccomanda che ciò sia garantito assicurando che tali persone:

    a)

    possiedano le conoscenze e le capacità necessarie nel settore della risoluzione alternativa o giudiziale delle controversie dei consumatori, nonché una comprensione generale del diritto applicabile;

    b)

    non siano soggette a istruzioni dell’una o dell’altra delle parti o dei loro rappresentanti;

    c)

    siano retribuite secondo modalità non legate all’esito della procedura.

    EFFICACIA

    5.

    In linea con l’articolo 8 della direttiva 2013/11/UE, si raccomanda che i mercati online e le associazioni di categoria dell’Unione garantiscano che le loro procedure di risoluzione delle controversie siano efficaci e mirino ad assicurare quanto segue:

    a)

    la procedura di risoluzione delle controversie è disponibile e facilmente accessibile online e offline per entrambe le parti, a prescindere dalla loro ubicazione;

    b)

    le parti hanno accesso alla procedura senza essere obbligate a ricorrere a un avvocato o consulente legale senza che la procedura precluda alle parti il loro diritto di ricorrere al parere di un soggetto indipendente o di essere rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura;

    c)

    la procedura di risoluzione delle controversie è gratuita o disponibile a costi minimi per i consumatori;

    d)

    il mercato online o l’associazione di categoria dell’Unione che ha ricevuto un reclamo dà alle parti notifica della controversia non appena riceve tutti i documenti contenenti le informazioni pertinenti riguardanti il reclamo;

    e)

    l’esito della procedura di risoluzione delle controversie è comunicato entro un termine di 90 giorni di calendario dalla data in cui il mercato online o l’associazione di categoria dell’Unione ha ricevuto il fascicolo completo del reclamo. Le parti dovrebbero essere informate di tale proroga e della durata prevista del periodo necessario per la conclusione della controversia.

    EQUITÀ

    6.

    In linea con l’articolo 9 della direttiva 2013/11/UE, si raccomanda che i mercati online e le associazioni di categoria dell’Unione garantiscano che nell’ambito delle loro procedure di risoluzione delle controversie:

    a)

    le parti abbiano la possibilità, entro un periodo di tempo ragionevole, di esprimere la loro opinione, di ottenere dal mercato online o dall’associazione di categoria dell’Unione le argomentazioni, le prove, i documenti e i fatti presentati dall’altra parte, le eventuali dichiarazioni rilasciate e opinioni espresse da esperti e di poter esprimere osservazioni in merito;

    b)

    le parti siano informate del fatto che non sono obbligate a ricorrere a un avvocato o consulente legale, ma possono chiedere un parere indipendente o essere rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura;

    c)

    alle parti sia notificato l’esito della procedura di risoluzione delle controversie per iscritto o su un supporto durevole, e sia data comunicazione dei motivi sui quali è fondato.

    7.

    Si raccomanda che i mercati online e le associazioni di categoria dell’Unione garantiscano che:

    a)

    le parti abbiano la possibilità di ritirarsi dalla procedura in qualsiasi momento se non sono soddisfatte delle prestazioni o del funzionamento della procedura. Si raccomanda che le parti siano informate di tale diritto prima dell’avvio della procedura;

    b)

    le parti, prima di accettare o meno o di dare seguito a una soluzione proposta, siano informate del fatto che:

    i)

    hanno la scelta se accettare o seguire la soluzione proposta o meno;

    ii)

    la partecipazione alla procedura non preclude la possibilità di chiedere un risarcimento attraverso un normale procedimento giudiziario;

    iii)

    la soluzione proposta potrebbe essere diversa dal risultato che potrebbe essere ottenuto con la decisione di un organo giurisdizionale;

    c)

    le parti, prima di accettare o meno o di dare seguito a una soluzione proposta, siano informate dell’effetto giuridico che da ciò consegue;

    d)

    le parti, prima di accogliere una soluzione proposta o acconsentire a una soluzione amichevole, dispongano di un periodo di riflessione ragionevole.

    RACCOMANDAZIONI SUPPLEMENTARI

    8.

    Si raccomanda che i mercati online e le associazioni di categoria dell’Unione garantiscano che l’eventuale ricorso a procedure automatizzate per la risoluzione delle controversie sia reso pubblico e che alle parti della controversia sia riconosciuto il diritto di chiedere che l’esito della procedura sia riesaminato da una persona fisica.

    9.

    Si raccomanda che i mercati online e le associazioni di categoria dell’Unione pubblichino periodicamente relazioni di autovalutazione, riguardanti periodi non superiori a due anni, sulle modalità di attuazione dei criteri di qualità stabiliti nella presente raccomandazione. Tali informazioni dovrebbero essere disponibili sul loro sito web.

    10.

    Si raccomanda che i mercati online e le associazioni di categoria dell’Unione informino i consumatori e i professionisti, prima dell’avvio della procedura di risoluzione delle controversie, in merito agli elementi chiave e alle norme procedurali applicate, ad esempio, le lingue utilizzate, la documentazione necessaria, la durata media e i possibili costi. Essi dovrebbero inoltre indicare chiaramente i motivi per i quali possono rifiutare di trattare una determinata controversia.

    11.

    Si raccomanda che gli Stati membri contribuiscano alla comunicazione della presente raccomandazione ai mercati online e alle associazioni di categoria dell’Unione che offrono procedure di risoluzione delle controversie ai consumatori residenti nei loro rispettivi territori.

    DESTINATARI

    12.

    I mercati online e le associazioni di categoria dell’Unione che offrono procedure di risoluzione delle controversie tra professionisti e consumatori residenti nell’Unione e gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

    Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2023

    Per la Commissione

    Didier REYNDERS

    Membro della Commissione


    (1)  Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2023/2211/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


    Top