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Document 32023D1680

    Decisione (UE) 2023/1680 della Banca centrale europea del 17 agosto 2023 sulla segnalazione dei piani di finanziamento dei soggetti vigilati da parte della autorità nazionali competenti alla Banca centrale europea (BCE/2023/19) (rifusione)

    ECB/2023/19

    GU L 216 del 1.9.2023, p. 98–104 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1680/oj

    1.9.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 216/98


    DECISIONE (UE) 2023/1680 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

    del 17 agosto 2023

    sulla segnalazione dei piani di finanziamento dei soggetti vigilati da parte della autorità nazionali competenti alla Banca centrale europea (BCE/2023/19)

    (rifusione)

    IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

    visto il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull’MVU) (BCE/2014/7) (2) e in particolare l’articolo 21,

    vista la proposta del Consiglio di vigilanza,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Gli orientamenti dell’Autorità bancaria europea (ABE) in materia di definizioni e modelli armonizzati per i piani di finanziamento degli enti creditizi ai sensi della raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico del 20 dicembre 2012 (CERS/2012/2) (ABE/GL/2019/05) (3) (di seguito, gli «orientamenti dell’ABE del 2019») armonizzano i modelli e le definizioni per agevolare la segnalazione dei piani di finanziamento da parte degli enti creditizi.

    (2)

    Gli orientamenti dell’ABE del 2019 sono rivolti alle autorità competenti di cui all’articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), e agli istituti finanziari che segnalano piani di finanziamento alle rispettive autorità competenti in conformità al quadro di attuazione nazionale della raccomandazione CERS/2012/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico (5).

    (3)

    Al fine esclusivo di assolvere i compiti ad essa attribuiti dall’articolo 4, paragrafo 1, dall’articolo 4, paragrafo 2, e dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013, la Banca centrale europea (BCE) è considerata, a seconda dei casi, autorità competente o autorità designata negli Stati membri partecipanti come stabilito dal diritto dell’Unione. Pertanto, la BCE figura tra i destinatari degli orientamenti ABE del 2019.

    (4)

    Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e all’articolo 21 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), sia la BCE che le autorità nazionali competenti (ANC) sono tenute allo scambio di informazioni. Fatto salvo il potere della BCE di ricevere direttamente le informazioni segnalate dai soggetti vigilati, o di accedervi direttamente su base continuativa, le ANC forniscono in particolare alla BCE tutte le informazioni necessarie per l’assolvimento dei compiti attribuiti alla BCE stessa dal regolamento (UE) n. 1024/2013.

    (5)

    Al fine ottemperare agli orientamenti dell’ABE del 2019, la BCE dovrebbe assicurare che i soggetti vigilati segnalino i rispettivi piani di finanziamento in conformità ai modelli e alle definizioni armonizzati di cui al modello di piano di finanziamento allegato agli orientamenti dell’ABE del 2019. A tal fine, la decisione (UE) 2017/1198 della Banca centrale europea (BCE/2017/21) (6) stabilisce procedure armonizzate per la trasmissione di tali piani di finanziamento alla BCE nonché dettagli sulle tempistiche della trasmissione delle informazioni e sui controlli di qualità eseguiti dalle ANC prima di trasmettere le informazioni alla BCE.

    (6)

    Per l’esercizio dei compiti della BCE in relazione alle segnalazioni a fini di vigilanza, la decisione BCE/2014/29 della Banca centrale europea (7) precisa le modalità con cui le ANC trasmettono alla BCE determinate informazioni che ricevono dai soggetti vigilati e le tempistiche di tale trasmissione.

    (7)

    La decisione BCE/2014/29 è abrogata e sostituita dalla decisione (UE) 2023/1681 della Banca centrale europea (BCE/2023/18) (8). È pertanto necessario allineare la trasmissione alla BCE da parte delle ANC dei piani di finanziamento degli enti creditizi alle disposizioni della decisione (UE) 2023/1681 (BCE/2023/18).

    (8)

    La decisione (UE) 2017/1198 (BCE/2017/21) è stata modificata in modo sostanziale (9). Poiché sono necessarie nuove modifiche, è opportuno provvedere, a fini di chiarezza, alla rifusione di tale decisione.

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Oggetto e ambito di applicazione

    La presente decisione stabilisce l’obbligo per le autorità nazionali competenti (ANC) di comunicare alla Banca centrale europea (BCE) i piani di finanziamento di determinati soggetti vigilati significativi e meno significativi e stabilisce le procedure relative alla trasmissione di tali piani di finanziamento alla BCE.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini della presente decisione, si applicano le definizioni di cui al regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).

    Articolo 3

    Requisiti per la segnalazione dei piani di finanziamento

    1.   Le ANC comunicano alla BCE i piani di finanziamento conformi agli orientamenti dell’Autorità bancaria europea (ABE) in materia di definizioni e modelli armonizzati per i piani di finanziamento degli enti creditizi ai sensi della raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico del 20 dicembre 2012 (CERS/2012/2) (ABE/GL/2019/05) (10) (di seguito, gli «orientamenti dell’ABE del 2019») dei seguenti soggetti vigilati stabiliti nei rispettivi Stati membri partecipanti:

    a)

    soggetti vigilati significativi al massimo livello di consolidamento negli Stati membri partecipanti su base consolidata;

    b)

    soggetti vigilati significativi non facenti parte di un gruppo vigilato su base individuale;

    c)

    soggetti vigilati meno significativi rispetto ai quali l’ANC di riferimento raccoglie i piani di finanziamento ai sensi degli orientamenti dell’ABE del 2019.

    2.   Le ANC che raccolgono i piani di finanziamento dei soggetti vigilati significativi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) comunicano tali piani di finanziamento alle BCE se questi sono conformi agli orientamenti dell’ABE del 2019.

    3.   I piani di finanziamento sono trasmessi alla BCE in conformità ai modelli e alle istruzioni armonizzati di cui agli orientamenti dell’ABE del 2019. I piani di finanziamento hanno come data di riferimento per la segnalazione il 31 dicembre dell’anno precedente.

    Nel caso in cui i soggetti vigilati siano autorizzati dalla legislazione nazionale a segnalare le proprie informazioni finanziarie in base alla chiusura del rispettivo esercizio contabile, che non coincide con la chiusura dell’anno civile, si considera come data di riferimento della comunicazione la chiusura dell’ultimo esercizio contabile disponibile.

    Articolo 4

    Date di invio

    1.   Le ANC interessate, all’atto della ricezione dei piani di finanziamento dei soggetti vigilati di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), e all’articolo 3, paragrafo 2, in conformità alla data di invio del 15 marzo precisata negli orientamenti dell’ABE del 2019 e dopo aver eseguito le verifiche iniziali dei dati di cui all’articolo 7, comunicano alla BCE tali piani senza indebito ritardo.

    2.   I piani di finanziamento dei soggetti vigilati di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), che sono inclusi nell’elenco degli enti creditizi di maggiori dimensioni nello Stato membro pubblicato dall’ABE ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6, della decisione dell’ABE, del 27 luglio 2021, concernente le segnalazioni a fini di vigilanza da parte delle autorità competenti all’ABE (ABE/DC/404) (11), sono comunicati dalle ANC interessate alla BCE al più tardi entro le ore 12:00, ora dell’Europa centrale (CET) del decimo giorno lavorativo successivo al 15 marzo.

    3.   I piani di finanziamento dei soggetti vigilati non menzionati ai paragrafi 1 o 2 sono comunicati dalle ANC interessate alla BCE al più tardi entro le ore 12:00 CET del venticinquesimo giorno lavorativo successivo al 15 marzo.

    Articolo 5

    Qualità dei dati

    1.   Le ANC:

    a)

    verificano e valutano la qualità e l’affidabilità delle informazioni messe a disposizione della BCE ai sensi della presente decisione;

    b)

    applicano le regole di convalida elaborate, aggiornate e pubblicate dall’ABE; e

    c)

    eseguono i controlli integrativi sulla qualità dei dati stabiliti dalla BCE in collaborazione con le ANC.

    2.   Le ANC eseguono la valutazione della qualità dei dati loro trasmessi in conformità alle seguenti disposizioni:

    a)

    entro il decimo giorno lavorativo successivo alla data di invio del 15 marzo di cui agli orientamenti dell’ABE del 2019 in relazione ai seguenti soggetti:

    i)

    soggetti vigilati significativi che effettuano le segnalazioni al massimo livello di consolidamento all’interno degli Stati membri partecipanti;

    ii)

    soggetti vigilati significativi non facenti parte di un gruppo vigilato;

    iii)

    soggetti vigilati che sono classificati come significativi in conformità al criterio dei tre enti creditizi più significativi nei propri Stati membri e che effettuano le segnalazioni su base consolidata o su base individuale, se non sono tenuti a segnalare su base consolidata e laddove le ANC comunichino tali piani di finanziamento alla BCE ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2;

    iv)

    i soggetti vigilati di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), che siano inclusi nell’elenco degli enti creditizi di maggiori dimensioni nello Stato membro pubblicato dall’ABE ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6, della decisione dell’ABE, del 27 luglio 2021,concernente le segnalazioni a fini di vigilanza da parte delle autorità competenti all’ABE (ABE/DC/404) (12);

    b)

    per i soggetti vigilati significativi non contemplati alla lettera a), entro il venticinquesimo giorno lavorativo successivo alla data di invio del 15 marzo di cui agli orientamenti dell’ABE del 2019.

    3.   Oltre all’osservanza delle regole di convalida e ai controlli di qualità dei dati di cui al paragrafo 1, le informazioni sono comunicate in conformità ai requisiti minimi per l’accuratezza di seguito indicati:

    a)

    le ANC forniscono informazioni, se del caso, sugli sviluppi desumibili dalle informazioni trasmesse; e

    b)

    le informazioni sono complete, eventuali lacune sono evidenziate e spiegate alla BCE e, se del caso, tali lacune sono colmate senza indebito ritardo.

    Articolo 6

    Informazioni qualitative

    1.   Ove non sia possibile assicurare la qualità dei dati per una determinata tabella nella tassonomia, le ANC ne comunicano le ragioni alla BCE senza indebito ritardo.

    2.   Le ANC comunicano alla BCE quanto segue:

    a)

    le ragioni di eventuali ritrasmissioni da parte di soggetti vigilati significativi; e

    b)

    le ragioni di eventuali revisioni rilevanti trasmesse da soggetti vigilati significativi.

    Ai fini della lettera b), per «revisione rilevante» si intende qualsiasi revisione di uno o più punti di dati, in termini sia di cifre assolute segnalate che di percentuale di variazioni, che incida in modo significativo sull’analisi prudenziale o finanziaria effettuata utilizzando tali punti di dati a livello di soggetto.

    Articolo 7

    Formato di trasmissione

    1.   Le ANC trasmettono le informazioni precisate nella presente decisione in conformità al pertinente Modello dei punti di dati e alla tassonomia eXtensible Business Reporting Language (XBRL) applicabile, elaborati, aggiornati e pubblicati dall’ABE.

    2.   In conformità all’articolo 140, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), all’atto della ricezione di cui agli orientamenti dell’ABE del 2019, le ANC eseguono le verifiche iniziali dei dati per garantire che la trasmissione costituisca un valido rapporto XBRL in conformità al paragrafo 1.

    3.   I soggetti vigilati sono identificati nella trasmissione corrispondente mediante l’uso dell’identificativo della persona giuridica (Legal Entity Identifier).

    Articolo 8

    Abrogazione

    1.   La decisione (UE) 2017/1198 (BCE/2017/21) è abrogata.

    2.   I riferimenti alla decisione abrogata sono da interpretarsi come riferimenti alla presente decisione e sono intesi conformemente alla tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.

    Articolo 9

    Efficacia

    Gli effetti della decisione decorrono dal giorno della notifica ai destinatari.

    Articolo 10

    Destinatari

    Le autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti sono destinatarie della presente decisione.

    Fatto a Francoforte sul Meno, il 17 agosto 2023

    La presidente della BCE

    Christine LAGARDE


    (1)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

    (2)  GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1.

    (3)  Disponibili sul sito Internet dell’ABE all’indirizzo www.eba.europa.eu.

    (4)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

    (5)  Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 dicembre 2012, relativa al finanziamento degli enti creditizi (GU C 119 del 25.4.2013, pag. 1).

    (6)  Decisione (UE) 2017/1198 della Banca centrale europea, del 27 giugno 2017, sulla comunicazione dei piani di finanziamento degli enti creditizi da parte della autorità nazionali competenti alla Banca centrale europea (BCE/2017/21) (GU L 172 del 5.7.2017, pag. 32).

    (7)  Decisione BCE/2014/29 della Banca centrale europea, del 2 luglio 2014, relativa alla comunicazione alla Banca centrale europea di dati in materia di vigilanza segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (GU L 214, 19.7.2014, pag. 34).

    (8)  Decisione (UE) 2023/1681 della Banca centrale europea, del 17 agosto 2023, relativa alla comunicazione alla Banca centrale europea di dati in materia di vigilanza segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati (BCE/2023/18) (cfr. pag. 105 della presente Gazzetta ufficiale).

    (9)  Cfr. l’allegato I.

    (10)  Disponibili sul sito Internet dell’ABE all’indirizzo www.eba.europa.eu.

    (11)  Disponibili sul sito Internet dell’ABE all’indirizzo www.eba.europa.eu.

    (12)  Disponibile sul sito Internet dell’ABE all’indirizzo www.eba.europa.eu.


    ALLEGATO I

    Decisione abrogata con le relative modifiche

    Decisione (UE) 2017/1198 della Banca centrale europea, del 27 giugno 2017, sulla comunicazione dei piani di finanziamento degli enti creditizi da parte della autorità nazionali competenti alla Banca centrale europea (BCE/2017/21) (GU L 172 del 5.7.2017, pag. 32).

    Decisione (UE) 2021/432 della Banca centrale europea, del 1o marzo 2021, che modifica la Decisione (UE) 2017/1198 sulla comunicazione dei piani di finanziamento degli enti creditizi da parte della autorità nazionali competenti alla Banca centrale europea (BCE/2021/7) (GU L 86 del 12.3.2021, pag. 14).


    ALLEGATO II

    Tavola di concordanza

    Decisione (UE) 2017/1198

    Presente decisione

    Articolo 1

    Articolo 1

    Articolo 2

    Articolo 2

    Articolo 3

    Articolo 3

    Articolo 4

    Articolo 4

    Articolo 5, paragrafo 1

    Articolo 5, paragrafo 1

    Articolo 5, paragrafo2

    Articolo 5, paragrafo 2

    Articolo 5, paragrafo 3

    Articolo 6, paragrafo 1

    Articolo 6, paragrafo 1

    Articolo 6, paragrafo 2

    Articolo 6, paragrafo 2, primo comma, lettera b)

    Articolo 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a) e articolo 6, paragrafo 2, secondo comma

    Articolo 7, paragrafo 1

    Articolo 7, paragrafo 1

    Articolo 7, paragrafo 2

    Articolo 7, paragrafo 2

    Articolo 7, paragrafo 3

    Articolo 8

    Articolo 8

    Articolo 8 bis

    Articolo 9

    Articolo 9

    Articolo 10

    Articolo 10


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