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Document 32022R2116

    Regolamento delegato (UE) 2022/2116 della Commissione del 13 luglio 2022 che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le misure e le procedure del piano di continuità operativa dei fornitori di servizi di crowdfunding (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2022/4833

    GU L 287 del 8.11.2022, p. 38–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2116/oj

    8.11.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 287/38


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2116 DELLA COMMISSIONE

    del 13 luglio 2022

    che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le misure e le procedure del piano di continuità operativa dei fornitori di servizi di crowdfunding

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 16, quarto comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Al fine di garantire che le misure e le procedure del piano di continuità operativa di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) 2020/1503 siano adeguatamente armonizzate all’interno dell’Unione, è opportuno che tali misure e procedure siano specificate.

    (2)

    Per affrontare in modo adeguato i rischi associati con l’interruzione di servizi essenziali, il piano di continuità operativa dovrebbe garantire la continuità della prestazione dei servizi essenziali, compresi quelli esternalizzati, nonostante il fallimento del fornitore di servizi di crowdfunding, o dei terzi ai quali tali servizi sono stati esternalizzati.

    (3)

    In considerazione dei vari eventi che possono influire negativamente sull’esecuzione dei servizi essenziali, il piano di continuità operativa dovrebbe affrontare le situazioni che determinano un’anomalia grave nell’esecuzione o la mancata esecuzione dei servizi essenziali.

    (4)

    Per garantire che il piano di continuità operativa sia efficace, è opportuno stabilire il contenuto minimo delle misure e delle procedure in esso contenute.

    (5)

    È opportuno chiarire alcuni termini tecnici. Tali definizioni tecniche sono necessarie per garantire un’applicazione uniforme del presente regolamento, contribuendo pertanto all’elaborazione di un codice unico per i fornitori di servizi di crowdfunding dell’Unione. Tali definizioni hanno il solo scopo di stabilire gli obblighi dei fornitori di servizi di crowdfunding e dovrebbero essere strettamente limitate alla comprensione del presente regolamento.

    (6)

    Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione.

    (7)

    L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

    (8)

    Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e ha espresso un parere il 1o giugno 2022,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

    a)

    «servizi essenziali»: servizi operativi e commerciali per i quali un’anomalia nell’esecuzione o la mancata esecuzione metterebbero a repentaglio la capacità del fornitore di servizi di crowdfunding di continuare ad ottemperare al regolamento (UE) 2020/1503, oppure comprometterebbero gravemente i suoi risultati finanziari, o la solidità o la continuità delle sue attività e dei suoi servizi di crowdfunding, segnatamente nei confronti dei suoi clienti;

    b)

    «fallimento»: qualsiasi procedura fallimentare o pre-fallimentare applicabile ai sensi del diritto nazionale pertinente o qualsiasi interruzione significativa dell’attività;

    c)

    «interruzione significativa dell’attività»: anomalia grave nell’esecuzione o mancata esecuzione che compromettono gravemente l’esecuzione di servizi essenziali.

    Articolo 2

    Contenuto minimo del piano di continuità operativa

    1.   I fornitori di servizi di crowdfunding elaborano piani di continuità operativa dettagliati che affrontano i rischi connessi al proprio fallimento («il piano di continuità operativa»).

    2.   Il piano di continuità operativa comprende:

    a)

    misure e procedure per garantire la continuità della prestazione di servizi essenziali connessi agli investimenti esistenti;

    b)

    misure e procedure per garantire la buona amministrazione degli accordi tra il fornitore di servizi di crowdfunding e i suoi clienti, come pure la buona amministrazione dei dati aziendali sensibili.

    Articolo 3

    Continuità della prestazione di servizi essenziali

    1.   Il piano di continuità operativa garantisce la continuità della prestazione di servizi essenziali, compresi quelli esternalizzati a terzi, nonostante il fallimento del fornitore di servizi di crowdfunding, o dei terzi ai quali tali servizi sono stati esternalizzati.

    2.   Le misure contenute nel piano di continuità operativa sono adattate al modello d’impresa del fornitore di servizi di crowdfunding e comprendono accordi che garantiscono la continuità dei servizi essenziali attraverso l’esternalizzazione di tutti o di parte di tali servizi a soggetti terzi.

    3.   Il piano di continuità operativa comprende disposizioni riguardanti i seguenti aspetti:

    a)

    la notifica ai clienti del verificarsi di un evento di fallimento;

    b)

    l’accesso dei clienti alle informazioni riguardanti i loro investimenti;

    c)

    ove applicabile, la gestione continuativa dei prestiti in essere;

    d)

    ove applicabile, la continuità dei servizi di pagamento di cui all’articolo 10 del regolamento (UE) 2020/1503, inclusi i dispositivi di cui al paragrafo 5 di detto articolo;

    e)

    ove applicabile, il trasferimento dei dispositivi di custodia delle attività di cui all’articolo 10 del regolamento (UE) 2020/1503.

    Articolo 4

    Buona amministrazione degli accordi

    1.   Il piano di continuità aziendale, tenendo conto della natura, della portata e della complessità del fornitore di servizi di crowdfunding e del suo modello d’impresa, stabilisce misure dettagliate da adottare al fine di garantire la buona amministrazione degli accordi tra il fornitore di servizi di crowdfunding e i suoi clienti.

    2.   Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano:

    a)

    agli accordi tra il fornitore di servizi di crowdfunding e i suoi clienti, incluse le informazioni di importanza fondamentale per la buona amministrazione degli accordi;

    b)

    ai risultati del test d’ingresso di verifica di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) 2020/1503;

    c)

    ad altri dati aziendali sensibili.

    3.   Le misure di cui al paragrafo 1 prevedono quanto segue:

    a)

    l’archiviazione in un luogo sicuro degli accordi di cui al paragrafo 2, lettera a), qualora l’originale sia disponibile soltanto in forma cartacea;

    b)

    un apposito backup dei documenti e delle informazioni di cui al paragrafo 2.

    4.   Le informazioni e gli accordi che consentono di tracciare i pagamenti eseguiti da investitori e titolari di progetti sono considerati dati aziendali sensibili ai fini del paragrafo 2, lettera c).

    Articolo 5

    Procedure

    1.   Le procedure di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), sono adattate al modello d’impresa del fornitore di servizi di crowdfunding e comprendono quanto segue:

    a)

    la stesura di un elenco dei dati di contatto delle persone o del dipartimento competenti in caso di fallimento del fornitore di servizi di crowdfunding;

    b)

    l’individuazione dei tre scenari di fallimento più probabili e la descrizione delle misure da adottare per attenuarne l’impatto sulla continuità dei servizi essenziali;

    c)

    disposizioni riguardanti l’accesso da parte del personale del fornitore di servizi di crowdfunding allo spazio di lavoro e alla rete aziendale;

    d)

    disposizioni riguardanti l’accesso alle informazioni sul cliente e, ove pertinente, alle attività del cliente;

    e)

    l’individuazione dei rischi operativi e finanziari, nonché delle misure per ridurne l’insorgenza;

    f)

    l’individuazione dei sistemi aziendali essenziali e delle misure di emergenza per garantirne la continuità;

    g)

    l’individuazione dei rapporti d’affari critici, incluse le funzioni esternalizzate;

    h)

    procedure volte a garantire la continuità della comunicazione tra il fornitore di servizi di crowdfunding, i suoi clienti, i partner commerciali, i dipendenti e le autorità competenti.

    Articolo 6

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

    (3)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


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