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Document 32022H1341
Commission Recommendation (EU) 2022/1341 of 23 June 2022 on voluntary performance requirements for X-ray equipment used in public spaces (outside aviation)
Raccomandazione (UE) 2022/1341 della Commissione del 23 giugno 2022 sui requisiti di prestazione facoltativi per le apparecchiature a raggi X utilizzate negli spazi pubblici (al di fuori del settore dell’aviazione)
Raccomandazione (UE) 2022/1341 della Commissione del 23 giugno 2022 sui requisiti di prestazione facoltativi per le apparecchiature a raggi X utilizzate negli spazi pubblici (al di fuori del settore dell’aviazione)
C/2022/4179
GU L 201 del 1.8.2022, p. 63–70
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 201/63 |
RACCOMANDAZIONE (UE) 2022/1341 DELLA COMMISSIONE
del 23 giugno 2022
sui requisiti di prestazione facoltativi per le apparecchiature a raggi X utilizzate negli spazi pubblici (al di fuori del settore dell’aviazione)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,
considerando quanto segue:
(1) |
Eccezion fatta per il settore dell’aviazione, il diritto dell’Unione non prevede, attualmente, requisiti di prestazione armonizzati per le apparecchiature a raggi X utilizzate per i rilevamenti negli spazi pubblici. Tali requisiti variano da uno Stato membro all’altro, il che porta a livelli disomogenei e non sempre sufficientemente elevati di protezione dei cittadini contro le minacce alla sicurezza. I terroristi e altri criminali possono sfruttare le vulnerabilità che risultano da tale situazione, anche per organizzare attacchi o perpetrare altre attività criminali negli Stati membri con un livello più basso di sicurezza negli spazi pubblici. |
(2) |
Gli attentati terroristici commessi nell’Unione negli ultimi anni sono avvenuti prevalentemente in spazi pubblici, prendendo di mira i cittadini. Per contribuire a instaurare negli spazi pubblici di tutta l’Unione un livello di protezione sufficientemente elevato contro gli attentati terroristici e le minacce alla sicurezza, dovrebbero essere stabiliti a livello dell’Unione requisiti di prestazione facoltativi per le apparecchiature a raggi X. |
(3) |
Le apparecchiature di individuazione, comprese quelle a raggi X, utilizzate nel settore dell’aviazione civile, devono rispondere a requisiti dettagliati stabiliti nella decisione di esecuzione C (2015) 8005 della Commissione (1). Tali requisiti sono definiti chiaramente e offrono, nel settore della sicurezza dell’aviazione civile, un livello di protezione elevato e uniforme. Tale settore non dovrebbe quindi rientrare nell’ambito di applicazione della presente raccomandazione. Inoltre, a fini di chiarezza, andrebbe precisato che la presente raccomandazione lascia impregiudicati gli atti di diritto dell’Unione che disciplinano gli aspetti della sicurezza delle apparecchiature a raggi X. |
(4) |
Col programma di lotta al terrorismo dell’UE (2), la Commissione si è impegnata a sostenere lo sviluppo di requisiti facoltativi per le tecnologie di individuazione, volti a garantire che tali tecnologie rilevino le minacce alla sicurezza che devono individuare preservando nel contempo la mobilità delle persone. Portando avanti tale impegno la Commissione ha istituito il gruppo di lavoro tecnico sui requisiti di prestazione in materia di individuazione, composto da esperti degli Stati membri, produttori, e funzionari di una serie di servizi della Commissione, con l’incarico di fornire assistenza nello sviluppo di requisiti di prestazione facoltativi per le apparecchiature a raggi X a livello dell’Unione. La presente raccomandazione, e in particolare i requisiti facoltativi in essa contenuti relativi alla documentazione del prodotto e alle prestazioni delle apparecchiature a raggi X, è basata sui lavori preparatori svolti da tale gruppo di lavoro. |
(5) |
I requisiti di prestazione facoltativi contenuti nella presente raccomandazione dovrebbero essere utilizzati dagli Stati membri negli appalti pubblici per le apparecchiature a raggi X destinate ad essere impiegate per l’individuazione delle minacce alla sicurezza negli spazi pubblici. |
(6) |
La presente raccomandazione, che non ha carattere vincolante, non dovrebbe essere intesa come un obbligo, per gli Stati membri, di acquisizione o utilizzo di determinate e particolari apparecchiature a raggi X per l’individuazione delle minacce alla sicurezza negli spazi pubblici. Le decisioni in merito alle apparecchiature da acquisire o utilizzare in un dato spazio pubblico dovrebbero continuare ad essere prese esclusivamente dagli Stati membri, in conformità al diritto dell’Unione. La presente raccomandazione dovrebbe servire piuttosto a promuovere l’applicazione dei requisiti di prestazione facoltativi in essa contenuti nel contesto delle attività di appalto degli Stati membri, per contribuire a raggiungere un livello equivalente ed elevato di prestazione in materia di individuazione delle minacce tramite le apparecchiature a raggi X di cui si avvalgono le autorità degli Stati membri negli spazi pubblici dell’Unione. |
(7) |
I requisiti di prestazione facoltativi contenuti nella presente raccomandazione non dovrebbero essere intesi come destinati a sostituire le norme di prestazione nazionali per le apparecchiature a raggi X, ove tali norme esistano. In particolare, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di applicare, conformemente al diritto dell’Unione, requisiti di prestazione più rigorosi per le apparecchiature a raggi X utilizzate per individuare le minacce alla sicurezza negli spazi pubblici. |
(8) |
La presente raccomandazione dovrebbe indirettamente incentivare i fabbricanti a conformarsi ai requisiti nelle future produzioni di apparecchiature a raggi X. Nei documenti di gara per le apparecchiature a raggi X da utilizzare per l’individuazione delle minacce alla sicurezza negli spazi pubblici, gli Stati membri dovrebbero pertanto richiedere che i partecipanti includano nell’offerta la documentazione del prodotto e una dichiarazione di conformità, sulla base della metodologia propria del produttore, per dimostrare che l’apparecchiatura a raggi X soddisfa i requisiti di prestazione facoltativi contenuti nella presente raccomandazione. |
(9) |
L’utilizzo di apparecchiature a raggi X negli spazi pubblici può porre problemi dal punto di vista del diritto alla protezione della vita privata e dei dati personali. È di fondamentale importanza, per quanto riguarda tutte le attività connesse all’uso delle apparecchiature a raggi X in questione, compresi la loro acquisizione e funzionamento e ogni successiva attività di trattamento, limitare quanto più possibile l’intrusività e, in ogni caso, agire nel rispetto degli atti pertinenti del diritto dell’Unione, in particolare del regolamento (UE) 2016/679 (3), della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
(10) |
Tenendo presente in particolare gli sviluppi tecnologici rilevanti nel settore dell’individuazione delle minacce alla sicurezza, i requisiti di prestazione facoltativi per le apparecchiature a raggi X contenuti nella presente raccomandazione dovrebbero essere soggetti, ove necessario, a revisione e adeguamenti. La Commissione, con l’assistenza del gruppo di lavoro tecnico sui requisiti di prestazione in materia di individuazione, seguirà quindi da vicino gli sviluppi tecnologici e gli altri sviluppi rilevanti e valuterà periodicamente la necessità di adeguare la presente raccomandazione. |
(11) |
Ai fini di efficacia e trasparenza, gli Stati membri sono esortati a dare effetto alla presente raccomandazione e a presentare una relazione sulle loro misure di attuazione entro un termine ragionevole. |
(12) |
Sulla base di tali relazioni e di ogni altra informazione rilevante la Commissione, trascorso un adeguato periodo di tempo, esaminerà i progressi compiuti nell’attuazione della presente raccomandazione allo scopo, fra l’altro, di valutare se atti giuridici dell’Unione a carattere vincolante in tale materia siano necessari o meno, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
1. |
Ai fini della presente raccomandazione si applicano le definizioni seguenti:
|
2. |
Nel documento di gara riguardante l’apparecchiatura a raggi X da utilizzare per l’individuazione delle minacce negli spazi pubblici, gli Stati membri dovrebbero richiedere che il partecipante includa nell’offerta la documentazione del prodotto di cui al punto 1 dell’allegato. |
3. |
Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le attrezzature a raggi X che acquistano ai fini dell’individuazione delle minacce alla sicurezza negli spazi pubblici soddisfino i requisiti di prestazione di cui al punto 2 dell’allegato, tranne nel caso in cui operino nel settore dell’aviazione civile. |
4. |
Nel documento di gara riguardante l’apparecchiatura a raggi X da utilizzare per l’individuazione delle minacce negli spazi pubblici, gli Stati membri dovrebbero richiedere che il partecipante includa nell’offerta una dichiarazione di conformità ai requisiti di prestazione rilasciata dal produttore, sulla base della metodologia propria di quest’ultimo. |
5. |
Entro il 23 giugno 2023 gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie, conformemente al diritto dell’Unione, per dare effetto alla presente raccomandazione. |
6. |
Gli Stati membri dovrebbero riferire alla Commissione in merito alle loro misure di attuazione entro il 23 dicembre 2023. |
Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2022
Per la Commissione
Ylva JOHANSSON
Membro della Commissione
(1) Decisione di esecuzione C (2015) 8005 della Commissione che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile contenenti le informazioni di cui all’articolo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008.
(2) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un programma di lotta al terrorismo dell’UE: prevedere, prevenire, proteggere e reagire - COM(2020) 795 final.
(3) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(4) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).
ALLEGATO
Documentazione del prodotto e Requisiti di prestazione delle apparecchiature a raggi X
Termini e definizioni
Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni e i termini di seguito riportati:
(1) |
«concetto operativo (CONOPS)»: documento che descrive le caratteristiche dell’apparecchiatura e la o le procedure operative corrette; |
(2) |
«dark alarm»: indicazione visiva che si presenta all’operatore quando l’apparecchiatura a raggi X non può penetrare completamente un oggetto scansionato (noto anche come «shield alarm» o «darc alarm»); |
(3) |
«energia duale»: l’utilizzo dell’attenuazione dei raggi X, dipendente dall’energia, per stimare il numero atomico effettivo dei materiali scansionati, tipicamente impiegata per distinguere fra materiali organici e inorganici; |
(4) |
«doppio visore»: apparecchiatura a raggi X in cui il rilevamento a raggi X è effettuato a due diverse angolature, con una rotazione di almeno 60° ma di non oltre 90°, per fornire due visioni simultanee degli oggetti scansionati; |
(5) |
«esaltazione dei contorni»: filtro per l’elaborazione dell’immagine che ne rafforza il contrasto dei contorni per cercare di migliorarne la nitidezza apparente; |
(6) |
«numero atomico effettivo»: numero reale (non intero) corrispondente a un ipotetico elemento singolo che presenterebbe un’attenuazione dei raggi X molto simile a quella dell’oggetto scansionato costituito da più elementi; |
(7) |
«materiale inorganico»: nel contesto del controllo di sicurezza a raggi X, un materiale con un numero atomico effettivo superiore a 10; |
(8) |
«visore multiplo«’: apparecchiatura a raggi X in cui il rilevamento a raggi X è effettuato a diverse angolature per fornire visioni simultanee degli oggetti scansionati; |
(9) |
«materiale organico»: nel contesto del controllo di sicurezza a raggi X, un materiale con un numero atomico effettivo inferiore a 10; |
(10) |
«proiezione dell’immagine di oggetti pericolosi» («Threat image projection» — TIP): una funzione software utilizzata nel controllo a raggi X per sovrapporre una scansione preregistrata di un oggetto pericoloso con una scansione operativa, per creare un’immagine combinata realistica presentata all’operatore quasi in tempo reale. |
1. Documentazione del prodotto
L’apparecchiatura a raggi X da utilizzare per l’individuazione delle minacce alla sicurezza negli spazi pubblici dovrebbe essere fornita insieme a una documentazione (in formato cartaceo e/o elettronico) contenente le seguenti informazioni:
1.1. Dimensioni fisiche dell’apparecchiatura
— |
le dimensioni complessive dovrebbero essere espresse in termini di lunghezza (L) x larghezza (l) x altezza (H) in millimetri (mm); |
— |
la dimensione del tunnel dovrebbe essere espressa in termini di lunghezza (L) x larghezza (l) in millimetri; |
— |
la dimensione massima dell’oggetto che può essere scansionato dovrebbe essere espressa in termini di lunghezza (L) x larghezza (l) in millimetri; |
— |
il carico massimo del trasportatore dovrebbe essere distribuito uniformemente ed espresso in chilogrammi (kg); |
— |
l’altezza del trasportatore (H) dovrebbe essere espressa in mm. |
1.2. Peso dell’apparecchiatura
Il peso complessivo dell’apparecchiatura a raggi X dovrebbe essere espresso in chilogrammi (kg). Il peso dell’apparecchiatura dovrebbe prendere in considerazione solo l’hardware a raggi X e non dovrebbe includere elementi aggiuntivi, come il nastro trasportatore.
1.3. Portata
La portata dovrebbe essere espressa come velocità del trasportatore in metri per secondi (m/s).
1.4. Alimentazione e potenza
— |
l’alimentazione dell’apparecchiatura a raggi X dovrebbe essere espressa dal valore di tensione alternata (VAC), con una tolleranza ± 10 %; |
— |
la potenza dovrebbe essere espressa in kilovolt-ampere (kVA). |
1.5. Generatori a raggi X
— |
dovrebbe essere indicato il numero di generatori (ad esempio singolo, doppio, molteplici); |
— |
la tensione di anodo dovrebbe essere espressa in kilovolt (kV); |
— |
la corrente di fascio dovrebbe essere espressa in milliampere (mA); |
— |
dovrebbe essere descritto il sistema di raffreddamento (ad esempio bagno d’olio sigillato con aria forzata). |
1.6. Grado di protezione (IP)
Dovrebbe essere indicato il grado di protezione (IP) secondo la norma IEC 60529.
1.7. Ambiente di funzionamento
— |
la temperatura di funzionamento dovrebbe essere espressa in gradi Celsius (°C); |
— |
la temperatura di stoccaggio dovrebbe essere espressa in gradi Celsius (°C); |
— |
l’umidità dovrebbe essere espressa in un intervallo di valori in percentuale (senza condensa). |
1.8. Sistema di trasportatore
Dovrebbe essere indicato se l’apparecchiatura comprende un sistema di trasportatore.
1.9. Proiezione dell’immagine di oggetti pericolosi (« Threat image projection » — TIP):
Dovrebbe essere indicato se il sistema è in grado di fornire la funzionalità della proiezione dell’immagine di oggetti pericolosi (TIP).
1.10. Requisiti in materia di marcatura CE
L’apparecchiatura dovrebbe essere fornita insieme a tutta la documentazione rilevante a dimostrare la conformità con i requisiti stabiliti nella legislazione applicabile dell’UE che consentirebbe l’apposizione della marcatura CE. La responsabilità di stabilire quali norme si applichino ai loro prodotti è in capo ai produttori. Fra la regolamentazione rilevante figurano ad esempio:
— |
la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine |
— |
la direttiva 2014/35/UE sulla bassa tensione |
— |
la direttiva 2014/30/UE sulla compatibilità elettromagnetica |
1.11. Radiazione di fuga
L’apparecchiatura dovrebbe essere accompagnata da una dichiarazione, firmata dal rappresentante legale del produttore, che attesti che sono soddisfatti tutti i requisiti per quanto concerne l’esposizione professionale o della popolazione alle radiazioni ionizzanti conformemente alla direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio sulle norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.
1.12. Istruzioni operative (concetto operativo)
Il sistema dovrebbe essere dotato di istruzioni operative, denominate anche «concetto operativo (CONOPS)».
2. Requisiti di prestazione delle apparecchiature a raggi X
Le apparecchiature a raggi X da utilizzare per l’individuazione delle minacce alla sicurezza negli spazi pubblici dovrebbero soddisfare i seguenti requisiti di prestazione:
2.1. Funzioni di miglioramento dell’immagine
Le apparecchiature a raggi X dovrebbero avere le seguenti funzioni per migliorare l’immagine visualizzata sullo schermo:
— |
essere in grado di ingrandire di almeno due volte qualsiasi parte dell’immagine; |
— |
poter effettuare l’inversione video per visualizzare un’immagine monocromatica con il bianco visualizzato come nero e il nero visualizzato come bianco; |
— |
essere dotate di una funzione di esaltazione dei contorni. |
Ogni funzione selezionata dovrebbe azzerarsi automaticamente quando all’operatore viene presentato il successivo oggetto scansionato.
2.2. Dark alarm
L’apparecchiatura a raggi X dovrebbe generare un dark alarm quando gli oggetti scansionati non sono completamente penetrati dai raggi X.
2.3. Modalità della mappatura colore
L’apparecchiatura a raggi X dovrebbe differenziare fra materiale inorganico e organico evidenziandoli mediante colori distinti. L’apparecchiatura a raggi X dovrebbe essere dotata delle seguenti funzioni immagine per differenziare fra materiale inorganico e organico:
— |
funzione «inorganica» per evidenziare il materiale inorganico; |
— |
funzione «organica» per evidenziare il materiale organico. |
Le specifiche della mappatura colore che l’apparecchiatura a raggi X dovrebbe rispettare sono indicate nella tabella 2.1.
Tabella 2.1
Modalità della mappatura colore
Numero atomico effettivo del materiale |
Nessuna funzione immagine abilitata |
Funzione «organica» abilitata |
Funzione «inorganica» abilitata |
0 < Zeff ≤ 10 |
arancione |
arancione |
nessuno |
10 < Zeff ≤ 17 |
verde |
arancione |
blu/verde |
Zeff > 17 |
blu |
nessuno |
blu |
Quando il materiale organico e il materiale inorganico sono sovrapposti, l’apparecchiatura a raggi X dovrebbe permettere di visualizzare il materiale organico quando è abilitata la funzione «organica», come indicato nella tabella 2.2.
Tabella 2.2
Modalità della mappatura colore (sovrapposizione del materiale organico/inorganico)
Numero atomico effettivo del materiale |
Nessuna funzione immagine abilitata |
Funzione «organica» abilitata |
Funzione «inorganica» abilitata |
materiale organico sotto strato di alluminio |
verde |
arancione |
blu/verde |
materiale organico sotto strato di acciaio |
blu |
arancione |
blu |
2.4. Test di qualità dell’immagine
I test di qualità dell’immagine delle apparecchiature a raggi X dovrebbero essere effettuati utilizzando il sistema di prova della percezione umana descritta dalla seguente norma internazionale:
— |
ASTM F792-17e1, Standard Practice for Evaluating the Imaging Performance of Security X-Ray Systems («Prassi standard per la valutazione delle prestazioni di immagine dei sistemi di sicurezza a raggi X»), ASTM International, West Conshohocken, PA, 2017, www.astm.org |
La qualità dell’immagine delle apparecchiature a raggi X dovrebbe essere valutata mediante i seguenti 9 test:
2.4.1. Test 1: visualizzazione dei fili metallici
— |
la capacità di un’apparecchiatura a raggi X di mostrare immagini che possono essere utilizzate da un operatore per individuare fili metallici. |
2.4.2. Test 2: penetrazione utile
— |
la capacità di un’apparecchiatura a raggi X di produrre un’immagine che consenta l’individuazione, da parte di un operatore o di un algoritmo, di fili nascosti sotto diversi spessori di materiale bloccante. |
2.4.3. Test 3: risoluzione spaziale
— |
la capacità di un’apparecchiatura a raggi X di visualizzare oggetti ravvicinati e ad alto contrasto come oggetti separati. |
2.4.4. Test 4: penetrazione semplice
— |
la capacità di un’apparecchiatura a raggi X di mostrare immagini che possono essere utilizzate da un operatore per individuare i numeri in piombo, che, diversamente, sarebbero nascosti da materiale bloccante in acciaio. |
2.4.5. Test 5: immagine di materiale organico sottile
— |
la capacità di un’apparecchiatura a raggi X di mostrare immagini che possono essere utilizzate da un operatore per individuare elementi sottili di materiale organico. |
2.4.6. Test 6: sensibilità di contrasto per l’acciaio
— |
la capacità di un’apparecchiatura a raggi X di mostrare immagini che possono essere utilizzate da un operatore per individuare cavità circolari poco profonde nell’acciaio. |
2.4.7. Test 7: discriminazione dei materiali
— |
la capacità di un’apparecchiatura a raggi X di mostrare immagini che possono essere utilizzate da un operatore per discriminare fra materiali con un diverso numero atomico effettivo. |
2.4.8. Test 8: classificazione dei materiali
— |
la capacità di un’apparecchiatura a raggi X di mostrare immagini che possono essere utilizzate da un operatore per individuare in modo coerente un particolare materiale in un intervallo di spessori diversi. |
2.4.9. Test 9: differenziazione fra materiali organici
— |
la capacità di un’apparecchiatura a raggi X di mostrare immagini che possono essere utilizzate da un operatore per differenziare fra materiali organici con un diverso numero atomico effettivo. |
2.5. Soglie di qualità dell’immagine
In riferimento alla prova di percezione umana di cui allo standard ASTM F792-17e1, le soglie minime per ciascun test di qualità dell’immagine dovrebbero essere quelle indicate nella seguente tabella 2.3. Per qualificarsi per uno standard specifico, l’apparecchiatura a raggi X dovrebbe raggiungere le rispettive soglie minime per tutti i test di qualità dell’immagine.
Tabella 2.3
Soglie di qualità dell’immagine
|
Test di qualità dell’immagine |
Standard 1 |
Standard 2 |
1 |
visualizzazione dei fili metallici: spessore dei fili in aria. |
AWG 30 (0,255 mm) |
AWG 34 (0,160 mm) |
2 |
penetrazione utile: spessore dei fili sotto alluminio (Al) di spessore specificato. |
AWG 24 (0,511 mm) dietro 16 mm Al |
AWG 24 (0,511 mm) dietro 20 mm Al e AWG 30 (0,255 mm) dietro 12 mm Al |
3 |
risoluzione spaziale: line-pair gauge perpendicolari (4 fenditure, orizzontali e verticali, in acciaio 1018, 1010 o 1008). |
fenditure di 2 mm di larghezza con 2 mm di spaziatura |
fenditure di 1,5 mm di larghezza con 1,5 mm di spaziatura |
4 |
penetrazione semplice: numeri in piombo (spessore 3,0 ± 0,2 mm) fissati su acciaio di spessore specifico. |
acciaio di 24 mm di spessore |
acciaio di 28 mm di spessore |
5 |
immagine di materiale organico sottile: gradini in poliossimetilene di uno spessore di 0,25, 0,5, 1,2 e 5 mm. Ogni gradino ha fori di 2,5 e di 10 mm di diametro. |
4 fori visibili (*) |
7 fori visibili (*) |
6 |
sensibilità di contrasto per l’acciaio: gradini in acciaio di uno spessore di 0,5, 1, 2, e 5 mm. Ogni gradino ha fori di 2, 5 e 10 mm, tutti della profondità di 0,1 mm. |
4 fori visibili (*) |
7 fori visibili (*) |
7 |
discriminazione dei materiali: griglia di attenuatori quadrati (quantità variabili di acciaio e plastica, numero atomico effettivo e attenuazione variabile (**)). |
possono essere differenziate le tonalità di 10 quadrati vicini |
possono essere differenziate le tonalità di 12 quadrati vicini |
8 |
classificazione dei materiali: test che dimostra se il sistema individua in modo coerente un dato materiale in un determinato intervallo di spessori (**). |
4 colonne sono classificate come lo stesso materiale per colonna |
6 colonne sono classificate come lo stesso materiale per colonna |
9 |
differenziazione fra materiali organici: l’osservatore annota se percepisce una differenza nelle tonalità fra quattro quadrati diversi (**). |
quadrati da 1 a 4 visualizzati come materiale organico |
quadrati da 1 a 4 visualizzati come materiale organico |
(*) Un foro è considerato visibile se è possibile distinguere almeno metà della sua area o del suo bordo.
(**) Si veda ASTM F792-17e1 per una descrizione più dettagliata del sistema di prova della percezione umana.