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Document 32022D1204

    Decisione di esecuzione (UE) 2022/1204 della Commissione del 16 giugno 2022 che istituisce l’infrastruttura di ricerca sulle risorse microbiche — consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (MIRRI-ERIC) [notificata con il numero C(2022) 3894] (Testo rilevante ai fini del SEE) (I testi in lingua francese, lettone, neerlandese, portoghese e spagnola sono i soli facenti fede)

    C/2022/3894

    GU L 186 del 13.7.2022, p. 14–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1204/oj

    13.7.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 186/14


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1204 DELLA COMMISSIONE

    del 16 giugno 2022

    che istituisce l’infrastruttura di ricerca sulle risorse microbiche — consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (MIRRI-ERIC)

    [notificata con il numero C(2022) 3894]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (I testi in lingua francese, lettone, neerlandese, portoghese e spagnola sono i soli facenti fede)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile a un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il Belgio, la Spagna, la Francia, la Lettonia e il Portogallo hanno presentato alla Commissione una domanda di costituzione dell’infrastruttura di ricerca sulle risorse microbiche — consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (MIRRI-ERIC) («la domanda»).

    (2)

    I paesi richiedenti hanno scelto il Portogallo come Stato membro ospitante di MIRRI-ERIC.

    (3)

    Il regolamento (CE) n. 723/2009 è stato incorporato nell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) con decisione del Comitato misto SEE n. 72/2015 (2).

    (4)

    La Commissione, in ottemperanza agli obblighi previsti dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 723/2009, ha valutato la domanda e ha concluso che soddisfa le prescrizioni di tale regolamento. Nel corso della valutazione la Commissione ha ottenuto il parere di esperti indipendenti del settore dell’infrastruttura di ricerca sulle risorse microbiche.

    (5)

    Le misure della presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato istituito a norma dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 723/2009,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   È istituita l’infrastruttura di ricerca sulle risorse microbiche – consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (MIRRI-ERIC).

    2.   Gli elementi essenziali dello statuto di MIRRI-ERIC figurano nell’allegato.

    Articolo 2

    Il Regno del Belgio, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Lettonia e la Repubblica portoghese sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2022

    Per la Commissione

    Mariya GABRIEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 206 dell’8.8.2009, pag. 1.

    (2)  Decisione del Comitato misto SEE n. 72/2015, del 20 marzo 2015, che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (GU L 129 del 19.5.2016, pag. 85).


    ALLEGATO

    ELEMENTI ESSENZIALI DELLO STATUTO DI MIRRI-ERIC

    I seguenti articoli e i relativi paragrafi dello statuto di MIRRI-ERIC stabiliscono gli elementi essenziali in conformità all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 723/2009.

    1.   Denominazione dell’ERIC

    (articolo 1 dello statuto di MIRRI-ERIC)

    L’infrastruttura di ricerca è denominata Infrastruttura di ricerca sulle risorse microbiche — consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca, in appresso «MIRRI-ERIC».

    2.   Sede legale

    (articolo 2 dello statuto di MIRRI-ERIC)

    La sede legale di MIRRI-ERIC è nella città di Braga nel territorio della Repubblica portoghese, in appresso «membro che ospita la sede legale».

    3.   Compiti e attività

    (articolo 3 dello statuto di MIRRI-ERIC)

    1.

    La missione di MIRRI-ERIC consiste nel servire gli utilizzatori della bioscienza e della bioindustria agevolando l’accesso a un’ampia gamma di biorisorse e dati di alta qualità con modalità conformi alla legge. Dando accesso a competenze umane e fornendo una piattaforma collaborativa per la sostenibilità a lungo termine della biodiversità microbica, MIRRI-ERIC incrementerà le conoscenze e promuoverà lo sviluppo professionale.

    2.

    Il compito principale di MIRRI-ERIC è istituire, gestire e sviluppare un’infrastruttura di ricerca distribuita paneuropea di centri di risorse biologiche (mBRC) di dominio microbico al fine di garantire l’accesso a risorse di alta qualità e a servizi correlati, nonché a strutture all’avanguardia.

    3.

    A MIRRI-ERIC è conferita la personalità giuridica a decorrere dalla data in cui prende effetto la decisione di esecuzione della Commissione che la istituisce come ERIC. In ciascun paese membro ha la più ampia capacità giuridica conformemente al regolamento UE e al diritto nazionale del paese membro. In particolare, può acquisire, possedere e alienare beni mobili e immobili e diritti di proprietà intellettuale, stipulare contratti e stare in giudizio.

    4.

    MIRRI-ERIC assolve la sua funzione principale senza scopo di lucro. MIRRI-ERIC può svolgere attività economiche limitate, a condizione che siano strettamente connesse al suo compito principale e non ne mettano a repentaglio l’esecuzione. ERIC MIRRI destina i proventi di tali attività economiche limitate all’assolvimento della sua missione.

    5.

    ERIC MIRRI svolge le seguenti attività:

    a)

    promuove un accesso giuridicamente protetto e conforme alla normativa vigente alle risorse microbiche autentiche e ai dati associati negli mBRC a supporto dell’approvvigionamento completo di materiale biologico alla comunità di ricerca;

    b)

    costruisce l’ambiente di lavoro collaborativo (Collaborative Working Environment — CWE) e il sistema di informazione MIRRI (MIRRI-IS) per fornire un punto di accesso unico alle risorse microbiche e ai dati associati, ai servizi microbici di avanguardia, compresi i servizi digitali, e alle piattaforme tecniche e di esperti;

    c)

    garantisce la complementarità degli mBRC e l’interoperabilità delle loro offerte di dati per il funzionamento del MIRRI-IS;

    d)

    istituisce e attua una gestione di qualità con procedure standard, migliori prassi e strumenti idonei a migliorare la qualità delle risorse, dei dati associati e dei servizi prestati;

    e)

    stabilisce relazioni con altre infrastrutture di ricerca europee e con organizzazioni pertinenti per migliorare la caratterizzazione delle risorse genetiche detenute da MIRRI-ERIC e aumentare la quantità e la qualità delle informazioni associate all’infrastruttura di ricerca;

    f)

    presta a istituzioni pubbliche e private servizi di abbinamento e collegamento delle azioni di ricerca e avvia attività congiunte;

    g)

    fornisce agli utilizzatori esterni l’accesso a materiali, competenze e impianti scientifici dei partner MIRRI-ERIC, che saranno coordinati per consentire ai ricercatori di svolgere, all’interno delle strutture, ricerche sulle risorse genetiche microbiche;

    h)

    eroga istruzione e formazione al personale, agli studenti e agli utilizzatori dei centri mBRC nel settore della microbiologia, ad esempio in tecniche di tassonomia, identificazione e conservazione, e delle biotecnologie, ad esempio in bioprospezione, valorizzazione, ottimizzazione e fermentazione dei ceppi;

    i)

    svolge qualsiasi altra azione connessa necessaria per realizzare la sua missione.

    6.

    Le attività di MIRRI-ERIC hanno portata paneuropea e promuovono l’eccellenza della ricerca scientifica e della bioindustria nel settore microbico in Europa, stando al passo con le richieste del mondo accademico e industriale. In tal modo, MIRRI-ERIC contribuisce a una maggiore utilizzazione e diffusione delle conoscenze e all’ottimizzazione dei risultati delle attività di ricerca degli mBRC in tutta Europa e nel mondo.

    7.

    Le attività di MIRRI-ERIC sono improntate alla trasparenza, alla reattività, alla consapevolezza etica, al rispetto delle norme vigenti, all’apertura, alla parità di trattamento e alla non discriminazione.

    4.   Durata

    (articolo 4 dello statuto di MIRRI-ERIC)

    MIRRI-ERIC è istituita per un periodo di tempo indeterminato. Può essere sciolta conformemente all’articolo 5 dello statuto.

    5.   Scioglimento

    (articolo 5 dello statuto di MIRRI-ERIC)

    1.

    Lo scioglimento di MIRRI-ERIC avviene per decisione dell’assemblea dei membri conformemente all’articolo 17, paragrafo 8, lettera c), dello statuto e nel rispetto del diritto applicabile quale definito all’articolo 36 dello statuto.

    2.

    L’eventuale decisione di scioglimento è notificata da MIRRI-ERIC alla Commissione europea senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni dalla data dell’adozione.

    3.

    Fatto salvo l’articolo 6 dello statuto, le attività e passività rimanenti dopo l’estinzione dei debiti di MIRRI-ERIC sono ripartite tra i membri proporzionalmente al loro contributo effettivo a MIRRI-ERIC al momento dello scioglimento.

    4.

    MIRRI-ERIC ne dà notifica alla Commissione senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di scioglimento.

    5.

    MIRRI-ERIC cessa di esistere il giorno in cui la Commissione europea pubblica l’avviso corrispondente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    6.   Responsabilità dei membri e degli osservatori

    (articolo 6 dello statuto di ERIC MIRRI)

    1.

    MIRRI-ERIC è responsabile dei propri debiti.

    2.

    I membri e gli osservatori non sono responsabili in solido per i debiti di MIRRI-ERIC. La responsabilità finanziaria dei debiti di MIRRI-ERIC in capo ai membri e agli osservatori è limitata ai rispettivi contributi a MIRRI-ERIC, specificati all’articolo 25 dello statuto.

    3.

    MIRRI-ERIC sottoscrive opportune assicurazioni a copertura dei rischi inerenti alla sua costituzione e al suo funzionamento.

    7.   Politica di accesso

    (articolo 7 dello statuto di MIRRI-ERIC)

    1.

    MIRRI-ERIC mette a disposizione dei ricercatori, delle istituzioni bioindustriali e delle agenzie decentrate dell’UE, quali l’Autorità europea per la sicurezza alimentare o il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, il materiale biologico microbico, i dati associati presenti nelle banche dati, le conoscenze e i servizi associati ai partner MIRRI-ERIC o da essi sviluppati. MIRRI-ERIC garantisce il rispetto delle condizioni per l’uso del materiale microbico biologico stabilito dai fornitori di materiali e dai fornitori di dati che mettono le loro banche dati a disposizione di MIRRI-ERIC.

    2.

    Nessuna disposizione del presente statuto dovrebbe essere intesa come volta a limitare il diritto dei partner di MIRRI-ERIC di decidere se fornire l’accesso a campioni e dati.

    3.

    Il materiale microbico è distribuito esclusivamente a persone in buona fede che operano in un ambiente professionale adatto alla manipolazione di materiale vivo del gruppo di rischio biologico pertinente. Se del caso, si promuoveranno misure rafforzate di biosicurezza.

    4.

    Si valutano richieste di persone e/o progetti per l’accesso agli impianti scientifici dei partner di MIRRI-ERIC. La procedura di valutazione e i criteri utilizzati saranno stabiliti nel regolamento interno adottato dall’assemblea dei membri conformemente all’articolo 17, paragrafo 7, lettere c) ed e), dello statuto. In ogni caso, il processo di valutazione tiene conto del merito scientifico ed è trasparente, equo e imparziale.

    5.

    L’accesso sarà monitorato e la soddisfazione degli utenti misurata con un meccanismo di feedback nell’ambito della garanzia della qualità per un miglioramento continuo dell’accesso.

    6.

    La politica di accesso sarà stabilita nel regolamento interno adottato dall’assemblea dei membri conformemente all’articolo 17, paragrafo 7, lettere c) ed e), dello statuto.

    8.   Politica di valutazione scientifica

    (articolo 8 dello statuto di MIRRI-ERIC)

    1.

    Ogni cinque anni è effettuata una valutazione scientifica delle attività, dei servizi e delle piattaforme di MIRRI-ERIC. La valutazione è effettuata da un gruppo internazionale di valutatori esterni indipendenti altamente qualificati, che elaborerà la relazione di valutazione e la presenterà all’assemblea dei membri.

    2.

    La politica di valutazione scientifica sarà stabilita nel regolamento interno adottato dall’assemblea dei membri conformemente all’articolo 17, paragrafo 7, lettere c) ed e), dello statuto.

    9.   Politica di divulgazione

    (articolo 9 dello statuto di MIRRI-ERIC)

    1.

    MIRRI-ERIC promuove le proprie attività e il loro utilizzo nella ricerca, nei progetti innovativi e nell’istruzione superiore.

    2.

    La politica di divulgazione descrive i vari gruppi destinatari e MIRRI-ERIC si avvale di diversi canali per raggiungerli, tra cui il sito web, il portale dell’ambiente di lavoro collaborativo, seminari e formazioni, la partecipazione a conferenze e i media sociali.

    3.

    La politica di divulgazione è stabilita nel regolamento interno adottato dall’assemblea dei membri conformemente all’articolo 17, paragrafo 7, lettere c) ed e), dello statuto.

    10.   Diritti di proprietà intellettuale

    (articolo 10 dello statuto di MIRRI-ERIC)

    1.

    Nessuna disposizione del presente statuto va intesa come modifica dell’ambito e dell’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale e dell’accordo di ripartizione dei benefici, stabiliti a norma delle leggi, dei regolamenti e degli accordi internazionali pertinenti dei membri.

    2.

    Lo scambio e l’integrazione della proprietà intellettuale tra i membri, le loro entità rappresentative e i partner mediante pertinenti disposizioni contrattuali sono soggetti al regolamento interno adottato dall’assemblea dei membri conformemente all’articolo 17, paragrafo 7, lettere c) ed e), dello statuto.

    3.

    I diritti di proprietà intellettuale dei dati, risultati e altre conoscenze prodotti e sviluppati da MIRRI-ERIC nell’ambito delle attività appartengono alla/e entità o alla/e persone che li hanno generati.

    4.

    I diritti di proprietà intellettuale generati dagli utenti a seguito dell’accesso alle risorse o agli impianti scientifici di MIRRI-ERIC sono negoziati al fine di garantire un uso corretto da parte sia dell’utente sia di MIRRI-ERIC o del partner interessato, tenendo conto dei rispettivi contributi.

    5.

    MIRRI-ERIC fornisce ai ricercatori orientamenti per garantire che l’attività di ricerca intrapresa con materiale e dati messi a disposizione da MIRRI-ERIC si svolga nel rispetto dei diritti dei proprietari dei dati e della vita privata delle persone.

    11.   Politica in materia di personale

    (articolo 11 dello statuto di MIRRI-ERIC)

    1.

    MIRRI-ERIC è impegnata a favore delle pari opportunità e non discrimina alcuna persona per motivi di razza, origine etnica, genere, credo, disabilità, orientamento sessuale o qualsiasi altro motivo.

    2.

    Le procedure di selezione dei candidati alle posizioni dirigenziali di MIRRI-ERIC sono trasparenti e non discriminatorie e rispettano le pari opportunità.

    3.

    I contratti di lavoro sono conformi alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali del paese in cui il personale è impiegato e svolge abitualmente le proprie funzioni.

    4.

    La politica in materia di personale è stabilita nel regolamento interno adottato dall’assemblea dei membri conformemente all’articolo 17, paragrafo 7, lettere c) ed e), dello statuto.

    12.   Politica in materia di appalti

    (articolo 12 dello statuto di MIRRI-ERIC)

    1.

    ERIC MIRRI tratta i candidati e gli offerenti degli appalti in modo imparziale e non discriminatorio. La politica in materia di appalti di MIRRI-ERIC rispetta i principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza.

    2.

    La politica in materia di appalti di MIRRI-ERIC è stabilita nel regolamento interno adottato dall’assemblea dei membri conformemente all’articolo 17, paragrafo 7, lettere c) ed e), dello statuto.

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