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Document 32022D0756
Commission Decision (EU) 2022/756 of 30 September 2021 on the measures SA.32014, SA.32015, SA.32016 (2011/C) (ex 2011/NN) implemented by Italy and the Region of Sardinia in favour of Saremar (notified under document C(2021) 6990) (Only the Italian text is authentic) (Text with EEA relevance)
Decisione (UE) 2022/756 della Commissione del 30 settembre 2021 relativa alle misure SA.32014, SA.32015, SA.32016 (2011/C) (ex 2011/NN) cui l’Italia e la Regione Sardegna hanno dato esecuzione a favore di Saremar [notificata con il numero C(2021) 6990] (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Decisione (UE) 2022/756 della Commissione del 30 settembre 2021 relativa alle misure SA.32014, SA.32015, SA.32016 (2011/C) (ex 2011/NN) cui l’Italia e la Regione Sardegna hanno dato esecuzione a favore di Saremar [notificata con il numero C(2021) 6990] (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2021/6990
GU L 138 del 17.5.2022, p. 19–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
17.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 138/19 |
DECISIONE (UE) 2022/756 DELLA COMMISSIONE
del 30 settembre 2021
relativa alle misure SA.32014, SA.32015, SA.32016 (2011/C) (ex 2011/NN) cui l’Italia e la Regione Sardegna hanno dato esecuzione a favore di Saremar
[notificata con il numero C(2021) 6990]
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente alle suddette disposizioni (1), e tenuto conto di tali osservazioni,
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
(1) |
Il 6 agosto 1999 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE») in relazione all’aiuto pagato sulla base dei contratti di servizio pubblico iniziali (le «convenzioni iniziali») alle sei società che formavano all’epoca il gruppo Tirrenia (2). |
(2) |
Durante la fase di indagine, le autorità italiane hanno richiesto di scomporre il caso relativo al gruppo Tirrenia per dare priorità al raggiungimento di una decisione finale riguardante soltanto l’impresa Tirrenia di Navigazione (Tirrenia). Tale richiesta era motivata dalla volontà delle autorità italiane di procedere alla privatizzazione del gruppo cominciando proprio da Tirrenia e dall’intento di accelerare detto processo in riferimento a questa impresa. |
(3) |
La Commissione ha accolto la richiesta delle autorità italiane e con decisione 2001/851/CE della Commissione (3) ha chiuso il procedimento avviato in merito agli aiuti corrisposti a Tirrenia. L’aiuto è stato dichiarato compatibile fatto salvo il rispetto di taluni impegni assunti dalle autorità italiane. |
(4) |
Con decisione 2005/163/CE della Commissione (4) («la decisione del 2004») la Commissione ha dichiarato che la compensazione concessa alle società del gruppo Tirrenia diverse da Tirrenia (5) era in parte compatibile con il mercato interno, in parte compatibile fatto salvo il rispetto di un certo numero di impegni da parte delle autorità italiane e in parte incompatibile con il mercato interno. La decisione del 2004 si basava su dati contabili relativi al periodo compreso tra il 1992 e il 2001 e conteneva alcune condizioni destinate a garantire la compatibilità della compensazione per l’intera durata delle convenzioni iniziali (ossia fino al 2008). |
(5) |
Con sentenza del 4 marzo 2009 nelle cause T-265/04, T-292/04 e T-504/04 (6), il Tribunale ha annullato la decisione del 2004. |
(6) |
Il 5 ottobre 2011, con decisione C(2011) 6961 della Commissione («la decisione del 2011») (7), la Commissione ha avviato un procedimento di indagine formale nei confronti di varie misure adottate dall’Italia a favore delle società dell’ex gruppo Tirrenia. L’indagine ha riguardato, tra l’altro, le compensazioni concesse a Saremar - Sardegna Regionale Marittima («Saremar») per la gestione di numerose rotte marittime a partire dal 1o gennaio 2009 e diverse altre misure concesse a tale società. |
(7) |
La decisione del 2011 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le proprie osservazioni in merito alle misure oggetto dell’indagine. |
(8) |
Il 7 novembre 2012 la Commissione ha esteso il procedimento d’indagine in relazione, tra l’altro, a talune misure di sostegno concesse dalla Regione Sardegna a Saremar. Il 19 dicembre 2012 la Commissione ha adottato una versione modificata (8) di tale decisione (decisione C(2012) 9452 della Commissione, la «decisione del 2012»). |
(9) |
La decisione del 2012 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (9). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le proprie osservazioni in merito alle misure oggetto dell’indagine. |
(10) |
Con lettera del 14 maggio 2013, la Regione Sardegna ha chiesto alla Commissione di separare le misure riguardanti Saremar dal procedimento di indagine formale avviato con le decisioni del 2011 e del 2012 e di dare priorità alle misure relative a questa impresa, in particolare in vista della sua imminente privatizzazione. |
(11) |
La Commissione ha accolto la richiesta delle autorità sarde e, con decisione (UE) 2018/261 della Commissione (10) («la decisione del 2014»), ha chiuso il procedimento di indagine formale nei confronti di alcune misure concesse dalla Regione Sardegna a favore di Saremar. Delle cinque misure adottate dalla Regione Sardegna a favore di Saremar, quattro sono state valutate nell’ambito della decisione del 2014, ad eccezione del progetto «Bonus Sardo — Vacanza», (cfr. considerando 29 della presente decisione). |
(12) |
Saremar e la Regione Sardegna hanno presentato ricorsi di annullamento contro la decisione del 2014 dinanzi al Tribunale, che sono stati respinti con sentenze del 6 aprile 2017 nelle cause T-219/14 (11) e T-220/14 (12). Né Saremar né la Regione Sardegna hanno presentato ricorsi avverso tali sentenze, che sono ormai definitive. |
(13) |
Con decisione (UE) 2020/1411 della Commissione (13) la Commissione ha concluso l’indagine sulle società del gruppo Tirrenia diverse da Tirrenia per il periodo 1992-2008. La Commissione ha concluso che gli aiuti concessi per la prestazione di servizi di trasporto di cabotaggio marittimo costituivano aiuti esistenti, mentre gli aiuti concessi per la prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale erano compatibili con la disciplina relativa ai servizi di interesse economico generale («SIEG») del 2011 («la disciplina SIEG del 2011») (14). |
(14) |
Con decisione (UE) 2020/1412 della Commissione (15), la Commissione ha chiuso il procedimento di indagine formale per quanto riguarda le misure concesse a Tirrenia e alla sua acquirente CIN per il periodo 2009-2020. |
(15) |
Con decisione (UE) 2021/4268 della Commissione (16), e decisione (UE) 2021/4271 della Commissione (17), la Commissione ha chiuso il procedimento di indagine formale per quanto riguarda le misure concesse a Siremar e Toremar e alle loro acquirenti per il periodo dal 2009 in poi. |
(16) |
La presente decisione riguarda soltanto le misure a favore di Saremar individuate nelle decisioni del 2011 e del 2012 che non erano contemplate dalla decisione del 2014, come spiegato ai considerando 28 e 29. La Commissione tratterà tutte le restanti misure oggetto delle decisioni del 2011 e del 2012 di cui ai casi SA.32014, SA.32015 e SA.32016 nel quadro di decisioni distinte. In particolare le restanti misure riguardano altre società dell’ex gruppo Tirrenia (ossia Caremar e Laziomar). |
2. CONTESTO E DESCRIZIONE DELLE MISURE OGGETTO DI INDAGINE
2.1. Contesto
2.1.1. Le convenzioni iniziali
(17) |
Il gruppo Tirrenia, che originariamente apparteneva allo Stato italiano per il tramite della società Finanziaria per i Settori Industriale e dei Servizi S.p.A («Fintecna») (18) comprendeva sei società, ossia Tirrenia, Adriatica, Caremar, Saremar, Siremar e Toremar. Tali società fornivano servizi di trasporto marittimo sulla base di contratti distinti di servizio pubblico conclusi nel 1991 con lo Stato italiano e rimasti in vigore per vent’anni, tra gennaio 1989 e dicembre 2008. Fintecna deteneva il 100 % del capitale sociale di Tirrenia. Tirrenia deteneva la totalità delle azioni di Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar e Toremar (congiuntamente «le società regionali»). Adriatica, che operava numerose rotte tra Italia e Albania, Croazia, Grecia e Montenegro, si è fusa con Tirrenia nel 2004. |
(18) |
Tali convenzioni iniziali avevano lo scopo di garantire la regolarità e l’affidabilità di numerosi servizi di trasporto marittimo che, per la maggior parte, collegavano l’Italia continentale con Sicilia, Sardegna e altre isole italiane minori. A tal fine, lo Stato italiano ha concesso aiuti finanziari sotto forma di sovvenzioni corrisposte direttamente a ciascuna delle società del gruppo Tirrenia. |
(19) |
Saremar gestiva alcuni collegamenti di solo cabotaggio locale tra la Sardegna e le isole a nord-est e sud-ovest, nonché un collegamento internazionale con la Corsica, ai sensi della convenzione iniziale con lo Stato. |
2.1.2. La proroga delle convenzioni iniziali
(20) |
Le convenzioni iniziali, compresa quella applicabile a Saremar, sono state prorogate tre volte. |
(21) |
Innanzitutto, l’articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha stabilito la proroga fino al 31 dicembre 2009 delle convenzioni iniziali, che dovevano originariamente scadere il 31 dicembre 2008. |
(22) |
In secondo luogo, in vista della privatizzazione delle società del gruppo Tirrenia, l’articolo 19 ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 («decreto-legge 135/2009»), convertito nella legge 20 novembre 2009, n. 166 («la legge del 2009»), ha previsto il trasferimento della partecipazione delle società regionali (ad eccezione di Siremar) dall’impresa madre Tirrenia come segue:
|
(23) |
La legge del 2009 ha specificato inoltre che, entro il 31 dicembre 2009, sarebbero state concordate nuove convenzioni tra lo Stato italiano e Tirrenia e Siremar. Analogamente i servizi regionali sarebbero stati regolati nel quadro di nuovi contratti di servizio pubblico che dovevano essere concordati tra Saremar, Toremar e Caremar e le rispettive autorità regionali entro il 31 dicembre 2009 (Sardegna e Toscana) e il 28 febbraio 2010 (Campania e Lazio). Le nuove convenzioni o i nuovi contratti di servizio pubblico avrebbero dovuto essere oggetto di una gara, congiuntamente alle società stesse. I nuovi proprietari di ciascuna di tali società avrebbero quindi firmato la rispettiva convenzione o il rispettivo contratto di servizio pubblico. (20) |
(24) |
A tal fine la legge del 2009 ha prorogato ulteriormente le convenzioni iniziali, compresa quella applicabile a Saremar, dal 1o gennaio 2010 al 30 settembre 2010. |
(25) |
Infine, la legge 1o ottobre 2010, n. 163 che ha convertito il decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125 («la legge del 2010») ha stabilito l’ulteriore proroga delle convenzioni iniziali (compresa quella applicabile a Saremar) dal 1o ottobre 2010 fino al completamento dei processi di privatizzazione di Tirrenia e Siremar. |
2.1.3. L’attuazione della decisione del 2014
(26) |
Con la decisione del 2014 la Commissione ha concluso che due misure di aiuto concesse a Saremar erano incompatibili con il mercato interno mentre altre due misure non costituivano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. In tale contesto, la Commissione ha ordinato il recupero di:
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(27) |
L’Italia ha attuato la decisione del 2014, anche se alcune procedure sono ancora pendenti al momento dell’adozione della presente decisione. In particolare:
|
2.2. Misure rientranti nell’ambito di applicazione delle decisioni del 2011 e del 2012
(28) |
Le misure seguenti sono state oggetto di valutazione nel contesto del procedimento di indagine formale avviato con le decisioni del 2011 e del 2012:
|
(29) |
Con la decisione del 2014 la Commissione ha chiuso il procedimento di indagine formale per quanto riguarda quattro delle cinque misure adottate dalla Regione Sardegna a favore di Saremar sopra indicate come misura 7. Non è invece giunta a una conclusione riguardo a una quinta misura: il progetto «Bonus Sardo — Vacanza (23)». Pertanto, per Saremar, la Commissione non ha ancora preso posizione sulla compatibilità delle misure 1, 3, 4, 5, 6 e del progetto Bonus Sardo — Vacanza con il mercato interno. |
3. LIQUIDAZIONE DEL BENEFICIARIO E MANCANZA DI CONTINUITÀ ECONOMICA
(30) |
La Commissione ricorda che il regime di controllo ex ante delle nuove misure di aiuto da parte della Commissione di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE mira a evitare la concessione di aiuti incompatibili con il mercato interno (24). Per quanto riguarda il recupero di aiuti incompatibili, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il potere della Commissione di ingiungere agli Stati membri di recuperare gli aiuti che ritiene incompatibili con il mercato interno è diretto a eliminare la distorsione di concorrenza provocata dal vantaggio concorrenziale di cui il beneficiario di tale aiuto ha goduto, ripristinando così la situazione anteriore al versamento di detti aiuti (25). Se un’impresa non è in grado di rimborsare l’aiuto, ai fini di eseguire il recupero lo Stato membro interessato è tenuto a prevedere la liquidazione di tale impresa (26), e quindi la cessazione delle sue attività e la vendita dei suoi beni a condizioni di mercato. |
(31) |
In altri termini, l’obiettivo principale del sistema di controllo degli aiuti di Stato è impedire la concessione di aiuti di Stato incompatibili. Di conseguenza, se la concorrenza nel mercato interno è falsata dall’erogazione di aiuti di Stato illegali e incompatibili, occorre garantire che la situazione precedente a tale distorsione della concorrenza sia ripristinata, se necessario, mediante la liquidazione del beneficiario. |
(32) |
In tale contesto, la Commissione osserva che le misure ancora in sospeso di cui ai considerando 28 e 29 si riferiscono a Saremar, attualmente in liquidazione (misure 1 e Bonus Sardo Vacanza), o ai successori di Saremar dopo la sua privatizzazione (misure 3 e 4), o ad entrambi (misure 5 e 6). Tuttavia, la privatizzazione di Saremar non è avvenuta come descritto e valutato in via preliminare ai considerando 149 e 150, 238-246 e 305 e 306 della decisione del 2012. Saremar è stata liquidata e i suoi attivi e l’affidamento del servizio pubblico sono stati oggetto di due procedure separate. |
(33) |
Ai sensi del diritto italiano (27), una volta che una società è messa in liquidazione, il suo patrimonio viene ceduto e i proventi della vendita sono trasferiti ai creditori, secondo il grado dei loro crediti nel passivo fallimentare. In tale contesto, la Commissione deve innanzitutto stabilire se sia ancora utile portare avanti l’indagine nei confronti di Saremar e, in caso contrario, deve stabilire se vi possa essere continuità economica tra Saremar e altre società, sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia. |
(34) |
Per quanto riguarda Saremar, la Commissione osserva innanzitutto che, il 15 gennaio 2015, a seguito della decisione del 2014, Saremar è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo ed è stato nominato un liquidatore. Ai sensi del diritto italiano, questa procedura mira normalmente a garantire il proseguimento delle attività commerciali. Tuttavia, la Commissione fa presente che, nel caso di specie, la società è stata ammessa a un concordato preventivo con cessione dei beni, vale a dire una procedura di liquidazione, concordata con i creditori, per la vendita dei beni della società e la cessazione delle sue attività, che prevede la prosecuzione di tali attività soltanto per un periodo limitato. Tale procedura è controllata da un giudice, che deve convalidare l’accordo tra i creditori. Nel caso di specie, la Commissione osserva che il 22 luglio 2015 il Tribunale di Cagliari ha convalidato l’accordo tra i creditori di Saremar, prevedendo una prosecuzione delle attività fino al 31 dicembre 2015 (cfr. considerando 27). Pertanto, la Commissione ritiene che la procedura scelta implicasse già che, al suo termine, Saremar sarebbe uscita dal mercato. |
(35) |
In effetti, la Commissione osserva che Saremar ha cessato tutte le attività economiche il 31 marzo 2016 (cfr. considerando 27), compresi i servizi di traghetto sulle rotte gestite sulla base di un contratto di servizio pubblico. Da allora il contratto di servizio pubblico è stato affidato a Delcomar e, parallelamente, le sue navi sono state vendute alla società Delcoservizi. Dopo la vendita degli attivi di Saremar, il 22 aprile 2016, il consiglio regionale della Sardegna ha ordinato la liquidazione della società con delibera n. 24/23. |
(36) |
Inoltre, l’Italia ha attuato correttamente la decisione del 2014, seppur con un certo ritardo. La richiesta di rimborso dell’aiuto di Stato di 10 824 309,69 EUR, maggiorata degli interessi di recupero, è stata debitamente registrata nel passivo fallimentare della società. Di tale importo, solo 4,4 milioni di EUR circa hanno potuto essere versati all’Italia dopo la vendita degli attivi di Saremar. Tuttavia, poiché la procedura di insolvenza di Saremar ha portato alla sua liquidazione e la società non svolge più alcuna attività (28), la Commissione ha chiuso provvisoriamente la procedura di recupero con lettera del 13 settembre 2017, inviata all’Italia. |
(37) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione osserva che Saremar non esercita alcuna attività economica da oltre cinque anni, che i suoi beni sono stati venduti e il suo personale è stato licenziato e che sarà cancellata dal registro delle imprese una volta conclusa la procedura di liquidazione. Qualsiasi possibile distorsione della concorrenza o incidenza sugli scambi delle misure di cui ai considerando 28 e 29 è venuta meno quando Saremar ha cessato l’attività. Inoltre, già la domanda di recupero di cui nella decisione del 2014 era stata soddisfatta solo in parte [per circa il 40 % dell’importo dovuto (cfr. i considerando 27 e 36)]. |
(38) |
In questo contesto, la Commissione osserva che gli obiettivi sopra menzionati di controllo degli aiuti di Stato e di recupero sono già soddisfatti: si evita la concessione di aiuti di Stato incompatibili e si garantisce che sia ripristinata la situazione precedente alla distorsione della concorrenza causata dagli aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno. Infatti Saremar non è più un operatore economico presente sul mercato ed è già in liquidazione e i crediti relativi agli aiuti di Stato sono stati soddisfatti a seguito della vendita dei beni della società, anche se solo parzialmente a causa della mancanza di fondi. Pertanto, non ha alcun senso portare avanti l’indagine nei confronti di Saremar. |
(39) |
Per quanto riguarda la questione della potenziale continuità economica tra Saremar e i suoi successori, secondo la giurisprudenza, possono essere presi in considerazione i seguenti fattori: l’oggetto del trasferimento (attivi e passivi, mantenimento della manodopera, vendite aggregate degli attivi), il prezzo del trasferimento, l’identità dei proprietari dell’impresa acquirente e di quella originaria, il momento in cui il trasferimento è stato realizzato (dopo l’inizio dell’indagine, l’avvio del procedimento o la decisione finale) e la logica economica dell’operazione (29). |
(40) |
In tale contesto, la Commissione osserva che, nell’ambito della procedura di recupero per l’esecuzione della decisione del 2014, ha già valutato se l’obbligo di rimborsare gli aiuti concessi a Saremar avrebbe dovuto essere esteso ad altre imprese alle quali il patrimonio o l’attività del beneficiario avrebbero potuto essere trasferiti. Infatti, nell’ambito di tale procedura di recupero, la Commissione ha ammesso che l’obbligo di recupero sarebbe stato diretto unicamente a Saremar, escludendo l’esistenza di una continuità economica con Delcomar o Delcoservizi (insieme, i «successori»), per i seguenti motivi:
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(41) |
Dalla chiusura in via provvisoria del caso di recupero, alla Commissione non sono pervenute informazioni tali da indurla a modificare la sua posizione al riguardo. Pertanto, sulla base delle informazioni disponibili, è possibile escludere la continuità economica tra Saremar e Delcomar o Delcoservizi, o entrambe. La Commissione continuerà a seguire la liquidazione di Saremar fino alla sua cancellazione dal registro delle imprese, che renderà possibile la chiusura definitiva della procedura di recupero per la decisione del 2014 (31). |
(42) |
In tale contesto, alla luce della liquidazione di Saremar e dell’assenza di continuità economica con i suoi successori, il procedimento di indagine formale sulle misure ancora in sospeso concesse a favore di Saremar o dei suoi successori, avviato ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, primo comma, TFUE, non ha più ragion d’essere. |
(43) |
La presente decisione non riguarda né pregiudica le altre questioni oggetto delle decisioni del 2011 e 2012 (32) o portate all’attenzione della Commissione dalle parti interessate nel corso dell’indagine avviata ai sensi di tali decisioni, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il procedimento avviato il 5 ottobre 2011 a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, primo comma, TFUE e prorogato il 19 dicembre 2012 nei confronti di Saremar e dei suoi successori è chiuso.
Articolo 2
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2021
Per la Commissione
Margrethe VESTAGER
Membro della Commissione
(1) GU C 28 dell’1.2.2012, pag. 18 e GU C 84 del 22.3.2013, pag. 58.
(2) GU C 306 del 23.10.1999, pag. 2. L’ex gruppo Tirrenia era costituito dalle società Tirrenia di Navigazione SpA, Adriatica SpA, Caremar – Campania Regionale Marittima SpA, Saremar – Sardegna Regionale Marittima SpA, Siremar – Sicilia Regionale Marittima SpA e Toremar – Toscana Regionale Marittima SpA.
(3) Decisione 2001/851/CE della Commissione, del 21 giugno 2001, relativa agli aiuti di Stato corrisposti dall’Italia alla compagnia marittima Tirrenia di Navigazione (GU L 318 del 4.12.2001, pag. 9).
(4) Decisione 2005/163/CE della Commissione, del 16 marzo 2004, relativa agli aiuti di stato corrisposti dall’Italia alle compagnie marittime Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar e Toremar (gruppo Tirrenia) (GU L 53 del 26.2.2005, pag. 29).
(5) In particolare: Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar e Toremar.
(6) Cause riunite T-265/04, T-292/04 e T-504/04, Tirrenia di Navigazione/Commissione, ECLI:EU:T:2009:48.
(7) GU C 28 dell’1.2.2012, pag. 18.
(8) Tutte le modifiche riguardavano misure concesse a favore di Saremar.
(9) GU C 84 del 22.3.2013, pag. 58.
(10) Decisione (UE) 2018/261 della Commissione, del 22 gennaio 2014, sulle misure di aiuto SA.32014 (2011/C), SA.32015 (2011/C), SA.32016 (2011/C) cui la Regione Sardegna ha dato esecuzione a favore di Saremar (GU L 49 del 22.2.2018, pag. 22).
(11) Causa T-219/14, Regione autonoma della Sardegna/Commissione, ECLI:EU:T:2017:266.
(12) Causa T-220/14, Saremar/Commissione, ECLI:EU:T:2017:267.
(13) Decisione (UE) 2020/1411 della Commissione, del 2 marzo 2020, relativa all’aiuto di Stato n. C 64/99 (ex NN 68/99) al quale l’Italia ha dato esecuzione a favore delle compagnie marittime Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar e Toremar (gruppo Tirrenia) (GU L 332 del 12.10.2020, pag. 1).
(14) Comunicazione della Commissione: disciplina dell’Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (GU C 8 dell’11.1.2012, pag. 15).
(15) Decisione (UE) 2020/1412 della Commissione, del 2 marzo 2020, relativa alle misure SA.32014, SA.32015, SA.32016 (11/C) (ex 11/NN) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di Tirrenia di Navigazione e della sua acquirente Compagnia Italiana di Navigazione (GU L 332 del 12.10.2020, pag. 45).
(16) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(17) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(18) Fintecna è interamente di proprietà del ministero dell’Economia e delle finanze ed è specializzata nella gestione di partecipazioni e processi di privatizzazione; inoltre, si occupa di progetti di razionalizzazione e ristrutturazione di società che incontrano difficoltà di natura industriale, finanziaria od organizzativa.
(19) Tale trasferimento è stato formalizzato il 1o giugno 2011.
(20) Articolo 19-ter, decimo comma, del decreto-legge 135/2009.
(21) Cfr. punti 130 e 133 della comunicazione della Commissione sul recupero degli aiuti di Stato illegali e incompatibili (GU C 247 del 23.7.2019, pag. 1).
(22) Ciò comprende il pagamento differito da parte di CIN di parte del prezzo di acquisto per l’acquisizione del ramo d’azienda di Tirrenia e diverse asserite misure supplementari di aiuto nel contesto della privatizzazione del ramo d’azienda di Siremar (ad esempio, la controgaranzia e l’aumento di capitale da parte dello Stato a favore di CdI).
(23) La decisione del 2014 indicava che questo progetto sarebbe stato valutato in una decisione separata.
(24) Sentenza della Corte di giustizia del 3 marzo 2020, Vodafone Magyarország, C-75/18, ECLI:EU:C:2020:139, punto 19.
(25) Sentenza della Corte di giustizia dell’11 dicembre 2012, Commissione/Spagna ( « Magefesa II »), C-610/10, ECLI:EU:C:2012:781, punto 105.
(26) Sentenza della Corte di giustizia del 17 gennaio 2018, Commissione/Grecia ( « United Textiles »), C-363/16, ECLI:EU:C:2018:12, punto 36.
(27) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni (anche denominata la Legge Fallimentare).
(28) Cfr. punto 129 della comunicazione della Commissione sul recupero degli aiuti di Stato illegali e incompatibili (GU C 247 del 23.7.2019, pag. 1).
(29) Causa T-121/15, Fortischem a.s./Commissione, ECLI:EU:T:2019:684, punto 208.
(30) In base alle informazioni a disposizione della Commissione, meno del 20 % della forza lavoro di Saremar sarebbe stata riassunta da Delcomar.
(31) Cfr. punti da 136 a 140 della comunicazione della Commissione sul recupero degli aiuti di Stato illegali e incompatibili (GU C 247 del 23.7.2019, pag. 1).
(32) Cfr. considerando 6 e 8 della presente decisione.