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Document 32021R1932

    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1932 del Consiglio del 9 novembre 2021 che attua l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

    ST/12898/2021/INIT

    GU L 396 del 10.11.2021, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1932/oj

    10.11.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 396/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1932 DEL CONSIGLIO

    del 9 novembre 2021

    che attua l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (1), in particolare l’articolo 21, paragrafo 2,

    vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 18 gennaio 2016 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2016/44.

    (2)

    In base a un riesame effettuato dal Consiglio la voce relativa a una persona inserita in elenco dovrebbe essere soppressa.

    (3)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato III del regolamento (UE) 2016/44,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato III del regolamento (UE) 2016/44 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2021

    Per il Consiglio

    Il presidente

    A. ŠIRCELJ


    (1)  GU L 12 del 19.1.2016, pag. 1.


    ALLEGATO

    Nel regolamento (UE) 2016/44, l’allegato III (Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’articolo 6, paragrafo 2), parte A (Persone), la voce 6 (relativa a AL-MAHMOUDI, Baghdadi) è soppressa.


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