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Document 32021R1932
Council Implementing Regulation (EU) 2021/1932 of 9 November 2021 implementing Article 21(2) of Regulation (EU) 2016/44 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1932 del Consiglio del 9 novembre 2021 che attua l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1932 del Consiglio del 9 novembre 2021 che attua l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
ST/12898/2021/INIT
GU L 396 del 10.11.2021, p. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32016R0044 | Eliminazione | allegato III parte A punto 6 | 11/11/2021 |
10.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 396/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1932 DEL CONSIGLIO
del 9 novembre 2021
che attua l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (1), in particolare l’articolo 21, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 18 gennaio 2016 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2016/44. |
(2) |
In base a un riesame effettuato dal Consiglio la voce relativa a una persona inserita in elenco dovrebbe essere soppressa. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato III del regolamento (UE) 2016/44, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato III del regolamento (UE) 2016/44 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2021
Per il Consiglio
Il presidente
A. ŠIRCELJ
ALLEGATO
Nel regolamento (UE) 2016/44, l’allegato III (Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’articolo 6, paragrafo 2), parte A (Persone), la voce 6 (relativa a AL-MAHMOUDI, Baghdadi) è soppressa.