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Document 32020R1666

    Regolamento (UE) 2020/1666 della Commissione del 10 novembre 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di includere un nuovo tipo di concimi CE nell’allegato I (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2020/7613

    GU L 377 del 11.11.2020, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1666/oj

    11.11.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 377/3


    REGOLAMENTO (UE) 2020/1666 DELLA COMMISSIONE

    del 10 novembre 2020

    che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di includere un nuovo tipo di concimi CE nell’allegato I

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Un fabbricante di chelato di calcio di acido imminodisuccinico («Ca-IDHA») ha inviato alla Commissione tramite le autorità polacche una richiesta di inserimento del Ca-IDHA come nuova voce nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003. Il Ca-IDHA è stato sviluppato per rispondere alle richieste del settore orticolo di sviluppare alternative alle fonti di calcio esistenti che, a determinate modalità d’impiego, possono provocare danni alle foglie in seguito alle applicazioni fogliari.

    (2)

    Il Ca-IDHA soddisfa i requisiti di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 2003/2003. Esso dovrebbe pertanto essere inserito nell’elenco dei tipi di concimi CE figurante nell’allegato I di tale regolamento.

    (3)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2003/2003.

    (4)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 32 del regolamento (CE) n. 2003/2003,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2020

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.


    ALLEGATO

    Nell’allegato I, tabella D, del regolamento (CE) n. 2003/2003 è inserita la seguente riga 2.3:

    «2.3

    Chelato di calcio di acido imminodisuccinico

    Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale chelato di calcio di acido imminodisuccinico, senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti d’origine animale o vegetale

    9 % CaO

    Calcio valutato come CaO, chelato da acido imminodisuccinico (IDHA) solubile in acqua.

     

    Calcio valutato come CaO, chelato da acido imminodisuccinico (IDHA) solubile in acqua»


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