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Document 32020R1362

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1362 della Commissione del 30 settembre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 per quanto riguarda le misure fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione di alcune piante da impianto di Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg e Acer shirasawanum Koidzumi, originarie della Nuova Zelanda

C/2020/6583

GU L 317 del 1.10.2020, p. 5–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1362/oj

1.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 317/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1362 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 per quanto riguarda le misure fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione di alcune piante da impianto di Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg e Acer shirasawanum Koidzumi, originarie della Nuova Zelanda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (2) ha istituito, sulla base di una valutazione preliminare dei rischi, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio.

(2)

A norma del regolamento (UE) 2016/2031 se, sulla base di una valutazione dei rischi, si conclude che una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto originari di un paese terzo, di un gruppo di paesi terzi o di una zona specifica dei paesi terzi in questione presentano un rischio connesso a organismi nocivi di livello inaccettabile, ma che tale rischio può essere ridotto a un livello accettabile applicando determinate misure, la Commissione è tenuta a rimuovere tale pianta, prodotto vegetale o altro oggetto dall’elenco di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 e ad aggiungerli all’elenco di cui all’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031.

(3)

Inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione (3) stabilisce misure fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati rimossi dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.

(4)

Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 figurano piante del genere Acer L. quali piante ad alto rischio.

(5)

Il 29 agosto 2019 la Nuova Zelanda ha presentato alla Commissione una richiesta di esportazione nell’Unione di piante da impianto, di uno-tre anni, innestate, anche a gemma, prive di foglie, a radice nuda, in riposo vegetativo appartenenti alle specie Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg e Acer shirasawanum Koidzumi («le piante specificate»). Tale richiesta era avallata dal relativo fascicolo tecnico.

(6)

Il 20 maggio 2020 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha pubblicato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi della merce per le piante di Acer spp. originarie della Nuova Zelanda (4). Essa ha individuato Eotetranychus sexmaculatus, Meloidogyne fallax, Oemona hirta e Platypus apicalis («gli organismi nocivi specificati») quali organismi nocivi pertinenti per le piante specificate, ha valutato le misure di attenuazione dei rischi descritte nel fascicolo per tali organismi nocivi e per ciascuno di essi ha stimato la probabilità di indennità in relazione alla merce in questione.

(7)

In seguito a tale parere, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1361 della Commissione (5) ha rimosso le piante specificate dall’elenco di piante ad alto rischio istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.

(8)

Inoltre, sulla base di tale parere, le misure necessarie per affrontare il rischio connesso agli organismi nocivi specificati possono essere adottate come prescrizioni fitosanitarie per l’importazione al fine di garantire la protezione fitosanitaria del territorio dell’Unione dall’introduzione nell’Unione delle piante specificate.

(9)

Per quanto riguarda Oemona hirta e Platypus apicalis, le misure descritte dalla Nuova Zelanda nel fascicolo sono ritenute sufficienti per ridurre a un livello accettabile il rischio derivante dall’introduzione nell’Unione delle piante specificate. È pertanto opportuno che le misure relative a questi due organismi nocivi si basino su quelle descritte dalla Nuova Zelanda nel fascicolo.

(10)

Per quanto riguarda Meloidogyne fallax, le misure descritte dalla Nuova Zelanda nel fascicolo sono in linea con le prescrizioni vigenti per i nematodi di cui all’allegato VII, punto 10, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (6), riguardanti gli alberi e gli arbusti da impianto.

(11)

Per quanto riguarda Eotetranychus sexmaculatus, si ritiene che la sola applicazione delle misure proposte dalla Nuova Zelanda nel fascicolo non possa ridurre a un livello accettabile il rischio derivante dall’introduzione nell’Unione delle piante specificate, dato che, secondo il parere dell’Autorità, permangono alcune incertezze. Il rischio derivante dall’introduzione nell’Unione delle piante specificate può essere ridotto a un livello accettabile affrontando le incertezze individuate, mediante l’applicazione di misure supplementari per quanto riguarda le dichiarazioni ufficiali e i certificati fitosanitari per tali piante. Le misure applicate dalla Nuova Zelanda nel fascicolo per quanto riguarda Eotetranychus sexmaculatus dovrebbero pertanto essere integrate da tali misure intese ad affrontare le incertezze.

(12)

Oemona hirta e Meloidogyne fallax figurano nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Eotetranychus sexmaculatus e Platypus apicalis non sono ancora stati inseriti nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, ma potrebbero soddisfare le condizioni per figurarvi a seguito di un’ulteriore valutazione dei rischi completa. Qualora si accerti che soddisfano tali condizioni, detti organismi nocivi saranno inseriti nell’elenco di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e le piante pertinenti saranno elencate nell’allegato VII del medesimo regolamento, unitamente alle rispettive misure, in base a una valutazione dei rischi completa relativa a tali organismi nocivi. Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 dovrebbe quindi essere riveduto di conseguenza.

(13)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213.

(14)

Al fine di rispettare gli obblighi dell’Unione derivanti dall’accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie dell’Organizzazione mondiale del commercio (7), l’importazione delle piante specificate dovrebbe riprendere nel più breve tempo possibile. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce misure fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione di alcune piante da impianto di Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg e Acer shirasawanum Koidzumi, originarie della Nuova Zelanda.

Articolo 2

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono richiesti certificati fitosanitari per l’introduzione nell’Unione, ai sensi dell’articolo 73 di detto regolamento (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 10).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione, del 21 agosto 2020, relativo alle misure fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati rimossi dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 (GU L 275 del 24.8.2020, pag. 5).

(4)  EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sulla salute dei vegetali), 2020. Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Acer spp. plants from New Zealand (Parere scientifico sulla valutazione dei rischi della merce per le piante di Acer spp. originarie della Nuova Zelanda). EFSA Journal 2020; 18(5): 6105. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6105.

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1361 della Commissione, del 30 settembre 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 per quanto riguarda le misure fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione di alcune piante da impianto di Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg e Acer shirasawanum Koidzumi, originarie della Nuova Zelanda (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

(7)  Accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (accordo SPS) dell’Organizzazione mondiale del commercio, https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm.


ALLEGATO

Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 sono aggiunti i punti seguenti:

"Piante, prodotti vegetali o altri oggetti

Codice NC

Paesi terzi di origine

Misure

4.

Piante da impianto, di uno-tre anni, innestate, anche a gemma, prive di foglie, a radice nuda, in riposo vegetativo di Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg e Acer shirasawanum Koidzumi

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

Nuova Zelanda

a)

Dichiarazione ufficiale che:

i)

le piante sono indenni da Eotetranychus sexmaculatus;

ii)

le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione che, unitamente ai siti di produzione che ne fanno parte, è registrato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine;

iii)

il sito di produzione è risultato indenne da Eotetranychus sexmaculatus nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni dall’inizio del ciclo di produzione completo; in caso di sospetto della presenza di Eotetranychus sexmaculatus nel sito di produzione, sono stati applicati trattamenti idonei per garantire l’assenza di tale organismo nocivo; è stata stabilita una zona circostante di 100 m, oggetto di indagini specifiche effettuate in momenti opportuni per rilevare la presenza di Eotetranychus sexmaculatus, e qualora tale organismo nocivo sia stato rilevato sulle piante ospiti, tali piante sono state immediatamente estirpate e distrutte;

iv)

è stato istituito un sistema atto ad assicurare che gli attrezzi e le macchine siano puliti per liberarli da terra e frammenti di piante e siano disinfettati in modo da garantire l’assenza di Eotetranychus sexmaculatus prima della loro introduzione in ciascun sito di produzione;

v)

al momento del raccolto, le piante sono state pulite e potate e sono state sottoposte a un’ispezione fitosanitaria ufficiale, consistente almeno in un esame visivo dettagliato, in particolare dei fusti e dei rami, per confermare l’assenza di Eotetranychus sexmaculatus;

vi)

immediatamente prima dell’esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un’ispezione ufficiale per rilevare la presenza di Eotetranychus sexmaculatus, in particolare nei fusti e nei rami, e le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione erano tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d’infestazione dell’1 % con un grado di affidabilità del 99 %.

b)

Sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,

i)

la seguente dichiarazione: «La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1362 della Commissione»;

ii)

l’indicazione relativa ai siti di produzione registrati.

5.

Piante da impianto, di uno-tre anni, innestate, anche a gemma, prive di foglie, a radice nuda, in riposo vegetativo di Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg e Acer shirasawanum Koidzumi

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

Nuova Zelanda

a)

Dichiarazione ufficiale che:

i)

le piante sono indenni da Oemona hirta e Platypus apicalis;

ii)

le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione che, unitamente ai siti di produzione che ne fanno parte, è registrato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine;

iii)

il sito di produzione è risultato indenne da Oemona hirta e Platypus apicalis nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni dall’inizio del ciclo di produzione completo; in caso di sospetto della presenza di Oemona hirta o Platypus apicalis nel sito di produzione, sono stati applicati trattamenti idonei per garantire l’assenza di tali organismi nocivi;

iv)

al momento del raccolto, le piante sono state pulite e sottoposte a un’ispezione ufficiale per confermare l’assenza di Oemona hirta e Platypus apicalis;

v)

immediatamente prima dell’esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un’ispezione ufficiale per rilevare la presenza di Oemona hirta e Platypus apicalis e le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione erano tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d’infestazione dell’1 % con un grado di affidabilità del 99 %.

b)

Sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,

i)

la seguente dichiarazione: «La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1362 della Commissione»;

ii)

l’indicazione relativa ai siti di produzione registrati."


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