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Document 32020R1292

    Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1292 della Commissione del 15 settembre 2020 recante misure volte ad impedire l’ingresso nell’Unione di Agrilus planipennis Fairmaire dall’Ucraina e che modifica l’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072

    C/2020/6192

    GU L 302 del 16.9.2020, p. 20–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/04/2022; abrogato da 32021R2285

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1292/oj

    16.9.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 302/20


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1292 DELLA COMMISSIONE

    del 15 settembre 2020

    recante misure volte ad impedire l’ingresso nell’Unione di Agrilus planipennis Fairmaire dall’Ucraina e che modifica l’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 41, paragrafo 2, e l’articolo 72, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’organismo nocivo Agrilus planipennis Fairmaire («l’organismo nocivo specificato») figura nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (2). È inoltre elencato come organismo nocivo prioritario nel regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione (3).

    (2)

    L’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 stabilisce le prescrizioni, in relazione all’organismo nocivo specificato, per l’importazione di determinati tipi di piante, legname e corteccia separata dal tronco dai paesi terzi in cui detto organismo nocivo è presente. A norma dell’allegato XI, parte A, del suddetto regolamento sono richiesti certificati fitosanitari per l’introduzione nell’Unione delle suddette piante e dei suddetti prodotti vegetali provenienti dai rispettivi paesi terzi di origine.

    (3)

    Nel novembre 2019 l’Ucraina ha confermato la prima scoperta ufficiale dell’organismo nocivo specificato nel suo territorio.

    (4)

    L’Ucraina non figura nell’elenco di paesi terzi dai quali sono consentite le importazioni nel territorio dell’Unione a norma dell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Dovrebbero pertanto essere adottate misure specifiche per impedire la possibile introduzione nell’Unione dell’organismo nocivo specificato presente su taluni tipi di piante, legname e corteccia separata dal tronco dall’Ucraina.

    (5)

    Tenuto conto del rischio fitosanitario rappresentato dall’organismo nocivo specificato, le piante, il legname e la corteccia separata dal tronco noti come ospiti del medesimo, quando sono introdotti nell’Unione, dovrebbero essere accompagnati da un certificato fitosanitario contenente una dichiarazione supplementare che attesti che sono originari di una zona indenne dall’organismo nocivo specificato. Tale dichiarazione supplementare dovrebbe essere redatta conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e trasmessa anticipatamente alla Commissione. Alcuni tipi di legname dovrebbero essere importati solo se è stato effettuato un trattamento appropriato o la rimozione della corteccia e parte dell’alburno esterno, al fine di garantire un livello più elevato di protezione fitosanitaria.

    (6)

    Poiché lo status dell’organismo nocivo specificato in Ucraina necessita di conferma ulteriore, si dovrebbero ottenere dati tecnici e scientifici supplementari per valutare il rischio fitosanitario che esso rappresenta per l’Unione. Tali dati devono essere ottenuti anche in relazione alla sua presenza in altri paesi terzi, al fine di aggiornare le rispettive misure elencate nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Le misure stabilite nel presente regolamento dovrebbero pertanto essere riesaminate quanto prima.

    (7)

    Anche l’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 dovrebbe essere modificato, affinché sia richiesto un certificato fitosanitario per l’introduzione dall’Ucraina nell’Unione delle rispettive piante e dei rispettivi prodotti vegetali.

    (8)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento stabilisce misure volte a impedire l’ingresso nell’Unione dell’organismo nocivo Agrilus planipennis Fairmaire dall’Ucraina.

    Articolo 2

    Introduzione nell’Unione di piante, legname e corteccia separata dal tronco originari dell’Ucraina

    Le piante, il legname e la corteccia separata dal tronco originari dell’Ucraina sono introdotti nell’Unione solo se conformi alle rispettive misure elencate nell’allegato.

    Articolo 3

    Modifica dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072

    L’allegato XI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è così modificato:

    a)

    al punto 3, alla voce «Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth e Ulmus davidiana Planch.», il testo della terza colonna è sostituito da «Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia, Stati Uniti, Taiwan e Ucraina»;

    b)

    al punto 11, alla voce «Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth e Ulmus davidiana Planch.», il testo della terza colonna è sostituito da «Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia, Stati Uniti, Taiwan e Ucraina»;

    c)

    al punto 12, alla voce «Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth e Ulmus davidiana Planch., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale», il testo della terza colonna è sostituito da «Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia, Stati Uniti, Taiwan e Ucraina».

    Articolo 4

    Riesame delle misure provvisorie

    Le misure stabilite nel presente regolamento sono intese ad affrontare rischi fitosanitari che non sono valutati in modo esaustivo e hanno carattere temporaneo.

    Tali misure sono riesaminate quanto prima e comunque entro un anno dalla data di adozione del presente regolamento.

    Articolo 5

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2020

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

    (3)  Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione, del 1o agosto 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l’elenco degli organismi nocivi prioritari (GU L 260 dell’11.10.2019, pag. 8).


    ALLEGATO

    Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti originari dell’Ucraina e delle corrispondenti misure per l’introduzione nel territorio dell’Unione, come disposto all’articolo 2

    Piante, prodotti vegetali o altri oggetti

    Codice NC

    Misure

    1.

    Piante di Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., eccetto i frutti e le sementi

    ex 0602 10 90

    ex 0602 20 20

    ex 0602 20 80

    ex 0602 90 41

    ex 0602 90 45

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 48

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    ex 0602 90 99

    ex 0604 20 90

    ex 1404 90 00

    Le piante devono soddisfare le due condizioni seguenti:

    a)

    essere accompagnate da un certificato fitosanitario attestante, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», che le piante sono originarie di una zona riconosciuta indenne da Agrilus planipennis Fairmaire, istituita dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante dell’Ucraina nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e distante almeno 100 km dalla zona nota più vicina in cui la presenza dell’organismo nocivo specificato è stata ufficialmente confermata;

    b)

    lo status di indennità di tale zona è stato comunicato alla Commissione in anticipo e per iscritto dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante dell’Ucraina.

    2.1.

    Legname di Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., eccetto in forma di:

    piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da detti alberi;

    materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della spedizione e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell’Unione, come il legname della spedizione,

    ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e mobili e altri oggetti di legno non trattato.

    ex 4401 12 00

    ex 4403 12 00

    ex 4403 99 00

    ex 4404 20 00

    ex 4406 12 00

    ex 4406 92 00

    4407 95 10

    4407 95 91

    4407 95 99

    ex 4407 99 27

    ex 4407 99 40

    ex 4407 99 90

    ex 4408 90 15

    ex 4408 90 35

    ex 4408 90 85

    ex 4408 90 95

    ex 4416 00 00

    ex 9406 10 00

    Il legname soddisfa una delle seguenti condizioni:

    a)

    essere accompagnato da un certificato fitosanitario attestante, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», che il legname è originario di una zona specificamente indicata, riconosciuta indenne da Agrilus planipennis Fairmaire, istituita dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante dell’Ucraina nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e distante almeno 100 km dalla zona nota più vicina in cui la presenza dell’organismo nocivo specificato è stata ufficialmente confermata, e lo status di indennità di tale zona è stato comunicato alla Commissione in anticipo e per iscritto dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante dell’Ucraina;

    b)

    essere accompagnato da un certificato fitosanitario attestante, alla rubrica «Dichiarazione supplementare» che la corteccia e almeno 2,5 cm dell’alburno esterno sono stati rimossi in un impianto autorizzato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante dell’Ucraina;

    c)

    essere accompagnato da un certificato fitosanitario attestante, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», che il legname è stato trattato con radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy in tutto lo spessore.

    2.2.

    Legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

    ex 4401 22 00

    ex 4401 40 10

    ex 4401 40 90

    Il legname soddisfa le due condizioni seguenti:

    a)

    essere accompagnato da un certificato fitosanitario attestante, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», che il legname è originario di una zona specificamente indicata, riconosciuta indenne da Agrilus planipennis Fairmaire, istituita dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante dell’Ucraina nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e distante almeno 100 km dalla zona nota più vicina in cui la presenza dell’organismo nocivo specificato è stata ufficialmente confermata;

    b)

    lo status di indennità di tale zona è stato comunicato alla Commissione in anticipo e per iscritto dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante dell’Ucraina.

    3.

    Corteccia separata dal tronco e oggetti di corteccia di Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

    ex 1404 90 00

    ex 4401 40 90

    La corteccia deve soddisfare le due condizioni seguenti:

    a)

    essere accompagnata da un certificato fitosanitario attestante, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», che la corteccia è originaria di una zona specificamente indicata, riconosciuta indenne da Agrilus planipennis Fairmaire, istituita dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante dell’Ucraina nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e distante almeno 100 km dalla zona nota più vicina in cui la presenza dell’organismo nocivo specificato è stata ufficialmente confermata;

    b)

    lo status di indennità di tale zona è stato comunicato alla Commissione in anticipo e per iscritto dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante dell’Ucraina.


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