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Document 32020R1273
Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1273 of 4 June 2020 amending and correcting Delegated Regulation (EU) 2019/980 supplementing Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council as regards the format, content, scrutiny and approval of the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market (Text with EEA relevance)
Regolamento delegato (UE) 2020/1273 della Commissione del 4 giugno 2020 che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2019/980 che integra il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato, il contenuto, il controllo e l’approvazione del prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento delegato (UE) 2020/1273 della Commissione del 4 giugno 2020 che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2019/980 che integra il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato, il contenuto, il controllo e l’approvazione del prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2020/3508
GU L 300 del 14.9.2020, p. 6–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32019R0980 | abrogazione | allegato 27 sezione 3 punto 3.1.17 | 17/09/2020 | |
Modifies | 32019R0980 | aggiunta | allegato 1 sezione 18 punto 18.3.1a | 17/09/2020 | |
Modifies | 32019R0980 | aggiunta | allegato 16 punto 7.3.a | 17/09/2020 | |
Modifies | 32019R0980 | aggiunta | allegato 24 sezione 5 punto 5.3.1a | 17/09/2020 | |
Modifies | 32019R0980 | aggiunta | allegato 25 sezione 5 punto 5.3.1a | 17/09/2020 | |
Modifies | 32019R0980 | aggiunta | allegato 26 sezione 4 punto 4.2 | 17/09/2020 | |
Modifies | 32019R0980 | aggiunta | allegato 26 sezione 6 | 17/09/2020 | |
Modifies | 32019R0980 | aggiunta | allegato 26 sezione 7 | 17/09/2020 | |
Modifies | 32019R0980 | aggiunta | allegato 27 sezione 3 punto 3.2 | 17/09/2020 | |
Modifies | 32019R0980 | aggiunta | allegato 27 sezione 6 | 17/09/2020 | |
Modifies | 32019R0980 | aggiunta | allegato 27 sezione 7 | 17/09/2020 | |
Modifies | 32019R0980 | aggiunta | allegato 3 sezione 11 punto 11.2.1a | 17/09/2020 | |
Modifies | 32019R0980 | aggiunta | allegato 6 sezione 11 punto 11.3.1a | 17/09/2020 | |
Modifies | 32019R0980 | aggiunta | allegato 7 sezione 11 punto 11.2.1a | 17/09/2020 | |
Modifies | 32019R0980 | aggiunta | allegato 8 sezione 10 punto 10.2.1a | 17/09/2020 | |
Modifies | 32019R0980 | aggiunta | allegato 9 sezione 8 punto 8.2.a.4 | 17/09/2020 | |
Modifies | 32019R0980 | aggiunta | articolo 32 paragrafo 1 lettera (p) | 17/09/2020 | |
Modifies | 32019R0980 | aggiunta | articolo 32 paragrafo 1 lettera (q) | 17/09/2020 | |
Modifies | 32019R0980 | aggiunta | articolo 46a | 17/09/2020 | |
Modifies | 32019R0980 | sostituzione | allegato 1 sezione 18 punto 18.3.1 | 17/09/2020 | |
Modifies | 32019R0980 | sostituzione | allegato 16 punto 4.1 | 17/09/2020 | |
Modifies | 32019R0980 | sostituzione | allegato 24 sezione 5 punto 5.3.1 | 17/09/2020 | |
Modifies | 32019R0980 | sostituzione | allegato 25 sezione 5 punto 5.3.1 | 17/09/2020 | |
Modifies | 32019R0980 | sostituzione | allegato 26 sezione 2 | 17/09/2020 | |
Modifies | 32019R0980 | sostituzione | allegato 3 sezione 11 punto 11.2.1 | 17/09/2020 | |
Modifies | 32019R0980 | sostituzione | allegato 4 testo | 17/09/2020 | |
Modifies | 32019R0980 | sostituzione | allegato 6 sezione 11 punto 11.3.1 | 17/09/2020 | |
Modifies | 32019R0980 | sostituzione | allegato 7 sezione 11 punto 11.2.1 | 17/09/2020 | |
Modifies | 32019R0980 | sostituzione | allegato 8 sezione 10 punto 10.2.1 | 17/09/2020 | |
Modifies | 32019R0980 | sostituzione | allegato 9 sezione 8 punto 8.2.a.3 | 17/09/2020 | |
Modifies | 32019R0980 | sostituzione | articolo 12 | 21/07/2019 | |
Modifies | 32019R0980 | sostituzione | articolo 13 | 21/07/2019 | |
Modifies | 32019R0980 | sostituzione | articolo 2 | 21/07/2019 | |
Modifies | 32019R0980 | sostituzione | articolo 24 paragrafo 4 | 21/07/2019 | |
Modifies | 32019R0980 | sostituzione | articolo 25 paragrafo 5 | 21/07/2019 | |
Modifies | 32019R0980 | sostituzione | articolo 28 | 21/07/2019 | |
Modifies | 32019R0980 | sostituzione | articolo 30 | 21/07/2019 | |
Modifies | 32019R0980 | sostituzione | articolo 32 paragrafo 1 lettera (e) | 17/09/2020 | |
Modifies | 32019R0980 | sostituzione | articolo 32 paragrafo 1 lettera (g) | 17/09/2020 | |
Modifies | 32019R0980 | sostituzione | articolo 33 paragrafo 7 | 21/07/2019 | |
Modifies | 32019R0980 | sostituzione | articolo 4 | 21/07/2019 | |
Modifies | 32019R0980 | sostituzione | articolo 42 paragrafo 2 lettera (g) | 21/07/2019 |
14.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 300/6 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1273 DELLA COMMISSIONE
del 4 giugno 2020
che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2019/980 che integra il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato, il contenuto, il controllo e l’approvazione del prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafi 1 e 2, l’articolo 14, paragrafo 3, e l’articolo 15, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione (2) stabilisce le informazioni che gli emittenti di titoli di capitale e di titoli diversi dai titoli di capitale sono tenuti a comunicare. I titoli diversi dai titoli di capitale sono soggetti a obblighi di informativa meno rigorosi dei titoli di capitale. Alcuni titoli di capitale, come determinati tipi di titoli convertibili o scambiabili e di strumenti derivati, sono simili ai titoli diversi dai titoli di capitale prima della conversione o prima dell’esercizio dei diritti che essi conferiscono. È pertanto opportuno assoggettare gli emittenti di questi titoli convertibili o scambiabili e strumenti derivati alle norme in materia di informativa più leggere applicabili ai titoli diversi dai titoli di capitale. |
(2) |
A norma del regolamento (UE) 2017/1129 gli emittenti possono utilizzare un documento di registrazione universale per pubblicare la relazione finanziaria annuale prescritta dalla direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Il regolamento delegato (UE) 2019/980 impone agli emittenti che si avvalgono di questa possibilità di fornire tutto il documento di registrazione universale in formato XHTML (Extensible Hypertext Markup Language), il che rappresenta un onere amministrativo sproporzionato. L’articolo 24, paragrafo 4, e l’articolo 25, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/980 dovrebbero pertanto essere modificati per consentire agli emittenti di presentare solo le informazioni contenute nella relazione finanziaria annuale in formato XHTML. |
(3) |
La sezione 3 del capo II del regolamento delegato (UE) 2019/980, relativa alle informazioni supplementari da includere nel prospetto, si applica a tutti i tipi di prospetto, compreso il prospetto UE della crescita. Poiché il prospetto UE della crescita deve rispettare un formato standardizzato e una sequenza, è necessario chiarire l’ordine di pubblicazione degli elementi di informazione relativi agli strumenti derivati e, ove applicabile, alle azioni sottostanti e/o alle informazioni da comunicare se il consenso all’utilizzo del prospetto è dato a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129. È opportuno aggiornare di conseguenza l’articolo 32 del regolamento delegato (UE) 2019/980 e gli allegati 26 e 27 del medesimo regolamento. |
(4) |
L’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha modificato l’allegato V del regolamento (UE) 2017/1129 rendendo l’obbligo di pubblicare la dichiarazione relativa al capitale circolante nel prospetto UE della crescita applicabile a tutti gli emittenti di titoli di capitale, indipendentemente dalla loro capitalizzazione di mercato. È opportuno modificare di conseguenza l’articolo 32, paragrafo 1, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2019/980 e l’allegato 26 del medesimo regolamento. |
(5) |
Gli allegati 1, 3, da 6 a 9, 24 e 25 del regolamento delegato (UE) 2019/980 impongono, per la maggior parte dei titoli di capitale e dei titoli diversi dai titoli di capitale, che le informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi passati siano sottoposte a revisione contabile indipendente e che la relazione di revisione sia redatta conformemente alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e al regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Tali allegati prevedono altresì che, qualora non si applichino la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014 e qualora i revisori legali si siano rifiutati di redigere le relazioni di revisione sulle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati ovvero qualora le relazioni contengano rilievi, modifiche di pareri, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni, tali rilievi, modifiche, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni devono essere riprodotti integralmente e motivati. Per consentire agli investitori di assumere decisioni di investimento informate, è opportuno assoggettare gli emittenti ai suddetti obblighi di informativa, indipendentemente dall’applicazione della direttiva 2006/43/CE o del regolamento (UE) n. 537/2014. È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati 1, 3, da 6 a 9, 24 e 25 del regolamento delegato (UE) 2019/980. |
(6) |
Se è applicabile il regime di informativa semplificato per le emissioni secondarie, l’allegato 4 del regolamento delegato (UE) 2019/980 impone agli organismi di investimento collettivo di fornire le informazioni indicate in talune sezioni e in taluni punti dell’allegato 3. Al fine di allineare gli obblighi di informativa a quelli previsti per le emissioni primarie, l’elenco di sezioni e punti dovrebbe essere modificato per includere le informazioni sui principali contratti ed escludere le informazioni finanziarie proforma. |
(7) |
Nella nota informativa per le emissioni secondarie di titoli diversi dai titoli di capitale, la descrizione del tipo, della classe e dell’ammontare dei titoli offerti o ammessi alla negoziazione dovrebbe essere classificata nella categoria B come per le emissioni primarie, in quanto non tutti i dettagli relativi a tali informazioni sono noti al momento dell’approvazione del prospetto di base. Inoltre, al fine di allineare gli obblighi di informativa a quelli previsti per le emissioni primarie, è necessario chiarire che, per le emissioni secondarie di titoli diversi dai titoli di capitale destinati agli investitori al dettaglio, se la nota di sintesi del prospetto è in parte sostituita dalle informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 3, lettere da c) a i), del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), tali informazioni dovrebbero figurare anche nella nota informativa sui titoli. L’allegato 16 del regolamento delegato (UE) 2019/980 dovrebbe essere modificato di conseguenza. |
(8) |
L’articolo 33, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2019/980 fa erroneamente riferimento all’allegato 22, anziché all’allegato 23, del medesimo regolamento; è pertanto opportuno rettificare tale errore. |
(9) |
L’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1129 prescrive che il documento di registrazione o il documento di registrazione universale notificato a norma del paragrafo 2 contenga un’appendice in cui figurino le informazioni fondamentali sull’emittente di cui all’articolo 7, paragrafo 6, del medesimo regolamento. L’articolo 42, paragrafo 2, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2019/980 prevede, per errore, che tale appendice sia presentata in ogni caso e non solo nel caso in cui tale appendice sia richiesta; è pertanto opportuno rettificare tale errore. |
(10) |
Il regolamento (UE) 2017/1129 e il regolamento delegato (UE) 2019/980 hanno iniziato ad applicarsi a decorrere dal 21 luglio 2019. Per ragioni di certezza del diritto e per garantire che gli emittenti non siano soggetti a inutili oneri amministrativi, l’articolo 1, punti da 1 a 8, e l’articolo 2 del presente regolamento delegato dovrebbero avere la stessa data di applicazione del regolamento (UE) 2017/1129 e del regolamento delegato (UE) 2019/980. |
(11) |
Ai fini della certezza del diritto, i prospetti approvati tra il 21 luglio 2019 e il 16 settembre 2020 dovrebbero continuare a essere validi fino al termine del loro periodo di validità, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/980
Il regolamento delegato (UE) 2019/980 è così modificato:
1) |
l’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Documento di registrazione per i titoli di capitale 1. Per i titoli di capitale, il documento di registrazione contiene le informazioni di cui all’allegato 1 del presente regolamento, a meno che sia redatto in conformità dell’articolo 9, 14 o 15 del regolamento (UE) 2017/1129. 2. In deroga al paragrafo 1, per i titoli seguenti, se tali titoli non sono azioni o altri valori mobiliari equivalenti ad azioni, il documento di registrazione può essere redatto ai sensi dell’articolo 7 del presente regolamento per i titoli destinati agli investitori al dettaglio o dell’articolo 8 del presente regolamento per i titoli destinati agli investitori all’ingrosso:
|
2) |
l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Documento di registrazione per le emissioni secondarie di titoli di capitale 1. Il documento di registrazione specifico per i titoli di capitale redatto in conformità dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2017/1129 contiene le informazioni di cui all’allegato 3 del presente regolamento. 2. In deroga al paragrafo 1, per i titoli seguenti, se tali titoli non sono azioni o altri valori mobiliari equivalenti ad azioni, il documento di registrazione può essere redatto ai sensi dell’articolo 9:
|
3) |
l’articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 Nota informativa per titoli di capitale o quote emessi da organismi di investimento collettivo di tipo chiuso 1. Per i titoli di capitale o le quote emessi da organismi di investimento collettivo di tipo chiuso, la nota informativa sui titoli contiene le informazioni di cui all’allegato 11 del presente regolamento, a meno che sia redatta in conformità dell’articolo 14 o 15 del regolamento (UE) 2017/1129. 2. In deroga al paragrafo 1, per i titoli di cui all’articolo 19, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 20, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, se tali titoli non sono azioni o altri valori mobiliari equivalenti ad azioni, la nota informativa è redatta ai sensi dell’articolo 15 del presente regolamento per i titoli destinati agli investitori al dettaglio o dell’articolo 16 del presente regolamento per i titoli destinati agli investitori all’ingrosso.»; |
4) |
l’articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 Nota informativa per le emissioni secondarie di titoli di capitale o quote emessi da organismi di investimento collettivo di tipo chiuso 1. La nota informativa specifica per i titoli di capitale o le quote emessi da organismi di investimento collettivo di tipo chiuso redatta in conformità dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2017/1129 contiene le informazioni di cui all’allegato 12 del presente regolamento. 2. In deroga al paragrafo 1, per i titoli di cui all’articolo 19, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 20, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, se tali titoli non sono azioni o altri valori mobiliari equivalenti ad azioni, la nota informativa specifica è redatta ai sensi dell’articolo 17 del presente regolamento.»; |
5) |
all’articolo 24, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
(*1) Regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione (GU L 143 del 29.5.2019, pag. 1).»;" |
6) |
all’articolo 25, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
|
7) |
l’articolo 28 è sostituito dal seguente: «Articolo 28 Documento di registrazione del prospetto UE della crescita per i titoli di capitale 1. Il documento di registrazione specifico per i titoli di capitale redatto in conformità dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2017/1129 contiene le informazioni di cui all’allegato 24 del presente regolamento. 2. In deroga al paragrafo 1, per i titoli seguenti, se tali titoli non sono azioni o altri valori mobiliari equivalenti ad azioni, il documento di registrazione specifico può essere redatto ai sensi dell’articolo 29 del presente regolamento:
|
8) |
l’articolo 30 è sostituito dal seguente: «Articolo 30 Nota informativa del prospetto UE della crescita per i titoli di capitale 1. La nota informativa specifica per i titoli di capitale redatta in conformità dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2017/1129 contiene le informazioni di cui all’allegato 26 del presente regolamento. 2. In deroga al paragrafo 1, per i titoli di cui all’articolo 19, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 20, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, se tali titoli non sono azioni o altri valori mobiliari equivalenti ad azioni, la nota informativa specifica è redatta ai sensi dell’articolo 31 del presente regolamento.»; |
9) |
all’articolo 32, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
|
10) |
all’articolo 32, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
|
11) |
all’articolo 32, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere p) e q):
|
12) |
è inserito il seguente articolo 46 bis: «Articolo 46 bis Prospetti approvati tra il 21 luglio 2019 e il 16 settembre 2020 I prospetti approvati tra il 21 luglio 2019 e il 16 settembre 2020 continuano a essere validi fino al termine del loro periodo di validità.»; |
13) |
l’allegato 1 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento; |
14) |
l’allegato 3 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento; |
15) |
l’allegato 4 è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento; |
16) |
l’allegato 6 è modificato conformemente all’allegato IV del presente regolamento; |
17) |
l’allegato 7 è modificato conformemente all’allegato V del presente regolamento; |
18) |
l’allegato 8 è modificato conformemente all’allegato VI del presente regolamento; |
19) |
l’allegato 9 è modificato conformemente all’allegato VII del presente regolamento; |
20) |
l’allegato 16 è modificato conformemente all’allegato VIII del presente regolamento; |
21) |
l’allegato 24 è modificato conformemente all’allegato IX del presente regolamento; |
22) |
l’allegato 25 è modificato conformemente all’allegato X del presente regolamento; |
23) |
l’allegato 26 è modificato conformemente all’allegato XI del presente regolamento; |
24) |
l’allegato 27 è modificato conformemente all’allegato XII del presente regolamento. |
Articolo 2
Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2019/980
1) |
All’articolo 33 del regolamento delegato (UE) 2019/980, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
|
2) |
all’articolo 42, paragrafo 2, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
|
Articolo 3
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Tuttavia, l’articolo 1, punti da 1 a 8, e l’articolo 2 si applicano a decorrere dal 21 luglio 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12.
(2) Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato, il contenuto, il controllo e l’approvazione del prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione (GU L 166 del 21.6.2019, pag. 26).
(3) Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).
(4) Regolamento (UE) 2019/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 2014/65/UE e i regolamenti (UE) n. 596/2014 e (UE) 2017/1129 per quanto riguarda la promozione dell’uso dei mercati di crescita per le PMI (GU L 320 dell’11.12.2019, pag. 1).
(5) Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).
(6) Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77).
(7) Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).
ALLEGATO I
L’allegato 1, sezione 18, è così modificato:
1) |
il punto 18.3.1 è sostituito dal seguente:
|
2) |
è inserito il seguente punto 18.3.1.a:
|
ALLEGATO II
L’allegato 3, sezione 11, è così modificato:
1) |
il punto 11.2.1 è sostituito dal seguente:
|
2) |
è inserito il seguente punto 11.2.1.a:
|
ALLEGATO III
Nell’allegato 4, l’introduzione che precede la sezione 1 è sostituita dalla seguente:
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«Oltre alle informazioni richieste nel presente allegato, l’organismo di investimento collettivo deve fornire le informazioni richieste nelle sezioni/nei punti 1, 2, 3, 4, 6, 7.1, 7.2.1, 8.4, 9 (limitando la descrizione del contesto normativo in cui l’emittente opera unicamente al contesto normativo pertinente per gli investimenti dell’emittente), 11, 12, 13, 14, 15.2, 16, 17, 18 (ad eccezione delle informazioni finanziarie proforma), 19, 20 e 21 dell’allegato 1 del presente regolamento oppure, se l’organismo di investimento collettivo soddisfa i requisiti di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, le informazioni di cui alle sezioni/ai punti 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 (ad eccezione delle informazioni finanziarie proforma), 12, 13, 14 e 15 dell’allegato 3 del presente regolamento. Se le quote sono emesse da un organismo di investimento collettivo costituito come fondo comune gestito da un gestore di fondi, le informazioni di cui alle sezioni/ai punti 6, 12, 13, 14, 15.2, 16 e 20 dell’allegato 1 del presente regolamento devono essere comunicate in relazione al gestore del fondo, mentre le informazioni di cui ai punti 2, 4 e 18 dell’allegato 1 del presente regolamento devono essere comunicate in relazione sia al fondo che al gestore del fondo.» |
ALLEGATO IV
L’allegato 6, sezione 11, è così modificato:
1) |
il punto 11.3.1 è sostituito dal seguente:
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2) |
è inserito il seguente punto 11.3.1.a:
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ALLEGATO V
L’allegato 7, sezione 11, è così modificato:
1) |
il punto 11.2.1 è sostituito dal seguente:
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2) |
è inserito il seguente punto 11.2.1.a:
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ALLEGATO VI
L’allegato 8, sezione 10, è così modificato:
1) |
il punto 10.2.1 è sostituito dal seguente:
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2) |
è inserito il seguente punto 10.2.1.a:
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ALLEGATO VII
L’allegato 9, sezione 8, è così modificato:
1) |
il punto 8.2.a.3 è sostituito dal seguente:
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2) |
è inserito il seguente punto 8.2.a.4:
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ALLEGATO VIII
L’allegato 16 è così modificato:
1) |
il punto 4.1 è sostituito dal seguente:
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2) |
è inserito il seguente punto 7.3.a:
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ALLEGATO IX
L’allegato 24, sezione 5, è così modificato:
1) |
il punto 5.3.1 è sostituito dal seguente:
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2) |
è inserito il seguente punto 5.3.1.a:
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ALLEGATO X
L’allegato 25, sezione 5, è così modificato:
1) |
il punto 5.3.1 è sostituito dal seguente:
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2) |
è inserito il seguente punto 5.3.1.a:
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ALLEGATO XI
L’allegato 26 è così modificato:
1) |
la sezione 2 è sostituita dalla seguente:
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2) |
è inserito il seguente punto 4.2:
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3) |
sono aggiunte le seguenti sezioni 6 e 7:
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ALLEGATO XII
L’allegato 27 è così modificato:
1) |
la sezione 3 è modificata come segue:
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2) |
sono aggiunte le seguenti sezioni 6 e 7:
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