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Document 32019R0986
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/986 of 7 March 2019 amending Annexes I and II to Regulation (EU) No 510/2011 of the European Parliament and of the Council as regards the monitoring of CO2 emissions from new light commercial vehicles type-approved in a multi-stage process (Text with EEA relevance.)
Regolamento delegato (UE) 2019/986 della Commissione, del 7 marzo 2019, che modifica gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri nuovi omologati con un sistema a più fasi (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Regolamento delegato (UE) 2019/986 della Commissione, del 7 marzo 2019, che modifica gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri nuovi omologati con un sistema a più fasi (Testo rilevante ai fini del SEE.)
C/2019/1710
GU L 160 del 18.6.2019, p. 3–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019; abrog. impl. da 32019R0631
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32011R0510 | abrogazione | allegato II parte A punto 1.2 | 01/01/2021 | |
Modifies | 32011R0510 | aggiunta | allegato I punto 1 lettera (c) P | 08/07/2019 | |
Modifies | 32011R0510 | aggiunta | allegato II parte A punto 1a | 08/07/2019 | |
Modifies | 32011R0510 | aggiunta | allegato II parte A punto 1a.1 | 08/07/2019 | |
Modifies | 32011R0510 | aggiunta | allegato II parte A punto 1b | 08/07/2019 | |
Modifies | 32011R0510 | aggiunta | allegato II parte A punto 1c | 08/07/2019 | |
Modifies | 32011R0510 | sostituzione | allegato II parte A punto 2 | 08/07/2019 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32019R0631 | 01/01/2020 |
18.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 160/3 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/986 DELLA COMMISSIONE
del 7 marzo 2019
che modifica gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri nuovi omologati con un sistema a più fasi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 9, secondo comma, e l'articolo 13, paragrafo 6, quarto comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A decorrere dal 1o settembre 2019 tutti i veicoli leggeri saranno soggetti a una nuova procedura regolamentare di prova per la misurazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli leggeri, ossia la procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (World Harmonised Light Vehicles Test Procedure — WLTP) introdotta dal regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione (2), che sostituisce il nuovo ciclo di guida europeo (NEDC) di cui al regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (3). È dunque opportuno definire una nuova metodologia per determinare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante dei veicoli N1 omologati con un sistema a più fasi («veicoli omologati in più fasi»). |
(2) |
A norma del regolamento (UE) n. 510/2011, le emissioni specifiche di CO2 dei veicoli omologati in più fasi sono attribuite al costruttore del veicolo di base. Per consentire al costruttore del veicolo di base di pianificare efficacemente e con sufficiente certezza la sua conformità con i suoi obiettivi per le emissioni specifiche, è opportuno stabilire una metodologia che assicuri che le emissioni di CO2 e la massa del veicolo di base incompleto che saranno assegnate al costruttore siano note al momento della produzione e vendita del veicolo incompleto e non soltanto nel momento in cui il costruttore della fase finale immette sul mercato il veicolo completato. |
(3) |
Al momento di definire le emissioni di CO2 del veicolo di base incompleto è opportuno utilizzare il metodo di interpolazione previsto dal regolamento (UE) 2017/1151, nel quale i valori di ingresso specifici dovrebbero essere concepiti in modo da produrre valori di emissioni di CO2 e di massa quanto più possibile rappresentativi dei valori successivamente determinati per il veicolo completato finale. Per garantire coerenza, il calcolo dell'obiettivo per le emissioni specifiche del costruttore del veicolo di base dovrebbe tenere conto dei valori di massa determinati a tal fine. |
(4) |
Il costruttore del veicolo di base dovrebbe comunicare alla Commissione sia i valori di ingresso utilizzati per il metodo di interpolazione sia i valori delle emissioni di CO2 e di massa del veicolo di base incompleto. Allo stesso tempo gli Stati membri dovrebbero continuare a comunicare alla Commissione le emissioni specifiche di CO2 e la massa dei veicoli completati finali. |
(5) |
Sulla base dei dati comunicati la Commissione dovrebbe valutare costantemente la rappresentatività dei valori delle emissioni di CO2 dei veicoli di base e informare i costruttori delle eventuali divergenze riscontrate. In caso emerga una divergenza significativa e persistente tra le emissioni specifiche medie di CO2 del veicolo completato finale e la media dei valori di controllo delle emissioni di CO2 determinati per il costruttore del veicolo di base, al fine di determinare se il costruttore rispetta i suoi obiettivi per le emissioni specifiche si dovrebbero utilizzare i valori relativi ai veicoli completati finali. |
(6) |
È opportuno quindi modificare di conseguenza gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 510/2011, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 510/2011 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1o giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).
ALLEGATO
Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 510/2011 sono così modificati:
(1) |
Nell'allegato I, al punto 1, lettera c), è aggiunto il seguente paragrafo: «Nel caso dei veicoli omologati in più fasi incompleti di cui all'allegato II, parte A, punto 1 bis, al posto del valore M si utilizza la massa di monitoraggio (Mmon). La massa di monitoraggio è calcolata in base alla seguente formula:
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(2) |
Nell'allegato II, la parte A è così modificata:
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