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Document 32019R0522
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/522 of 27 March 2019 amending Implementing Regulation (EU) No 1191/2014 as regards the reporting of data on production and on imports and exports of polyols containing hydrofluorocarbons pursuant to Article 19 of Regulation (EU) No 517/2014
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/522 della Commissione, del 27 marzo 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 per quanto riguarda la comunicazione dei dati sulla produzione, le importazioni e le esportazioni di polioli contenenti idrofluorocarburi a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/522 della Commissione, del 27 marzo 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 per quanto riguarda la comunicazione dei dati sulla produzione, le importazioni e le esportazioni di polioli contenenti idrofluorocarburi a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014
C/2019/2206
GU L 86 del 28.3.2019, p. 37–40
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 24/09/2024; abrog. impl. da 32024R2195
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32014R1191 | aggiunta | allegato sezione 2 tabella TEXT | 17/04/2019 | |
Modifies | 32014R1191 | aggiunta | allegato sezione 3 tabella TEXT | 17/04/2019 | |
Modifies | 32014R1191 | sostituzione | allegato sezione 1 tabella | 17/04/2019 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32024R2195 | 25/09/2024 |
28.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 86/37 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/522 DELLA COMMISSIONE
del 27 marzo 2019
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 per quanto riguarda la comunicazione dei dati sulla produzione, le importazioni e le esportazioni di polioli contenenti idrofluorocarburi a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione (2) precisa il formato e le modalità di trasmissione della relazione a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 riguardo all'uso di determinati gas fluorurati a effetto serra come materia prima o nel caso in cui prodotti o apparecchiature contenenti questi gas siano immessi sul mercato da produttori, importatori ed esportatori di tali gas e da imprese che li distruggono. |
(2) |
La decisione XXX/10 (3) delle parti del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono allegato alla convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono (4) («protocollo di Montreal») definisce i moduli riveduti da utilizzare per riferire in merito alle sostanze controllate, inclusa la sottoproduzione di trifluorometano (HFC-23) e le importazioni ed esportazioni di polioli contenenti idrofluorocarburi, in seguito all'entrata in vigore a livello mondiale, il 1o gennaio 2019, dell'emendamento di Kigali al suddetto protocollo, avente per oggetto la riduzione graduale degli idrofluorocarburi (HFC) (5). |
(3) |
È opportuno modificare il formato della comunicazione di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 al fine di allinearlo a quello stabilito nella decisione XXX/10 adottata dalle parti del protocollo di Montreal. Ciò consentirebbe all'Unione di rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dal protocollo di Montreal. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2014, che determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra (GU L 318 del 5.11.2014, pag. 5).
(3) Decisione XXX/10 delle parti del protocollo di Montreal, adottata il 9 novembre 2018.
(4) Decisione 88/540/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1988, relativa alla conclusione della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 297 del 31.10.1988, pag. 8).
(5) Decisione XXVIII/1 delle parti del protocollo di Montreal, adottata il 15 ottobre 2016.
ALLEGATO
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 è così modificato:
1) |
nella sezione 1 la tabella è sostituita dalla seguente:
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2) |
nella sezione 2, nella tabella è aggiunta la seguente riga 2F:
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3) |
nella sezione 3, nella tabella è aggiunta la seguente riga 3 J:
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