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Document 32019R0148

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/148 della Commissione, del 30 gennaio 2019, concernente la non approvazione della sostanza attiva propanil in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (Testo rilevante ai fini del SEE.)

C/2019/612

GU L 27 del 31.1.2019, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/148/oj

31.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 27/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/148 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2019

concernente la non approvazione della sostanza attiva propanil in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 28 dicembre 2015 la società UPL Europe Ltd ha presentato all'Italia una domanda di approvazione della sostanza attiva propanil.

(2)

In conformità all'articolo 9, paragrafo 3, del suddetto regolamento, il 29 febbraio 2016 lo Stato membro relatore ha informato il richiedente, gli altri Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») in merito all'ammissibilità della domanda.

(3)

Gli effetti della sostanza attiva in questione sulla salute umana e animale e sull'ambiente sono stati valutati, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009, per gli impieghi proposti dal richiedente. Il 14 luglio 2017 lo Stato membro relatore ha presentato un progetto di rapporto di valutazione alla Commissione e all'Autorità.

(4)

Il progetto di rapporto di valutazione è stato esaminato dagli Stati membri e dall'Autorità. Il 6 settembre 2018 quest'ultima ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sulla valutazione del rischio della sostanza attiva propanil come antiparassitario (2).

(5)

Con lettera del 14 settembre 2018 la società UPL Europe Ltd ha ritirato la domanda di approvazione del propanil.

(6)

Dato il ritiro della domanda non è opportuno approvare il propanil.

(7)

Il presente regolamento non pregiudica la presentazione di un'ulteriore domanda relativa al propanil a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva propanil non è approvata.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance propanil (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva propanil come antiparassitario). EFSA Journal 2018;16(12):5418, 27 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5418.


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