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Document 32018R2034

    Regolamento delegato (UE) 2018/2034 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che istituisce per il periodo 2019-2021 un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali

    C/2018/6789

    GU L 327 del 21.12.2018, p. 8–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019; abrogato da 32019R2239

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/2034/oj

    21.12.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 327/8


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/2034 DELLA COMMISSIONE

    del 18 ottobre 2018

    che istituisce per il periodo 2019-2021 un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, e l'articolo 18, paragrafi 1 e 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura.

    (2)

    Al fine di attuare l'obbligo di sbarco, l'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante un atto delegato, per un periodo iniziale non superiore a tre anni rinnovabile per un ulteriore periodo complessivo di tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i consigli consultivi competenti.

    (3)

    Il regolamento delegato (UE) 2015/2438 della Commissione (2) ha istituito un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali per il periodo 2016-2018 a seguito di una raccomandazione comune presentata alla Commissione da Belgio, Spagna, Francia, Irlanda, Paesi Bassi e Regno Unito. Tale regolamento è stato abrogato e sostituito dal regolamento delegato (UE) 2016/2375 della Commissione (3).

    (4)

    Il regolamento delegato (UE) 2016/2375 ha istituito un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali per il periodo 2017-2018 a seguito di una nuova raccomandazione comune presentata da Belgio, Spagna, Francia, Irlanda, Paesi Bassi e Regno Unito. Tale regolamento è stato abrogato e sostituito dal regolamento delegato (UE) 2018/46 della Commissione (4).

    (5)

    Il regolamento delegato (UE) 2018/46 della Commissione ha istituito un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale e in acque profonde nelle acque nordoccidentali per il 2018 a seguito di una raccomandazione comune presentata da Belgio, Spagna, Francia, Irlanda, Paesi Bassi e Regno Unito.

    (6)

    Il Belgio, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, i Paesi Bassi e il Regno Unito hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nelle acque nordoccidentali. Il 31 maggio 2018, previa consultazione del Consiglio consultivo per le acque nordoccidentali e del Consiglio consultivo per gli stock pelagici, tali Stati membri hanno presentato alla Commissione una nuova raccomandazione comune riguardante un piano in materia di rigetti per talune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali per il periodo 2019-2021. La raccomandazione comune è stata modificata il 30 agosto 2018.

    (7)

    Gli organismi scientifici competenti hanno fornito contributi scientifici che sono stati esaminati dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) (5). L'11 settembre 2018 si è svolta, con la partecipazione di rappresentanti dei 28 Stati membri, della Commissione e del Parlamento europeo in qualità di osservatore, una riunione di un gruppo di esperti in cui sono state discusse le misure in questione. Per alcuni stock, come la passera di mare, lo CSTEP ha constatato che il tasso di sopravvivenza dei singoli esemplari non era probabilmente così attendibile come quello riscontrato per altre specie. La Commissione, tuttavia, aveva considerato l'impatto relativo di tale esenzione sull'intero stock, rispetto ai singoli esemplari, e lo aveva conciliato con la necessità di proseguire l'attività di pesca per poter raccogliere i dati che avrebbero permesso di rispondere alle osservazioni formulate dallo CSTEP. La Commissione ritiene che, nel caso in cui la quantità relativa dei rigetti morti sia piuttosto bassa, concedere esenzioni su base temporanea sia un approccio prudente e pragmatico alla gestione della pesca, in quanto non sarebbe altrimenti possibile raccogliere i dati indispensabili per una gestione corretta e consapevole dei rigetti in vista della piena entrata in vigore dell'obbligo di sbarco.

    (8)

    Il regolamento delegato (UE) 2018/46 ha introdotto un'esenzione dall'obbligo di sbarco legata al tasso di sopravvivenza, come stabilito all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013, per lo scampo catturato con nasse o trappole nelle sottozone CIEM 6 e 7 sulla base di prove scientifiche dei tassi di sopravvivenza. Tali prove sono state valutate negli anni precedenti e lo CSTEP ha concluso (6) che l'esenzione è giustificata. La nuova raccomandazione comune propone che tale esenzione continui a essere applicata. Dato che le circostanze non sono cambiate, tale esenzione dovrebbe essere mantenuta nel piano in materia di rigetti per il periodo 2019-2021.

    (9)

    Il regolamento delegato (UE) 2018/46 ha introdotto un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per la sogliola di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione catturata con reti da traino a divergenti aventi dimensioni di maglia del sacco comprese tra 80 e 99 mm nella divisione CIEM 7d entro sei miglia nautiche dalla costa e all'esterno di zone di riproduzione designate, sulla base di prove scientifiche che dimostrano i tassi di sopravvivenza dei rigetti. Tali prove, valutate negli anni precedenti, sono state ritenute sufficienti dallo CSTEP (7). La nuova raccomandazione comune propone che tale esenzione continui a essere applicata. Lo CSTEP ha constatato l'assenza di nuove informazioni sull'ubicazione delle zone di riproduzione (8). Poiché attualmente le zone di riproduzione non sono state identificate, l'esenzione può essere inclusa nel nuovo piano in materia di rigetti per il periodo 2019-2021, ma gli Stati membri dovrebbero trasmettere le informazioni pertinenti non appena tali zone saranno state individuate.

    (10)

    La nuova raccomandazione comune propone un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per lo scampo catturato con reti a strascico di dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm e per lo scampo catturato con reti a strascico di dimensioni di maglia comprese tra 70 e 99 mm in combinazione con attrezzi da pesca selettivi (pesca TRI e TR2) nella sottozona CIEM 7. Gli Stati membri hanno fornito prove scientifiche volte a dimostrare i tassi di sopravvivenza dei rigetti per lo scampo nell'ambito di tale attività di pesca. Le prove sono state presentate allo CSTEP, che ha concluso che lo studio sulla sopravvivenza in caso di utilizzo di reti da traino Seltra ha fornito dati sufficienti; tuttavia, l'effetto generale sulla pesca estensiva dello scampo con altri attrezzi da pesca resta difficile da valutare. Lo CSTEP ha osservato che, nell'ipotesi che un tasso di sopravvivenza relativamente elevato si applichi a tutti gli attrezzi da pesca, tale attività di pesca comporterebbe un tasso di rigetto relativamente basso. È quindi opportuno includere tale esenzione nel nuovo piano in materia di rigetti per il periodo 2019-2021.

    (11)

    La nuova raccomandazione comune propone un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per lo scampo catturato nella divisione CIEM 6a, entro dodici miglia nautiche dalla costa, utilizzando reti da traino a divergenti con maglie di dimensioni comprese tra 80 e 110 mm in combinazione con un attrezzo selettivo. Gli Stati membri hanno fornito prove scientifiche volte a dimostrare i tassi di sopravvivenza dei rigetti per lo scampo nell'ambito di tale attività di pesca. Le prove sono state trasmesse allo CSTEP, che ha concluso che lo studio sulla sopravvivenza è affidabile e indica un tasso di sopravvivenza relativamente alto. È quindi opportuno includere tale esenzione nel nuovo piano in materia di rigetti per il periodo 2019-2021.

    (12)

    Per le razze catturate con qualsiasi attrezzo nelle sottozone CIEM 6 e 7 non sono disponibili prove scientifiche circostanziate sui tassi di sopravvivenza per tutti i segmenti di flotta e per tutte le combinazioni che beneficiano dell'esenzione. Tuttavia, salvo alcune eccezioni, i tassi di sopravvivenza sono ritenuti generalmente elevati, anche se sono necessarie informazioni più dettagliate. Per poter raccogliere tali dati la pesca dovrebbe proseguire; la Commissione ritiene pertanto che l'esenzione dovrebbe essere concessa, ma che gli Stati membri dovrebbero avere l'obbligo di presentare dati pertinenti che consentano allo CSTEP di valutare pienamente la sua fondatezza e alla Commissione di procedere ad un riesame. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto dovrebbero presentare al più presto entro il 31 maggio di ogni anno: a) una tabella di marcia, elaborata al fine di aumentare la capacità di sopravvivenza e colmare la carenza di dati riscontrata dallo CSTEP, da sottoporre ogni anno alla valutazione di quest'ultimo, e b) relazioni annuali sullo stato di avanzamento dei programmi riguardanti la capacità di sopravvivenza e sulle eventuali modifiche o rettifiche ad essi apportate.

    (13)

    Nel corso dell'esame del tasso di sopravvivenza delle razze si è constatato che per la razza cuculo (Leucoraja naevus) esso era molto più basso delle altre specie e che si disponeva in tal caso di minori conoscenze scientifiche. Escludere del tutto tale specie dall'esenzione, tuttavia, significherebbe impedire l'attività di pesca e la raccolta continua di dati precisi. La Commissione, pertanto, ritiene che in tal caso l'esenzione dovrebbe essere concessa solo per un anno e che, con urgenza, sarebbe opportuno effettuare nuovi studi e mettere a punto misure efficaci concernenti la capacità di sopravvivenza, da sottoporre alla valutazione dello CSTEP non appena possibile, prima del 31 maggio 2019.

    (14)

    La nuova raccomandazione comune propone esenzioni legate al tasso di sopravvivenza per la passera di mare catturata con tramagli o reti da traino a divergenti nelle divisioni CIEM 7d, 7e, 7f e 7 g. Gli Stati membri hanno fornito prove scientifiche volte a dimostrare i tassi di sopravvivenza della passera di mare nell'ambito di tale attività di pesca. Le prove sono state trasmesse allo CSTEP, che ha concluso che lo studio sulla sopravvivenza è solido e indica un tasso di sopravvivenza relativamente alto. È quindi opportuno includere tale esenzione nel nuovo piano in materia di rigetti per il periodo 2019-2021.

    (15)

    La nuova raccomandazione comune propone esenzioni legate al tasso di sopravvivenza per la passera di mare catturata nelle divisioni CIEM 7a-7k da pescherecci che utilizzano sfogliare, con una potenza motrice massima di 221 kW, una lunghezza massima di 24 metri, operanti nel raggio di 12 miglia nautiche e con durate di traino non superiori a 90 minuti, e da pescherecci che utilizzano sfogliare con potenza motrice superiore a 221 kW, munite di una bordatura bloccapietre (flip-up rope) o di un pannello di rilascio del benthos (benthic release panel). Gli Stati membri hanno fornito prove scientifiche volte a dimostrare i tassi di sopravvivenza della passera di mare nell'ambito di tale attività di pesca. Le prove sono state trasmesse allo CSTEP, che ha concluso che le informazioni scientifiche sono di buona qualità. Esso ha tuttavia segnalato che i dati non coprono tutti gli Stati membri interessati e che in tali attività di pesca la capacità di sopravvivenza è influenzata da molti fattori ed è estremamente variabile. Lo CSTEP ha inoltre rilevato che, in conseguenza di tale variabilità, non è possibile valutare in modo attendibile il probabile impatto dell'esenzione. In tale situazione l'esenzione dovrebbe essere limitata a un anno per permettere di continuare la raccolta di dati e gli Stati membri dovrebbero avere l'obbligo di presentare i dati pertinenti che consentano allo CSTEP di valutare pienamente la sua fondatezza e alla Commissione di procedere a un riesame. Tale esenzione può pertanto essere inclusa nel piano in materia di rigetti fino al 31 dicembre 2019 e gli Stati membri interessati dovrebbero effettuare ulteriori prove e fornire informazioni il più presto possibile, prima del 31 maggio 2019, a fini della valutazione dello CSTEP.

    (16)

    La nuova raccomandazione comune propone un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le specie catturate con nasse e trappole nelle acque nordoccidentali (sottozone CIEM 5, 6 e 7). Gli Stati membri hanno fornito prove scientifiche volte a dimostrare i tassi di sopravvivenza delle specie catturate nell'ambito di tale attività di pesca. Le prove sono state presentate allo CSTEP, che ha concluso che con ogni probabilità la sopravvivenza delle specie rigettate in mare dalla pesca con nasse e trappole è significativa. Tale esenzione può pertanto essere inclusa nel nuovo piano in materia di rigetti per il periodo 2019-2021.

    (17)

    Il regolamento delegato (UE) 2018/46 ha introdotto esenzioni de minimis dall'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca. Gli elementi di prova forniti dagli Stati membri sono stati esaminati dallo CSTEP (9), il quale ha concluso che la documentazione fornita dagli Stati membri conteneva argomentazioni fondate a dimostrazione della difficoltà di conseguire ulteriori miglioramenti della selettività e/o della sproporzione dei costi di gestione delle catture indesiderate, argomentazioni che in alcuni casi erano accompagnate da una valutazione qualitativa dei costi. Alla luce di quanto precede e considerando che le circostanze non sono cambiate, è opportuno continuare ad applicare le esenzioni de minimis in base alle percentuali proposte nella nuova raccomandazione comune per:

    il merlano catturato da pescherecci che utilizzano reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), reti da traino pelagiche (OTM e PTM) e sfogliare (BT2) con dimensioni di maglia comprese fra 80 e 119 mm nella divisione CIEM 7d,

    il merlano catturato da pescherecci che utilizzano reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), reti da traino pelagiche (OTM e PTM) e sfogliare (BT2) con dimensioni di maglia comprese fra 80 e 119 mm nelle divisioni CIEM 7b-c e 7e-k,

    la sogliola catturata da pescherecci che utilizzano attrezzi TBB con dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm dotati di maggiore selettività nelle divisioni CIEM 7d, 7e, 7f, 7 g e 7 h,

    la sogliola catturata da pescherecci che utilizzano tramagli e reti da imbrocco per la cattura della sogliola nelle divisioni CIEM 7d, 7e, 7f e 7 g.

    (18)

    La nuova raccomandazione comune propone esenzioni de minimis dall'obbligo di sbarco per:

    l'eglefino catturato da pescherecci che utilizzano reti a strascico, sciabiche e sfogliare con maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm nelle divisioni CIEM 7b-c e 7e-7k,

    il merluzzo bianco catturato da pescherecci che utilizzano reti a strascico, sciabiche e sfogliare con maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm nelle divisioni CIEM 7b-c e 7e-7k,

    il suro catturato da pescherecci che utilizzano reti a strascico, sciabiche e sfogliare nella sottozona CIEM 6 e nelle divisioni CIEM 7b-7k,

    lo sgombro catturato da pescherecci che utilizzano reti a strascico, sciabiche e sfogliare nella sottozona CIEM 6 e nelle divisioni CIEM 7b-7k.

    (19)

    Lo CSTEP ha esaminato le prove fornite dagli Stati membri sulle nuove esenzioni de minimis relative alle catture di eglefino, merluzzo bianco, suro e sgombro da parte di pescherecci che utilizzano reti a strascico, sciabiche e sfogliare e ha concluso (10) che occorre fornire ulteriori informazioni. Vista la necessità di proseguire l'attività di pesca e la raccolta di dati per poter fornire tali informazioni, le esenzioni individuali per ciascuna specie dovrebbero essere limitate ad un anno e gli Stati membri dovrebbero avere l'obbligo di presentare dati pertinenti che consentano allo CSTEP di valutare pienamente la loro fondatezza e alla Commissione di procedere ad un riesame. È opportuno che gli Stati membri interessati effettuino ulteriori prove e forniscano informazioni il più presto possibile, prima del 31 maggio 2019, ai fini della valutazione da parte dello CSTEP. Tali esenzioni, pertanto, dovrebbero essere applicate in via provvisoria fino al 31 dicembre 2019.

    (20)

    Nel caso in cui l'esenzione de minimis si basi sull'estrapolazione di dati insufficienti e informazioni parziali riguardanti la flotta, gli Stati membri dovrebbero assicurare la trasmissione di dati esatti e verificabili per l'intera flotta contemplata dall'esenzione, in modo da garantire stime attendibili del volume dei rigetti ai fini della fissazione dei totali ammissibili di catture (TAC).

    (21)

    A norma dell'articolo 15, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013, i piani in materia di rigetti possono anche includere misure tecniche per le attività di pesca o le specie cui si applica l'obbligo di sbarco. Al fine di aumentare la selettività degli attrezzi e ridurre le catture accidentali nel Mar Celtico e nel Mare d'Irlanda è opportuno includere una serie di misure di selettività per la pesca demersale. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, lo CSTEP ha concluso che le modifiche proposte per aumentare la selettività nelle acque nordoccidentali costituiscono uno dei rari tentativi da parte di gruppi regionali di attenuare il problema delle catture accidentali. Le misure tecniche dovrebbero pertanto essere incluse nel nuovo piano in materia di rigetti per il periodo 2019-2021.

    (22)

    Le misure proposte nella nuova raccomandazione comune sono conformi all'articolo 15, paragrafo 4, all'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), e all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e possono pertanto essere incluse nel presente regolamento.

    (23)

    Ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione ha preso in considerazione sia la valutazione dello CSTEP sia la necessità per gli Stati membri di garantire la piena attuazione dell'obbligo di sbarco dal 1o gennaio 2019. In vari casi le esenzioni richiedono il proseguimento dell'attività di pesca e la raccolta di dati al fine di rispondere alle osservazioni formulate dallo CSTEP. In tali casi la Commissione ritiene che concedere esenzioni in via temporanea sia un approccio prudente e pragmatico alla gestione della pesca, in quanto non sarebbe altrimenti possibile raccogliere i dati indispensabili per una gestione corretta e consapevole dei rigetti in vista della piena entrata in vigore dell'obbligo di sbarco.

    (24)

    A seguito della nuova raccomandazione comune è opportuno abrogare il regolamento delegato (UE) 2018/46.

    (25)

    Poiché le misure di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. Esso dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2019,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Attuazione dell'obbligo di sbarco

    Nelle sottozone CIEM 5 (esclusa la 5a e unicamente nelle acque dell'Unione della 5b), 6 e 7 l'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle attività di pesca demersale in conformità al presente regolamento per il periodo 2019-2021.

    Articolo 2

    Definizioni

    1.   «Pannello Flemish»: l'ultima parte conica della rete di una sfogliara, la cui parte posteriore è direttamente attaccata al sacco. Le parti superiore e inferiore della rete sono costituite di una maglia di almeno 120 mm, quale misurata tra i nodi; in forma stesa il pannello deve avere una lunghezza minima di 3 metri;

    2.   «pannello Seltra»: un dispositivo di selettività che:

    a)

    è costituito da un pannello superiore con dimensioni di maglia di almeno 270 mm (maglie a losanga) posto in una sezione composta da quattro pannelli e fissato con un rapporto di assemblaggio di tre maglie di 90 mm per ogni maglia di 270 mm, o da un pannello superiore con dimensioni di maglia di almeno 140 mm (maglie quadrate);

    b)

    è lungo almeno 3 metri;

    c)

    è posizionato a non più di 4 metri dalla sagola di chiusura; e

    d)

    corrisponde all'intera larghezza della sezione superiore della rete da traino (ovvero da relinga a relinga);

    3.   «dispositivo di selettività Netgrid»: un dispositivo di selettività costituito da una sezione composta da quattro pannelli inserita in una rete da traino a due pannelli con una pezza di rete inclinata a maglie a losanga avente dimensioni di maglia di almeno 200 mm, che conduce a una finestra di fuga nella parte superiore della rete da traino;

    4.   «Netgrid CEFAS»: un dispositivo di selettività Netgrid messo a punto dal Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science per le catture di scampo nel Mare d'Irlanda;

    5.   «rete con dispositivo di selezione fluttuante (flip-flap trawl)»: una rete da traino dotata di un pannello a griglia concepito per ridurre la cattura di merluzzo bianco, eglefino e merlano nella pesca dello scampo;

    6.   «bordatura bloccapietre (flip-up rope)»: la modifica di un attrezzo apportata alle sfogliare per la pesca demersale per contribuire a evitare che pietre e rocce entrino nella rete e causino danni agli attrezzi e alle catture;

    7.   «pannello di rilascio del benthos (benthic release panel)»: un pannello di maglie di dimensioni più ampie o di maglie quadrate montato nel pannello inferiore di una rete da traino, di solito una sfogliara, per consentire la fuoriuscita di materiali bentonici e detriti di fondale prima che passino nel sacco;

    8.   «zona di protezione del Mar Celtico»: le acque all'interno delle divisioni CIEM 7f e 7 g e della parte della divisione 7 j situata a nord della latitudine di 50° N e a est della longitudine di 11° O.

    Articolo 3

    Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per lo scampo

    1.   L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica:

    a)

    allo scampo (Nephrops norvegicus) catturato con nasse o trappole (codici degli attrezzi (11): FPO e FIX) nelle sottozone CIEM 6 e 7;

    b)

    allo scampo (Nephrops norvegicus) catturato con reti a strascico con maglie di dimensione pari o superiore a 100 mm nella sottozona CIEM 7;

    c)

    allo scampo (Nephrops norvegicus) catturato con reti a strascico con dimensioni di maglia comprese tra 70 e 99 mm in combinazione con gli attrezzi altamente selettivi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 10, paragrafo 2, del presente regolamento, nella sottozona CIEM 7;

    d)

    allo scampo (Nephrops norvegicus) catturato con reti da traino a divergenti con dimensioni di maglia comprese tra 80 e 110 mm in combinazione con gli attrezzi altamente selettivi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 10, paragrafo 2, del presente regolamento, nella divisione CIEM 6a entro dodici miglia nautiche dalla costa.

    2.   In caso di rigetto in mare gli scampi catturati nei casi di cui al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente, interi, nella zona di cattura.

    Articolo 4

    Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per la sogliola

    1.   Nella divisione CIEM 7d, entro sei miglia nautiche dalla costa ma al di fuori delle zone di riproduzione designate, l'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di sogliola (Solea solea) di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate mediante reti da traino a divergenti (codici degli attrezzi: OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) aventi dimensioni di maglia del sacco comprese tra 80 e 99 mm da navi:

    a)

    aventi lunghezza massima di 10 metri e potenza motrice massima di 221 kW; e

    b)

    operanti in acque di profondità massima di 30 metri con durate di traino non superiori a 90 minuti.

    2.   In caso di rigetto in mare, le sogliole catturate in conformità al paragrafo 1 sono rilasciate immediatamente.

    Articolo 5

    Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le razze

    1.   L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica al totale ammissibile di catture di razze (Rajiformes) effettuate con qualsiasi attrezzo da pesca nelle acque nordoccidentali (sottozone CIEM 6 e 7).

    2.   Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano ogni anno il più presto possibile, prima del 31 maggio, ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell'esenzione di cui al paragrafo 1. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, anteriormente al 1o agosto di ogni anno, le informazioni scientifiche fornite.

    3.   L'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica alla razza cuculo fino al 31 dicembre 2019. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, prima del 31 maggio 2019, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tale esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, anteriormente al 1o agosto 2019, le informazioni scientifiche fornite.

    4.   In caso di rigetto in mare, le razze catturate in conformità al paragrafo 1 sono rilasciate immediatamente e sotto la superficie del mare.

    Articolo 6

    Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per la passera di mare

    1.   L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica:

    a)

    alla passera di mare (Pleuronectes platessa) catturata nelle divisioni CIEM 7d, 7e, 7f e 7 g con tramagli;

    b)

    alla passera di mare (Pleuronectes platessa) catturata nelle divisioni CIEM 7d, 7e, 7f e 7 g con reti da traino a divergenti;

    c)

    alla passera di mare (Pleuronectes platessa) catturata nelle divisioni CIEM 7a-7k da pescherecci aventi potenza motrice massima superiore a 221 kW e operanti con sfogliare (BT2) munite di bordatura bloccapietre (flip-up rope) o di un pannello di rilascio del benthos (benthic release panel);

    d)

    alla passera di mare (Pleuronectes platessa) catturata nelle divisioni CIEM 7a-7k da pescherecci operanti con sfogliare (BT2), con una potenza motore massima di 221 kW o una lunghezza massima di 24 metri, costruiti per pescare entro 12 miglia nautiche dalla costa e con durate di traino medie non superiori a 90 minuti.

    2.   Le esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), sono applicabili in via provvisoria fino al 31 dicembre 2019. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, prima del 31 maggio 2019, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tali esenzioni. Il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta tali informazioni anteriormente al 1o agosto 2019.

    3.   In caso di rigetto in mare, le passere di mare catturate in conformità al paragrafo 1 sono rilasciate immediatamente e sotto la superficie del mare.

    Articolo 7

    Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le specie catturate con nasse e trappole

    1.   Nelle sottozone CIEM 5 (esclusa la 5a e unicamente nelle acque dell'Unione della 5b), 6 e 7 l'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle specie catturate con nasse e trappole.

    2.   Al momento del rigetto in mare, le specie catturate nei casi di cui al paragrafo 1 sono rilasciate immediatamente.

    Articolo 8

    Esenzioni de minimis

    1.   In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati in mare i seguenti quantitativi ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del medesimo regolamento:

    a)

    per il merlano (Merlangius merlangus), fino a un massimo del 6 % nel 2019 e fino al 5 % nel 2020 e nel 2021 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 80 mm (OTB, OTT, PTB, OT, PT, SSC, SDN, SPR, SV, SX, TBN, TBS, TB, TX), reti da traino pelagiche (OTM e PTM) e sfogliare (BT2) con dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm nella divisione CIEM 7d;

    b)

    per il merlano (Merlangius merlangus), fino a un massimo del 6 % nel 2019 e fino al 5 % nel 2020 e nel 2021 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 80 mm (OTB, OTT, PTB, OT, PT, SSC, SDN, SPR, SV, SX, TBN, TBS, TB, TX), reti da traino pelagiche (OTM e PTM) e sfogliare (BT2) con dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm nelle divisioni CIEM 7b-c e 7e-k;

    c)

    per la sogliola (Solea solea), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che utilizzano tramagli e reti da imbrocco per la cattura della sogliola nelle divisioni CIEM 7d, 7e, 7f e 7 g;

    d)

    per la sogliola (Solea solea), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che utilizzano attrezzi TBB con dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm muniti di «pannello Flemish» per la cattura della sogliola nelle divisioni CIEM 7d, 7e, 7f, 7 g e 7 h;

    e)

    per l'eglefino (Melanogrammus aeglefinus), fino a un massimo del 7 % nel 2019 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico, sciabiche e sfogliare con maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm nelle divisioni CIEM 7b-7c e 7e-7k;

    f)

    per il merluzzo bianco (Gadus morhua), il 7 % nel 2019 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico, sciabiche e sfogliare con maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm nelle divisioni CIEM 7b-7c e 7e-7k;

    g)

    per il suro (Trachurus spp.), fino a un massimo del 7 % nel 2019 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico, sciabiche e sfogliare nella sottozona CIEM 6 e nelle divisioni CIEM 7b-7k;

    h)

    per lo sgombro (Scomber scombrus), fino ad un massimo del 7 % nel 2019 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico, sciabiche e sfogliare nella sottozona CIEM 6 e nelle divisioni CIEM 7b-7k.

    2.   Le esenzioni de minimis di cui al paragrafo 1, lettere da e) a h), sono applicabili in via provvisoria fino al 31 dicembre 2019. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, prima del 31 maggio 2019, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tali esenzioni. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca valuta, anteriormente al 1o agosto 2019, le informazioni scientifiche fornite.

    Articolo 9

    Misure tecniche specifiche nella zona di protezione del Mar Celtico

    1.   A decorrere dal 1o luglio 2019 i pescherecci operanti con reti a strascico o sciabiche nella zona di protezione del Mar Celtico utilizzano uno dei seguenti attrezzi:

    a)

    sacco con maglie di 110 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 120 mm (12);

    b)

    sacco T90 con maglie di 100 mm;

    c)

    sacco con maglie di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 160 mm.

    2.   In deroga al paragrafo 1, i pescherecci operanti con reti a strascico o sciabiche che effettuano catture contenenti più del 5 % di scampo utilizzano uno dei seguenti attrezzi:

    a)

    pannello a maglie quadrate di 300 mm; i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri possono utilizzare un pannello a maglie quadrate di 200 mm;

    b)

    pannello Seltra;

    c)

    griglia di selezione con una distanza tra le sbarre di 35 mm, quale definita nell'allegato XIV bis del regolamento (CE) n. 850/98 (13) o un analogo dispositivo di selettività Netgrid;

    d)

    sacco con maglie di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 100 mm.

    3.   In deroga al paragrafo 1, i pescherecci operanti con reti a strascico o sciabiche le cui catture contengono più del 55 % di merlano o più del 55 % di una combinazione di rana pescatrice, nasello e rombo giallo utilizzano uno dei seguenti attrezzi:

    a)

    sacco con maglie di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 100 mm;

    b)

    sacco T90 e avansacco con maglie di 90 mm;

    c)

    sacco con maglie di 80 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 160 mm;

    d)

    sacco con maglie di 80 mm munito di un cilindro a maglie quadrate di 100 mm della lunghezza di 2 m.

    4.   In deroga al paragrafo 1, i pescherecci operanti con reti a strascico o sciabiche le cui catture contengono meno del 10 % di gadidi (Gadidae) nella divisione CIEM 7f, a est di 5° di longitudine ovest, utilizzano un sacco con maglie di 80 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 120 mm.

    5.   Un attrezzo o un dispositivo selettivo che lo CSTEP considera avente caratteristiche di selettività equivalenti o superiori per il merluzzo bianco, l'eglefino e il merlano può essere aggiunto come alternativa agli attrezzi sopraelencati.

    Articolo 10

    Misure tecniche specifiche nel Mare d'Irlanda

    1.   A decorrere dal 1o gennaio 2019 i pescherecci operanti con reti a strascico o sciabiche nella divisione CIEM 7a (Mare d'Irlanda) si conformano alle misure tecniche di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

    2.   I pescherecci operanti con reti a strascico o sciabiche con una dimensione di maglia del sacco pari o superiore a 70 mm e inferiore a 100 mm e le cui catture contengono più del 5 % di scampo utilizzano uno dei seguenti attrezzi:

    a)

    pannello a maglie quadrate di 300 mm; i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri possono utilizzare un pannello a maglie quadrate di 200 mm;

    b)

    pannello Seltra;

    c)

    griglia di selezione con una distanza tra le sbarre di 35 mm, quale definita nell'allegato XIV bis del regolamento (CE) n. 850/98;

    d)

    NetGrid CEFAS;

    e)

    rete con dispositivo di selezione fluttuante (flip-flap trawl).

    3.   I pescherecci operanti con reti a strascico o sciabiche le cui catture contengono più del 10 % di una combinazione di eglefino, merluzzo bianco e razze utilizzano uno dei seguenti attrezzi:

    a)

    sacco con maglie di 120 mm;

    b)

    una rete a strascico filtrante (eliminator) con pannelli a maglie larghe di 600 mm e sacco con maglie di 100 mm.

    4.   I pescherecci operanti con reti a strascico o sciabiche le cui catture contengono meno del 10 % di una combinazione di eglefino, merluzzo bianco e razze utilizzano un sacco con maglie di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 100 mm. Tale disposizione non si applica ai pescherecci le cui catture contengono più del 30 % di scampo.

    5.   Un attrezzo o un dispositivo selettivo che lo CSTEP considera avente caratteristiche di selettività equivalenti o superiori per il merluzzo bianco, l'eglefino e il merlano può essere aggiunto come alternativa agli attrezzi sopraelencati.

    Articolo 11

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2021.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2018

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

    (2)  Regolamento delegato (UE) 2015/2438 della Commissione, del 12 ottobre 2015, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali (GU L 336 del 23.12.2015, pag. 29).

    (3)  Regolamento delegato (UE) 2016/2375 della Commissione, del 12 ottobre 2016, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali (GU L 352 del 23.12.2016, pag. 39).

    (4)  Regolamento delegato (UE) 2018/46 della Commissione, del 20 ottobre 2017, che istituisce per il 2018 un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale e in acque profonde nelle acque nordoccidentali (GU L 7 del 12.1.2018, pag. 13).

    (5)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

    (6)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

    (7)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

    (8)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

    (9)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

    (10)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

    (11)  I codici degli attrezzi utilizzati nel presente regolamento fanno riferimento a quelli figuranti nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. Per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri, i codici degli attrezzi utilizzati nella tabella fanno riferimento ai codici della classificazione degli attrezzi da pesca della FAO.

    (12)  I pannelli a maglie quadrate possono essere montati in conformità del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1).

    (13)  Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1).


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