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Document 32018D1869

Decisione (UE) 2018/1869 del Consiglio, del 26 novembre 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali

ST/13444/2018/INIT

GU L 306 del 30.11.2018, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1869/oj

30.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 306/1


DECISIONE (UE) 2018/1869 DEL CONSIGLIO

del 26 novembre 2018

relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) ha apportato modifiche orizzontali all'acquis dell'Unione in materia di frontiere e visti e ha fissato il soggiorno di breve durata a un massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

(2)

È necessario inserire questa nuova definizione nell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali (2), al fine di armonizzare il regime dell'Unione in materia di soggiorno di breve durata.

(3)

Il 9 ottobre 2014 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica federativa del Brasile per un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali («accordo»). I negoziati sull'accordo si sono conclusi positivamente con la sua sigla il 31 ottobre 2017.

(4)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

(5)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(6)

È opportuno firmare l'accordo e approvare il testo della dichiarazione allegata alla presente decisione e il testo delle dichiarazioni congiunte accluse all'accordo, a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma a nome dell'Unione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali è autorizzata, con riserva della conclusione di tale accordo (5).

Articolo 2

Il testo della dichiarazione allegata alla presente decisione e il testo delle dichiarazioni congiunte accluse all'accordo sono approvate a nome dell'Unione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2018

Per il Consiglio

La presidente

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  Regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, i regolamenti (CE) n. 1683/95 e (CE) n. 539/2001 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 1).

(2)  GU L 66 del 12.3.2011, pag. 2.

(3)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

(4)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(5)  Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.


ALLEGATO

Dichiarazione dell'Unione riguardante l'entrata in vigore del regolamento (UE) 2017/2226 che istituisce il sistema di ingressi/uscite (EES) e gli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen

Il regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 è entrato in vigore il 29 dicembre 2017.

Di conseguenza, a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2017/2226 (1) ai fini di tale accordo s'intenderanno per Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen gli Stati membri in cui il sistema di ingressi/uscite è operativo alle frontiere esterne. Il periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni sarà calcolato tenendo conto del periodo di soggiorno in tutti gli Stati membri in cui il sistema di ingressi/uscite è operativo alle frontiere esterne.


(1)  La data di applicazione sarà decisa dalla Commissione in conformità dell'articolo 73 del regolamento (UE) 2017/2226.


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