Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0718(02)

    Decisione della Commissione, del 17 luglio 2018, che istituisce il gruppo di esperti della Commissione «Gruppo direttivo per la promozione della salute, la prevenzione delle malattie e la gestione delle malattie non trasmissibili» e che abroga la decisione che istituisce un gruppo di esperti della Commissione sulle malattie rare e la decisione che istituisce un gruppo di esperti della Commissione sulla lotta contro il cancro (Testo rilevante ai fini del SEE.)

    C/2018/4492

    GU C 251 del 18.7.2018, p. 9–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022; abrogato da 32022D1212(01)

    18.7.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 251/9


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 17 luglio 2018

    che istituisce il gruppo di esperti della Commissione «Gruppo direttivo per la promozione della salute, la prevenzione delle malattie e la gestione delle malattie non trasmissibili» e che abroga la decisione che istituisce un gruppo di esperti della Commissione sulle malattie rare e la decisione che istituisce un gruppo di esperti della Commissione sulla lotta contro il cancro

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2018/C 251/07)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 168, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli Stati membri sono tenuti a coordinare tra loro, in collegamento con la Commissione, le rispettive politiche ed i rispettivi programmi nei settori di cui al paragrafo 1 di tale articolo. La Commissione può prendere, in stretto contatto con gli Stati membri, ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento, in particolare iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all’organizzazione di scambi delle migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici.

    (2)

    Il 7 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato le conclusioni «Approcci innovativi alle malattie croniche nella sanità pubblica e nei sistemi di assistenza sanitaria» (1), che invitano gli Stati membri a identificare e scambiare buone pratiche in materia di malattie croniche.

    (3)

    Il 4 aprile 2014 la Commissione ha adottato una comunicazione relativa a sistemi sanitari efficaci, accessibili e resilienti (2), secondo la quale le iniziative con cui l’Unione europea può sostenere i responsabili nazionali negli Stati membri si concentreranno sui metodi e sugli strumenti che consentiranno agli Stati membri di ottenere una maggiore efficacia, accessibilità e resilienza dei sistemi sanitari.

    (4)

    Il 22 novembre 2016 la Commissione ha adottato la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Il futuro sostenibile dell’Europa: prossime tappe. L’azione europea a favore della sostenibilità» (3), secondo la quale l’Unione è fermamente decisa a fare da apripista per quanto riguarda l’attuazione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e dei relativi obiettivi adottati nel quadro delle Nazioni Unite. In particolare, per contribuire al conseguimento dell’obiettivo di sviluppo sostenibile 3 «Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età» l’Unione integra le azioni degli Stati membri attraverso iniziative legislative e di altro tipo nei settori della sanità pubblica, dei sistemi sanitari e dei problemi di salute legati all’ambiente. La Commissione aiuterà gli Stati membri a conseguire le finalità nell’ambito di questo obiettivo, in particolare riducendo la mortalità legata alle malattie croniche.

    (5)

    Il regolamento (UE) n. 282/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che istituisce il terzo programma d’azione dell’Unione in materia di salute (2014-2020), prevede che una delle priorità tematiche del programma sia promuovere la salute, prevenire le malattie e incoraggiare ambienti favorevoli a stili di vita sani. Le azioni previste nell’ambito di tale priorità comprendono il sostegno alla cooperazione e alla messa in rete nell’Unione in relazione alla prevenzione e al miglioramento della risposta alle patologie croniche, compresi il cancro, le malattie connesse all’età e le malattie neurodegenerative, condividendo le conoscenze, le buone prassi e sviluppando attività congiunte in materia di prevenzione, diagnosi precoce e gestione delle malattie non trasmissibili.

    (6)

    Alla luce di tali impegni e obblighi assunti nel settore della sanità pubblica è quindi necessario istituire un gruppo di esperti nel campo della promozione della salute, della prevenzione delle malattie e della gestione delle malattie non trasmissibili e definirne i compiti e la struttura.

    (7)

    La decisione C(2016) 3301 della Commissione (5) ha aggiornato la normativa concernente tutti i gruppi di esperti della Commissione. Le nuove norme mirano a conferire maggiore chiarezza e trasparenza per quanto riguarda la composizione dei gruppi di esperti. I compiti e la struttura del gruppo di esperti per la promozione della salute, la prevenzione delle malattie e la gestione delle malattie non trasmissibili dovrebbero quindi essere definiti conformemente a tale decisione.

    (8)

    Il gruppo di esperti dovrebbe fornire alla Commissione consulenza e competenze per la formulazione e l’attuazione delle attività dell’Unione nell’ambito della promozione della salute, della prevenzione delle malattie e della gestione delle malattie non trasmissibili e favorire scambi di esperienze, politiche e pratiche pertinenti tra gli Stati membri e i vari soggetti coinvolti.

    (9)

    Il gruppo di esperti dovrebbe fornire consulenza alla Commissione nella selezione delle buone e delle migliori pratiche al fine di sostenere il trasferimento e la diffusione di queste ultime negli Stati membri mediante il programma dell’UE per la salute o altri strumenti finanziari dell’Unione.

    (10)

    Il gruppo di esperti dovrebbe aiutare gli Stati membri a conseguire l’obiettivo di sviluppo sostenibile 3 e in particolare a ridurre la mortalità prematura legata alle malattie non trasmissibili.

    (11)

    Il gruppo di esperti dovrebbe fornire consulenza alla Commissione negli sforzi tesi al coordinamento delle attività che contribuiscono a ridurre la mortalità prematura legata alle malattie non trasmissibili.

    (12)

    Il gruppo di esperti dovrebbe fornire consulenza alla Commissione in merito al miglioramento della diffusione dei risultati delle ricerche nell’ambito della promozione della salute, della prevenzione delle malattie e della gestione delle malattie non trasmissibili.

    (13)

    Il gruppo di esperti dovrebbe coordinare le sue attività con quelle del gruppo di esperti sull’informazione in campo sanitario (EGHI), che fornisce consulenza alla Commissione sulle necessità a livello di informazioni sanitarie, le soluzioni tecniche e le priorità relative alla definizione di politiche sanitarie basate sui dati. In particolare, il gruppo di esperti dovrebbe utilizzare le conoscenze dell’EGHI nel valutare il processo di trasferimento e attuazione delle migliori pratiche e i suoi risultati.

    (14)

    Al fine di garantire un trasferimento e un’attuazione efficaci delle migliori pratiche e degli interventi strategici tra i paesi, il gruppo di esperti dovrebbe essere composto da autorità degli Stati membri.

    (15)

    È opportuno stabilire norme sulla divulgazione delle informazioni da parte dei membri del gruppo di esperti.

    (16)

    Il gruppo di esperti dovrebbe trattare i dati personali in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

    (17)

    Poiché il gruppo di esperti della Commissione «Gruppo direttivo per la promozione della salute, la prevenzione delle malattie e la gestione delle malattie non trasmissibili» si occuperà di questioni che attualmente rientrano nel mandato del gruppo di esperti sulle malattie rare istituito dalla decisione della Commissione, del 30 luglio 2013, che istituisce un gruppo di esperti della Commissione sulle malattie rare e che abroga la decisione 2009/872/CE («decisione che istituisce un gruppo di esperti della Commissione sulle malattie rare») (7) e del gruppo di esperti sulla lotta contro il cancro istituito dalla decisione della Commissione, del 3 giugno 2014, che istituisce un gruppo di esperti della Commissione sulla lotta contro il cancro e abroga la decisione 96/469/CE («decisione che istituisce un gruppo di esperti della Commissione sulla lotta contro il cancro») (8), tali decisioni dovrebbero essere abrogate.

    (18)

    È opportuno fissare un periodo di applicazione della presente decisione. La Commissione valuterà a tempo debito l’opportunità di una proroga,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Oggetto

    È istituito il gruppo di esperti «Gruppo direttivo per la promozione della salute, la prevenzione delle malattie e la gestione delle malattie non trasmissibili» («il gruppo»).

    Articolo 2

    Compiti

    Il gruppo svolge i seguenti compiti:

    a)

    fornisce consulenza alla Commissione e la assiste nell’adozione di iniziative volte a promuovere il coordinamento tra gli Stati membri per affrontare le sfide dovute alle malattie non trasmissibili nell’Unione;

    b)

    fornisce consulenza alla Commissione nella selezione delle migliori pratiche al fine di sostenere gli Stati membri nel trasferimento e nell’ulteriore attuazione di queste ultime nell’ambito della promozione della salute, della prevenzione delle malattie e della gestione delle malattie non trasmissibili mediante il programma dell’UE per la salute o altri strumenti finanziari dell’Unione;

    c)

    sostiene la Commissione nel monitoraggio dei progressi effettuati verso il conseguimento dell’obiettivo di sviluppo sostenibile 3 nell’ambito dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile «Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età» e in particolare verso la riduzione della mortalità legata alle malattie non trasmissibili;

    d)

    fornisce consulenza alla Commissione nei suoi sforzi di coordinamento delle attività che contribuiscono a ridurre la mortalità prematura legata alle malattie non trasmissibili;

    e)

    fornisce consulenza a alla Commissione in merito al miglioramento della diffusione dei risultati delle ricerche nell’ambito della promozione della salute, della prevenzione delle malattie e della gestione delle malattie non trasmissibili;

    f)

    valuta i risultati del trasferimento e dell’attuazione delle migliori pratiche in cooperazione con il gruppo di esperti sull’informazione in campo sanitario, che fornirà consulenza sui dati sanitari pertinenti nell’ambito della promozione della salute, della prevenzione delle malattie e della gestione delle malattie non trasmissibili.

    Articolo 3

    Consultazione

    La Commissione può consultare il gruppo su qualsiasi questione di cui all’articolo 2.

    Articolo 4

    Composizione

    1.   Il gruppo è composto da un membro per ogni Stato membro. Lo Stato membro informa la Commissione in merito all’autorità che ha designato quale membro del gruppo di esperti.

    2.   Ciascun membro nomina il proprio rappresentante permanente e un supplente, che sono funzionari o dipendenti pubblici. I membri comunicano tali informazioni alla Commissione e sono responsabili di garantire che i loro rappresentanti abbiano un elevato livello di competenza.

    3.   I membri possono anche nominare rappresentanti ad hoc, a seconda dell’ordine del giorno della riunione del gruppo.

    Articolo 5

    Presidente

    Il gruppo è presieduto da un rappresentante della direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare della Commissione.

    Articolo 6

    Funzionamento

    1.   Il gruppo agisce su richiesta della direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare, o di altri servizi della Commissione previo consenso della direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare, in conformità delle norme orizzontali.

    2.   Le riunioni del gruppo si svolgono, in linea di principio, nei locali della Commissione.

    3.   La direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare assicura i servizi di segreteria. I funzionari di altri servizi della Commissione interessati ai lavori possono assistere alle riunioni del gruppo e dei suoi sottogruppi.

    4.   D’intesa con la direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare il gruppo può decidere, a maggioranza semplice dei membri, di rendere pubbliche le deliberazioni.

    5.   Il verbale delle discussioni relative a ciascuno dei punti all’ordine del giorno e ai pareri espressi dal gruppo è informativo e completo. Il verbale è redatto dal segretariato sotto la responsabilità del presidente.

    6.   Il gruppo adotta i pareri, le raccomandazioni o le relazioni per consenso. In caso di votazione il gruppo si pronuncia a maggioranza semplice dei membri. I membri che hanno espresso voto contrario hanno il diritto di far allegare ai pareri, alle raccomandazioni o alle relazioni un documento che sintetizzi le motivazioni della loro posizione.

    Articolo 7

    Sottogruppi

    1.   La direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare della Commissione ha la facoltà di istituire sottogruppi per esaminare questioni specifiche sulla base di un mandato definito dalla Commissione. I sottogruppi operano in conformità delle norme orizzontali e riferiscono al gruppo. Essi si sciolgono una volta espletato il loro mandato.

    2.   I membri possono nominare quali loro rappresentanti nei sottogruppi funzionari o dipendenti pubblici che non sono loro rappresentanti permanenti nel gruppo di esperti.

    Articolo 8

    Esperti invitati

    All’occorrenza la direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare può invitare a partecipare al lavoro del gruppo o dei sottogruppi esperti esterni con competenze specifiche su un argomento all’ordine del giorno.

    Articolo 9

    Osservatori

    1.   I rappresentanti degli Stati EFTA che sono parti dell’accordo sullo Spazio economico europeo possono partecipare alle riunioni del gruppo in qualità di osservatori.

    2.   Il presidente può concedere lo status di osservatore a paesi candidati e ad altri paesi terzi qualora la partecipazione di tali paesi al lavoro del gruppo di esperti sia nell’interesse dell’Unione, in particolare sulla base di un accordo internazionale, di un accordo amministrativo o del diritto dell’Unione. Gli enti pubblici designati come osservatori nominano i propri rappresentanti.

    3.   Gli osservatori e i loro rappresentanti possono essere autorizzati dal presidente a partecipare alle discussioni del gruppo e a fornire competenze. Essi non hanno tuttavia diritto di voto e non partecipano alla formulazione delle raccomandazioni o dei pareri del gruppo.

    Articolo 10

    Regolamento interno

    Su proposta della direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare e di concerto con essa, il gruppo adotta a maggioranza semplice dei suoi membri il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno dei gruppi di esperti, in conformità delle norme orizzontali.

    Articolo 11

    Segreto professionale e trattamento delle informazioni classificate

    I membri del gruppo e dei sottogruppi, così come gli esperti invitati, sono soggetti all’obbligo del segreto professionale che, in virtù dei trattati e delle relative norme di attuazione, si applica a tutti i membri delle istituzioni e al loro personale, nonché al rispetto delle norme della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate dell’Unione, previste dalle decisioni della Commissione (UE, Euratom) 2015/443 (9) e (UE, Euratom) 2015/444 (10). In caso di mancato rispetto di tali obblighi la Commissione può prendere tutti i provvedimenti del caso.

    Articolo 12

    Trasparenza

    1.   Il gruppo e i suoi sottogruppi sono iscritti al registro dei gruppi di esperti.

    2.   Per quanto riguarda la composizione del gruppo (gruppo e sottogruppi), nel registro dei gruppi di esperti sono pubblicate le informazioni seguenti:

    a)

    il nome delle autorità degli Stati membri;

    b)

    il nome degli enti pubblici in veste di osservatori.

    3.   Tutti i documenti pertinenti (quali ordini del giorno, verbali e contributi dei partecipanti) sono resi pubblici tramite il registro dei gruppi di esperti o tramite un link dal registro ad un apposito sito web dove tali informazioni sono reperibili. L’accesso a tali siti web non è subordinato alla registrazione dell’utente né soggetto ad altre restrizioni. In particolare, la pubblicazione dell’ordine del giorno e degli altri documenti di riferimento pertinenti avviene a tempo debito prima della riunione ed è seguita dalla pubblicazione tempestiva dei verbali. Sono previste deroghe alla pubblicazione soltanto qualora si ritenga che la divulgazione di un documento possa compromettere la tutela di un interesse pubblico o privato definito all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

    Articolo 13

    Spese per le riunioni

    1.   I partecipanti alle attività del gruppo e dei sottogruppi non sono retribuiti per i servizi resi.

    2.   La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai partecipanti alle attività del gruppo e dei sottogruppi. I rimborsi sono effettuati in conformità delle disposizioni vigenti applicate all’interno della Commissione e nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati ai servizi della Commissione nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

    Articolo 14

    Abrogazione

    La decisione che istituisce un gruppo di esperti della Commissione sulle malattie rare e la decisione che istituisce un gruppo di esperti della Commissione sulla lotta contro il cancro sono abrogate.

    Articolo 15

    Applicabilità

    La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2023.

    Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2018

    Per la Commissione

    Vytenis ANDRIUKAITIS

    Membro della Commissione


    (1)  GU C 74 dell’8.3.2011, pag. 4.

    (2)  COM(2014) 215 final del 4.4.2014.

    (3)  COM(2016) 739 final del 22.11.2016.

    (4)  Regolamento (UE) n. 282/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, sulla istituzione del terzo programma d’azione dell’Unione in materia di salute (2014-2020) e che abroga la decisione n. 1350/2007/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 1).

    (5)  Commission Decision C(2016) 3301 of 30.5.2016 establishing horizontal rules on the creation and operation of Commission expert groups [Decisione C(2016) 3301 della Commissione, del 30.5.2016, recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione].

    (6)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

    (7)  Decisione della Commissione, del 30 luglio 2013, che istituisce un gruppo di esperti della Commissione sulle malattie rare e che abroga la decisione 2009/872/CE (GU C 219 del 31.7.2013, pag. 4).

    (8)  Decisione della Commissione, del 3 giugno 2014, che istituisce un gruppo di esperti della Commissione sulla lotta contro il cancro e che abroga la decisione 96/469/CE (GU C 167 del 4.6.2014, pag. 4).

    (9)  Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

    (10)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

    (11)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).


    Top