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Document 32018D0060

    Decisione di esecuzione (UE) 2018/60 della Commissione, del 12 gennaio 2018, relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Romania [notificata con il numero C(2018) 219] (Testo rilevante ai fini del SEE. )

    C/2018/0219

    GU L 10 del 13.1.2018, p. 20–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/01/2018; abrogato da 32018D0086

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/60/oj

    13.1.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 10/20


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/60 DELLA COMMISSIONE

    del 12 gennaio 2018

    relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Romania

    [notificata con il numero C(2018) 219]

    (Il testo in lingua rumena è il solo facente fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

    vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni di suini domestici e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

    (2)

    In caso di comparsa di un focolaio di peste suina africana vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende di suini e tra i suini selvatici. La malattia può di conseguenza diffondersi da uno Stato membro all'altro come pure in paesi terzi attraverso gli scambi di suini vivi o dei loro prodotti.

    (3)

    La direttiva 2002/60/CE del Consiglio (3) stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana da applicare nell'Unione. L'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE dispone che, in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia, siano istituite zone di protezione e di sorveglianza nelle quali devono essere applicate le misure di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva.

    (4)

    La Romania ha informato la Commissione dell'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio e, conformemente all'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE, ha istituito zone di protezione e di sorveglianza nelle quali si applicano le misure di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva.

    (5)

    Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi è necessario descrivere, a livello di Unione, le aree istituite quali zone di protezione e sorveglianza per la peste suina africana in Romania, in collaborazione con detto Stato membro.

    (6)

    Di conseguenza, in attesa della prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, le aree identificate quali zone di protezione e sorveglianza in Romania dovrebbero figurare nell'allegato della presente decisione e dovrebbe essere stabilita la durata di tale regionalizzazione.

    (7)

    La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La Romania provvede affinché le zone di protezione e di sorveglianza istituite in conformità all'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE comprendano perlomeno le aree elencate quali zone di protezione e di sorveglianza nell'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione si applica fino al 31 marzo 2018.

    Articolo 3

    La Romania è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2018

    Per la Commissione

    Vytenis ANDRIUKAITIS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

    (2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

    (3)  Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).


    ALLEGATO

    Romania

    Aree di cui all'articolo 1

    Termine ultimo di applicazione

    Zona di protezione

    Micula locality, Micula commune

    Micula Noua locality, Micula commune

    31 marzo 2018

    Zona di sorveglianza

    Cidreag locality, Halmeu commune

    Porumbesti locality, Halmeu commune

    Halmeu locality

    Dorobolt locality, Halmeu commune

    Mesteacan locality, Halmeu commune

    Turulung locality, Turulung commune

    Draguseni locality, Turulung commune

    Agris locality, Agris commune

    Ciuperceni locality, Agris commune

    Dumbrava locality, Livada commune

    Vanatoresti locality, Odoreu commune

    Botiz locality, Odoreu commune

    Lazuri locality, Lazuri commune

    Noroieni locality, Lazuri commune

    Peles locality, Lazuri commune

    Pelisor locality, Lazuri commune

    Nisipeni locality, Lazuri commune

    Bercu locality, Lazuri commune

    Bercu Nou locality, Micula commune

    31 marzo 2018


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