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Document 32017R1353

Regolamento delegato (UE) 2017/1353 della Commissione, del 19 maggio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 607/2009 per quanto riguarda le varietà di uve da vino e i loro sinonimi che possono figurare sull'etichettatura dei vini

C/2017/3398

GU L 190 del 21.7.2017, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/01/2019; abrog. impl. da 32019R0033

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1353/oj

21.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 190/5


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1353 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 607/2009 per quanto riguarda le varietà di uve da vino e i loro sinonimi che possono figurare sull'etichettatura dei vini

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 100, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o luglio 2013 la Croazia ha aderito all'Unione europea.

(2)

In vista dell'adesione all'Unione europea il 1o luglio 2013, la Croazia ha chiesto che il suo elenco nazionale di varietà di uve da vino riconosciute fosse inserito nell'elenco di varietà di uve da vino che contengono un'indicazione geografica e che possono figurare sull'etichettatura dei vini, che figurava nell'allegato II del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione (2) e che figura attualmente nell'allegato XV del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione (3). Conformemente al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), la Commissione ha informato la Croazia che l'elenco nazionale di varietà non doveva essere approvato a livello dell'Unione e che ogni Stato membro decide in merito al proprio elenco. La Commissione ha inoltre comunicato alla Croazia che, conformemente alla prassi seguita in occasione di precedenti adesioni e segnatamente con il regolamento (CE) n. 1429/2004 della Commissione (5), che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 753/2002, i nomi di varietà di uve da vino della Croazia sarebbero stati inseriti nell'allegato XV del regolamento (CE) n. 607/2009 dopo l'adesione. Sulla base di tali informazioni, la Croazia ha ritirato tale richiesta dalla sua posizione di negoziato.

(3)

L'allegato XV del regolamento (CE) n. 607/2009 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 753/2013 della Commissione (6) al fine di includere, in particolare, i nomi delle varietà di uve da vino tradizionalmente utilizzati per la commercializzazione dei vini prodotti sul territorio croato che contengono o sono costituiti da una denominazione di origine protetta o da un'indicazione geografica protetta nell'Unione, in modo che possano continuare a figurare sull'etichetta dei vini croati a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta. Considerata la delicatezza della questione per la Slovenia, il nome della varietà di uve da vino «Teran», omonimo della denominazione di origine protetta slovena «Teran» (PDO-SI-A1581), non è stato incluso nel citato regolamento in attesa di una posizione negoziata tra la Croazia e la Slovenia.

(4)

La Croazia ha limitato ai vini recanti la denominazione di origine protetta «Hrvatska Istra» (PDO-HR-A1652) la sua richiesta di utilizzare il nome della varietà di uve da vino «Teran». Nonostante la limitazione territoriale dell'autorizzazione richiesta e gli sforzi profusi dalla Commissione, non è stato possibile giungere a una soluzione di compromesso tra la Croazia e la Slovenia.

(5)

In assenza di una soluzione negoziata, nonostante i tentativi della Commissione di conciliare le posizioni della Croazia e della Slovenia, e previa verifica delle informazioni di cui dispone la Commissione in merito alle pratiche di etichettatura esistenti per quanto riguarda la varietà di uve da vino «Teran», è opportuno inserire il nome di tale varietà nell'allegato XV, parte A, del regolamento (CE) n. 607/2009 in relazione alla denominazione d'origine protetta «Hrvatska Istra».

(6)

Tuttavia, tenuto conto delle riserve espresse dalla Slovenia in ragione dell'asserito rischio di indurre in errore i consumatori e al fine di trovare una soluzione che possa soddisfare tutti i produttori interessati e ottenere il sostegno degli Stati membri interessati, la Commissione ritiene opportuno precisare le condizioni alle quali il nome della varietà «Teran» può figurare sull'etichettatura dei prodotti recanti la denominazione d'origine citata, tenendo conto al riguardo delle condizioni che la Croazia stessa prevede di imporre ai suoi produttori.

(7)

È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 607/2009.

(8)

L'inclusione della Croazia nell'allegato XV, parte A, del regolamento (CE) n. 607/2009 per quanto riguarda l'uso del nome della varietà di uve da vino «Teran» dovrebbe prendere effetto a decorrere dalla data dell'adesione di tale paese all'Unione, avvenuta il 1o luglio 2013, dal momento che la domanda della Croazia è stata presentata prima di tale data, che l'uso tradizionale del nome «Teran» come varietà di uve da vino per la commercializzazione dei vini prodotti sul territorio croato era la prassi vigente al momento dell'adesione e che l'adozione del presente regolamento è stata posticipata unicamente in attesa di una soluzione negoziata. Per le stesse ragioni, è opportuno prevedere una disposizione transitoria per i vini prodotti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato XV, parte A, del regolamento (CE) n. 607/2009 è inserita la seguente riga 55:

«55

Teran (SI)

Teran

Croazia (3)

Articolo 2

I vini recanti la denominazione di origine protetta «Hrvatska Istra» (PDO-HR-A1652) prodotti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento conformemente alla legislazione applicabile possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte, anche se non rispettano le condizioni di etichettatura di cui alla riga 55 della parte A dell'allegato XV del regolamento (CE) n. 607/2009, aggiunta dall'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60).

(4)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 1429/2004 della Commissione, del 9 agosto 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GU L 263 del 10.8.2004, pag. 11).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 753/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 210 del 6.8.2013, pag. 21).

(3)  Esclusivamente per la DOP “Hrvatska Istra” (PDO-HR-A1652), a condizione che “Hrvatska Istra” e “Teran” appaiano nello stesso campo visivo e che il nome “Teran” sia riportato con un carattere di dimensioni inferiori a quelle utilizzate per “Hrvatska Istra”.»


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