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Document 32017R0792
Commission Regulation (EU) 2017/792 of 5 May 2017 establishing a temporary prohibition of fishing for redfish in NAFO 3M area by vessels flying the flag of a Member State of the European Union
Regolamento (UE) 2017/792 della Commissione, del 5 maggio 2017, recante divieto temporaneo di pesca degli scorfani nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea
Regolamento (UE) 2017/792 della Commissione, del 5 maggio 2017, recante divieto temporaneo di pesca degli scorfani nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea
C/2017/3139
GU L 120 del 11.5.2017, p. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2017
11.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 120/3 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/792 DELLA COMMISSIONE
del 5 maggio 2017
recante divieto temporaneo di pesca degli scorfani nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2017. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dell'Unione europea o in essa immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente intermedio assegnato per il periodo precedente il 1o luglio 2017. |
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca diretta di detto stock fino al 30 giugno 2017, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il periodo dal 1o gennaio 2017 al 30 giugno 2017 incluso agli Stati membri di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca diretta dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera degli Stati membri ivi indicati o in essi immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato fino al 30 giugno 2017 incluso.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale
Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).
ALLEGATO
N. |
07/TQ127 |
Stato membro |
Unione europea (tutti gli Stati membri) |
Stock |
RED/N3M. |
Specie |
Scorfani (Sebastes spp.) |
Zona |
NAFO 3M |
Periodo di chiusura |
27.2.2017-30.6.2017 |