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Document 32017R0078

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/78 della Commissione, del 15 luglio 2016, che fissa le disposizioni amministrative per l'omologazione CE dei veicoli a motore per quanto riguarda i sistemi eCall di bordo basati sul 112 e condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la privacy e la protezione dei dati degli utenti di tali sistemi (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2016/4386

GU L 12 del 17.1.2017, p. 26–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/78/oj

17.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 12/26


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/78 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 2016

che fissa le disposizioni amministrative per l'omologazione CE dei veicoli a motore per quanto riguarda i sistemi eCall di bordo basati sul 112 e condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la privacy e la protezione dei dati degli utenti di tali sistemi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 13, e l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/758 stabilisce come obbligo generale che i nuovi tipi di veicoli appartenenti alle categorie M1 ed N1 devono essere muniti, a partire dal 31 marzo 2018, di sistemi eCall di bordo basati sul 112.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2017/79 della Commissione (2) fissa i requisiti tecnici specifici e le procedure di prova per l'omologazione CE dei veicoli a motore riguardo ai sistemi eCall di bordo basati sul 112 nonché per l'omologazione delle entità tecniche indipendenti (Separate Technical Units — STU) eCall di bordo basate sul 112 e dei componenti del sistema eCall di bordo basato sul 112.

(3)

Con la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) viene istituito il quadro generale per l'omologazione CE dei veicoli a motore e vengono definiti i ruoli e le responsabilità di tutti gli attori coinvolti ai vari stadi della procedura di omologazione. D'altra parte, è necessario stabilire le disposizioni amministrative specifiche per l'omologazione CE dei veicoli a motore muniti di sistemi eCall di bordo basati sul 112 nonché delle STU e dei componenti di bordo basati sul 112.

(4)

Per garantire che le procedure di prova per l'omologazione CE siano applicate in modo uniforme e per semplificare la domanda di omologazione, è anche opportuno definire una serie standardizzata di schede informative, di modelli per i certificati di omologazione CE e di modelli per il marchio di omologazione CE.

(5)

I fabbricanti devono far sì che i sistemi eCall di bordo basati sul 112 non siano tracciabili né possano essere sottoposti a sorveglianza costante. A tal fine, occorre far sì che i sistemi eCall di bordo basati sul 112, in normali condizioni di funzionamento, non costituiscano un mezzo di comunicazione e che, al di fuori di tali sistemi, nessun ente possa disporre dei dati della loro memoria interna prima dell'attivazione del sistema eCall. I fabbricanti dovrebbero inoltre adottare opportune misure di salvaguardia per proteggere la sicurezza dei dati contenuti nella memoria interna del sistema da accessi non autorizzati o da usi impropri.

(6)

Il trattamento dei dati mediante il sistema eCall di bordo basato sul 112 dev'essere adeguato, pertinente e proporzionato alle finalità per le quali i dati sono raccolti e trattati.

(7)

È opportuno che ai consumatori siano fornite informazioni complete e affidabili sul funzionamento del sistema eCall di bordo basato sul 112, in particolare sul modo in cui i dati sono trattati da tale sistema e sulla protezione dei dati. Occorre anche informare i consumatori sulle caratteristiche e le possibilità offerte da servizi privati d'emergenza o da altri servizi a valore aggiunto, di cui sia munito il veicolo a motore.

(8)

Per disporre di un approccio coerente alle informazioni da dare ai consumatori sul funzionamento del sistema eCall di bordo basato sul 112, occorre definire un modello di informazione degli utenti che contenga almeno le informazioni che devono essere fornite insieme alla documentazione tecnica del veicolo.

(9)

Ai fabbricanti di veicoli dovrebbe essere accordato un lasso di tempo sufficiente per adeguarsi ai requisiti tecnici dell'omologazione dei sistemi eCall di bordo basati sul 112. Anche gli Stati membri dovrebbero disporre del tempo sufficiente per creare sul proprio territorio l'infrastruttura del centro di raccolta delle chiamate di emergenza (Public Safety Answering Point — PSAP), necessaria alla corretta ricezione e gestione delle eCall. È perciò opportuno che la data di applicazione del presente regolamento coincida con la data a partire dalla quale, in conformità al regolamento (UE) 2015/758, diviene obbligatoria l'installazione di sistemi eCall di bordo basati sul 112.

(10)

Sulle misure di cui al presente regolamento è stato consultato il Garante europeo della protezione dei dati ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico — Veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa le disposizioni amministrative per l'omologazione di nuovi tipi di veicoli riguardo ai sistemi eCall di bordo basati sul 112, nonché per l'omologazione delle entità tecniche indipendenti eCall di bordo basate sul 112 e dei componenti del sistema eCall di bordo basato sul 112 progettati e costruiti per tali veicoli.

Esso stabilisce inoltre condizioni uniformi di applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2015/758 per quanto riguarda la privacy e la protezione dei dati degli utenti dei sistemi eCall di bordo basati sul 112.

Articolo 2

Omologazione CE dei veicoli riguardo ai sistemi eCall di bordo basati sul 112 di cui sono muniti

1.   È il fabbricante che presenta all'autorità di omologazione, quale definita all'articolo 3, paragrafo 29, della direttiva 2007/46/CE, la domanda di omologazione CE di un veicolo riguardo al sistema eCall di bordo basato sul 112.

2.   La domanda di cui al paragrafo 1 è redatta in base al modello di cui all'allegato I, parte 1.

3.   Se i requisiti tecnici di cui all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2017/79 sono soddisfatti, l'autorità di omologazione rilascia l'omologazione CE ed emette un certificato di omologazione CE numerato secondo il sistema di cui alla direttiva 2007/46/CE, allegato VII.

Uno Stato membro non può attribuire lo stesso numero a un altro tipo di veicolo.

4.   Il certificato di omologazione CE è redatto in base al modello di cui all'allegato I, parte 2.

5.   Nel manuale di istruzioni, il fabbricante deve fornire informazioni sul trattamento dei dati effettuato con il sistema eCall di bordo basato sul 112, attenendosi al modello di cui all'allegato I, parte 3, del presente regolamento.

Articolo 3

Omologazione CE delle entità tecniche indipendenti (STU) eCall di bordo basate sul 112 o dei componenti del sistema eCall di bordo basato sul 112

1.   È il fabbricante che presenta all'autorità di omologazione, quale definita all'articolo 3, paragrafo 29, della direttiva 2007/46/CE, la domanda di omologazione CE di un tipo di STU eCall di bordo basata sul 112 o di un tipo di componente del sistema eCall di bordo basato sul 112.

2.   La domanda di cui al paragrafo 1 è redatta in base al modello di cui all'allegato II, parte 1, del presente regolamento.

3.   Se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui, rispettivamente, all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2017/79, per quanto riguarda i componenti, e all'articolo 7 del medesimo per quanto riguarda le STU, l'autorità di omologazione rilascia l'omologazione CE ed emette un certificato di omologazione CE avente un numero di omologazione assegnato secondo il sistema di cui alla direttiva 2007/46/CE, allegato VII.

Uno Stato membro non può attribuire lo stesso numero a un altro tipo di STU o di componente.

4.   Il certificato di omologazione CE è redatto in base al modello di cui all'allegato II, parte 2.

Articolo 4

Marchio di omologazione CE

Tutti i componenti o le STU conformi a un tipo cui sia stata rilasciata l'omologazione CE per componente o STU ai sensi del presente regolamento devono essere contrassegnati da un marchio di omologazione CE conforme al modello di cui all'allegato II, parte 3.

Articolo 5

Privacy e protezione dei dati

1.   Il fabbricante prende le misure necessarie affinché, nelle normali condizioni di funzionamento, il sistema eCall di bordo basato sul 112 o la STU eCall di bordo basata sul 112 non siano tracciabili né oggetto di sorveglianza costante. Il costruttore garantisce inoltre che i dati della memoria interna del sistema o della STU siano automaticamente e costantemente cancellati e che nessun ente ne possa disporre al di fuori del sistema di bordo o della STU prima dell'attivazione del sistema eCall.

2.   Il fabbricante informa il proprietario del veicolo delle misure adottate in conformità all'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2015/758, utilizzando il modello di cui all'allegato I, parte 3, del presente regolamento.

3.   Il fabbricante adotta opportune misure di salvaguardia (come tecniche di cifratura) per proteggere la sicurezza dei dati personali della memoria interna del sistema eCall di bordo basato sul 112 o della STU eCall di bordo basata sul 112 e per impedire attività di sorveglianza e usi impropri. Tali misure sono adeguate nonché assolutamente proporzionate e necessarie all'obiettivo previsto.

Articolo 6

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 31 marzo 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 123 del 19.5.2015, pag. 77.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2017/79 della Commissione, del 12 settembre 2016, che stabilisce in dettaglio prescrizioni tecniche e procedure di prova per l'omologazione CE dei veicoli a motore per quanto riguarda i relativi sistemi eCall di bordo basati sul servizio 112, nonché delle entità tecniche indipendenti e dei componenti eCall di bordo basati sul servizio 112, e che integra e modifica il regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le deroghe e le norme applicabili (cfr. pag. 44 della presente Gazzetta ufficiale).

(3)  Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro») (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).


ALLEGATO I

Documenti amministrativi per l'omologazione CE dei veicoli a motore per quanto riguarda l'installazione di sistemi eCall di bordo basati sul 112

PARTE 1

Scheda informativa

MODELLO

Scheda informativa n. … relativa all'omologazione CE di un veicolo a motore per quanto riguarda il sistema eCall di bordo basato sul 112.

Le seguenti informazioni vanno fornite in triplice copia e devono comprendere un indice. I disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in formato A4. Eventuali fotografie devono avere un livello di risoluzione sufficiente.

Se i sistemi, i componenti o le entità tecniche indipendenti (separate technical units — STU) di cui alla presente scheda informativa comprendono funzioni a comando elettronico, vanno fornite informazioni sulle loro prestazioni.

0.   ASPETTI GENERALI

0.1.   Marca (ragione sociale del fabbricante): …

0.2.   Tipo: …

0.2.1.   Eventuale/i denominazione/i commerciale/i: …

0.3.   Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (1): …

0.3.1.   Ubicazione di tale marcatura: …

0.4.   Categoria cui appartiene il veicolo (2): …

0.5.   Denominazione e indirizzo del fabbricante: …

0.8.   Nome/i e indirizzo/i dello/gli stabilimento/i di assemblaggio: …

0.9.   Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del fabbricante: …

1.   CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1.   Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: …

9.   CARROZZERIA

9.1.   Tipo di carrozzeria (4): …

9.10.   Finiture interne

9.10.2.   Disposizione e identificazione di comandi, spie e indicatori

9.10.2.1.   Fotografie e/o disegni della disposizione dei simboli, dei comandi, delle spie e degli indicatori che indichino in particolare il simbolo e la posizione dell'eventuale spia/indicatore o una descrizione di altri mezzi impiegati per avvertire gli occupanti dei veicoli in caso di avaria critica che comporti l'incapacità del sistema di effettuare una chiamata eCall basata sul 112: …

9.12.2.   Natura e ubicazione di sistemi supplementari di ritenuta (indicare sì/no/facoltativo)

(S = sedile sinistro, D = sedile destro, C = sedile centrale)

 

Airbag frontale

Airbag laterale

Pretensionatore della cintura

Prima fila di sedili

S

C

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seconda fila di sedili (*1)

S

C

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.12.4.   Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici …

12.   VARIE

12.8.   Sistema eCall

12.8.1.   Presenza: sì/no (3)

12.8.2.   Descrizione tecnica e/o disegni schematici: …

12.8.3.   Numero di omologazione (se disponibile) della STU eCall di bordo: …

12.8.4.   Per sistemi eCall non omologati come STU:

12.8.4.1.   Descrizione dettagliata, fotografie e/o disegni del sistema eCall e della sua ubicazione nel veicolo: …

12.8.4.2.   Elenco dei principali componenti del sistema eCall: …

12.8.4.3.   Schema delle connessioni elettriche …

12.8.5.   Presenza di un sistema TPS (third party service) eCall: sì/no (3)

12.8.6.   Presenza di altri servizi a valore aggiunto: sì/no (3)

12.8.7.   Dichiarazione di conformità alle norme di cui all'articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2015/758: sì/no (3)

Data, firma

Note esplicative

(1)

Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri non pertinenti per la descrizione del veicolo, del componente o della STU oggetto della scheda informativa, tali caratteri devono essere rappresentati nella documentazione con il simbolo «?» (per esempio, ABC??123??).

(2)

V. definizione di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 2007/46/CE.

(3)

Cancellare la dicitura inutile.

(4)

Usare i codici elencati all'allegato II, parte C, della direttiva 2007/46/CE.

PARTE 2

Certificato di omologazione CE

MODELLO

Formato A4 (210 × 297 mm)

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell'autorità di omologazione

Notifica riguardante:

il rilacio dell'omologazione CE (1)

l'estensione dell'omologazione CE (1)

il rifiuto dell'omologazione CE (1)

la revoca dell'omologazione CE (1)

a un tipo di veicolo per quanto riguarda l'installazione di sistemi eCAll di bordo basati sul numero 112 (1)

in riferimento al regolamento (UE) 2015/758, modificato da ultimo dal regolamento (UE) …/…

Numero di omologazione CE: …

Motivo dell'estensione: …

SEZIONE I

0.1.   Marca (ragione sociale del fabbricante): …

0.2.   Tipo: …

0.2.1.   Eventuale/i denominazione/i commerciale/i: …

0.3.   Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (2): …

0.3.1.   Ubicazione di tale marcatura: …

0.4.   Categoria cui appartiene il veicolo (3): …

0.5.   Denominazione e indirizzo del fabbricante: …

0.8.   Nome/i e indirizzo/i dello/gli stabilimento/i di assemblaggio: …

0.9.   Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del fabbricante: …

SEZIONE II

1.   Eventuali informazioni aggiuntive: cfr. addendum

2.   Servizio tecnico che effettua le prove: …

3.   Data del verbale di prova: …

4.   Numero del verbale di prova: …

5.   Eventuali osservazioni: cfr. addendum.

6.   Luogo: …

7.   Data: …

8.   Firma: …

Allegati:

1.

Fascicolo di omologazione.

2.

Verbale di prova.

Note esplicative

(1)

Cancellare la dicitura inutile.

(2)

Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri non pertinenti per la descrizione del veicolo, del componente o della STU oggetto della scheda informativa, tali caratteri devono essere rappresentati nella documentazione con il simbolo «?» (per esempio, ABC??123??).

(3)

V. definizione di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 2007/46/CE.

Addendum

al certificato di omologazione CE n. …

1.   Informazioni aggiuntive

1.1.   Breve descrizione del sistema eCall montato sul veicolo: …

1.2.   Ubicazione del sistema eCall: …

1.3.   Modalità di attivazione del sistema eCall: …

1.4.   Alimentazione elettrica del sistema eCall: …

1.5.   Presenza di un sistema TPS eCall montato sul veicolo: sì/no (1)

1.6.   Presenza di altri servizi a valore aggiunto: sì/no (1)

2.   Numero di omologazione di STU/componente (1) eCall di bordo basati sul 112 eventualmente installati sul veicolo per soddisfare il regolamento (UE) 2015/758 e suoi atti di esecuzione: …

3.   Eventuali osservazioni: …

PARTE 3

Modello di scheda informativa per gli utenti

La documentazione tecnica consegnata insieme al veicolo (manuale di istruzioni) deve contenere informazioni chiare, complete e facilmente accessibili riguardo al sistema eCall di bordo basato sul 112 del veicolo e alle sue modalità di funzionamento nonché ad eventuali sistemi eCall supportati da servizi di terzi (sistemi TPS) o ad altri servizi a valore aggiunto montati sul veicolo e alle loro funzionalità aggiuntive.

Dovranno essere chiaramente descritte le differenze tra il trattamento dei dati eseguito dal sistema eCall di bordo basato sul 112 e quello eseguito da eventuali sistemi TPS o altri servizi a valore aggiunto.

Le informazioni riguardanti la privacy e la protezione dei dati vanno date separatamente per il sistema basato sul 112 e i sistemi TPS e prima del loro utilizzo, per evitare confusione sulle finalità perseguite e sul valore aggiunto del trattamento dei dati.

Questo modello elenca le informazioni minime che devono essere fornite all'utente e può essere integrato da altre informazioni aventi attinenza con le specifiche circostanze in cui i dati vengono raccolti o trattati.

1.   DESCRIZIONE DEL SISTEMA ECALL DI BORDO

1.1.   Panoramica del sistema eCall di bordo basato sul 112, del suo funzionamento e delle sue funzionalità: …

1.2.   Il servizio eCall basato sul 112 è un servizio pubblico di interesse generale ed è accessibile gratuitamente.

1.3.   Il sistema eCall di bordo basato sul 112 si attiva per definizione in modo automatico. Si attiva automaticamente attraverso sensori di bordo in caso di incidente grave. Si attiverà automaticamente anche quando il veicolo è munito di un sistema TPS che non funziona in caso di incidente grave.

1.4.   Se necessario, il sistema eCall di bordo basato sul 112 può anche essere attivato manualmente. Istruzioni per l'attivazione manuale del sistema: …

1.5.   In caso di guasto grave del sistema che possa disattivare il sistema di bordo eCall basato sul 112, agli occupanti del veicolo sarà dato il seguente avvertimento: …

2.   INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI

2.1.   Il trattamento dei dati personali attraverso il sistema eCall di bordo basato sul 112 deve essere conforme alle norme sulla protezione dei dati personali di cui alle direttive 95/46/CE (2) e 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), e deve, in particolare, basarsi sulla necessità di proteggere gli interessi vitali delle persone in conformità all'articolo 7, lettera d), della direttiva 95/46/CE (4).

2.2.   Il trattamento di tali dati deve limitarsi strettamente al trattamento della chiamata d'emergenza eCall al 112, il numero unico di emergenza europeo.

2.3.   Tipi di dati e loro destinatari

2.3.1.   Il sistema eCall di bordo basato sul 112 può raccogliere e trattare solo i seguenti dati:

Numero di identificazione del veicolo

Tipo di veicolo (veicoli passeggeri e veicoli commerciali leggeri)

Tipo di propulsione/stoccaggio del veicolo (benzina/diesel/GNC/GPL/elettrico/idrogeno)

Ultime tre posizioni e direzione di marcia del veicolo

File di registro dell'attivazione automatica del sistema e sua marcatura temporale

Eventuali dati aggiuntivi: …

2.3.2.   I destinatari dei dati elaborati dal sistema eCall di bordo basato sul 112 sono i centri di raccolta delle chiamate di emergenza, designati dalle rispettive autorità pubbliche del paese sul cui territorio essi si trovano, che sono i primi a ricevere e a gestire le chiamate eCall al numero unico di emergenza europeo 112.

Eventuali informazioni aggiuntive: …

2.4.   Modalità di elaborazione dei dati

2.4.1.   Il sistema eCall di bordo basato sul 112 va progettato in modo da garantire che i dati contenuti nella memoria del sistema non siano disponibili al di fuori del sistema prima che si attivi la chiamata eCall.

Eventuali osservazioni aggiuntive: …

2.4.2.   Il sistema eCall di bordo basato sul 112 va progettato in modo da garantire che non sia tracciabile né che possa essere sottoposto a sorveglianza costante in normali condizioni di funzionamento.

Eventuali osservazioni aggiuntive: …

2.4.3.   Il sistema eCall di bordo basato sul 112 va progettato in modo da garantire che i dati della memoria interna del sistema vengano cancellati in modo automatico e continuo.

2.4.3.1.   I dati relativi alla localizzazione del veicolo sono costantemente sovrascritti nella sua memoria interna in modo da memorizzare al massimo le ultime tre posizioni del veicolo, necessarie al normale funzionamento del sistema.

2.4.3.2.   Il registro dei dati sull'attività, interno al sistema eCall di bordo basato sul 112, si conserva solo per il tempo necessario alla finalità di gestire la chiamata d'emergenza eCall e comunque per non più di 13 ore dal momento in cui è stata avviata un'emergenza eCall.

Eventuali osservazioni aggiuntive: …

2.5.   Modalità per l'esercizio dei propri diritti in relazione ai dati

2.5.1.   L'interessato (il proprietario del veicolo) ha il diritto di accedere ai dati e di chiedere eventualmente la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati che lo riguardano e il cui trattamento non è conforme alle disposizioni della direttiva 95/46/CE. Alle parti terze cui fossero stati comunicati i dati devono essere notificate le rettifiche, le cancellazioni o i congelamenti effettuati in conformità alla presente direttiva, a meno che ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

2.5.2.   L'interessato ha il diritto di effettuare un reclamo alla competente autorità per la protezione dei dati se ritiene che i suoi diritti siano stati violati in conseguenza del trattamento dei propri dati personali.

2.5.3.   Eventuale servizio di contatto che effettua il trattamento delle domande di accesso: ...

3.   INFORMAZIONI SUI SERVIZI TPS E SU ALTRI SERVIZI A VALORE AGGIUNTO (SE INSTALLATI)

3.1.   Descrizione dell'attività e delle funzionalità di un sistema TPS/servizio a valore aggiunto: …

3.2.   Il trattamento dei dati personali da parte di un sistema TPS/altro servizio a valore aggiunto deve soddisfare le norme sulla protezione dei dati personali di cui alle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.

3.2.1.   Base giuridica per l'uso di un sistema TPS e/o di servizi a valore aggiunto e per il trattamento dei dati da parte loro: …

3.3.   Un sistema TPS e/o gli altri servizi a valore aggiunto possono trattare dati personali solo se esiste l'esplicito consenso dell'interessato (il proprietario o i proprietari del veicolo).

3.4.   Modalità del trattamento dei dati da parte di un sistema TPS e/o di altri servizi a valore aggiunto, comprese le necessarie informazioni aggiuntive riguardanti la tracciabilità, la sorveglianza e il trattamento dei dati personali: …

3.5.   Il proprietario di un veicolo munito di sistema TPS eCall e/o di altri servizi a valore aggiunto oltre al sistema eCall di bordo basato sul 112 ha il diritto di scegliere se usare il sistema eCall di bordo basato sul 112 piuttosto che il sistema TPS eCall e l'altro servizio a valore aggiunto.

3.5.1.   Dati di contatto per il trattamento delle richieste di disattivazione del sistema TPS eCall: …


(*1)  La tabella può essere estesa per quanto necessario nel caso in cui un veicolo avesse più di 2 file di sedili o se il veicolo avesse più di 3 sedili nel senso della larghezza.

(1)  Cancellare la dicitura inutile.

(2)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(3)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(4)  La direttiva 95/46/CE è abrogata dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1). Il regolamento si applica a decorrere dal 25 maggio 2018.


ALLEGATO II

Documenti amministrativi per l'omologazione CE di STU eCall di bordo basate sul 112 o di componenti di sistemi eCall di bordo basati sul 112

PARTE 1

Scheda informativa

MODELLO

Scheda informativa n. … relativa all'omologazione CE di STU eCall di bordo basate sul 112 o di componenti di sistemi eCall di bordo basati sul 112 (3).

Le seguenti informazioni vanno fornite in triplice copia e devono comprendere un indice. I disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in formato A4. Eventuali fotografie devono avere un livello di risoluzione sufficiente.

Se le STU o i componenti di cui alla presente scheda informativa comprendono funzioni a comando elettronico, vanno fornite informazioni sulle loro prestazioni.

0.   ASPETTI GENERALI

0.1.   Marca (ragione sociale del fabbricante): …

0.2.   Tipo: …

0.3.   Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sulla STU (1): …

0.3.1.   Ubicazione di tale marcatura: …

0.4.   In caso di STU, categoria di veicolo alla quale è destinata (2): …

0.5.   Denominazione e indirizzo del fabbricante: …

0.7.   Posizione e metodo di apposizione del marchio di omologazione CE: …

0.9.   Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del fabbricante: …

12.8.   Sistema eCall

12.8.2.   Descrizione tecnica e/o disegni schematici: …

12.8.3.1.   Fotografie e/o disegni sufficientemente particolareggiati e in una scala idonea a consentire l'identificazione della STU o del componente. I disegni devono indicare la posizione prevista sul veicolo della STU o del componente e lo spazio previsto per il marchio di omologazione CE di tale STU o componente: …

12.8.3.1.1.   Istruzioni per l'installazione sul veicolo, indicanti tra l'altro la posizione e l'orientamento del componente del sistema eCall di bordo basato sul 112: …

12.8.3.1.2.   Posizione e metodo di montaggio sul veicolo della STU eCall di bordo basata sul 112: …

12.8.3.2.   Elenco delle principali parti che costituiscono la STU o il componente: …

12.8.7.   Dichiarazione di conformità alle norme di cui all'articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2015/758: sì/no (3)

Note esplicative

(1)

Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri non pertinenti per la descrizione del veicolo, del componente o della STU oggetto della scheda informativa, tali caratteri devono essere rappresentati nella documentazione con il simbolo «?» (per esempio, ABC??123??).

(2)

V. definizione di cui all'allegato II, sezione A, della direttiva 2007/46/CE.

(3)

Cancellare la dicitura inutile.

PARTE 2

Certificato di omologazione CE

MODELLO

Formato A4 (210 × 297 mm)

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell'autorità di omologazione

Notifica riguardante:

il rilascio dell'omologazione CE (1)

l'estensione dell'omologazione CE (1)

il rifiuto dell'omologazione CE (1)

la revoca dell'omologazione CE (1)

a un tipo di veicolo per quanto riguarda l'installazione di sistemi eCAll di bordo basati sul numero 112 (1)

in riferimento al regolamento (UE) n. 2015/758.

Numero di omologazione CE: …

Motivo dell'estensione: …

SEZIONE I

0.1.   Marca (ragione sociale del fabbricante): …

0.2.   Tipo: …

0.3.   Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sulla STU o sul componente (2): …

0.3.1.   Ubicazione di tale marcatura: …

0.4.   In caso di STU, categoria di veicolo alla quale è destinata (3): …

0.5.   Nome e indirizzo del fabbricante: …

0.7.   Posizione e metodo di apposizione del marchio di omologazione CE: …

0.9.   Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del fabbricante: …

SEZIONE II

1.   Eventuali informazioni aggiuntive: cfr. addendum

2.   Servizio tecnico che effettua le prove: …

3.   Data del verbale di prova: …

4.   Numero del verbale di prova: …

5.   Eventuali osservazioni: cfr. addendum.

6.   Luogo: …

7.   Data: …

8.   Firma: …

Allegati:

1.

Fascicolo di omologazione.

2.

Verbale di prova.

Addendum

al certificato di omologazione CE n. …

1.   Informazioni aggiuntive

1.1.   Descrizione succinta della STU eCall di bordo basata sul 112 o del componente del sistema eCall di bordo basato sul 112 (3): …

1.1.1.   Istruzioni per l'installazione sul veicolo, indicanti tra l'altro la posizione e l'orientamento del componente del sistema eCall di bordo basato sul 112: …

1.1.2.   Esempio di marchio di omologazione CE apposto sulla STU eCall di bordo basata sul 112 o sul componente del sistema eCall di bordo basato sul 112 (3): …

1.2.   Posizione e metodo di montaggio sul veicolo della STU eCall: …

1.3.   Modalità di attivazione: …

1.4.   Alimentazione: …

2.   Il componente del sistema eCall di bordo basato sul 112 è conforme ai requisiti tecnici fissati dal regolamento delegato (UE) 2017/79 della Commissione, allegato I. Esso soddisfa inoltre i requisiti contemplati dai seguenti atti:

2.1.   allegato IV del regolamento delegato (UE) 2017/79: sì/no (3)

2.2.   allegato VI del regolamento delegato (UE) 2017/79: sì/no (3)

2.3.   allegato VII del regolamento delegato (UE) 2017/79: sì/no (3)

3.   Eventuali osservazioni: …

PARTE 3

Marchio di omologazione CE per STU e componenti

1.   Il marchio di omologazione CE di componenti e STU deve essere costituito da:

1.1.   un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera «e» seguita dal numero distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione CE del componente o della STU:

1

per la Germania

12

per l'Austria

26

per la Slovenia

2

per la Francia

13

per il Lussemburgo

27

per la Slovacchia

3

per l'Italia

17

per la Finlandia

29

per l'Estonia

4

per i Paesi Bassi

18

per la Danimarca

32

per la Lettonia

5

per la Svezia

19

per la Romania

34

per la Bulgaria

6

per il Belgio

20

per la Polonia

36

per la Lituania

7

per l'Ungheria

21

per il Portogallo

49

per Cipro

8

per la Repubblica ceca

23

per la Grecia

50

per Malta

9

per la Spagna

24

per l'Irlanda

 

 

11

per il Regno Unito

25

per la Croazia

 

 

1.2.   In prossimità del rettangolo, il «numero di omologazione di base» di cui alla sezione 4 del numero di omologazione preceduto dalle 2 cifre indicanti il numero progressivo attribuito al presente regolamento. Attualmente, il numero progressivo è «00».

1.3.   Nel caso di una STU eCall di bordo basata sul 112, il numero progressivo va preceduto dalle lettere «ECALL» e va posto nelle immediate vicinanze del rettangolo.

2.   Il marchio di omologazione CE si appone sulla parte principale della STU eCall di bordo basata sul 112 o sul componente del sistema eCall di bordo basato sul 112 in modo che sia indelebile nonché chiaramente e facilmente leggibile.

3.   Esempi di marchi di omologazione CE apposti su STU eCall di bordo basate sul 112 e su componenti del sistema eCall di bordo basati sul 112 si trovano rispettivamente alla figura 1 e alla figura 2.

Figura 1

Esempio di marchio di omologazione CE di STU eCall di bordo basate sul 112

Image

Nota esplicativa

Legenda:

l'omologazione CE della STU è stata rilasciata dalla Bulgaria con il numero 0046. Le prime due cifre «00» indicano che la STU è stata omologata ai sensi del presente regolamento.

Figura 2

Esempio di marchio di omologazione CE di componenti di sistemi eCall di bordo basati sul 112

Image

Nota esplicativa

Legenda:

l'omologazione CE del componente è stata rilasciata dalla Germania con il numero 00026. Le prime due cifre «00» indicano che il componente è stato omologato ai sensi del presente regolamento.


(1)  Cancellare la dicitura inutile.

(2)  Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri non pertinenti per la descrizione del veicolo, del componente o della STU oggetto della scheda informativa, tali caratteri devono essere rappresentati nella documentazione con il simbolo «?» (per esempio, ABC??123??).

(3)  Cancellare la dicitura inutile.


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