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Document 32017D0350
Council Decision (CFSP) 2017/350 of 27 February 2017 amending Decision 2012/642/CFSP concerning restrictive measures against Belarus
Decisione (PESC) 2017/350 del Consiglio, del 27 febbraio 2017, recante modifica della decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia
Decisione (PESC) 2017/350 del Consiglio, del 27 febbraio 2017, recante modifica della decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia
GU L 50 del 28.2.2017, p. 81–81
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32012D0642 | aggiunta | articolo 2 paragrafo 3 | 28/02/2017 | |
Modifies | 32012D0642 | sostituzione | articolo 8 | 28/02/2017 | |
Extended validity | 32012D0642 | 28/02/2017 | 28/02/2018 |
28.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 50/81 |
DECISIONE (PESC) 2017/350 DEL CONSIGLIO
del 27 febbraio 2017
recante modifica della decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
In data 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC (1). |
(2) |
In base a un riesame della decisione 2012/642/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive nei confronti della Bielorussia fino al 28 febbraio 2018. |
(3) |
Il Consiglio ha inoltre convenuto che l'esportazione di attrezzatura da biathlon verso la Bielorussia può essere autorizzata dagli Stati membri in conformità delle disposizioni applicabili in materia di licenze. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2012/642/PESC. |
(5) |
La presente decisione dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2012/642/PESC è così modificata:
1) |
all'articolo 2, è aggiunto il seguente paragrafo: «3. L'articolo 1 non si applica all'attrezzatura da biathlon conforme alle specifiche definite nei regolamenti di eventi e competizioni dell'Unione internazionale di biathlon («IBU»).»; |
2) |
l'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 1. La presente decisione si applica fino al 28 febbraio 2018. 2. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.». |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2017
Per il Consiglio
Il presidente
K. MIZZI
(1) Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1).