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Document 32017D0350

    Decisione (PESC) 2017/350 del Consiglio, del 27 febbraio 2017, recante modifica della decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

    GU L 50 del 28.2.2017, p. 81–81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/350/oj

    28.2.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 50/81


    DECISIONE (PESC) 2017/350 DEL CONSIGLIO

    del 27 febbraio 2017

    recante modifica della decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

    vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

    considerando quanto segue:

    (1)

    In data 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC (1).

    (2)

    In base a un riesame della decisione 2012/642/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive nei confronti della Bielorussia fino al 28 febbraio 2018.

    (3)

    Il Consiglio ha inoltre convenuto che l'esportazione di attrezzatura da biathlon verso la Bielorussia può essere autorizzata dagli Stati membri in conformità delle disposizioni applicabili in materia di licenze.

    (4)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2012/642/PESC.

    (5)

    La presente decisione dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2012/642/PESC è così modificata:

    1)

    all'articolo 2, è aggiunto il seguente paragrafo:

    «3.   L'articolo 1 non si applica all'attrezzatura da biathlon conforme alle specifiche definite nei regolamenti di eventi e competizioni dell'Unione internazionale di biathlon («IBU»).»;

    2)

    l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 8

    1.   La presente decisione si applica fino al 28 febbraio 2018.

    2.   La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2017

    Per il Consiglio

    Il presidente

    K. MIZZI


    (1)  Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1).


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