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Document 32017D0340
Decision (EU) 2017/340 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2016 on the mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Germany
Decisione (UE) 2017/340 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Germania
Decisione (UE) 2017/340 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Germania
GU L 50 del 28.2.2017, p. 49–50
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
28.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 50/49 |
DECISIONE (UE) 2017/340 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 14 dicembre 2016
relativa alla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Germania
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (2), in particolare il punto 11,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il «Fondo») è destinato a consentire all'Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza per dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali. |
(2) |
Per il Fondo è fissato un massimale annuo pari a 500 000 000 EUR (a prezzi 2011), come stabilito all'articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (3). |
(3) |
Il 19 agosto 2016 la Germania ha presentato una domanda di mobilizzazione del Fondo in seguito a una serie di inondazioni estremamente intense e di breve durata che hanno colpito la regione della Bassa Baviera nei mesi di maggio e giugno 2016. |
(4) |
La domanda della Germania è conforme alle condizioni per l'erogazione di un contributo finanziario del Fondo, come stabilito dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002. |
(5) |
È opportuno pertanto procedere alla mobilizzazione del Fondo per fornire un contributo finanziario alla Germania. |
(6) |
Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilizzazione del Fondo, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data della sua adozione, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2016, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è mobilizzato per erogare alla Germania l'importo di 31 475 125 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 14 dicembre 2016.
Fatto a Strasburgo, il 14 dicembre 2016
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
I. KORČOK
(1) GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.
(2) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(3) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).