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Document 32017D0340

    Decisione (UE) 2017/340 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Germania

    GU L 50 del 28.2.2017, p. 49–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/340/oj

    28.2.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 50/49


    DECISIONE (UE) 2017/340 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 14 dicembre 2016

    relativa alla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Germania

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

    visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (2), in particolare il punto 11,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il «Fondo») è destinato a consentire all'Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza per dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali.

    (2)

    Per il Fondo è fissato un massimale annuo pari a 500 000 000 EUR (a prezzi 2011), come stabilito all'articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (3).

    (3)

    Il 19 agosto 2016 la Germania ha presentato una domanda di mobilizzazione del Fondo in seguito a una serie di inondazioni estremamente intense e di breve durata che hanno colpito la regione della Bassa Baviera nei mesi di maggio e giugno 2016.

    (4)

    La domanda della Germania è conforme alle condizioni per l'erogazione di un contributo finanziario del Fondo, come stabilito dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002.

    (5)

    È opportuno pertanto procedere alla mobilizzazione del Fondo per fornire un contributo finanziario alla Germania.

    (6)

    Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilizzazione del Fondo, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data della sua adozione,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2016, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è mobilizzato per erogare alla Germania l'importo di 31 475 125 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Essa si applica a decorrere dal 14 dicembre 2016.

    Fatto a Strasburgo, il 14 dicembre 2016

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    M. SCHULZ

    Per il Consiglio

    Il presidente

    I. KORČOK


    (1)  GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

    (2)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

    (3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).


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