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Document 32016R1402
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1402 of 22 August 2016 withdrawing the acceptance of the undertaking for three exporting producers under Implementing Decision 2013/707/EU confirming the acceptance of an undertaking offered in connection with the anti-dumping and anti-subsidy proceedings concerning imports of crystalline silicon photovoltaic modules and key components (i.e. cells) originating in or consigned from the People's Republic of China for the period of application of definitive measures
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1402 della Commissione, del 22 agosto 2016, che revoca l'accettazione dell'impegno per tre produttori esportatori stabilita dalla decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originarie o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1402 della Commissione, del 22 agosto 2016, che revoca l'accettazione dell'impegno per tre produttori esportatori stabilita dalla decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originarie o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive
C/2016/5313
GU L 228 del 23.8.2016, p. 16–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
23.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 228/16 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1402 DELLA COMMISSIONE
del 22 agosto 2016
che revoca l'accettazione dell'impegno per tre produttori esportatori stabilita dalla decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originarie o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea («il trattato»),
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 8,
visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (2) («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 13,
informando gli Stati membri,
considerando quanto segue:
A. IMPEGNO E ALTRE MISURE IN VIGORE
(1) |
Con il regolamento (UE) n. 513/2013 (3) la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione europea («l'Unione») di moduli fotovoltaici in silicio cristallino («moduli») e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («la RPC»). |
(2) |
Su mandato di un gruppo di produttori esportatori, la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e di prodotti elettronici («CCCME») ha presentato alla Commissione un impegno sui prezzi per loro conto. Risulta chiaramente dai termini di tale impegno sui prezzi che esso costituisce un insieme di impegni individuali sui prezzi per ciascun produttore esportatore, coordinato dalla CCCME per motivi di praticità amministrativa. |
(3) |
Con la decisione 2013/423/UE (4) la Commissione ha accettato il suddetto impegno sui prezzi in relazione al dazio antidumping provvisorio. Con il regolamento (UE) n. 748/2013 (5) la Commissione ha modificato il regolamento (UE) n. 513/2013 al fine di apportare le modifiche tecniche rese necessarie dall'accettazione dell'impegno in relazione al dazio antidumping provvisorio. |
(4) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 (6) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di moduli e celle originari o provenienti dalla RPC («i prodotti in esame»). Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 (7) il Consiglio ha inoltre istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nell'Unione dei prodotti in esame. |
(5) |
In seguito alla notifica di una versione modificata dell'impegno sui prezzi da parte di un gruppo di produttori esportatori («i produttori esportatori») insieme alla CCCME, la Commissione ha confermato, con la decisione di esecuzione 2013/707/UE (8), l'accettazione dell'impegno sui prezzi modificato («l'impegno») per il periodo di applicazione delle misure definitive. L'allegato di detta decisione elenca i produttori esportatori per i quali è stato accettato l'impegno, tra i quali figurano:
|
(6) |
Con la decisione di esecuzione 2014/657/UE (9) la Commissione ha accettato una proposta presentata dal gruppo di produttori esportatori insieme alla CCCME di alcuni chiarimenti in merito all'attuazione dell'impegno per i prodotti oggetto dello stesso, cioè i moduli e le celle originari o provenienti dalla RPC attualmente classificati con i codici NC ex 8541 40 90 (codici TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 e 8541409039), fabbricati dai produttori esportatori («il prodotto oggetto dell'impegno»). I dazi antidumping e compensativi di cui al considerando 4, unitamente all'impegno, sono in seguito congiuntamente denominati le «misure». |
(7) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/866 (10) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per tre produttori esportatori. |
(8) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1403 (11) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore. |
(9) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2018 (12) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori. |
(10) |
La Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base con un avviso di apertura pubblicato il 5 dicembre 2015 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (13). |
(11) |
La Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento antisovvenzioni di base con un avviso di apertura pubblicato il 5 dicembre 2015 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (14). |
(12) |
La Commissione ha inoltre aperto un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 19 del regolamento antisovvenzioni di base con un avviso di apertura pubblicato il 5 dicembre 2015 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (15). |
(13) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/115 (16) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore. |
(14) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/185 (17) la Commissione ha esteso il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 sulle importazioni dei prodotti in esame originarie o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni del prodotto in esame provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o no originarie della Malaysia e di Taiwan. |
(15) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 (18) la Commissione ha esteso il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 sulle importazioni dei prodotti in esame originarie o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni del prodotto in esame provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o no originarie della Malaysia e di Taiwan. |
(16) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1045 (19) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore. |
(17) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1382 (20) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri cinque produttori esportatori. |
B. TERMINI DELL'IMPEGNO
(18) |
I produttori esportatori hanno accettato tra l'altro di non vendere il prodotto oggetto dell'impegno al primo cliente indipendente dell'Unione al di sotto di un determinato prezzo minimo all'importazione («PMI») nei limiti del livello annuale di importazioni verso l'Unione («il livello annuale») corrispondente, fissato nell'impegno. |
(19) |
Inoltre i produttori esportatori hanno deciso di vendere il prodotto oggetto dell'impegno solo mediante vendite dirette. Ai fini dell'impegno, la vendita diretta è definita come una vendita o al primo cliente indipendente nell'Unione, o tramite una parte collegata nell'Unione elencata nell'impegno. |
(20) |
L'impegno definisce, in un elenco non esaustivo, le violazioni dello stesso. Tale elenco comprende in particolare l'emissione di una fattura commerciale («fattura relativa all'impegno», come definita nel regolamento d'attuazione di cui al considerando 4) o di rivendita il cui valore nominale non corrisponde alla transazione finanziaria sottostante (ad esempio all'importo effettivamente ricevuto dall'acquirente dopo eventuali adeguamenti per le note di credito/debito ecc.). |
(21) |
L'elenco delle violazioni comprende anche le vendite indirette all'Unione da parte di società diverse da quelle elencate nell'impegno e la partecipazione a un sistema commerciale che comporti un rischio di elusione. |
(22) |
L'impegno obbliga inoltre i produttori esportatori a fornire alla Commissione, con cadenza trimestrale, informazioni dettagliate su tutte le loro vendite all'esportazione e rivendite nell'Unione («relazioni trimestrali»). Ciò comporta che i dati trasmessi in queste relazioni trimestrali siano completi e corretti e che le transazioni riportate siano pienamente conformi ai termini dell'impegno. |
(23) |
Il produttore esportatore è responsabile in caso di violazione commessa da una delle sue parti collegate, a prescindere dalla loro inclusione nell'impegno. |
C. MONITORAGGIO DEI PRODUTTORI ESPORTATORI
(24) |
Nel quadro del monitoraggio del rispetto dell'impegno la Commissione ha verificato le relative informazioni fornite da Osda Solar, Qixin Solar e Linuo. La Commissione ha inoltre ricevuto elementi di prova dalle autorità doganali di uno Stato membro, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base. |
(25) |
I risultati indicati nei considerando da 26 a 34 illustrano i problemi constatati per l'Osda Solar, la Qixin Solar e la Linuo che obbligano la Commissione a revocare l'accettazione dell'impegno per detti produttori esportatori. |
D. MOTIVI DELLA REVOCA DELL'ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO
a) Vendite da parte dell'Osda Solar
(26) |
Nelle proprie relazioni trimestrali l'Osda Solar aveva riportato un'operazione di vendita del prodotto oggetto dell'impegno a un importatore presumibilmente non collegato nell'Unione e aveva emesso una fattura relativa all'impegno. In base delle informazioni a disposizione della Commissione, l'importatore coinvolto nella summenzionata operazione era collegato all'Osda Solar. Poiché tale importatore non figura nell'impegno come parte collegata, l'Osda Solar ha violato i termini dell'impegno di cui ai considerando 19 e 21. |
(27) |
Inoltre tale importatore collegato ha emesso almeno una fattura di rivendita al cliente finale nell'Unione in cui non è stato rispettato il PMI. L'Osda Solar ha pertanto violato i termini dell'impegno descritti nei considerando 18 e 23. |
b) Vendite da parte della Qixin Solar
(28) |
Nelle proprie relazioni trimestrali la Qixin Solar aveva riportato un'operazione di vendita del prodotto oggetto dell'impegno a un importatore presumibilmente non collegato nell'Unione e aveva emesso una fattura relativa all'impegno. In base delle informazioni a disposizione della Commissione, l'importatore coinvolto nella summenzionata operazione era collegato alla Qixin Solar. Poiché tale importatore non figura nell'impegno come parte collegata, l'Osda Solar ha violato i termini dell'impegno, di cui ai considerando 19 e 21. |
(29) |
Inoltre tale importatore collegato ha emesso almeno una fattura di rivendita al cliente finale nell'Unione in cui non è stato rispettato il PMI. La Qixin Solar ha pertanto violato i termini dell'impegno descritti nei considerando 18 e 23. |
(30) |
Inoltre nel mese in cui era avvenuta la transazione di cui al considerando 29, la Qixin Solar ha effettuato vendite dirette del prodotto oggetto dell'impegno allo stesso cliente, entrando così in un sistema commerciale che comporta una compensazione incrociata. La Qixin Solar ha pertanto violato i termini dell'impegno descritti nel considerando 21. |
c) Vendite da parte della Linuo
(31) |
Nelle proprie relazioni trimestrali la Linuo aveva riportato un'operazione di vendita del prodotto oggetto dell'impegno a un importatore presumibilmente non collegato nell'Unione e aveva emesso una fattura relativa all'impegno. In base delle informazioni a disposizione della Commissione, l'importatore coinvolto nella summenzionata operazione era collegato alla Linuo. Poiché tale importatore non figura nell'impegno come parte collegata, la Linuo ha violato i termini dell'impegno di cui ai considerando 19 e 21. |
(32) |
Inoltre tale importatore collegato ha emesso almeno una fattura di rivendita al cliente finale nell'Unione in cui non è stato rispettato il PMI. La Linuo ha pertanto violato i termini dell'impegno descritti nei considerando 18 e 23. |
E. ANNULLAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE ALL'IMPEGNO
(33) |
Le informazioni contenute nelle relazioni trimestrali e le prove ricevute dimostrano che le fatture di rivendita di cui ai considerando 27, 29 e 32 e le fatture relative all'impegno di cui al considerando 30 sono collegate alle seguenti operazioni.
Pertanto, in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013, tali fatture sono dichiarate nulle. L'obbligazione doganale sorta all'atto dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica dovrebbe essere riscossa dalle autorità doganali nazionali a norma dell'articolo 105, paragrafi da 3 a 6, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (21) quando entra in vigore la revoca dell'impegno nei confronti dei tre produttori esportatori e delle relative società collegate nell'Unione. Le autorità doganali nazionali responsabili della riscossione dei dazi saranno informate di conseguenza. In questo contesto, la Commissione ricorda che a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'allegato III, punto 7, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'allegato 2, punto 7, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013, le importazioni sono esenti da dazi solo se la fattura indica il prezzo e gli eventuali sgravi. Qualora tali condizioni non vengano rispettate, i dazi dovranno essere riscossi anche nel caso in cui la fattura commerciale che accompagna le merci non sia stata annullata dalla Commissione. |
F. VALUTAZIONE DELLA PRATICABILITÀ DELL'IMPEGNO NEL SUO INSIEME
(34) |
L'impegno prevede che una violazione da parte di un singolo produttore esportatore non comporta automaticamente la revoca dell'accettazione dell'impegno per tutti i produttori esportatori. In un caso del genere la Commissione è tenuta a valutare l'impatto di quella particolare violazione sulla praticabilità dell'impegno per tutti i produttori esportatori e la CCCME. |
(35) |
La Commissione ha pertanto valutato l'impatto delle violazioni commesse da Osda Solar, Qixin Solar e Linuo sulla praticabilità dell'impegno rispetto all'effetto per tutti i produttori esportatori e per la CCCME. |
(36) |
Sebbene le violazioni da parte dei tre produttori esportatori rivelino una tendenza analoga, la Commissione ritiene che la responsabilità di dette violazioni è da attribuire ai produttori esportatori in questione; il monitoraggio non ha rilevato finora violazioni sistematiche di questo tipo da parte di un numero considerevole di produttori esportatori o della CCCME. Al momento la Commissione ritiene che nel complesso il funzionamento dell'impegno non risulta inficiato e che non vi sono motivi per revocare l'accettazione dell'impegno per tutti i produttori esportatori e per la CCCME. |
(37) |
Con lettera dell'11 luglio 2016, la Commissione ha tuttavia informato la CCCME delle summenzionate violazioni da parte dei tre produttori esportatori che rivelano una tendenza analoga e nel contempo ha affermato che, se violazioni di questo tipo dovessero persistere in futuro, la Commissione potrebbe rivalutare la praticabilità dell'impegno nel suo complesso. |
G. OSSERVAZIONI SCRITTE E AUDIZIONI
(38) |
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di essere sentite e di presentare osservazioni, in conformità all'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e all'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base. |
(39) |
In seguito alla divulgazione, due produttori esportatori hanno presentato osservazioni a diffusione limitata relative ai canali di vendita e al rispetto del prezzo minimo all'importazione. Tali osservazioni erano di natura riservata e, nonostante la richiesta della Commissione, non è stato tuttavia fornito alcun risassunto non riservato entro la scadenza prevista a tale fine. A norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base tali osservazioni potranno pertanto non essere prese in considerazione. In ogni modo, le osservazioni ricevute non erano tali da modificare la valutazione della Commissione per quanto riguarda le violazioni di cui ai considerando da 26 a 32 e l'annullamento delle fatture relative all'impegno di cui al considerando 33. |
H. REVOCA DELL'ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO E ISTITUZIONE DI DAZI DEFINITIVI
(40) |
In conformità all'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e all'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, nonché ai termini dell'impegno, la Commissione ha concluso pertanto che l'accettazione dell'impegno per Osda Solar, Qixin Solar e Linuo e le loro società collegate nell'Unione debba essere revocata. |
(41) |
Di conseguenza a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, il dazio antidumping definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e il dazio compensativo definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 si applicano automaticamente alle importazioni originarie o provenienti dalla RPC del prodotto in questione fabbricato dalla Osda Solar (codice addizionale TARIC: B859), dalla Qixin Solar (codice addizionale TARIC: B860) e dalla Linuo (codice addizionale TARIC: B869). |
(42) |
A titolo informativo, la tabella dell'allegato del presente regolamento elenca i produttori esportatori per i quali l'accettazione dell'impegno stabilita dalla decisione di esecuzione 2013/707/UE rimane invariata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'accettazione dell'impegno nei confronti della Ningbo Osda Solar Co. Ltd., designata dal codice addizionale TARIC B859, Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd. e la sua società collegata nell'Unione, congiuntamente designate dal codice addizionale TARIC B860 e SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD. e la sua società collegata nell'Unione, congiuntamente designate dal codice addizionale TARIC B869, è revocata.
Articolo 2
1. Le seguenti fatture relative all'impegno sono dichiarate nulle:
N. della fattura commerciale che accompagna le merci oggetto di un impegno |
Data |
Rilasciata da |
Rilasciata a |
ODAEU150006 |
23.12.2015 |
Ningbo Osda Solar Co. Ltd. |
Triple Shine B.V. |
QXC150051 |
20.6.2015 |
Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd. |
Energy Plus B.V |
QXC150040 |
2.6.2015 |
Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd. |
München Solarenergie GmbH |
QXC150046 |
10.6.2015 |
Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd. |
München Solarenergie GmbH |
QXC150049 |
17.6.2015 |
Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd. |
München Solarenergie GmbH |
QXC150052 |
23.6.2015 |
Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd. |
München Solarenergie GmbH |
LNPV-058 A-1502-017-1 |
6.2.2015 |
SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD. |
Lion Sun B.V. |
2. Le autorità doganali nazionali sono invitate a riscuotere l'obbligazione doganale sorta all'atto dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.
(3) GU L 152 del 5.6.2013, pag. 5.
(4) GU L 209 del 3.8.2013, pag. 26.
(5) GU L 209 del 3.8.2013, pag. 1.
(6) GU L 325 del 5.12.2013, pag. 1.
(7) GU L 325 del 5.12.2013, pag. 66.
(8) GU L 325 del 5.12.2013, pag. 214.
(9) GU L 270 dell'11.9.2014, pag. 6.
(10) GU L 139 del 5.6.2015, pag. 30.
(11) GU L 218 del 19.8.2015, pag. 1.
(12) GU L 295 del 12.11.2015, pag. 23.
(13) GU C 405 del 5.12.2015, pag. 8.
(14) GU C 405 del 5.12.2015, pag. 20.
(15) GU C 405 del 5.12.2015, pag. 33.
(16) GU L 23 del 29.1.2016, pag. 47.
(17) GU L 37 del 12.2.2016, pag. 76.
(18) GU L 37 del 12.2.2016, pag. 56.
(19) GU L 170 del 29.6.2016, pag. 5.
(20) GU L 222 del 17.8.2016, pag. 10.
(21) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
ALLEGATO
Elenco delle società
Denominazione della società |
Codice addizionale TARIC |
Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd. |
B798 |
Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd. |
B799 |
Anhui Chaoqun Power Co. Ltd. |
B800 |
Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd. |
B802 |
Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd. Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd. |
B801 |
Anhui Titan PV Co. Ltd. |
B803 |
Xìan SunOasis (Prime) Company Limited TBEA SOLAR CO. LTD. XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT |
B804 |
Changzhou NESL Solartech Co. Ltd. |
B806 |
Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd. |
B807 |
CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD. |
B808 |
ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd. |
B811 |
CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD. ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD. HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD. |
B812 |
CSG PVtech Co. Ltd. |
B814 |
China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd. CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd. CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd. China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd. China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd. |
B809 |
Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd. |
B816 |
EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd. SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD. JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD. |
B817 |
Era Solar Co. Ltd. |
B818 |
GD Solar Co. Ltd. |
B820 |
Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd. Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd. |
B821 |
Konca Solar Cell Co. Ltd. Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd. Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd. Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd. GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd. GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED |
B850 |
Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd. |
B822 |
Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd. |
B824 |
Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd. |
B826 |
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd. |
B827 |
HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD. |
B828 |
Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd. |
B829 |
Jetion Solar (China) Co. Ltd. Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd. Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd. |
B830 |
Jiangsu Green Power PV Co. Ltd. |
B831 |
Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd. |
B832 |
Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd. |
B833 |
Jiangsu Runda PV Co. Ltd. |
B834 |
Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd. Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd. |
B835 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd. |
B836 |
Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd. Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd. Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd. |
B837 |
Jiangsu Sinski PV Co. Ltd. |
B838 |
Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd. |
B839 |
Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd. |
B840 |
Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd. |
B841 |
Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd. LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd. LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd. |
B793 |
Jiangyin Hareon Power Co. Ltd. Hareon Solar Technology Co. Ltd. Taicang Hareon Solar Co. Ltd. Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd. Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd. Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd. |
B842 |
Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd. |
B843 |
JingAo Solar Co. Ltd. Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd. JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd. Hefei JA Solar Technology Co. Ltd. Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd. |
B794 |
Jinko Solar Co. Ltd. Jinko Solar Import and Export Co. Ltd. ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD. ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD. |
B845 |
Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd. Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd. Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd. Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd. Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd. |
B795 |
Juli New Energy Co. Ltd. |
B846 |
Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd. |
B847 |
King-PV Technology Co. Ltd. |
B848 |
Kinve Solar Power Co. Ltd. (Maanshan) |
B849 |
Lightway Green New Energy Co. Ltd. Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd. |
B851 |
Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd. |
B853 |
NICE SUN PV CO. LTD. LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD. |
B854 |
Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd. |
B856 |
Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd. |
B857 |
Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd. |
B858 |
Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd. |
B861 |
Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd. |
B862 |
Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd. |
B863 |
Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd. |
B864 |
Perlight Solar Co. Ltd. |
B865 |
Phono Solar Technology Co. Ltd. Sumec Hardware & Tools Co. Ltd. |
B866 |
RISEN ENERGY CO. LTD. |
B868 |
SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY Science & TECHNOLOGY CO. LTD. SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD. |
B870 |
Shanghai BYD Co. Ltd. BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd. |
B871 |
Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd. Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd. |
B872 |
Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd. Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd. |
B873 |
SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD. |
B874 |
SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD. Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd. Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd. |
B875 |
Shanghai ST Solar Co. Ltd. Jiangsu ST Solar Co. Ltd. |
B876 |
Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd. |
B878 |
Shenzhen Topray Solar Co. Ltd. Shanxi Topray Solar Co. Ltd. Leshan Topray Cell Co. Ltd. |
B880 |
Sopray Energy Co. Ltd. Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd. |
B881 |
SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD. NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD. Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd. |
B882 |
SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD. |
B883 |
TDG Holding Co. Ltd. |
B884 |
Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd. Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd. Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd. |
B885 |
Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd. |
B886 |
Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd. |
B877 |
Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd. |
B879 |
Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd. |
B889 |
Wuxi Saijing Solar Co. Ltd. |
B890 |
Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd. |
B891 |
Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd. |
B892 |
Wuxi Suntech Power Co. Ltd. Suntech Power Co. Ltd. Wuxi Sunshine Power Co. Ltd. Luoyang Suntech Power Co. Ltd. Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd. Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd. |
B796 |
Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd. Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd. Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd. |
B893 |
Xìan Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd. State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd. |
B896 |
Yingli Energy (China) Co. Ltd. Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd. Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd. Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd. Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd. Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd. Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd. Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd. Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd. |
B797 |
Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd. Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd. |
B899 |
Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd. |
B900 |
Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd. |
B902 |
Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd. |
B903 |
Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd. |
B904 |
Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd. |
B905 |
Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd. Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd. |
B906 |
Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd. |
B907 |
Zhejiang Koly Energy Co. Ltd. |
B908 |
Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd. Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd. |
B910 |
Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd. |
B911 |
Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd. |
B912 |
Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd. |
B914 |
Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd. |
B915 |
Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd. |
B916 |
Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd. Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd. |
B917 |
Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd. WANXIANG IMPORT & EXPORT CO. LTD. |
B918 |
ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD. |
B920 |
Zhongli Talesun Solar Co. Ltd. |
B922 |