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Document 32016D0837

    Decisione (UE) 2016/837 del Consiglio, del 21 aprile 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia su un meccanismo finanziario del SEE per il 2014-2021, dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2014-2021, del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda

    GU L 141 del 28.5.2016, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/837/oj

    28.5.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 141/1


    DECISIONE (UE) 2016/837 DEL CONSIGLIO

    del 21 aprile 2016

    relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia su un meccanismo finanziario del SEE per il 2014-2021, dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2014-2021, del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Persiste l'esigenza di ridurre le disparità economiche e sociali nello Spazio economico europeo. In considerazione di tale esigenza, è opportuno istituire un nuovo meccanismo per i contributi finanziari degli Stati EFTA-SEE e un nuovo meccanismo finanziario norvegese.

    (2)

    Il 7 ottobre 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare con l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia i negoziati relativi a un accordo sui futuri contributi finanziari degli Stati EFTA-SEE alla coesione economica e sociale nello Spazio economico europeo. La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo a un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021, che costituirà il protocollo 38 quater dell'accordo SEE. La Commissione ha negoziato altresì, a nome dell'Unione, un accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo a un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2014-2021.

    (3)

    Le disposizioni speciali relative alle importazioni nell'Unione di alcuni pesci e prodotti della pesca originari dell'Islanda e della Norvegia, che figurano nei protocolli aggiuntivi dei rispettivi accordi di libero scambio con la Comunità economica europea, hanno cessato di produrre effetti il 30 aprile 2014 e dovrebbero essere rivedute conformemente all'articolo 1 di tali protocolli. La Commissione ha pertanto negoziato nuovi protocolli aggiuntivi dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda.

    (4)

    La sostituzione dei meccanismi finanziari esistenti con nuovi meccanismi, che riguardano diversi periodi di tempo, diversi importi di finanziamenti da stanziare e diverse disposizioni di attuazione, nonché il rinnovo e l'estensione delle concessioni relative a taluni pesci e prodotti della pesca, costituiscono nel complesso un importante sviluppo dell'associazione con gli Stati EFTA-SEE, che giustifica il ricorso all'articolo 217 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

    (5)

    Ciascuno dei suddetti accordi e protocolli aggiuntivi prevede la propria applicazione provvisoria prima dell'entrata in vigore.

    (6)

    È opportuno che gli accordi e i protocolli aggiuntivi siano firmati e applicati in via provvisoria in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la loro conclusione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia su un meccanismo finanziario del SEE per il 2014-2021, dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2014-2021, del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda, con riserva della conclusione di detti accordi e protocolli aggiuntivi.

    I testi degli accordi e dei protocolli aggiuntivi sono acclusi alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare gli accordi e i protocolli aggiuntivi a nome dell'Unione.

    Articolo 3

    L'accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia su un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021 e l'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo a un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2014-2021 si applicano in via provvisoria, a norma rispettivamente dell'articolo 3 e dell'articolo 11, paragrafo 3, degli accordi, a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo al deposito dell'ultima notifica a tal fine, in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la loro conclusione.

    Il protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia è applicato in via provvisoria a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultima notifica a tal fine, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del suddetto protocollo.

    Il protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda è applicato in via provvisoria a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultima notifica a tal fine, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del suddetto protocollo.

    Articolo 4

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Lussemburgo, il 21 aprile 2016

    Per il Consiglio

    Il presidente

    G.A. VAN DER STEUR


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