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Documento 32015R1599

Regolamento (UE) 2015/1599 della Banca centrale europea, del 10 settembre 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 1333/2014 relativo alle statistiche sui mercati monetari (BCE/2015/30)

GU L 248 del 24.9.2015, p. 45/52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Estatuto jurídico del documento Vigente

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1599/oj

24.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 248/45


REGOLAMENTO (UE) 2015/1599 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 10 settembre 2015

che modifica il regolamento (UE) n. 1333/2014 relativo alle statistiche sui mercati monetari (BCE/2015/30)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1) e in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando quanto segue

(1)

Il regolamento (UE) n. 1333/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/48) (2) esige la segnalazione di dati statistici da parte di operatori segnalanti perché, nell'assolvimento dei suoi compiti, il Sistema europeo di banche centrali possa elaborare statistiche sulle operazioni di mercato monetario.

(2)

Un insieme di istruzioni di segnalazione contenenti parametri dettagliati per la segnalazione delle informazioni statistiche ai sensi del regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48) verrà impartito alle banche centrali nazionali. Poiché le istruzioni di segnalazione definiscono meglio alcuni termini significativi contenuti nel regolamento, occorre che tali cambiamenti siano in esso recepiti per motivi di coerenza.

(3)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

1.   L'allegato I del regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48) è sostituito dall'allegato I del presente regolamento:

2.   Gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48) sono modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Disposizione finale

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai Trattati.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 10 settembre 2015.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(2)  Regolamento (UE) n. 1333/2014 della Banca centrale europea, del 26 novembre 2014, relativo alle statistiche sui mercati monetari (BCE/2014/48) (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 97).


ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Schema di segnalazione per le statistiche sul mercato monetario relative ad operazioni garantite

PARTE 1

TIPOLOGIA DEGLI STRUMENTI

Gli operatori segnalanti segnalano alla Banca centrale europea (BCE) o alla Banca centrale nazionale (BCN) competente tutti i contratti di vendita con patto di riacquisto e le operazioni effettuate sulla base di essi, comprese le operazioni di pronti contro termine tri-party, che siano denominate in euro e abbiano una scadenza non superiore ad un anno incluso (definite come operazioni con una data di scadenza non maggiore di 397 giorni dalla data di regolamento), intercorse tra l'operatore segnalante e altre istituzioni finanziarie monetarie (IFM), altri intermediari finanziari (AIF), imprese di assicurazione, fondi pensione, amministrazioni pubbliche o banche centrali a fini di investimento, nonché con società non finanziarie classificate come all'ingrosso ai sensi del quadro LCR Basilea III.

PARTE 2

TIPOLOGIA DEI DATI

1.   Tipologia di dati inerenti all'operazione  (1) da segnalare per ciascuna operazione

Campo

Descrizione dei dati

Opzione alternativa di segnalazione (se esistente) e altre caratteristiche

Transaction identifier (identificativo dell'operazione)

Identificativo interno unico dell'operazione utilizzato dall'operatore segnalante per ogni operazione.

L'identificativo dell'operazione è unico per ciascuna operazione segnalata ad una certa data di segnalazione per ciascun segmento del mercato monetario.

Reporting date (data di segnalazione)

Data in cui i dati sono trasmessi alla BCE o alla BCN.

 

Electronic time stamp (marcatura temporale elettronica)

Momento nel quale un'operazione è conclusa o registrata.

 

Counterparty code (codice della controparte)

Codice identificativo usato per individuare la controparte dell'operatore segnalante nell'operazione segnalata.

Qualora le operazioni siano eseguite attraverso una controparte centrale di compensazione (central clearing counterparty, CCP), dovrà essere indicato l'identificativo delle entità giuridiche (Legal Entity Identifier, LEI) della CCP.

Ove le operazioni siano effettuate con società non finanziarie, AIF, imprese di assicurazione, fondi pensione, amministrazioni pubbliche e banche centrali, e per ogni altra operazione segnalata per la quale l'identificativo LEI della controparte non è fornito, deve essere indicata la classe della controparte.

Counterparty code ID (identificativo del codice della controparte)

Attributo che specifica il tipo di codice individuale della controparte trasmesso.

Da utilizzare in ogni caso. Sarà fornito un codice individuale della controparte.

Counterparty location (localizzazione della controparte)

Codice paese dell'Organismo internazionale di normalizzazione (ISO) relativo al paese in cui la controparte ha sede legale.

Obbligatorio se non è fornito il codice individuale della controparte. Altrimenti facoltativo.

Transaction nominal amount (importo nominale dell'operazione)

Importo inizialmente concesso o preso in prestito.

 

Collateral nominal amount (importo nominale della garanzia)

Importo nominale del titolo costituito in garanzia

Ad eccezione delle operazioni di pronti contro termine triparty e delle altre operazioni in cui il titolo costituito in garanzia non è identificato da un univoco numero internazionale di identificazione dei titoli (International Security Identification Number, codice ISIN).

Trade date (data di contrattazione)

Data in cui le parti hanno concluso l'operazione finanziaria.

 

Settlement date (data di regolamento)

Data di acquisto, ossia la data in cui è previsto che il denaro sia versato dal prestatore al prestatario e il titolo sia trasferito dal prestatario al prestatore.

In caso di operazioni di pronti contro termine aperte, è la data in cui ha luogo il rinnovo (anche se non avviene alcuno scambio di denaro).

Maturity date (data di scadenza)

La data di riacquisto, ovvero la data in cui è previsto che il denaro sia restituito dal prestatario al prestatore.

In caso di operazioni di pronti contro termine aperte, è la data in cui il capitale e gli interessi dovuti devono essere restituiti nel caso in cui l'operazione non sia ulteriormente rinnovata.

Transaction sign (segno dell'operazione)

Assunzione in prestito del denaro in caso di pronti contro termine o concessione in prestito del denaro in caso di operazioni contro termine in acquisto (reverse repo).

 

ISIN of the collateral (codice ISIN della garanzia)

Codice ISIN assegnato ai titoli emessi sui mercati finanziari. Si compone di 12 caratteri alfanumerici, che identificano univocamente un titolo (come definito dalla norma ISO 6166).

Da segnalare con delle eccezioni per alcuni tipi di garanzia

Collateral type (tipo di garanzia)

Al fine di identificare l'attività concessa in pegno a garanzia nel caso in cui il codice ISIN individuale non sia fornito.

Da indicare in tutti i casi in cui il codice ISIN individuale non sia fornito.

Collateral issuer sector (settore dell'emittente della garanzia)

Al fine di identificare il settore dell'emittente della garanzia nel caso in cui il codice ISIN individuale non sia fornito.

Da indicare laddove il codice ISIN individuale non sia fornito.

Special collateral flag (identificatore delle garanzie speciali)

Al fine di identificare tutte le operazioni di pronti contro termine effettuate a fronte di garanzie generali e quelle effettuate a fronte di garanzie speciali. Campo facoltativo da indicare solo ove l'operatore segnalante ne abbia la possibilità.

La segnalazione di questo campo è facoltativa.

Deal rate (tasso dell'operazione)

Tasso di interesse espresso in conformità alla convenzione per i mercati monetari giorni effettivi/360 al quale l'operazione di pronti contro termine è stata effettuata e al quale è remunerato il denaro concesso in prestito.

 

Collateral haircut (scarto di garanzia)

Una misura per il controllo dei rischi applicata alla garanzia sottostante per effetto della quale il valore di quest'ultima è calcolato al valore di mercato dell'attività decurtato di una determinata percentuale (scarto di garanzia). A fini di segnalazione lo scarto di garanzia è calcolato come 100 meno il rapporto tra il contante concesso/assunto in prestito e il valore di mercato, compresi gli interessi maturati sulla garanzia concessa.

La segnalazione di questo campo è necessaria esclusivamente per singole operazioni su garanzia.

Counterparty code of the tri-party agent (codice di controparte dell'agente triparty)

Il codice di identificazione di controparte dell'agente triparty

Da indicare in caso di pronti contro termine triparty.

Tri-party agent code ID (codice di identificazione dell'agente triparty)

Attributo che specifica il tipo di codice individuale dell'agente triparty trasmesso.

Da utilizzare in tutti i casi in cui un codice individuale dell'agente triparty è fornito.

2.   Materiality threshold (soglia di rilevanza)

Le operazioni effettuate con società non finanziarie dovrebbero essere segnalate solo ove effettuate con società non finanziarie classificate come all'ingrosso in base al quadro LCR Basilea III (2).

3.   Exceptions (eccezioni)

Non dovrebbero essere segnalate operazioni infragruppo.»


(1)  Gli standard per la segnalazione elettronica e le specifiche tecniche per i dati sono indicati separatamente. Sono disponibili sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu

(2)  Cfr. “Basel III: The liquidity coverage ratio and liquidity risk monitoring tools”, Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, gennaio 2013, pagg. 23-27, disponibile sul sito Internet della Banca dei Regolamenti Internazionali all'indirizzo: www.bis.org.


ALLEGATO II

Gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48) sono modificati come segue:

1.

all'allegato II, la parte 1 è sostituita dalla seguente:

«PARTE 1

TIPOLOGIA DEGLI STRUMENTI

1.

Gli operatori segnalanti segnalano alla Banca centrale europea (BCE) ovvero alla banca centrale nazionale competente (BCN):

a)

tutti i prestiti assunti mediante l'utilizzo degli strumenti indicati nella tabella sottostante, denominati in euro con scadenza non superiore a un anno incluso (definiti come operazioni con data di scadenza non superiore a 397 giorni dalla data di regolamento), erogati all'operatore segnalante da altre istituzioni finanziarie monetarie (IFM), altri intermediari finanziari (AIF), imprese di assicurazione, fondi pensione, amministrazioni pubbliche o banche centrali a fini di investimento nonché da società non finanziarie classificate come all'ingrosso in base al quadro LCR Basilea III;

b)

tutti i prestiti concessi ad altri enti creditizi con scadenza non superiore a un anno incluso (definiti come operazioni con data di scadenza non superiore a 397 giorni dalla data di regolamento) mediante depositi non garantiti o conti rimborsabili con preavviso, oppure mediante l'acquisto dall'ente creditizio emittente di carta commerciale, certificati di deposito, titoli a tasso variabile e altri titoli di debito con scadenza non superiore a un anno.

2.

La tabella seguente fornisce una descrizione dettagliata standard delle categorie di strumenti per le operazioni che gli operatori segnalanti sono tenuti a segnalare alla BCE. Ove gli operatori segnalanti siano tenuti a segnalare le operazioni alla rispettiva BCN, questa dovrebbe trasporre tali descrizioni di categorie di strumenti a livello nazionale in conformità al presente regolamento.

Tipo di strumento

Descrizione

Deposits (depositi)

Depositi fruttiferi non garantiti (compresi i conti rimborsabili con preavviso ma con esclusione dei conti correnti) rimborsabili con preavviso o a scadenza non superiore a un anno ricevuti (in prestito) o collocati dall'operatore segnalante.

Call accounts (conti rimborsabili con preavviso)

Conti di cassa con variazioni giornaliere del tasso di interesse applicabile, che danno origine a pagamenti in conto interessi o al loro calcolo ad intervalli regolari, e con un periodo di preavviso per ritirare il denaro.

Certificate of deposit (certificato di deposito)

Strumento di debito a tasso fisso emesso da un'IFM che conferisce al possessore il diritto a un determinato tasso fisso di interesse per un periodo di tempo prestabilito non superiore a un anno.

Commercial paper (carta commerciale)

Strumento di debito non garantito o garantito da garanzie fornite dall'emittente con scadenza non superiore a un anno, fruttifero o scontato.

Floating rate note (obbligazioni a tasso d'interesse variabile)

Strumento di debito rispetto al quale gli interessi periodicamente corrisposti sono calcolati sulla base del valore, vale a dire mediante la fissazione di un tasso di riferimento sottostante come l'Euribor a date prestabilite note come date di revisione, con scadenza non superiore a un anno.

Other short-term debt securities (altri titoli di debito a breve termine)

Titoli non subordinati diversi dalle azioni con scadenza fino a un anno emessi da operatori segnalanti, solitamente negoziabili e scambiati sui mercati secondari o suscettibili di essere compensati sul mercato, e che non conferiscono al titolare alcun diritto di proprietà sull'istituzione emittente. Tale voce comprende:

a)

titoli che conferiscono al titolare un diritto incondizionato a un reddito fisso o contrattualmente determinato sotto forma di pagamento di cedole e/o a una somma dichiarata predeterminata a una data prefissata o a scadenze prestabilite o a partire da una data definita al momento dell'emissione;

b)

strumenti non negoziabili emessi da operatori segnalanti divenuti successivamente negoziabili e riclassificati come “titoli di debito”»;

2.

all'allegato III, la parte 1 è sostituita dalla seguente:

«PARTE 1

TIPOLOGIA DEGLI STRUMENTI

Gli operatori segnalanti segnalano alla Banca centrale europea (BCE) ovvero alla banca centrale nazionale competente (BCN):

a)

tutte le operazioni di swap in valuta nelle quali sono acquistati o venduti euro a pronti in cambio di valuta estera e rivenduti o riacquistati a una data successiva ad un tasso di cambio a termine predeterminato con scadenza non superiore a un anno incluso (definite come operazioni con data di scadenza non superiore a 397 giorni dalla data di regolamento della gamba a pronti dell'operazione di swap in valuta), concluse tra l'operatore segnalante e altre istituzioni finanziarie monetarie (IFM), altri intermediari finanziari (AIF), imprese di assicurazione, fondi pensione, amministrazioni pubbliche o banche centrali a fini di investimento nonché con società non finanziarie classificate come all'ingrosso in base al quadro LCR Basilea III;

b)

operazioni di swap su indici overnight (overnight index swaps, OIS) denominate in euro concluse tra l'operatore segnalante e altre istituzioni finanziarie monetarie (IFM), altri intermediari finanziari (AIF), imprese di assicurazione, fondi pensione, amministrazioni pubbliche o banche centrali a fini di investimento nonché con società non finanziarie classificate come all'ingrosso in base al quadro LCR Basilea III.»;

3.

nell'allegato III, la tabella contenuta nel paragrafo 1 della parte 2 è sostituita dalla seguente:

«Campo

Descrizione dei dati

Opzione alternativa di segnalazione (se esistente) e altre caratteristiche

Transaction identifier (identificativo dell'operazione)

Identificativo interno unico dell'operazione utilizzato dall'operatore segnalante per ogni operazione.

L'identificativo dell'operazione è unico per ciascuna operazione segnalata ad una certa data di segnalazione per ciascun segmento del mercato monetario.

Reporting date (data di segnalazione)

Data in cui i dati sono trasmessi alla BCE o alla BCN.

 

Electronic time stamp (marcatura temporale elettronica)

Momento nel quale un'operazione è conclusa o registrata.

 

Counterparty code (codice della controparte)

Codice di identificazione utilizzato per identificare la controparte dell'operatore segnalante nell'operazione segnalata.

Qualora le operazioni siano eseguite attraverso una controparte centrale di compensazione (central clearing counterparty, CCP), dovrà essere indicato l'identificativo delle entità giuridiche (Legal Entity Identifier, LEI) della CCP.

Ove le operazioni siano effettuate con società non finanziarie, AIF, imprese di assicurazione, fondi pensione, amministrazioni pubbliche e banche centrali, e per ogni altra operazione segnalata per la quale l'identificativo LEI della controparte non è fornito, deve essere indicata la classe della controparte.

Counterparty code ID (identificativo del codice della controparte)

Attributo che specifica il tipo di codice individuale della controparte trasmesso.

Da utilizzare in ogni caso. Sarà fornito un codice individuale della controparte.

Counterparty location (localizzazione della controparte)

Codice paese dell'Organismo internazionale di normalizzazione (ISO) relativo al paese in cui la controparte ha sede legale.

Obbligatorio ove non sia indicato il codice individuale della controparte. Altrimenti facoltativo.

Trade date (data di contrattazione)

La data nella quale le parti hanno concluso l'operazione finanziaria segnalata.

 

Spot value date (data valuta a pronti)

La data nella quale una parte vende all'altra un certo ammontare di una determinata valuta verso il pagamento di un importo convenuto di una determinata valuta diversa dalla prima sulla base di un tasso di cambio convenuto noto come tasso di cambio a pronti.

 

Maturity date (data di scadenza)

Data nella quale l'operazione di swap in valuta viene a scadenza e la valuta venduta alla data valuta a pronti è riacquistata.

 

Transaction sign (segno dell'operazione)

Da utilizzare per specificare se l'importo in euro segnalato alla voce “importo nominale dell'operazione” è acquistato o venduto alla data valuta a pronti.

Il campo dovrebbe riferirsi al c.d. euro a pronti, ossia alla circostanza se gli euro siano acquistati o venduti alla data valuta a pronti.

Transaction nominal amount (importo nominale dell'operazione)

L'ammontare di euro acquistati o venduti alla data valuta a pronti.

 

Foreign currency code (codice della valuta estera)

Codice internazionale ISO a tre cifre della valuta acquistata o venduta in cambio di euro.

 

Foreign exchange spot rate (tasso di cambio a pronti)

Tasso di cambio tra l'euro e la valuta estera applicabile alla gamba a pronti dell'operazione di swap in valuta.

 

Foreign exchange forward points (punti a termine in valuta)

La differenza tra il tasso di cambio a pronti e il tasso di cambio a termine espressa in punti base in conformità alle convenzioni di mercato per la coppia valutaria.»

 


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