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Document 32015D1026

    Decisione (UE) 2015/1026 del Consiglio, del 19 giugno 2015, che abroga la decisione 2009/589/CE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Polonia

    GU L 163 del 30.6.2015, p. 37–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1026/oj

    30.6.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 163/37


    DECISIONE (UE) 2015/1026 DEL CONSIGLIO

    del 19 giugno 2015

    che abroga la decisione 2009/589/CE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Polonia

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 12,

    vista la raccomandazione della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 7 luglio 2009, con decisione 2009/589/CE del Consiglio (1), sulla base di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 104, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), che in Polonia esisteva un disavanzo eccessivo.

    (2)

    Lo stesso giorno, sulla base di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha indirizzato alla Polonia una raccomandazione ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 7, TCE, e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio (2), al fine di porre termine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2012.

    (3)

    Il 21 giugno 2013 il Consiglio ha concluso che, nonostante la Polonia avesse adottato misure efficaci, si erano verificati eventi economici sfavorevoli con importanti conseguenze per le finanze pubbliche dopo l'adozione della raccomandazione originaria. Il Consiglio ha pertanto concluso, sulla base di una raccomandazione della Commissione, che sussistevano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1467/97 e ha adottato una nuova raccomandazione riguardante la Polonia a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), al fine di porre termine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2014 (3).

    (4)

    Il 10 dicembre 2013, a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, TFUE, il Consiglio ha deciso che la Polonia non aveva dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013 di correggere il proprio disavanzo eccessivo entro il 2014 (4) e ha adottato una nuova raccomandazione, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato, con la quale ha raccomandato alla Polonia di porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2015 (5). In tale raccomandazione il Consiglio ha raccomandato alla Polonia di conseguire un disavanzo nominale del 4,8 % del PIL nel 2013, del 3,9 % del PIL nel 2014 e del 2,8 % del PIL nel 2015 (escludendo l'incidenza del trasferimento di attivi dal secondo pilastro del sistema pensionistico). Sulla base delle previsioni macroeconomiche sottese alla raccomandazione del Consiglio, ciò era in linea con un miglioramento del saldo strutturale pari all'1 % del PIL nel 2014 e all'1,2 % del PIL nel 2015. Alla Polonia è stato inoltre raccomandato di attuare con rigore le misure già annunciate e adottate, integrandole al contempo con misure supplementari per conseguire una correzione duratura del disavanzo eccessivo entro il 2015. Il 15 aprile 2014 è scaduto il termine impartito alla Polonia per presentare una relazione sulle misure adottate per conformarsi alla presente raccomandazione.

    (5)

    Il 2 giugno 2014 la Commissione ha concluso che in quel momento non era necessario adottare ulteriori provvedimenti nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi.

    (6)

    A norma dell'articolo 4 del protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE, i dati per l'applicazione della procedura sono forniti dalla Commissione. Nell'ambito dell'applicazione di tale protocollo, gli Stati membri notificano due volte l'anno, la prima entro il 1o aprile e la seconda entro il 1o ottobre, i dati del disavanzo pubblico e del debito pubblico e le altre variabili connesse, a norma dell'articolo 3 del regolamento CE) n. 479/2009 del Consiglio (6).

    (7)

    Il Consiglio deve adottare una decisione per abrogare la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo sulla base dei dati notificati. Inoltre, è opportuno che la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo sia abrogata solamente se le previsioni della Commissione indicano che il disavanzo non supererà la soglia del 3 % del PIL nel corso del periodo oggetto delle previsioni (7) e il rapporto debito/PIL soddisfa la configurazione forward-looking del parametro di riferimento del debito.

    (8)

    Inoltre, conformemente al patto di stabilità e crescita, è opportuno tenere nella dovuta considerazione le riforme sistemiche delle pensioni che introducono un sistema multipilastro, comprendente un pilastro obbligatorio finanziato a capitalizzazione.

    (9)

    Sulla base dei dati forniti dalla Commissione (Eurostat) a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009, a seguito dei dati notificati dalla Polonia nell'aprile 2015, il programma di convergenza 2015 e le previsioni di primavera 2015 della Commissione giustificano le conclusioni che si illustrano di seguito.

    Nel 2014 il disavanzo delle amministrazioni pubbliche era pari al 3,2 % del PIL. Poiché questo valore può considerarsi prossimo al valore di riferimento e il rapporto debito/PIL della Polonia è stabilmente al di sotto del valore di riferimento del 60 % del PIL, la Polonia è ammissibile alle disposizioni relative alle riforme sistemiche delle pensioni di cui all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1467/97. In Polonia la riforma sistemica delle pensioni del 1999 è stata annullata da una legge adottata nel dicembre 2013. In base a tale annullamento, una parte delle attività accumulate nei fondi pensione finanziati a capitalizzazione del comparto privato (che costituiscono il secondo pilastro del sistema pensionistico polacco) è stata trasferita al sistema pubblico di previdenza sociale (primo pilastro del sistema pensionistico polacco). Inoltre, non essendo più obbligatoria la partecipazione al secondo pilastro del sistema pensionistico, esso ha perso la sua copertura universale. Di conseguenza, l'annullamento del 2013 ha messo fine alla natura sistemica della riforma del 1999. Tuttavia, fino alla fine di luglio 2014 i contributi sociali di tutti i partecipanti affluivano ancora nel secondo pilastro. Questi contributi costituiscono un costo netto della riforma sistemica delle pensioni del 1999 e devono essere presi in considerazione nel valutare la correzione del disavanzo eccessivo. I costi diretti netti complessivi per il periodo gennaio-luglio 2014 sono stimati allo 0,4 % del PIL, sufficienti a giustificare il fatto che nel 2014 il disavanzo delle amministrazioni pubbliche abbia superato il valore di riferimento previsto dal trattato del 3 % del PIL.

    Il programma di convergenza presentato dal governo polacco il 30 aprile 2015 punta a un disavanzo pari al 2,7 % del PIL nel 2015 e al 2,3 % del PIL nel 2016. Le previsioni di primavera 2015 della Commissione prospettano un disavanzo del 2,8 % del PIL nel 2015 e, nell'ipotesi di politiche invariate, del 2,6 % del PIL nel 2016. Pertanto, nel periodo oggetto della previsione il disavanzo dovrebbe attestarsi a livelli inferiori al valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato.

    La Commissione stima che il saldo strutturale, vale a dire il saldo delle amministrazioni pubbliche corretto per il ciclo e al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee, abbia registrato un miglioramento dello 0,9 % del PIL nel 2014.

    Nel 2014 il debito pubblico lordo ha raggiunto il 50,1 % del PIL. Le previsioni di primavera 2015 della Commissione indicano un debito pubblico lordo al 50,9 % del PIL nel 2015 e al 50,8 % del PIL nel 2016, quindi al di sotto del valore di riferimento del 60 % del PIL.

    (10)

    A partire dal 2015, anno successivo alla correzione del disavanzo eccessivo, la Polonia è soggetta al braccio preventivo del patto di stabilità e crescita e dovrebbe realizzare progressi a un ritmo adeguato verso il proprio obiettivo di bilancio a medio termine, anche rispettando il parametro di riferimento per la spesa. Secondo le previsioni di primavera 2015 della Commissione, il saldo strutturale dovrebbe migliorare dello 0,2 % del PIL sia nel 2015 che nel 2016, nell'ipotesi di politiche invariate. Stando a una valutazione complessiva, nel 2015 la Polonia dovrebbe risultare conforme all'aggiustamento richiesto verso l'obiettivo di bilancio a medio termine, in virtù di una crescita della spesa netta al di sotto del valore di riferimento, benché vi sia il rischio di una qualche deviazione dal percorso di aggiustamento nel 2016 a causa di un aggiustamento strutturale inferiore al requisito per il 2016 che renderà necessarie ulteriori misure.

    (11)

    A norma dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE, una decisione del Consiglio sull'esistenza di un disavanzo eccessivo dev'essere abrogata quando il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro interessato sia stato corretto.

    (12)

    Il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo della Polonia sia stato corretto e che la decisione 2009/589/CE debba pertanto essere abrogata.

    (13)

    Il Consiglio ricorda che la riforma sistemica delle pensioni del 1999 ha sostituito regimi pensionistici pubblici a prestazioni definite con un sistema a tre pilastri basato su una contribuzione definita. Il principale obiettivo della riforma era il miglioramento della sostenibilità del sistema pensionistico polacco, in particolare alla luce delle prospettive demografiche molto difficili che la Polonia si sarebbe trovata ad affrontare. L'annullamento della riforma sistemica alla fine del 2013 ha nuovamente accresciuto il ruolo del primo pilastro pubblico che, contrariamente al secondo pilastro, non è finanziato a capitalizzazione, ma è un sistema a contribuzione nozionale definita. Benché produca ripercussioni positive sul bilancio nel breve termine, l'annullamento della riforma sistemica del 1999 non migliora la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche, in quanto i benefici a breve termine derivanti da contributi sociali più elevati e dal pagamento di interessi più bassi saranno compensati da futuri pagamenti pensionistici più elevati a carico del pilastro pensionistico pubblico. Nel complesso, l'annullamento della riforma sistemica delle pensioni del 1999 comporta alcuni rischi per le finanze pubbliche polacche nel lungo periodo,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Da una valutazione globale risulta che la situazione di disavanzo eccessivo in Polonia è stata corretta.

    Articolo 2

    La decisione 2009/589/CE è abrogata.

    Articolo 3

    La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Lussemburgo, il 19 giugno 2015

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. REIRS


    (1)  Decisione 2009/589/CE del Consiglio, del 7 luglio 2009, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Polonia (GU L 202 del 4.8.2009, pag. 46).

    (2)  Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).

    (3)  Raccomandazione del Consiglio, del 21 giugno 2013, intesa a far cessare la situazione di disavanzo pubblico eccessivo in Polonia.

    (4)  Decisione del Consiglio 2013/758/UE, del 10 dicembre 2013, che stabilisce che la Polonia non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013 (GU L 335 del 14.12.2013, pag. 46).

    (5)  Raccomandazione del Consiglio, del 2 dicembre 2013, intesa a far cessare la situazione di disavanzo pubblico eccessivo in Polonia.

    (6)  Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1).

    (7)  In linea con le specifiche sull'attuazione del patto di stabilità e crescita e linee guida sulla presentazione e il contenuto dei programmi di stabilità e convergenza del 3 settembre 2012. Cfr.: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf


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