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Dokument 32014R0775
Commission Implementing Regulation (EU) No 775/2014 of 16 July 2014 amending Council Regulation (EC) No 1236/2005 concerning trade in certain goods which could be used for capital punishment, torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment
Regolamento di esecuzione (UE) n. 775/2014 della Commissione, del 16 luglio 2014 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti
Regolamento di esecuzione (UE) n. 775/2014 della Commissione, del 16 luglio 2014 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti
GU L 210 del 17.7.2014, s. 1 – 10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Už nie je účinné, Dátum ukončenia platnosti: 19/02/2019; abrog. impl. da 32019R0125
Vzťah | Právny predpis | Poznámka | Týka sa časti | Od | do |
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Náhrada | 32005R1236 | TXT | allegato III | 20/07/2014 | |
Náhrada | 32005R1236 | TXT | allegato II | 20/07/2014 |
Vzťah | Právny predpis | Poznámka | Týka sa časti | Od | do |
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Nepriamo zrušil | 32019R0125 | 20/02/2019 |
17.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 210/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 775/2014 DELLA COMMISSIONE
del 16 luglio 2014
recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 3 del regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2014, che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1236/2005 impone un divieto sulle esportazioni di merci che in pratica possono essere utilizzate solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, e sottopone ad autorizzazione le esportazioni di determinate merci che potrebbero essere utilizzate a tali scopi. Il regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il rispetto e la tutela della dignità umana, il diritto alla vita e la proibizione della tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti. |
(2) |
Gli elenchi delle merci sottoposte ad autorizzazione e a divieto sono stati riesaminati in consultazione con un gruppo di esperti. |
(3) |
È generalmente accettato che le manette normali possano essere utilizzate come strumenti di contenzione nell'applicazione della legge e che rientrino nella dotazione ordinaria delle autorità incaricate dell'applicazione della legge. Le regole minime standard delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti vietano l'impiego di catene e ceppi quali strumenti di contenzione e stabiliscono che le manette e gli altri strumenti di contenzione non devono mai essere usati a scopo punitivo. L'impiego di strumenti di contenzione diversi dalle catene e dai ceppi è consentito soltanto per determinati scopi specifici, in particolare per impedire l'evasione del detenuto durante la traduzione oppure per porre il detenuto in condizione di non nuocere a sé o ad altri. |
(4) |
Le manette serradita e serrapollici e i collari di contenzione sono considerati inammissibili all'impiego nell'applicazione della legge, mentre l'uso di congegni per il ritegno degli arti inferiori non è considerato in genere ammissibile. Se di tipo chiodato, le manette serradita e serrapollici, le viti schiacciapollici e schiacciadita, le combinazioni di cavigliere e barre e i pesi per il ritegno degli arti inferiori presentano maggiori probabilità di provocare, date le loro caratteristiche, dolori o sofferenze forti rispetto a strumenti analoghi di altro tipo. |
(5) |
La probabilità di provocare dolori o sofferenze forti è maggiore se è usata una combinazione di congegni meccanici di contenzione, ad esempio se le manette e le cavigliere sono collegate tra loro dietro la schiena. Tali tecniche di contenzione comportano spesso un rischio di asfissia, soprattutto se impiegano collari. |
(6) |
È pertanto necessario vietare il commercio di manette serradita e serrapollici, di viti schiacciapollici e schiacciadita, di combinazioni di cavigliere e barre e di pesi per il ritegno degli arti inferiori. Poiché l'impiego di anelli e manette di altro tipo, diverse dalle manette normali, può essere giustificato in casi eccezionali, le esportazioni di tali strumenti dovrebbero essere sottoposte ad autorizzazione. |
(7) |
È altresì opportuno sottoporre ad autorizzazione le esportazioni di bracciali o anelli singoli, quali collari di contenzione o anelli di ritegno degli arti inferiori. |
(8) |
La definizione di manette normali dovrebbe offrire maggiore chiarezza quanto alla gamma di manette le cui esportazioni non sono sottoposte ad autorizzazione, precisando le dimensioni dei singoli bracciali. |
(9) |
L'impiego di congegni di contenzione meccanici, quali manette, per legare il detenuto ad un oggetto fisso conficcato nel pavimento, nella parete o nel soffitto non è una tecnica di contenzione accettabile. Occorre pertanto vietare il commercio delle manette destinate a tale scopo. |
(10) |
Al pari delle combinazioni di congegni di contenzione meccanici, anche i dispositivi di contenzione multipunto presentano maggiori probabilità di provocare dolori o sofferenze forti rispetto, per esempio, alle manette normali. Le sedie, i tavoli e i letti di contenzione limitano i movimenti del detenuto molto più dell'applicazione simultanea di, ad esempio, manette e cavigliere. L'applicazione di tale tecnica di contenzione per periodi prolungati ne acuisce il rischio intrinseco di tortura o trattamento inumano. Occorre pertanto vietare il commercio di sedie, tavoli e letti di contenzione. |
(11) |
È opportuno esentare dal divieto le sedie, i tavoli e i letti muniti unicamente di cinghie o cinture, perché il loro impiego per un breve periodo di tempo può essere giustificato in determinate situazioni, ad esempio per porre il paziente agitato in condizione di non nuocere a sé o ad altri. L'applicazione al paziente di cinghie, cinture o altri congegni di contenzione non ha tuttavia alcuna giustificazione terapeutica o medica. |
(12) |
I letti gabbia e i letti retati non sono mezzi adeguati di contenzione di pazienti o di detenuti. Ne deve quindi essere vietato il commercio. |
(13) |
Per mettere il personale ed altri al riparo dagli sputi, si obbligano talvolta i detenuti a indossare la cosiddetta «maschera antisputo». Coprendo la bocca e spesso anche il naso, tale maschera comporta un rischio intrinseco di asfissia. Se combinata con congegni di contenzione, quali le manette, presenta altresì il rischio di provocare lesioni al collo. È pertanto opportuno sottoporre ad autorizzazione le esportazioni di maschere antisputo. |
(14) |
È generalmente accettato che i manganelli e gli sfollagente rientrino nella dotazione ordinaria delle autorità incaricate dell'applicazione della legge e che gli scudi siano strumenti ordinari di difesa. Vige già il divieto di commercio dei cosiddetti «manganelli chiodati», perché presentano maggiori probabilità di provocare dolori o sofferenze forti rispetto ai manganelli ordinari. Applicando la stessa logica occorre vietare il commercio di scudi chiodati. |
(15) |
Le punizioni corporali come la flagellazione costituiscono un atto di tortura o altra pena crudele, inumana o degradante. I flagelli e le altre fruste a code multiple sono destinati alla punizione degli esseri umani mediante flagellazione e non hanno alcun impiego legittimo, così come non lo hanno le fruste a coda singola munita di chiodi, spine o oggetti analoghi, in cui è insito il rischio di provocare dolori o sofferenze forti. È pertanto necessario vietare il commercio di tali fruste. Non si dovrebbe invece vietare il commercio delle fruste a coda singola liscia, che agli impieghi non legittimi affiancano impieghi legittimi. |
(16) |
Quanto alle armi e ai dispositivi a scarica elettrica, di cui al regolamento (CE) n. 1236/2005, voci 2.1 dell'allegato II e 2.1 dell'allegato III, è opportuno sopprimere la condizione della scarica a 10 000 volt, affinché il divieto di commercio e l'obbligo di sottoporre ad autorizzazione le esportazioni non possano essere elusi con armi e dispositivi che, pur avendo una tensione a vuoto lievemente inferiore a tale limite, sono comunque in grado di somministrare scariche elettriche. |
(17) |
È parimenti indispensabile estendere l'ambito di applicazione delle autorizzazioni all'esportazione oltre alle armi portatili, che già vi rientrano, includendovi le armi a scarica elettrica fisse o montabili capaci di coprire un'area estesa e di colpire più persone. Spesso tali armi sono presentate come non letali, ma comportano perlomeno lo stesso rischio delle armi a scarica elettrica portatili di provocare dolori o sofferenze forti. |
(18) |
Riguardo alle armi e ai dispositivi portatili di diffusione di sostanze chimiche inabilitanti, è opportuno estendere l'ambito di applicazione delle autorizzazioni all'esportazione includendovi le armi e i dispositivi di diffusione di sostanze chimiche irritanti qualificabili come agenti chimici antisommossa. |
(19) |
Dato che sono in commercio dispositivi fissi di diffusione di sostanze chimiche irritanti destinati all'uso all'interno degli edifici e che l'impiego di tali sostanze in ambiente chiuso comporta il rischio di provocare dolori o sofferenze forti che non si pone nel tradizionale uso all'aperto, è opportuno sottoporre ad autorizzazione le esportazioni di tali dispositivi. |
(20) |
Si dovrebbero sottoporre ad autorizzazione anche le esportazioni di materiale fisso o montabile di diffusione di sostanze chimiche inabilitanti o irritanti capace di coprire un'area estesa, laddove tale materiale non vi sia già sottoposto in virtù della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (3). Spesso tale materiale è presentato come tecnologia non letale, ma comporta perlomeno lo stesso rischio delle armi e dei dispositivi portatili di provocare dolori o sofferenze forti. Sebbene l'acqua non sia un agente chimico inabilitante o irritante, i cannoni ad acqua possono essere impiegati per diffondere agenti di quel tipo in forma liquida; le loro esportazioni dovrebbero quindi essere sottoposte ad autorizzazione. |
(21) |
È opportuno integrare l'obbligo di autorizzazione all'esportazione per l'oleoresina di capsicum (OC) e per il vanillilamide dell'acido pelargonico (PAVA) con l'obbligo di autorizzazione all'esportazione per talune miscele contenenti tali sostanze somministrabili allo stato come agenti inabilitanti o irritanti o utilizzabili per la fabbricazione di tali agenti. È opportuno precisare che, se del caso, i riferimenti agli agenti chimici inabilitanti o irritanti comprendono l'oleoresina di capsicum e le miscele d'interesse che la contengono. |
(22) |
È opportuno sostituire con altro codice il codice dell'oleoresina di capsicum della nomenclatura combinata e aggiungere una serie di codici agli elenchi di merci di cui agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1236/2005. |
(23) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del regime comune applicabile alle esportazioni, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1236/2005 è così modificato:
1) |
l'allegato II è sostituito dall'allegato I del presente regolamento; |
2) |
l'allegato III è sostituito dall'allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1.
(2) GU L 18 del 21.1.2014, pag. 1.
(3) Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).
ALLEGATO I
«ALLEGATO II
Elenco delle merci di cui agli articoli 3 e 4
Nota introduttiva
I codici NC indicati nel presente allegato si riferiscono ai codici specificati nella parte seconda dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1).
Laddove il codice NC sia preceduto dalla dicitura “ex”, le merci di cui al regolamento (CE) n. 1236/2005 costituiscono solo una parte del codice NC e sono definite dal codice NC e dalla descrizione figurante nel presente allegato.
Note
1. |
Le voci 1.3 e 1.4 della sezione 1 relative alle merci destinate all'esecuzione di esseri umani non comprendono le merci di natura medico-tecnica. |
2. |
Sono sottoposti ad autorizzazione per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti — specificati nell'elenco — che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.
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Codice NC |
Descrizione |
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ex 4421 90 97 ex 8208 90 00 |
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ex 8543 70 90 ex 9401 79 00 ex 9401 80 00 ex 9402 10 00 |
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ex 9406 00 38 ex 9406 00 80 |
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ex 8413 81 00 ex 9018 90 50 ex 9018 90 60 ex 9018 90 84 |
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ex 8543 70 90 |
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ex 7326 90 98 ex 7616 99 90 ex 8301 50 00 ex 3926 90 97 ex 4203 30 00 ex 4203 40 00 ex 4205 00 90 |
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ex 7326 90 98 ex 7616 99 90 ex 8301 50 00 ex 3926 90 97 ex 4203 30 00 ex 4203 40 00 ex 4205 00 90 ex 6217 10 00 ex 6307 90 98 |
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ex 7326 90 98 ex 7616 99 90 ex 8301 50 00 ex 3926 90 97 ex 4203 30 00 ex 4203 40 00 ex 4205 00 90 ex 6217 10 00 ex 6307 90 98 |
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||||||
ex 9401 61 00 ex 9401 69 00 ex 9401 71 00 ex 9401 79 00 ex 9401 80 00 ex 9402 10 00 |
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ex 9402 90 00 ex 9403 20 20 ex 9403 20 80 ex 9403 50 00 ex 9403 70 00 ex 9403 81 00 ex 9403 89 00 |
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ex 9402 90 00 ex 9403 20 20 ex 9403 50 00 ex 9403 70 00 ex 9403 81 00 ex 9403 89 00 |
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ex 9402 90 00 ex 9403 20 20 ex 9403 50 00 ex 9403 70 00 ex 9403 81 00 ex 9403 89 00 |
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ex 9304 00 00 |
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ex 3926 90 97 ex 7326 90 98 |
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ex 6602 00 00 |
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ex 6602 00 00 |
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ALLEGATO II
«ALLEGATO III
Elenco delle merci di cui all'articolo 5
Nota introduttiva
I codici NC indicati nel presente allegato si riferiscono ai codici specificati nella parte seconda dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.
Laddove il codice NC sia preceduto dalla dicitura “ex”, le merci di cui al regolamento (CE) n. 1236/2005 costituiscono solo una parte del codice NC e sono definite dal codice NC e dalla descrizione figurante nel presente allegato.
Note
1. |
Sono sottoposti ad autorizzazione per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti — specificati nell'elenco — che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.
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2. |
In taluni casi le sostanze chimiche sono elencate con il nome e il numero CAS. L'elenco si applica alle sostanze chimiche aventi la stessa formula strutturale (compresi gli idrati) indipendentemente dal nome o dal numero CAS. I numeri CAS sono indicati come ausilio per identificare una particolare sostanza chimica o miscela, a prescindere dalla nomenclatura. I numeri CAS non possono essere utilizzati come identificatori unici, poiché alcune forme delle sostanze chimiche elencate hanno vari numeri CAS e le miscele contenenti una di tali sostanze possono anch'esse avere numeri CAS diversi. |
Codice NC |
Descrizione |
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ex 7326 90 98 ex 7616 99 90 ex 8301 50 00 ex 3926 90 97 ex 4203 30 00 ex 4203 40 00 ex 4205 00 90 ex 6217 10 00 ex 6307 90 98 |
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ex 7326 90 98 ex 7616 99 90 ex 8301 50 00 ex 3926 90 97 ex 4203 30 00 ex 4203 40 00 ex 4205 00 90 ex 6217 10 00 ex 6307 90 98 |
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ex 6505 00 10 ex 6505 00 90 ex 6506 91 00 ex 6506 99 10 ex 6506 99 90 |
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ex 8543 70 90 ex 9304 00 00 |
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ex 8543 90 00 ex 9305 99 00 |
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ex 8543 70 90 ex 9304 00 00 |
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ex 8424 20 00 ex 8424 89 00 ex 9304 00 00 |
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ex 2924 29 98 |
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ex 3301 90 30 |
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ex 2924 29 98 ex 2939 99 00 ex 3301 90 30 ex 3302 10 90 ex 3302 90 10 ex 3302 90 90 ex 3824 90 97 |
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ex 8424 20 00 ex 8424 89 00 |
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ex 8424 20 00 ex 8424 89 00 ex 9304 00 00 |
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ex 2933 53 90 [da a) a f)] ex 2933 59 95 [g) e h)] |
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ex 3003 90 00 ex 3004 90 00 ex 3824 90 97 |
Nota Questa voce sottopone ad autorizzazione anche i prodotti contenenti uno degli anestetici elencati fra gli anestetici barbiturici ad azione breve e intermedia. |
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ex 8208 90 00 |
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(1) Ultima versione adottata dal Consiglio l'11 marzo 2013 (GU C 90 del 27.3.2013, pag. 1).
(2) Cfr., in particolare, regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1) e direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).