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Document 32014R0095

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 95/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014 , recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

    GU L 32 del 1.2.2014, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/95/oj

    1.2.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 32/27


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 95/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 31 gennaio 2014

    recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

    visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

    (2)

    Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2014

    Per la Commissione, a nome del presidente

    Jerzy PLEWA

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


    ALLEGATO

    Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

    (EUR/100 kg)

    Codice NC

    Codice dei paesi terzi (1)

    Valore forfettario all'importazione

    0702 00 00

    IL

    62,3

    MA

    49,8

    SN

    151,7

    TN

    92,7

    TR

    91,9

    ZZ

    89,7

    0707 00 05

    MA

    158,2

    TR

    126,8

    ZZ

    142,5

    0709 91 00

    EG

    97,7

    ZZ

    97,7

    0709 93 10

    MA

    54,8

    TR

    134,3

    ZZ

    94,6

    0805 10 20

    EG

    48,5

    IL

    67,0

    MA

    57,2

    TN

    53,8

    TR

    75,7

    ZZ

    60,4

    0805 20 10

    CN

    72,7

    IL

    140,3

    MA

    76,8

    ZZ

    96,6

    0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

    CN

    59,8

    EG

    21,7

    IL

    101,4

    JM

    118,0

    KR

    142,8

    MA

    118,8

    PK

    34,5

    TR

    80,1

    ZZ

    84,6

    0805 50 10

    TR

    75,9

    ZZ

    75,9

    0808 10 80

    CA

    92,6

    CN

    70,5

    MK

    28,7

    US

    202,8

    ZZ

    98,7

    0808 30 90

    CN

    64,4

    TR

    116,3

    US

    118,8

    ZZ

    99,8


    (1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


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