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Document 32014D0407
2014/407/EU: Council Decision of 20 June 2014 abrogating Decision 2010/287/EU on the existence of an excessive deficit in the Netherlands
2014/407/UE: Decisione del Consiglio, del 20 giugno 2014 , che abroga la decisione 2010/287/UE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo nei Paesi Bassi
2014/407/UE: Decisione del Consiglio, del 20 giugno 2014 , che abroga la decisione 2010/287/UE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo nei Paesi Bassi
GU L 190 del 28.6.2014, p. 73–75
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 32010D0287 |
28.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 190/73 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 20 giugno 2014
che abroga la decisione 2010/287/UE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo nei Paesi Bassi
(2014/407/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 12,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 2 dicembre 2009, su raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha deciso, nella decisione 2010/287/UE (1), che nei Paesi Bassi esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio aveva rilevato che il disavanzo programmato della pubblica amministrazione per il 2009 era pari al 4,8 % del PIL e, pertanto, superava il valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato, mentre, sempre per il 2009, era previsto un debito pubblico lordo pari al 59,7 % del PIL, al di sotto del valore di riferimento del 60 % del PIL stabilito dal trattato. Il disavanzo pubblico e il debito pubblico del 2009 sono stati successivamente rivisti rispettivamente al 5,6 % del PIL e al 60,8 % del PIL. |
(2) |
Il 2 dicembre 2009, su raccomandazione della Commissione, il Consiglio aveva indirizzato ai Paesi Bassi una raccomandazione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio (2), al fine di porre termine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2013. Tale raccomandazione del Consiglio è stata resa pubblica. |
(3) |
Il 21 giugno 2013 il Consiglio ha ritenuto che i Paesi Bassi abbiano dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 2 dicembre 2009 a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato e che, dopo l'adozione della raccomandazione iniziale, si siano verificati eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche. Il Consiglio ha pertanto concluso, su raccomandazione della Commissione, che sussistevano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1467/97 e ha formulato una nuova raccomandazione destinata ai Paesi Bassi a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato, al fine di porre termine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2014. Tale nuova raccomandazione del Consiglio è stata resa pubblica. |
(4) |
A norma dell'articolo 4 del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati, i dati per l'applicazione della procedura sono forniti dalla Commissione. Nell'ambito dell'applicazione di tale protocollo, gli Stati membri notificano due volte l'anno, la prima entro il 1o aprile e la seconda entro il 1o ottobre, i dati del disavanzo pubblico e del debito pubblico e le altre variabili connesse, a norma dell'articolo 3 del regolamento CE) n. 479/2009 del Consiglio (3). |
(5) |
Nel valutare se una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo debba essere abrogata, il Consiglio deve adottare una decisione sulla base dei dati notificati. Inoltre, è opportuno che una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo sia abrogata solamente se le previsioni della Commissione indicano che il disavanzo non supererà il valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato nel corso del periodo oggetto delle previsioni (4). |
(6) |
I dati forniti dalla Commissione (Eurostat) a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009 a seguito dei dati notificati dai Paesi Bassi prima del 1o aprile 2014, il programma di stabilità 2014 e le previsioni di primavera 2014 della Commissione giustificano le conclusioni che si illustrano di seguito.
|
(7) |
A partire dal 2014, anno successivo alla correzione del disavanzo eccessivo, i Paesi Bassi sono soggetti al braccio preventivo del patto di stabilità e crescita e dovrebbero realizzare progressi a un ritmo adeguato verso il proprio OMT, anche rispettando il parametro di riferimento per la spesa, e compiere sufficienti progressi verso il rispetto del criterio del debito a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97. |
(8) |
A norma dell'articolo 126, paragrafo 12, del trattato, una decisione del Consiglio sull'esistenza di un disavanzo eccessivo dev'essere abrogata quando il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro interessato sia stato corretto. |
(9) |
Il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo nei Paesi Bassi sia stato corretto e che la decisione 2010/287/UE debba pertanto essere abrogata, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Da una valutazione globale risulta che la situazione di disavanzo eccessivo nei Paesi Bassi è stata corretta.
Articolo 2
La decisione 2010/287/UE è abrogata.
Articolo 3
Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, il 20 giugno 2014
Per il Consiglio
Il presidente
G. A. HARDOUVELIS
(1) Decisione 2010/287/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2009, sull'esistenza di un deficit eccessivo nei Paesi Bassi (GU L 125 del 21.5.2010, pag. 42.
(2) Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).
(3) Regolamento CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1).
(4) In linea con le «Specifiche sull'attuazione del Patto di stabilità e crescita e linee guida sulla presentazione e il contenuto dei programmi di stabilità e convergenza» del 3 settembre 2012. Cfr.: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf
(5) Il disavanzo pubblico del 2013 è stato notevolmente influenzato dalla nazionalizzazione di SNS Reaal che, stando all'ultima valutazione dell'Istituto centrale di statistica neerlandese (CBS), si presume non abbia avuto alcun impatto sul disavanzo, benché si attenda ancora la decisione finale di Eurostat sulla classificazione. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, l'impatto potrebbe determinare un aumento del disavanzo non superiore allo 0,3 % del PIL.