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Document 32014D0399

2014/399/UE: Decisione del Consiglio, del 24 giugno 2014 , che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio con riguardo all'adesione della Repubblica islamica di Afghanistan all'Organizzazione mondiale del commercio

GU L 188 del 27.6.2014, p. 66–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/399/oj

27.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 188/66


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2014

che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio con riguardo all'adesione della Repubblica islamica di Afghanistan all'Organizzazione mondiale del commercio

(2014/399/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 21 novembre 2004 il governo della Repubblica islamica di Afghanistan ha presentato una domanda di adesione all'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), a norma dell'articolo XII di tale accordo.

(2)

Il 13 dicembre 2004 è stato istituito un gruppo di lavoro sull'adesione della Repubblica islamica di Afghanistan, con l'incarico di concordare condizioni di adesione accettabili per la Repubblica islamica di Afghanistan e per tutti i membri dell'OMC.

(3)

La Commissione ha negoziato a nome dell'Unione un'ampia serie di impegni di apertura del mercato da parte della Repubblica islamica di Afghanistan che soddisfa le richieste dell'Unione.

(4)

Tali impegni figurano ora nel protocollo di adesione della Repubblica islamica di Afghanistan all'OMC («protocollo di adesione»).

(5)

Si prevede che l'adesione all'OMC dia un contributo positivo e durevole al processo di riforma economica e di sviluppo sostenibile avviato dalla Repubblica islamica di Afghanistan.

(6)

È quindi opportuno approvare il protocollo di adesione.

(7)

L'articolo XII dell'accordo che istituisce l'OMC dispone che le condizioni di adesione debbano essere concordate tra il membro aderente e l'OMC e approvate per l'OMC dalla conferenza ministeriale dell'OMC. L'articolo IV, paragrafo 2, dell'accordo che istituisce l'OMC stabilisce che negli intervalli tra una riunione e l'altra della Conferenza dei ministri le sue funzioni siano esercitate dal Consiglio generale.

(8)

È pertanto necessario stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di Consiglio generale dell'OMC con riguardo all'adesione della Repubblica islamica di Afghanistan all'OMC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale per il commercio con riguardo all'adesione della Repubblica islamica di Afghanistan all'Organizzazione mondiale per il commercio è di approvare l'adesione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 24 giugno 2014

Per il Consiglio

Il presidente

E. VENIZELOS


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