|
27.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 188/66 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 24 giugno 2014
che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio con riguardo all'adesione della Repubblica islamica di Afghanistan all'Organizzazione mondiale del commercio
(2014/399/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 21 novembre 2004 il governo della Repubblica islamica di Afghanistan ha presentato una domanda di adesione all'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), a norma dell'articolo XII di tale accordo. |
|
(2) |
Il 13 dicembre 2004 è stato istituito un gruppo di lavoro sull'adesione della Repubblica islamica di Afghanistan, con l'incarico di concordare condizioni di adesione accettabili per la Repubblica islamica di Afghanistan e per tutti i membri dell'OMC. |
|
(3) |
La Commissione ha negoziato a nome dell'Unione un'ampia serie di impegni di apertura del mercato da parte della Repubblica islamica di Afghanistan che soddisfa le richieste dell'Unione. |
|
(4) |
Tali impegni figurano ora nel protocollo di adesione della Repubblica islamica di Afghanistan all'OMC («protocollo di adesione»). |
|
(5) |
Si prevede che l'adesione all'OMC dia un contributo positivo e durevole al processo di riforma economica e di sviluppo sostenibile avviato dalla Repubblica islamica di Afghanistan. |
|
(6) |
È quindi opportuno approvare il protocollo di adesione. |
|
(7) |
L'articolo XII dell'accordo che istituisce l'OMC dispone che le condizioni di adesione debbano essere concordate tra il membro aderente e l'OMC e approvate per l'OMC dalla conferenza ministeriale dell'OMC. L'articolo IV, paragrafo 2, dell'accordo che istituisce l'OMC stabilisce che negli intervalli tra una riunione e l'altra della Conferenza dei ministri le sue funzioni siano esercitate dal Consiglio generale. |
|
(8) |
È pertanto necessario stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di Consiglio generale dell'OMC con riguardo all'adesione della Repubblica islamica di Afghanistan all'OMC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale per il commercio con riguardo all'adesione della Repubblica islamica di Afghanistan all'Organizzazione mondiale per il commercio è di approvare l'adesione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 24 giugno 2014
Per il Consiglio
Il presidente
E. VENIZELOS