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Document 32014D0110
2014/110/EU: Commission Decision of 25 February 2014 amending Decision 2007/479/EC on the compatibility with Union law of the measures taken by Belgium pursuant to Article 3a(1) of Council Directive 89/552/EEC on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities
2014/110/UE: Decisione della Commissione, del 25 febbraio 2014 , recante modifica della decisione 2007/479/CE sulla compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate dal Belgio a norma dell’articolo 3 bis , paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive
2014/110/UE: Decisione della Commissione, del 25 febbraio 2014 , recante modifica della decisione 2007/479/CE sulla compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate dal Belgio a norma dell’articolo 3 bis , paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive
GU L 59 del 28.2.2014, pp. 39–42
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifies | 32007D0479 | sostituzione | articolo 1 | 20/03/2014 | |
| Modifies | 32007D0479 | aggiunta | allegato A | 20/03/2014 | |
| Modifies | 32007D0479 | aggiunta | articolo 3 | 20/03/2014 |
|
28.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 59/39 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 2014
recante modifica della decisione 2007/479/CE sulla compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate dal Belgio a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive
(2014/110/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Con la decisione 2007/479/CE (2) la Commissione ha deciso che le misure previste all’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio (3), notificate dal Belgio alla Commissione il 10 dicembre 2003, sono compatibili con il diritto comunitario. Tale decisione è stata confermata dalla Corte di giustizia (4). |
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(2) |
L’articolo 3 bis della direttiva 89/552/CEE è stato sostituito dall’articolo 14 della direttiva 2010/13/UE. |
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(3) |
Con lettera del 19 novembre 2013 il Regno del Belgio ha notificato alla Commissione una delibera (arrêté) del 17 gennaio 2013, adottata dal governo della Comunità francese del Belgio, che modifica le misure che si applicano a tale Comunità. |
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(4) |
La Commissione ha constatato che la delibera del 17 gennaio 2013 adottata dal governo della Comunità francese del Belgio riguarda soltanto aggiornamenti terminologici e modifiche formali e di lievissima entità alle misure originariamente notificate alla Commissione nel 2003, che erano state esaminate dalla Commissione e avevano portato all’adozione della decisione di cui al considerando 1. La delibera summenzionata apporta solo modifiche formali e terminologiche alle misure. Più nello specifico, essa sostituisce il titolo della misura, sostituisce poi in tutto il testo l’espressione «servizi di radiodiffusione televisiva» con l’espressione «servizi televisivi lineari», modifica la definizione di «emittente» che esercita un diritto di esclusiva per un evento di particolare rilevanza (senza che tale modifica terminologica riguardi emittenti diverse da quelle interessate dalle misure inizialmente notificate) e infine ribadisce il diritto dell’emittente di diffondere l’evento attraverso un servizio televisivo lineare non liberamente accessibile, a condizione di aver già proposto tale evento ai fornitori di servizi lineari liberamente accessibili. |
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(5) |
La Commissione ha informato gli altri Stati membri dell’intenzione del governo della Comunità francese del Belgio di adottare le misure di modifica e della loro adozione definitiva, come indicato al considerando 3, nel corso della 34esima e 38esima riunione del comitato istituito a norma dell’articolo 29 della direttiva 2010/13/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2007/479/CE è così modificata:
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1) |
l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Le misure di cui all’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE, notificate dal Belgio alla Commissione il 10 dicembre 2003, pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 158 del 29 giugno 2005, modificate da una misura pubblicata nel Moniteur belge (Gazzetta ufficiale del Belgio) del 19 marzo 2013 [C-2013/29212], pag. 16401 e notificate alla Commissione il 26 novembre 2013 a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), sono compatibili con il diritto dell’Unione. (*1) Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).»;" |
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2) |
è aggiunto il seguente articolo 3: «Articolo 3 Le misure adottate dal Belgio, che modificano le misure adottate a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE, ed elencate nell’allegato A, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2010/13/UE.»; |
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3) |
è aggiunto l’allegato A figurante nell’allegato della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.
(2) Decisione 2007/479/CE della Commissione, del 25 giugno 2007, sulla compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate dal Belgio a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (GU L 180 del 10.7.2007, pag. 24).
(3) Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23).
(4) Causa C-204/11 P, FIFA/Commissione, sentenza del 18 luglio 2013 (non ancora pubblicata).
ALLEGATO
«ALLEGATO A
Pubblicazione a norma dell’articolo 14 della direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)
Le disposizioni adottate dal Belgio, che modificano le misure adottate in forza dell’articolo 3, lettera a), della direttiva 89/552/CEE, figurano nella delibera (arrêté) del governo della Comunità francese del 17 gennaio 2013, pubblicata nel Moniteur belge/Belgisch Staatsblad (Gazzetta ufficiale del Belgio) il 19 marzo 2013.
17 GENNAIO 2013. Delibera (arrêté) del governo della Comunità francese, recante modifica della delibera del governo della Comunità francese dell’8 giugno 2004 che designa gli eventi di particolare rilevanza e fissa le modalità di accesso da parte del pubblico della Comunità francese attraverso un servizio di radiodiffusione televisiva liberamente accessibile.
Articolo 1. Il titolo della delibera del governo della Comunità francese dell’8 giugno 2004, che designa gli eventi di particolare rilevanza e fissa le modalità di accesso da parte del pubblico della Comunità francese attraverso un servizio di radiodiffusione televisiva liberamente accessibile, è sostituito dal seguente:
“Delibera che stabilisce l’elenco degli eventi di particolare rilevanza e le relative modalità di diffusione.”
Articolo 2. L’articolo 2 della stessa delibera è sostituito dal seguente:
“L’emittente di servizi televisivi lineari, compresa la RTBF, che intende esercitare un diritto esclusivo di ritrasmissione acquistato per un evento di particolare rilevanza è tenuta a diffonderlo attraverso un servizio televisivo lineare liberamente accessibile, secondo quanto stabilito nell’allegato della presente delibera.”
Articolo 3. Nella stessa delibera è inserito l’articolo 2 bis seguente:
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“§ 1. |
L’emittente di servizi televisivi lineari che intende esercitare un diritto esclusivo acquistato per un evento figurante nell’allegato può diffonderlo attraverso un servizio televisivo lineare non liberamente accessibile unicamente alle seguenti condizioni:
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§ 2. |
In caso di disaccordo tra l’emittente di servizi televisivi lineari che detiene il diritto di esclusiva per un evento e un’emittente di servizi televisivi lineari liberamente accessibili, in merito alle condizioni, in particolare finanziarie, della proposta di diffusione, tali emittenti sottopongono la controversia all’autorità giudiziaria o amministrativa competente o ad arbitrato. Qualora l’emittente di servizi televisivi lineari liberamente accessibili rifiuti le condizioni di acquisizione del diritto di ritrasmissione fissate al termine di tale procedura, l’emittente di servizi televisivi lineari che detiene il diritto di esclusiva è autorizzata a diffondere l’evento attraverso un servizio televisivo lineare non liberamente accessibile.” |
Articolo 4. L’articolo 3 della stessa delibera è sostituito dal seguente:
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“§ 1. |
L’emittente di servizi televisivi lineari che ha acquistato un diritto di trasmissione integrale in diretta di un evento può differirne la trasmissione su un servizio televisivo lineare liberamente accessibile nei seguenti casi:
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§ 2. |
Se l’emittente di servizi televisivi lineari che si avvale del disposto del paragrafo 1 ha acquisito il diritto di trasmissione integrale in diretta in applicazione dell’articolo 2 bis, l’emittente di servizi televisivi lineari che ha ceduto il suo diritto di esclusiva a norma dell’articolo 2 bis è autorizzata a diffondere l’evento come meglio crede attraverso un servizio televisivo lineare non liberamente accessibile.” |
Articolo 5. Nell’articolo 4 della stessa delibera, l’espressione “le emittenti radiotelevisive della Comunità francese” è sostituita da “le emittenti di servizi televisivi lineari”.
Articolo 6. Il ministro competente per l’audiovisivo è incaricato dell’esecuzione della presente delibera.
Bruxelles, il 17 gennaio 2013
Il Ministro della Cultura, dell’audiovisivo, della salute e delle pari opportunità,
Fadila LAANAN »