This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32013R1332
Council Regulation (EU) No 1332/2013 of 13 December 2013 amending Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
Regolamento (UE) n. 1332/2013 del Consiglio, del 13 dicembre 2013 , che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
Regolamento (UE) n. 1332/2013 del Consiglio, del 13 dicembre 2013 , che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
GU L 335 del 14.12.2013, p. 3–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32012R0036 | aggiunta | articolo 11 QT | 15/12/2013 | |
Modifies | 32012R0036 | aggiunta | allegato XI | 15/12/2013 | |
Modifies | 32012R0036 | aggiunta | articolo 3.5 | 15/12/2013 | |
Modifies | 32012R0036 | aggiunta | articolo 16 L1 punto H) | 15/12/2013 | |
Modifies | 32012R0036 | aggiunta | articolo 3 TR | 15/12/2013 | |
Modifies | 32012R0036 | aggiunta | articolo 16 BI | 15/12/2013 | |
Modifies | 32012R0036 | aggiunta | articolo 21 QT | 15/12/2013 | |
Modifies | 32012R0036 | aggiunta | articolo 2 BI.3 | 15/12/2013 | |
Modifies | 32012R0036 | sostituzione | articolo 16 L1 punto F) | 15/12/2013 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32013R1332R(01) | (SV) |
14.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 335/3 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1332/2013 DEL CONSIGLIO
del 13 dicembre 2013
che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, paragrafo 1,
vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1),
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 13 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/760/PESC (2) che modifica la decisione 2013/255/PESC. |
(2) |
È opportuno disporre una deroga al divieto di fornire finanziamenti e assistenza finanziaria connessi a determinati beni e tecnologie in relazione ad attività svolte dall’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW), conformemente al paragrafo 10 della risoluzione 2118(2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. |
(3) |
Al fine di facilitare il rientro sicuro presso i legittimi proprietari dei beni appartenenti al patrimonio culturale siriano che sono stati rimossi illegalmente dalla Siria, è necessario prevedere misure restrittive supplementari per vietare l'importazione, l'esportazione o il trasferimento di tali beni. |
(4) |
La deroga al congelamento di fondi o delle risorse economiche necessari per l’assistenza umanitaria dovrebbe essere concessa solo se i fondi o le risorse economiche sono svincolati a favore delle Nazioni Unite per la fornitura di tale assistenza conformemente al piano di risposta per l’assistenza umanitaria in Siria (SHARP). Nell’esaminare le richieste di autorizzazione, le autorità competenti dovrebbero tener conto dei principi umanitari di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza, enunciati nel consenso europeo sull’aiuto umanitario. |
(5) |
È necessario prevedere una deroga aggiuntiva al congelamento dei beni e al divieto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche al fine di consentire i trasferimenti da una persona o entità non designata a una persona o entità non designata, attraverso un'entità designata, in forza di uno specifico contratto commerciale per forniture mediche, alimentari, rifugi, sanitarie o igieniche per uso civile. |
(6) |
Le suddette misure rientrano nell’ambito del trattato e, pertanto, per la loro attuazione è necessaria un’azione a livello di Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. |
(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012 (3) del Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato:
1) |
all’articolo 2 bis, è inserito il seguente paragrafo: "3. In deroga al paragrafo 1, lettera a), le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell'allegato III, possono concedere, alle condizioni che ritengono opportune, un'autorizzazione alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di materiali, beni o tecnologie elencati nell'allegato IA, svolti conformemente al paragrafo 10 della risoluzione 2118(2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e alle pertinenti decisioni del consiglio esecutivo dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW), in linea con l’obiettivo della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio e uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (Convenzione sulle armi chimiche) e previa consultazione dell'OPCW."; |
2) |
all’articolo 3, è inserito il seguente paragrafo: "5. In deroga al paragrafo 1, lettere a) e b), le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell'allegato III, possono concedere, alle condizioni che ritengono opportune, un'autorizzazione alla fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti e assistenza finanziaria relativi a materiali, beni o tecnologie elencati nell'allegato IA, ove l'assistenza tecnica, i servizi di intermediazione, i finanziamenti o l'assistenza finanziaria sono prestati per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali materiali, beni o tecnologie, svolti conformemente al paragrafo 10 della risoluzione 2118(2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e alle pertinenti decisioni del consiglio esecutivo dell'OPCW, in linea con l’obiettivo della Convenzione sulle armi chimiche e previa consultazione dell'OPCW."; |
3) |
è inserito l'articolo seguente: "Articolo 3 ter L'articolo 3 bis non si applica alla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché l'assicurazione e la riassicurazione e i servizi di intermediazione pertinenti ad assicurazione e riassicurazione, in relazione all'importazione o al trasporto dei beni e delle tecnologie di cui all'elenco comune delle attrezzature militari qualora siano originari della Siria o siano esportati dalla Siria in qualsiasi altro paese, svolti conformemente al paragrafo 10 della risoluzione 2118(2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e alle pertinenti decisioni del consiglio esecutivo dell'OPCW, in linea con l’obiettivo della Convenzione sulle armi chimiche."; |
4) |
è inserito l'articolo seguente: "Articolo 11 quater 1. È vietato importare, esportare, trasferire, o fornire servizi di intermediazione connessi all’importazione, all’esportazione o al trasferimento di, beni culturali appartenenti al patrimonio culturale della Siria e di altri beni che abbiano rilevanza archeologica, storica, culturale e religiosa, o costituiscano una rarità scientifica, compresi quelli elencati nell’allegato XI, qualora si possa ragionevolmente sospettare che i beni siano stati rimossi dalla Siria senza il consenso del legittimo proprietario o in violazione della legislazione siriana o del diritto internazionale, in particolare se i beni costituiscono parte integrante delle collezioni pubbliche figuranti negli inventari dei fondi di conservazione dei musei, degli archivi o delle biblioteche siriani, o negli inventari delle istituzioni religiose siriane. 2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica se è dimostrato che:
|
5) |
all’articolo 16, paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dal testo seguente:
|
6) |
all'articolo 16, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
|
7) |
è aggiunto l'articolo seguente: "Articolo 16 bis 1. Le autorizzazioni concesse a norma dell'articolo 16, primo paragrafo, lettera f), prima del 15 dicembre 2013 non sono interessate dalle modifiche dell'articolo 16, primo paragrafo, lettera f), previste dal regolamento (UE) n. 1332/2013 del Consiglio (4). 2. Le richieste di autorizzazione a norma dell'articolo 16, primo paragrafo, lettera f), presentate prima del 15 dicembre 2013 sono considerate ritirate a meno che la persona, l'entità o l'organismo confermi la propria intenzione di mantenere la richiesta dopo tale data |
8) |
È inserito il seguente articolo: "Articolo 21 quater 1. In deroga all'articolo 14, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell'allegato III possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate:
a condizione che l'autorità competente del pertinente Stato membro abbia determinato, caso per caso, che il pagamento non sarà direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità elencata negli allegati II o II bis e a condizione che il trasferimento non sia altrimenti vietato dal presente regolamento."; 2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione, entro quattro settimane, di ogni autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo.". |
9) |
l’allegato del presente regolamento è inserito come allegato XI. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2013
Per il Consiglio
Il presidente
V. MAZURONIS
(1) GU L 147 del 1.6.2013, pag. 14.
(2) Decisione 2013/760/PESC del 13 dicembre 2013 che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (Cfr. pag. 50 della presente Gazzetta ufficiale.).
(3) Regolamento (UE) n. 36/2012, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1)
(4) Regolamento (UE) n. 1332/2013, del 13 dicembre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 335 del 14.12.2013, pag. 3)."
ALLEGATO
«ALLEGATO XI
Elenco delle categorie di beni di cui all’articolo 11 quater
Codice NC ex |
Descrizione dei beni |
||||
9705 00 00 |
|
||||
9706 00 00 |
|
||||
|
|||||
|
|||||
9705 00 00 9706 00 00 |
|
||||
9701 |
|
||||
9701 |
|
||||
6914 9701 |
|
||||
Capitolo 49 9702 00 00 8442 50 80 |
|
||||
9703 00 00 |
|
||||
3704 3705 3706 4911 91 00 |
|
||||
9702 00 00 9706 00 00 4901 10 00 4901 99 00 4904 00 00 4905 91 00 4905 99 00 4906 00 00 |
|
||||
9705 00 00 9706 00 00 |
|
||||
9706 00 00 |
|
||||
3704 3705 3706 4901 4906 9705 00 00 9706 00 00 |
|
||||
9705 00 00 |
|
||||
9705 00 00 |
|
||||
9705 00 00 Capitoli 86-89 |
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
Capitolo 95 |
|
||||
7013 |
|
||||
7114 |
|
||||
Capitolo 94 |
|
||||
Capitolo 90 |
|
||||
Capitolo 92 |
|
||||
Capitolo 91 |
|
||||
Capitolo 44 |
|
||||
Capitolo 69 |
|
||||
5805 00 00 |
|
||||
Capitolo 57 |
|
||||
4814 |
|
||||
Capitolo 93 |
|
||||
9706 00 00 |
|
(1) Aventi più di cinquanta anni e non appartenenti all'autore
(2) Come definiti dalla Corte di giustizia nella sentenza della causa 252/84: gli oggetti da collezione ai sensi della voce 97.05 della TDC sono quelli che possiedono le qualità richieste per far parte di una collezione, cioè gli oggetti relativamente rari, che non sono normalmente usati secondo la loro destinazione originaria, che formano oggetto di transazioni speciali al di fuori del mercato abituale degli analoghi oggetti di uso comune ed hanno un valore elevato.»