Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1332

    Regolamento (UE) n. 1332/2013 del Consiglio, del 13 dicembre 2013 , che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

    GU L 335 del 14.12.2013, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1332/oj

    14.12.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 335/3


    REGOLAMENTO (UE) N. 1332/2013 DEL CONSIGLIO

    del 13 dicembre 2013

    che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, paragrafo 1,

    vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1),

    vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 13 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/760/PESC (2) che modifica la decisione 2013/255/PESC.

    (2)

    È opportuno disporre una deroga al divieto di fornire finanziamenti e assistenza finanziaria connessi a determinati beni e tecnologie in relazione ad attività svolte dall’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW), conformemente al paragrafo 10 della risoluzione 2118(2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

    (3)

    Al fine di facilitare il rientro sicuro presso i legittimi proprietari dei beni appartenenti al patrimonio culturale siriano che sono stati rimossi illegalmente dalla Siria, è necessario prevedere misure restrittive supplementari per vietare l'importazione, l'esportazione o il trasferimento di tali beni.

    (4)

    La deroga al congelamento di fondi o delle risorse economiche necessari per l’assistenza umanitaria dovrebbe essere concessa solo se i fondi o le risorse economiche sono svincolati a favore delle Nazioni Unite per la fornitura di tale assistenza conformemente al piano di risposta per l’assistenza umanitaria in Siria (SHARP). Nell’esaminare le richieste di autorizzazione, le autorità competenti dovrebbero tener conto dei principi umanitari di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza, enunciati nel consenso europeo sull’aiuto umanitario.

    (5)

    È necessario prevedere una deroga aggiuntiva al congelamento dei beni e al divieto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche al fine di consentire i trasferimenti da una persona o entità non designata a una persona o entità non designata, attraverso un'entità designata, in forza di uno specifico contratto commerciale per forniture mediche, alimentari, rifugi, sanitarie o igieniche per uso civile.

    (6)

    Le suddette misure rientrano nell’ambito del trattato e, pertanto, per la loro attuazione è necessaria un’azione a livello di Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

    (7)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012 (3) del Consiglio,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato:

    1)

    all’articolo 2 bis, è inserito il seguente paragrafo:

    "3.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell'allegato III, possono concedere, alle condizioni che ritengono opportune, un'autorizzazione alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di materiali, beni o tecnologie elencati nell'allegato IA, svolti conformemente al paragrafo 10 della risoluzione 2118(2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e alle pertinenti decisioni del consiglio esecutivo dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW), in linea con l’obiettivo della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio e uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (Convenzione sulle armi chimiche) e previa consultazione dell'OPCW.";

    2)

    all’articolo 3, è inserito il seguente paragrafo:

    "5.   In deroga al paragrafo 1, lettere a) e b), le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell'allegato III, possono concedere, alle condizioni che ritengono opportune, un'autorizzazione alla fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti e assistenza finanziaria relativi a materiali, beni o tecnologie elencati nell'allegato IA, ove l'assistenza tecnica, i servizi di intermediazione, i finanziamenti o l'assistenza finanziaria sono prestati per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali materiali, beni o tecnologie, svolti conformemente al paragrafo 10 della risoluzione 2118(2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e alle pertinenti decisioni del consiglio esecutivo dell'OPCW, in linea con l’obiettivo della Convenzione sulle armi chimiche e previa consultazione dell'OPCW.";

    3)

    è inserito l'articolo seguente:

    "Articolo 3 ter

    L'articolo 3 bis non si applica alla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché l'assicurazione e la riassicurazione e i servizi di intermediazione pertinenti ad assicurazione e riassicurazione, in relazione all'importazione o al trasporto dei beni e delle tecnologie di cui all'elenco comune delle attrezzature militari qualora siano originari della Siria o siano esportati dalla Siria in qualsiasi altro paese, svolti conformemente al paragrafo 10 della risoluzione 2118(2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e alle pertinenti decisioni del consiglio esecutivo dell'OPCW, in linea con l’obiettivo della Convenzione sulle armi chimiche.";

    4)

    è inserito l'articolo seguente:

    "Articolo 11 quater

    1.   È vietato importare, esportare, trasferire, o fornire servizi di intermediazione connessi all’importazione, all’esportazione o al trasferimento di, beni culturali appartenenti al patrimonio culturale della Siria e di altri beni che abbiano rilevanza archeologica, storica, culturale e religiosa, o costituiscano una rarità scientifica, compresi quelli elencati nell’allegato XI, qualora si possa ragionevolmente sospettare che i beni siano stati rimossi dalla Siria senza il consenso del legittimo proprietario o in violazione della legislazione siriana o del diritto internazionale, in particolare se i beni costituiscono parte integrante delle collezioni pubbliche figuranti negli inventari dei fondi di conservazione dei musei, degli archivi o delle biblioteche siriani, o negli inventari delle istituzioni religiose siriane.

    2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica se è dimostrato che:

    a)

    i beni sono stati esportati dalla Siria prima del 9 maggio 2011; o

    b)

    i beni sono rispediti in maniera sicura in Siria ai legittimi proprietari.";

    5)

    all’articolo 16, paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dal testo seguente:

    “f)

    necessari per scopi umanitari, quali la fornitura e l’agevolazione della fornitura di assistenza, tra cui forniture mediche, alimenti, operatori umanitari e assistenza connessa, e purché, nel caso di svincolo di fondi o risorse economiche congelati, i fondi o le risorse economiche siano svincolati a favore delle Nazioni Unite per fornire o facilitare la fornitura di assistenza in Siria, conformemente al piano di risposta per l’assistenza umanitaria in Siria (SHARP);”;

    6)

    all'articolo 16, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

    "h)

    necessari per l'evacuazione dalla Siria.";

    7)

    è aggiunto l'articolo seguente:

    "Articolo 16 bis

    1.   Le autorizzazioni concesse a norma dell'articolo 16, primo paragrafo, lettera f), prima del 15 dicembre 2013 non sono interessate dalle modifiche dell'articolo 16, primo paragrafo, lettera f), previste dal regolamento (UE) n. 1332/2013 del Consiglio (4).

    2.   Le richieste di autorizzazione a norma dell'articolo 16, primo paragrafo, lettera f), presentate prima del 15 dicembre 2013 sono considerate ritirate a meno che la persona, l'entità o l'organismo confermi la propria intenzione di mantenere la richiesta dopo tale data

    8)

    È inserito il seguente articolo:

    "Articolo 21 quater

    1.   In deroga all'articolo 14, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell'allegato III possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate:

    a)

    un trasferimento da parte della Commercial Bank of Syria, o mediante la stessa, di fondi o risorse economiche percepiti dall'esterno del territorio dell'Unione e congelati dopo la data della sua designazione, se tale trasferimento è collegato ad un pagamento dovuto in forza di uno specifico contratto commerciale per forniture mediche, alimentari, rifugi, sanitarie e igieniche per uso civile; oppure

    b)

    un trasferimento di fondi o risorse economiche dall'esterno del territorio dell'Unione verso la Commercial Bank of Syria, o mediante la stessa, se tale trasferimento è collegato ad un pagamento dovuto in forza di uno specifico contratto commerciale per forniture mediche, alimentari, rifugi, sanitarie e igieniche per uso civile;

    a condizione che l'autorità competente del pertinente Stato membro abbia determinato, caso per caso, che il pagamento non sarà direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità elencata negli allegati II o II bis e a condizione che il trasferimento non sia altrimenti vietato dal presente regolamento.";

    2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione, entro quattro settimane, di ogni autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo.".

    9)

    l’allegato del presente regolamento è inserito come allegato XI.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2013

    Per il Consiglio

    Il presidente

    V. MAZURONIS


    (1)  GU L 147 del 1.6.2013, pag. 14.

    (2)  Decisione 2013/760/PESC del 13 dicembre 2013 che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (Cfr. pag. 50 della presente Gazzetta ufficiale.).

    (3)  Regolamento (UE) n. 36/2012, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1)

    (4)  Regolamento (UE) n. 1332/2013, del 13 dicembre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 335 del 14.12.2013, pag. 3)."


    ALLEGATO

    «ALLEGATO XI

    Elenco delle categorie di beni di cui all’articolo 11 quater

    Codice NC ex

    Descrizione dei beni

    9705 00 00

    1.

    Reperti archeologici aventi più di 100 anni, provenienti da:

    9706 00 00

    scavi e scoperte terrestri o sottomarini

    siti archeologici

    collezioni archeologiche

    9705 00 00

    9706 00 00

    2.

    Elementi costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di 100 anni

    9701

    3.

    Quadri e pitture, diversi da quelli delle categorie 4 o 5, fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (1)

    9701

    4.

    Acquerelli, guazzi e pastelli fatti interamente a mano, su qualsiasi supporto (1)

    6914

    9701

    5.

    Mosaici, diversi da quelli delle categorie 1 o 2, fatti interamente a mano, con qualsiasi materiale, e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (1)

    Capitolo 49

    9702 00 00

    8442 50 80

    6.

    Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali (1)

    9703 00 00

    7.

    Opere originali dell’arte statuaria o dell’arte scultoria e copie ottenute con il medesimo procedimento dell’originale (1) diverse da quelle alla categoria 1

    3704

    3705

    3706

    4911 91 00

    8.

    Fotografie, film e relativi negativi (1)

    9702 00 00

    9706 00 00

    4901 10 00

    4901 99 00

    4904 00 00

    4905 91 00

    4905 99 00

    4906 00 00

    9.

    Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione (1)

    9705 00 00

    9706 00 00

    10.

    Libri aventi più di 100 anni, isolati o in collezione

    9706 00 00

    11.

    Carte geografiche stampate aventi più di 200 anni

    3704

    3705

    3706

    4901

    4906

    9705 00 00

    9706 00 00

    12.

    Archivi di qualsiasi natura e supporto, comprendenti elementi aventi più di 50 anni

    9705 00 00

    13.

    a)

     (2), ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia;

    9705 00 00

    b)

    Collezioni (2) aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico

    9705 00 00

    Capitoli 86-89

    14.

    Mezzi di trasporto aventi più di 75 anni

     

    15.

    Altri oggetti d’antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 13

     

    a)

    aventi fra 50 e 100 anni:

    Capitolo 95

    giocattoli, giochi

    7013

    articoli di vetro

    7114

    articoli di oreficeria

    Capitolo 94

    mobili

    Capitolo 90

    strumenti ottici, fotografici o cinematografici

    Capitolo 92

    strumenti musicali

    Capitolo 91

    orologeria

    Capitolo 44

    opere in legno

    Capitolo 69

    prodotti ceramici

    5805 00 00

    arazzi

    Capitolo 57

    tappeti

    4814

    carta da parati

    Capitolo 93

    armi

    9706 00 00

    b)

    aventi più di 100 anni.


    (1)  Aventi più di cinquanta anni e non appartenenti all'autore

    (2)  Come definiti dalla Corte di giustizia nella sentenza della causa 252/84: gli oggetti da collezione ai sensi della voce 97.05 della TDC sono quelli che possiedono le qualità richieste per far parte di una collezione, cioè gli oggetti relativamente rari, che non sono normalmente usati secondo la loro destinazione originaria, che formano oggetto di transazioni speciali al di fuori del mercato abituale degli analoghi oggetti di uso comune ed hanno un valore elevato.»


    Top