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Document 32013R1102

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 1102/2013 della Commissione, del 6 novembre 2013 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1044/2012 in merito a una deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda le norme d’origine ai fini del sistema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione del Guatemala relativamente all’esportazione di taluni prodotti della pesca nell’Unione europea

    GU L 296 del 7.11.2013, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1102/oj

    7.11.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 296/4


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1102/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 6 novembre 2013

    che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1044/2012 in merito a una deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda le norme d’origine ai fini del sistema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione del Guatemala relativamente all’esportazione di taluni prodotti della pesca nell’Unione europea

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l’articolo 247,

    visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2), in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, lettera b),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1044/2012 (3) della Commissione, il Guatemala ha beneficiato di una deroga alle norme d’origine di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93, grazie alla quale alcune preparazioni ittiche prodotte in Guatemala da pesce non originario sono considerate originarie di questo paese. La deroga suddetta è scaduta il 30 giugno 2013.

    (2)

    Con lettera del 27 maggio 2013 il Guatemala ha chiesto la proroga di tale deroga al 31 dicembre 2013 per 987,5 tonnellate di filetti di tonno cotti, congelati e imballati sottovuoto, detti «loins» (in appresso «loins di tonno») del codice NC 1604 14 16. Con lettere del 17 e 29 luglio 2013, il Guatemala ha poi trasmesso informazioni aggiuntive a giustificazione della sua richiesta.

    (3)

    La richiesta dimostra che il periodo della deroga non è stato sufficiente per permettere al Guatemala di garantire flussi adeguati di tonno originario verso il paese.

    (4)

    Risulta quindi necessario estendere la deroga al fine di concedere al Guatemala il tempo di preparare la propria industria di trasformazione per conformarsi alle norme per l’ottenimento dell’origine preferenziale del pesce.

    (5)

    Per fare in modo che la deroga temporanea sia limitata al tempo necessario al Guatemala per conformarsi alle norme per l’ottenimento dell’origine preferenziale dei loins di tonno, è necessario concedere la deroga per il periodo dal 1o luglio 2013 al 31 dicembre 2013.

    (6)

    Al fine di garantire la continuità delle esportazioni di prodotti della pesca ammissibili al trattamento della tariffa preferenziale dal Guatemala verso l’Unione europea, è necessario concedere la deroga con effetto retroattivo dal 1o luglio 2013.

    (7)

    Occorre dunque modificare in tal senso il regolamento di esecuzione (UE) n. 1044/2012.

    (8)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1044/2012 è modificato come segue:

    1)

    l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 2

    La deroga di cui all’articolo 1 si applica ai loins di tonno esportati dal Guatemala e dichiarati per l’immissione in libera pratica nell’Unione durante il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 o fino alla data di applicazione provvisoria da parte del Guatemala dell’Accordo di associazione tra l’Unione europea e l’America centrale, ove tale data sia precedente a quella indicata nell’allegato del presente regolamento e nel limite dei quantitativi ivi specificati.»;

    2)

    l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1044/2012 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2013.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

    Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2013

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

    (2)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1044/2012 della Commissione, dell’8 novembre 2012, in merito a una deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda le norme d’origine ai fini del sistema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione del Guatemala relativamente all’esportazione di taluni prodotti della pesca nell’Unione europea (GU L 310 del 9.11.2012, pag. 28).


    ALLEGATO

    «ALLEGATO

    Numero d’ordine

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Periodo

    Quantitativo annuo in peso netto (t)

    09.1627

    ex 1604 14 16

    Filetti di tonno cotti, congelati e imballati sottovuoto detti “loins”

    dall’1.1.2012 al 31.12.2012

    1 975 tonnellate

    09.1627

    ex 1604 14 16

    Filetti di tonno cotti, congelati e imballati sottovuoto detti “loins”

    dall’1.1.2013 al 30.6.2013

    987,5 tonnellate

    09.1627

    ex 1604 14 16

    Filetti di tonno cotti, congelati e imballati sottovuoto detti “loins”

    dall’1.7.2013 al 31.12.2013

    987,5 tonnellate»


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