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Document 32013R0088

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 88/2013 della Commissione, del 31 gennaio 2013 , che modifica la decisione 2007/777/CE e il regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative all’Ucraina negli elenchi di paesi terzi dai quali è autorizzata l’introduzione nell’Unione di determinate carni, determinati prodotti a base di carne, uova e prodotti a base di uova Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 32 del 1.2.2013, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/88/oj

    1.2.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 32/8


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 88/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 31 gennaio 2013

    che modifica la decisione 2007/777/CE e il regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative all’Ucraina negli elenchi di paesi terzi dai quali è autorizzata l’introduzione nell’Unione di determinate carni, determinati prodotti a base di carne, uova e prodotti a base di uova

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare la frase introduttiva dell’articolo 8 e il punto 1, primo comma, e il punto 4 dell’articolo 8,

    visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (3), fissa le norme applicabili alle importazioni, al transito e al deposito nell’Unione di partite di prodotti a base di carne e di partite di stomaci, vesciche e intestini trattati, definiti nel regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (4).

    (2)

    L’allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE contiene un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi in provenienza dai quali è autorizzata l’introduzione nell’Unione di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati, a condizione che tali prodotti abbiano subito il trattamento indicato in detto elenco. Se i paesi terzi sono regionalizzati ai fini dell’iscrizione in tale elenco, i loro territori regionalizzati figurano nella parte 1 dell’allegato.

    (3)

    L’allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE stabilisce i trattamenti di cui alla parte 2 dello stesso allegato e assegna un codice a ciascuno di essi. Essa definisce un trattamento generico «A» e i trattamenti specifici da «B» a «F», indicati per ordine di rigorosità decrescente.

    (4)

    Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (5), stabilisce che alcuni prodotti possono essere importati e transitare nell’Unione solo se provengono da paesi terzi, territori, zone o compartimenti elencati nella tabella dell’allegato I, parte 1, di detto regolamento. Esso definisce inoltre le condizioni di certificazione veterinaria per tali prodotti.

    (5)

    L’Ucraina non figura attualmente nell’allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE come paese in provenienza dal quale è autorizzata l’introduzione nell’Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati provenienti da pollame, selvaggina da penna di allevamento, ratiti di allevamento e volatili selvatici. Inoltre, l’Ucraina non figura nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008.

    (6)

    L’Ucraina ha chiesto alla Commissione di essere autorizzata a importare nell’Unione prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati provenienti da pollame, selvaggina da penna di allevamento, ratiti di allevamento e volatili selvatici che hanno subito un trattamento generico «A» a norma dell’allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE. L’Ucraina ha chiesto inoltre alla Commissione di essere autorizzata a importare nell’Unione carni di pollame, di ratiti di allevamento destinati al consumo umano e di volatili selvatici, uova e prodotti a base di uova.

    (7)

    Gli esperti della Commissione hanno effettuato vari audit in Ucraina. Tali audit hanno dimostrato che l’autorità veterinaria competente di questo paese terzo offre garanzie sufficienti sul rispetto delle norme dell’Unione relative all’importazione nell’Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati provenienti da pollame, selvaggina da penna di allevamento, ratiti di allevamento e volatili selvatici, di carni di pollame, di ratiti di allevamento destinati al consumo umano e di volatili selvatici e di uova e prodotti a base di uova. È pertanto opportuno modificare l’allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE e l’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, al fine di autorizzare le importazioni nell’Unione di detti prodotti.

    (8)

    L’Ucraina ha inoltre fornito sufficienti garanzie di polizia sanitaria sul rispetto delle norme dell’Unione relative all’importazione delle uova ed ha presentato un programma nazionale di controllo della salmonella, come stabilito dal regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (6). Tuttavia, l’approvazione di tale programma non è ancora stata completata. Di conseguenza, sono autorizzate solo le importazioni di uova di Gallus gallus provenienti dall’Ucraina, come indicato nell’allegato I, parte 2, punto «S4», del regolamento (CE) n. 798/2008.

    (9)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2007/777/CE e il regolamento (CE) n. 798/2008.

    (10)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato II della decisione 2007/777/CE è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

    Articolo 2

    L’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2013

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

    (2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

    (3)  GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49.

    (4)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

    (5)  GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.

    (6)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.


    ALLEGATO I

    Nell’allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE la voce relativa all’Ucraina è sostituita dalla seguente:

    «UA

    Ucraina

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    A

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    A

    XXX»


    ALLEGATO II

    Nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, la seguente voce relativa all’Ucraina è inserita tra la voce relativa alla Turchia e quella relativa agli Stati Uniti:

    «UA — Ucraina

    UA-0

    L’intero paese

    E, EP, POU, RAT, WGM

     

     

     

     

     

     

    S4»


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