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Document 32013D0680

    2013/680/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 15 novembre 2013 , che autorizza il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia a prorogare l’applicazione di una misura speciale in deroga agli articoli 168, 169, 170 e 171 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

    GU L 316 del 27.11.2013, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/09/2020

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/680/oj

    27.11.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 316/39


    DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

    del 15 novembre 2013

    che autorizza il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia a prorogare l’applicazione di una misura speciale in deroga agli articoli 168, 169, 170 e 171 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

    (2013/680/UE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con lettere protocollate presso il segretariato generale della Commissione, datate rispettivamente 3 e 4 aprile 2013, la Danimarca e la Svezia hanno richiesto l’autorizzazione di prorogare l’applicazione di una misura di deroga speciale agli articoli 168, 169, 170 e 171 della direttiva 2006/112/CE ai cui sensi un soggetto passivo deve esercitare il suo diritto alla deduzione o al rimborso nello Stato membro nel quale è stata assolta l’imposta sul valore aggiunto (IVA).

    (2)

    Con lettera datata 12 giugno 2013 la Commissione ha informato gli altri Stati membri delle domande presentate dalla Danimarca e dalla Svezia. Con lettera del 14 giugno 2013 la Commissione ha informato la Danimarca e la Svezia di disporre di tutte le informazioni necessarie alla valutazione delle domande.

    (3)

    Queste domande di deroga riguardano il recupero dell’imposta sull’IVA relativa ai pedaggi per l’utilizzo del collegamento fisso dell’Öresund tra la Danimarca e la Svezia. Conformemente alle norme sulla territorialità, l’IVA sul pedaggio è dovuta in parte alla Danimarca e in parte alla Svezia.

    (4)

    In deroga alla disposizione secondo la quale un soggetto passivo deve esercitare il suo diritto alla deduzione o al rimborso nello Stato membro nel quale è stata assolta l’IVA, le autorità danesi e svedesi sono state autorizzate ad applicare una misura particolare che permette ai soggetti passivi di rivolgersi a un’unica amministrazione per il recupero dell’IVA. L’autorizzazione è stata inizialmente concessa mediante decisione 2000/91/CE del Consiglio (2) e prorogata dalle decisioni 2003/65/CE (3) e 2007/132/CE (4).

    (5)

    La situazione fattuale e giuridica che giustificava tale deroga non è mutata e continua a esistere. È pertanto opportuno autorizzare la Danimarca e la Svezia ad applicare tale misura speciale per un ulteriore periodo limitato.

    (6)

    La deroga non incide negativamente sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    In deroga agli articoli 168, 169, 170 e 171 della direttiva 2006/112/CE, il Regno di Svezia e il Regno di Danimarca sono autorizzati ad applicare il regime seguente per il recupero dell’IVA sui pedaggi corrisposti per il diritto di utilizzo del collegamento fisso dell’Öresund tra i due paesi:

    a)

    un soggetto passivo stabilito nel Regno di Danimarca può esercitare il suo diritto alla deduzione dell’IVA dovuta per l’utilizzo della parte del collegamento che si trova sul territorio svedese mediante imputazione sulle dichiarazioni periodiche che deve presentare nel Regno di Danimarca;

    b)

    un soggetto passivo stabilito nel Regno di Svezia può esercitare il suo diritto alla deduzione dell’IVA dovuta per l’utilizzo della parte del collegamento che si trova sul territorio danese mediante imputazione sulle dichiarazioni periodiche che deve presentare nel Regno di Svezia;

    c)

    un soggetto passivo non stabilito in uno dei suddetti Stati membri deve rivolgersi alle autorità svedesi per ottenere, secondo la procedura prevista dalla direttiva 2008/9/CE del Consiglio (5) o dalla direttiva 86/560/CEE del Consiglio (6), il rimborso dell’IVA sui pedaggi, compresa l’IVA dovuta per l’utilizzazione della parte del collegamento che si trova sul territorio danese.

    Articolo 2

    La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

    Articolo 3

    Il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2013

    Per il Consiglio

    Il presidente

    R. ŠADŽIUS


    (1)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

    (2)  Decisione 2000/91/CE del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che autorizza il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia ad applicare una misura di deroga all’articolo 17 della sesta direttiva 77/338/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari (GU L 28 del 3.2.2000, pag. 38).

    (3)  Decisione del Consiglio 2003/65/CE, del 21 gennaio 2003, che estende l’applicazione della decisione 2000/91/CE che autorizza il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia ad applicare una misura di deroga all’articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari (GU L 25 del 30.1.2003, pag. 40).

    (4)  Decisione del Consiglio 2007/132/CE, del 30 gennaio 2007, che estende l’applicazione della decisione 2000/91/CE che autorizza il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia ad applicare una misura di deroga all’articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari (GU L 57 del 24.2.2007, pag. 10).

    (5)  Direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (GU L 44 del 20.2.2008, pag. 23).

    (6)  Tredicesima direttiva 86/560/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1986, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità (GU L 326 del 21.11.1986, pag. 40).


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