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Document 32013D0291

2013/291/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 14 giugno 2013 , che stabilisce misure transitorie per alcuni prodotti d’origine animale, disciplinati dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, introdotti in Croazia da paesi terzi prima del 1 °luglio 2013 [notificata con il numero C(2013) 3475] Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 164 del 18.6.2013, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/291/oj

18.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/25


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2013

che stabilisce misure transitorie per alcuni prodotti d’origine animale, disciplinati dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, introdotti in Croazia da paesi terzi prima del 1o luglio 2013

[notificata con il numero C(2013) 3475]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/291/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,

visto l’atto di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 42,

considerando quanto segue:

(1)

L’adesione della Croazia all’Unione è prevista per il 1o luglio 2013. I prodotti di origine animale saranno soggetti a quanto prescritto dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1) Alcuni prodotti di origine animale tuttavia, introdotti in Croazia prima di tale data, non sono conformi alle norme pertinenti esposte in tale regolamento.

(2)

Alcuni di tali prodotti sono stati immessi in libera pratica in Croazia mentre altri non sono stati ancora vincolati a un regime doganale e sono tutt’ora sotto sorveglianza doganale.

(3)

Per facilitare la transizione dal regime attualmente in vigore in Croazia a quello istituito dall’applicazione della legislazione comunitaria, è opportuno fissare misure transitorie per la commercializzazione di tali prodotti.

(4)

Tali prodotti vanno immessi sul mercato nazionale della Croazia solo alle opportune condizioni. In particolare, in considerazione del fatto che l’attuale sistema di tracciabilità è insufficiente, i prodotti non conformi non devono essere trattati da stabilimenti autorizzati a inviare i propri prodotti ad altri Stati membri.

(5)

I prodotti non conformi al regolamento (CE) n. 853/2004 non vanno introdotti in altri Stati membri. Al fine di garantire che i prodotti in questione non siano oggetto di scambi all’interno dell’Unione, gli Stati membri devono effettuare i controlli del caso in applicazione della direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2).

(6)

L’esportazione di tali prodotti a paesi terzi deve essere conforme agli accordi del caso e avvenire nel rispetto del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (3).

(7)

Decorso un anno dalla data dell’adesione, i prodotti che non siano stati ancora immessi in libera pratica sul mercato in Croazia né esportati e che restano in deposito sotto sorveglianza doganale vanno distrutti.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Campo d’applicazione

La presente decisione si applica ai prodotti d’origine animale che:

a)

rientrano nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 853/2004;

b)

non sono conformi a quanto prescritto dal regolamento (CE) n. 853/2004;

c)

sono stati introdotti in Croazia da paesi terzi prima del 1o luglio 2013.

Articolo 2

Prodotti d’origine animale immessi in libera pratica in Croazia prima del 1o luglio 2013

I prodotti di cui all’articolo 1, immessi in libera pratica in Croazia prima del 1o luglio 2013, possono continuare a essere immessi sul mercato sul territorio della Croazia per il periodo di un anno a decorrere dalla data predetta alle seguenti condizioni:

a)

non possono essere trattati da stabilimenti autorizzati a inviare i propri prodotti ad altri Stati membri;

b)

devono recare un marchio nazionale prescritto dalla normativa nazionale croata in vigore alla data dell’immissione in libera pratica e differente dal bollo sanitario di cui alla sezione I del capo III dell’allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) o dal marchio di identificazione di cui alla sezione I dell’Allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004.

Articolo 3

Prodotti d’origine animale introdotti in Croazia ma non immessi in libera pratica prima del 1o luglio 2013

I prodotti di cui all’articolo 1, introdotti in Croazia prima del 1o luglio 2013 ma non immessi in libera pratica prima di tale data, possono essere immessi in libera pratica in Croazia e possono essere immessi sul mercato sul territorio della Croazia unicamente sino al 30 giugno 2014, purché siano conformi a quanto prescritto dall’articolo 2.

Articolo 4

Divieto della spedizione di prodotti di origine animale dalla Croazia ad altri Stati membri

1.   I prodotti di cui all’articolo 1 non possono essere spediti dalla Croazia ad altri Stati membri.

2.   Gli Stati membri, ai sensi della direttiva 89/662/CEE del Consiglio e segnatamente dell’articolo 3, garantiscono che i prodotti di cui al paragrafo 1 non siano oggetto di scambi tra gli Stati membri.

Articolo 5

Esportazione verso paesi terzi

Per un periodo transitorio sino al 1o luglio 2014 i prodotti di cui all’articolo 1 possono continuare a essere esportati dalla Croazia verso paesi terzi alle seguenti condizioni:

a)

l’esportazione deve avvenire nel rispetto dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 178/2002;

b)

ogni partita deve uscire direttamente dal territorio della Croazia sotto la supervisione delle autorità competenti senza attraversare il territorio di altri Stati membri;

c)

ogni partita deve essere trasportata in un mezzo di trasporto sigillato dalla competente autorità e i sigilli vanno controllati al punto d’uscita dalla Croazia.

Articolo 6

Distruzione di partite sotto la sorveglianza dell’autorità doganale al 1o luglio 2014

Le partite di prodotti di cui all’articolo 1 che alla data del 1o luglio 2014 sono ancora soggette a sorveglianza doganale saranno distrutte sotto il controllo dell’autorità competente.

Tutti i costi relativi a tale distruzione sono imputati interamente al proprietario della partita.

Articolo 7

Applicazione

La presente decisione è applicabile solo se entrerà in vigore, e dalla data in cui entrerà in vigore, il trattato di adesione della Croazia.

Articolo 8

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(2)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(3)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(4)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.


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