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Document 32012R1101
Commission Implementing Regulation (EU) No 1101/2012 of 26 November 2012 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2012 della Commissione, del 26 novembre 2012 , recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2012 della Commissione, del 26 novembre 2012 , recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 327 del 27.11.2012, p. 18–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; abrog. impl. da 32016R0481
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31993R2454 | modifica | allegato 72 | 01/01/2012 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32016R0481 | 01/05/2016 |
27.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 327/18 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1101/2012 DELLA COMMISSIONE
del 26 novembre 2012
recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un Codice doganale comunitario (1), in particolare l’articolo 247,
considerando quanto segue:
(1) |
Con l’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (2), si applicano nuovi codici NC agli oli da gas e agli oli combustibili contenenti biodiesel. Le modifiche possono ripercuotersi sul settore degli oli minerali poiché alcune operazioni di miscelatura secondo il regime di deposito doganale e nelle zone franche non sono più permesse come «manipolazioni usuali» in quanto danno luogo a un cambiamento del codice NC a otto cifre. |
(2) |
Occorre trovare una soluzione in modo che sia possibile continuare a miscelare oli da gas o oli combustibili non contenenti biodiesel con oli da gas o oli combustibili contenenti biodiesel, classificati nel capitolo 27 della NC, secondo il regime di deposito doganale e nelle zone franche come prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1006/2011 il 1o gennaio 2012. |
(3) |
La miscela di oli da gas o oli combustibili con il biodiesel dovrebbe essere permessa in modo che non sia necessario il magazzinaggio separato delle due merci. Tuttavia, tenendo conto della nota complementare 2 del capitolo 27 della nomenclatura combinata, la miscela ottenuta dovrebbe contenere meno dello 0,5 % in volume rispettivamente di biodiesel o oli da gas o oli combustibili. |
(4) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato 72 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3). |
(5) |
La modifica dovrebbe entrare in vigore con effetto retroattivo per permettere di estinguere le obbligazioni doganali contratte dal 1o gennaio 2012 a causa dell’introduzione dei nuovi codici NC. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato 72 del regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
(2) GU L 282 del 28.10.2011, pag. 1.
(3) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.
ALLEGATO
Nell’allegato 72, secondo capoverso, dopo il punto 14 sono inseriti i seguenti punti 14 bis e 14 ter:
«14 bis. |
Mescolatura di oli da gas o oli combustibili non contenenti biodiesel con oli da gas o oli combustibili contenenti biodiesel, classificati nel capitolo 27 della NC, mirante a ottenere una qualità costante o una qualità richiesta dal cliente, senza alterare la natura delle merci anche se ciò dà luogo a un cambiamento del codice NC a otto cifre. |
14 ter. |
Mescolatura di oli da gas o oli combustibili con biodiesel in modo che la miscela ottenuta contenga meno dello 0,5 % di biodiesel in volume, e mescolatura di biodiesel con oli da gas o oli combustibili in modo che la miscela ottenuta contenga meno dello 0,5 % di oli da gas o oli combustibili in volume.» |