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Document 32012R1101

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2012 della Commissione, del 26 novembre 2012 , recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 327 del 27.11.2012, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; abrog. impl. da 32016R0481

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1101/oj

    27.11.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 327/18


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1101/2012 DELLA COMMISSIONE

    del 26 novembre 2012

    recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un Codice doganale comunitario (1), in particolare l’articolo 247,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con l’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (2), si applicano nuovi codici NC agli oli da gas e agli oli combustibili contenenti biodiesel. Le modifiche possono ripercuotersi sul settore degli oli minerali poiché alcune operazioni di miscelatura secondo il regime di deposito doganale e nelle zone franche non sono più permesse come «manipolazioni usuali» in quanto danno luogo a un cambiamento del codice NC a otto cifre.

    (2)

    Occorre trovare una soluzione in modo che sia possibile continuare a miscelare oli da gas o oli combustibili non contenenti biodiesel con oli da gas o oli combustibili contenenti biodiesel, classificati nel capitolo 27 della NC, secondo il regime di deposito doganale e nelle zone franche come prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1006/2011 il 1o gennaio 2012.

    (3)

    La miscela di oli da gas o oli combustibili con il biodiesel dovrebbe essere permessa in modo che non sia necessario il magazzinaggio separato delle due merci. Tuttavia, tenendo conto della nota complementare 2 del capitolo 27 della nomenclatura combinata, la miscela ottenuta dovrebbe contenere meno dello 0,5 % in volume rispettivamente di biodiesel o oli da gas o oli combustibili.

    (4)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato 72 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3).

    (5)

    La modifica dovrebbe entrare in vigore con effetto retroattivo per permettere di estinguere le obbligazioni doganali contratte dal 1o gennaio 2012 a causa dell’introduzione dei nuovi codici NC.

    (6)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato 72 del regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2012

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

    (2)  GU L 282 del 28.10.2011, pag. 1.

    (3)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.


    ALLEGATO

    Nell’allegato 72, secondo capoverso, dopo il punto 14 sono inseriti i seguenti punti 14 bis e 14 ter:

    «14 bis.

    Mescolatura di oli da gas o oli combustibili non contenenti biodiesel con oli da gas o oli combustibili contenenti biodiesel, classificati nel capitolo 27 della NC, mirante a ottenere una qualità costante o una qualità richiesta dal cliente, senza alterare la natura delle merci anche se ciò dà luogo a un cambiamento del codice NC a otto cifre.

    14 ter.

    Mescolatura di oli da gas o oli combustibili con biodiesel in modo che la miscela ottenuta contenga meno dello 0,5 % di biodiesel in volume, e mescolatura di biodiesel con oli da gas o oli combustibili in modo che la miscela ottenuta contenga meno dello 0,5 % di oli da gas o oli combustibili in volume.»


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