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Document 32012R0996

Regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012 della Commissione, del 26 ottobre 2012 , che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti e mangimi originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 299 del 27.10.2012, p. 31–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2014: This act has been changed. Current consolidated version: 02/06/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/996/oj

27.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/31


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 996/2012 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2012

che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti e mangimi originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (1) e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare, a tutela della salute pubblica, della salute degli animali e dell’ambiente, appropriate misure urgenti a livello dell’Unione per gli alimenti e i mangimi importati da un paese terzo qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri.

(2)

Dopo l'incidente verificatosi alla centrale nucleare di Fukushima l'11 marzo 2011 la Commissione è stata informata che i livelli di radionuclidi in alcuni prodotti alimentari originari del Giappone superavano i livelli di intervento negli alimenti applicabili in Giappone. Questa contaminazione può costituire una minaccia per la salute pubblica e degli animali nell’Unione e per questo è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione, del 25 marzo 2011, che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima (2). Tale regolamento è stato sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 (3), a sua volta successivamente sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 (4).

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 è stato modificato varie volte per tener conto degli sviluppi della situazione. Dal momento in cui occorrono modifiche ulteriori, è opportuno sostituire il regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 con un nuovo regolamento.

(4)

Le misure in vigore sono state riesaminate tenendo conto di oltre 26 000 dati di occorrenza sulla radioattività negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari forniti dalle autorità giapponesi e riguardanti il secondo periodo vegetativo successivo all'incidente.

(5)

È opportuno escludere scorte personali dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento. Per quanto riguarda alimenti e mangimi di origine animale è opportuno riferirsi alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 206/2009 della Commissione, del 5 maggio 2009, relativo all'introduzione nella Comunità di scorte personali di prodotti di origine animale e che modifica il regolamento (CE) n. 136/2004 (5). Per quanto riguarda altri mangimi ed alimenti occorre disporre che le spedizioni possono essere considerate spedizioni personali solo se sono non commerciali e destinate ad un privato per consumi o usi personali.

(6)

Le autorità giapponesi hanno fornito informazioni dettagliate alla Commissione per quanto riguarda il fatto che oltre alle bevande alcoliche già esentate (saké, whisky e shochu), ci sono anche altre bevande alcoliche che non contengono livelli misurabili di radioattività. I processi di pulitura e fermentazione riducono in misura significativa la radioattività nelle bevande alcoliche. Risulta quindi opportuno escludere dal campo d’applicazione del presente regolamento talune altre bevande alcoliche, al fine di ridurre l’onere amministrativo per le autorità giapponesi e per le autorità competenti degli Stati membri importatori.

(7)

I dati presentati dalle autorità giapponesi dimostrano che non occorre più richiedere il campionamento e l'analisi di mangimi ed alimenti provenienti dalle prefetture di Yamanashi e Shizuoka per la presenza di radioattività prima dell'esportazione nell'Unione. La richiesta di fornire campionamento e analisi dovrà essere mantenuta soltanto per il tè proveniente da Shizuoka e per i funghi provenienti da Shizuoka e Yamanashi.

(8)

Poiché i mangimi e gli alimenti provenienti dalla prefettura di Fukushima continuano a contenere livelli non conformi o significativi di radioattività, è opportuno mantenere le prescrizioni esistenti di campionamento e analisi prima dell'esportazione nell'Unione per tutti i mangimi e gli alimenti provenienti da questa prefettura. Tuttavia le esenzioni generali che riguardano le bevande alcoliche e le spedizioni personali devono continuare ad applicarsi in relazione a tali mangimi e bevande.

(9)

Per quanto riguarda le prefetture di Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Iwate, Chiba e Kanagawa per le quali sono attualmente richiesti campionamento e analisi di tutti i mangimi e gli alimenti prima dell'esportazione nell'Unione, è opportuno limitare questa prescrizione a funghi, tè, prodotti della pesca, talune piante selvatiche commestibili, taluni ortofrutticoli, riso e semi di soia e tutti i prodotti da essi ottenuti o derivati. Le stesse prescrizioni devono essere applicate ai prodotti alimentari composti che contengono oltre il 50% di uno o più ingredienti per i quali sono richieste prove preliminari prima dell'esportazione verso l'Unione.

(10)

I controlli effettuati all'importazione indicano che le condizioni particolari stabilite dal diritto dell'Unione sono correttamente applicate dalle autorità giapponesi e che non ci sono stati casi di non conformità per più di un anno. È quindi opportuno ridurre la frequenza dei controlli all'importazione ed la comunicazione dei risultati alla Commissione.

(11)

È opportuno prevedere un'ulteriore revisione quando saranno disponibili i risultati dei campionamenti e delle analisi per la presenza di radioattività in mangimi ed alimenti del terzo periodo vegetativo in seguito all'incidente,vale a dire entro il 31 marzo 2014. Tuttavia per quanto riguarda i prodotti raccolti prevalentemente nella seconda metà del periodo vegetativo, poiché i dati del secondo periodo vegetativo non sono ancora disponibili, è opportuno prevedere una revisione delle disposizioni riguardanti questi prodotti entro il 31 marzo 2013.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica agli alimenti per animali e ai prodotti alimentari ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (Euratom) n. 3954/87 (6) del Consiglio originari del Giappone o da esso provenienti, esclusi:

(a)

i prodotti che hanno lasciato il Giappone prima del 28 marzo 2011;

(b)

i prodotti che sono stati raccolti e/o trasformati prima dell'11 marzo 2011;

(c)

le bevande alcoliche di cui ai codici NC da 2203 a 2208;

(d)

le scorte personali di mangimi e alimenti di origine animale di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) 206/2009;

(e)

le scorte personali di mangimi e alimenti diversi da quelli di origine animale, di impiego non commerciale e destinate ad un privato per consumi o usi personali. In caso di dubbi l'onere della prova incombe al destinatario della spedizione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, per "misure transitorie previste dalla legislazione giapponese" si intendono le misure transitorie adottate dalle autorità giapponesi il 24 febbraio 2012 relative ai livelli massimi per la somma di cesio-134 e cesio-137 di cui all’allegato III.

Per "spedizione" si intende la quantità di qualsiasi mangime o alimento che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento, della stessa classe e descrizione, oggetto dello stesso documento o degli stessi documenti, trasportata con lo stesso mezzo di trasporto e proveniente dalla stessa prefettura o dalle stesse prefetture del Giappone nei limiti della dichiarazione di cui all'articolo 5.

Articolo 3

Importazione nell'Unione

Gli alimenti e i mangimi (nel seguito "i prodotti") di cui all’articolo 1 possono essere importati nell’Unione solo se conformi al presente regolamento.

Articolo 4

Livelli massimi di cesio-134 e cesio-137

1.   I prodotti di cui all'articolo 1, eccetto quelli riportati all'allegato III, rispettano i livelli massimi per la somma di cesio-134 e cesio-137 di cui all'allegato II.

2.   I prodotti di cui all'allegato III rispettano i livelli massimi di cesio radioattivo stabiliti in tale allegato.

Articolo 5

Dichiarazione

1.   Le partite dei prodotti di cui all'articolo 1 sono accompagnate da una dichiarazione valida elaborata e firmata a norma dell'articolo 6.

2.   La dichiarazione di cui al paragrafo 1:

(a)

attesta che i prodotti sono conformi alla legislazione vigente in Giappone; e

(b)

specifica se ai prodotti si applicano o non si applicano le misure transitorie previste dalla legislazione giapponese.

3.   La dichiarazione di cui al paragrafo 1 certifica inoltre che:

(a)

il prodotto è stato raccolto e/o trasformato prima dell'11 marzo 2011; o

(b)

il prodotto, diverso da tè e funghi provenienti dalla prefettura di Shizuoka e diverso da funghi provenienti dalla prefettura di Yamanashi, proviene da o viene spedito da una prefettura diversa da Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Iwate; o

(c)

il prodotto proviene da o viene spedito da Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Iwate, ma non figura nell'allegato IV di questo regolamento (e pertanto non è richiesta un'analisi prima dell'esportazione); o

(d)

che il prodotto è spedito dalle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Iwate, ma non è originario di una di tali prefetture e non è stato esposto a radioattività durante il transito; o

(e)

nel caso di tè e funghi provenienti dalla prefettura di Shizuoka, funghi provenienti da Yamanashi, prodotti da essi derivati o mangimi e alimenti composti contenenti oltre il 50 % di questi prodotti, esso è accompagnato da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell'analisi; o

(f)

se il prodotto di cui all'allegato IV di questo regolamento proviene dalle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Iwate o è un mangime o alimento composto contenente oltre il 50 % di questi prodotti, esso è accompagnato da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell'analisi. L'elenco di prodotti di cui all'allegato IV non pregiudica le prescrizioni del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (7); o

(g)

se non è noto l'origine del prodotto o degli ingredienti presenti ad un livello superiore al 50% ,il prodotto è accompagnato da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell'analisi.

4.   Il paragrafo 3, lettera f), si applica anche ai prodotti catturati o raccolti nelle acque costiere delle prefetture ivi elencate, indipendentemente dal loro luogo di sbarco.

Articolo 6

Redazione e firma della dichiarazione

1.   La dichiarazione di cui all'articolo 5 è redatta conformemente al modello riportato nell'allegato I.

2.   Per i prodotti di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettere a), b), c), o d) la dichiarazione è firmata da un rappresentante autorizzato dell’autorità giapponese competente o da un rappresentante autorizzato di un organismo autorizzato dall’autorità giapponese competente sotto l’autorità e la supervisione dell’autorità giapponese competente.

3.   Per i prodotti di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettere e), f) e g) la dichiarazione è firmata da un rappresentante autorizzato dell’autorità competente del Giappone ed è accompagnata da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell’analisi.

Articolo 7

Identificazione

Ogni partita dei prodotti di cui all'articolo 1 è identificata da un codice che è riportato nella dichiarazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nel rapporto di analisi di cui all'articolo 5, paragrafo 3, nel certificato sanitario e nei documenti commerciali che accompagnano la partita.

Articolo 8

Posti d'ispezione frontalieri e punti di entrata designati

Le partite dei prodotti di cui all’articolo 1, eccetto quelli che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 97/78/CE (8) del Consiglio, sono immesse nell’Unione attraverso un punto di entrata designato ai sensi dell’articolo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 669/2009 (9) della Commissione (di seguito "punto di entrata designato").

Articolo 9

Notifica preventiva

Almeno due giorni lavorativi prima dell'arrivo fisico della partita, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi o i loro rappresentanti notificano alle autorità competenti del posto d'ispezione frontaliero o del punto di entrata designato l'arrivo di ogni partita dei prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 10

Controlli ufficiali

1.   Le autorità competenti del posto d'ispezione frontaliero o del punto di entrata designato effettuano:

(a)

controlli documentali su tutte le partite di prodotti di cui all'articolo 1;

(b)

controlli di identità e materiali, comprese le analisi di laboratorio per verificare la presenza di cesio-134 e cesio-137, su 5 % delle partite.

2.   Le partite sono tenute sotto controllo ufficiale per un massimo di cinque giorni lavorativi in attesa che siano disponibili i risultati delle analisi di laboratorio.

3.   Qualora i risultati delle analisi di laboratorio provino che le garanzie fornite nella dichiarazione sono false, la dichiarazione è ritenuta non valida e la partita di alimenti e mangimi non è conforme alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 11

Spese

Tutte le spese derivanti dai controlli ufficiali di cui all’articolo 10 e dalle eventuali misure adottate in caso di non conformità sono a carico degli operatori del settore alimentare e dei mangimi.

Articolo 12

Immissione in libera pratica

Le partite possono essere immesse in libera pratica solo se l'operatore del settore alimentare e dei mangimi o un suo rappresentante presenta alle autorità doganali la dichiarazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, che:

(a)

è stata debitamente vidimata dall’autorità competente del posto d’ispezione frontaliero o del punto di entrata designato; e

(b)

dimostra l'esecuzione dei controlli ufficiali di cui all’articolo 10 e i risultati favorevoli di questi ultimi.

Articolo 13

Prodotti non conformi

I prodotti che non rispettano le prescrizioni del presente regolamento non vengono immessi sul mercato. Tali prodotti sono eliminati in condizioni di sicurezza o rinviati al paese di origine.

Articolo 14

Relazioni

Ogni tre mesi, mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF). gli Stati membri informano la Commissione di tutti i risultati delle analisi effettuate. Le relazioni sono presentate nel corso del mese successivo a ciascun trimestre.

Articolo 15

Abrogazione

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 16

Misure transitorie

In deroga all’articolo 3, i prodotti di cui all’articolo 1 possono essere importati nell’Unione se conformi al regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012, a condizione che:

(a)

abbiano lasciato il Giappone prima dell’entrata in vigore del presente regolamento; o

(b)

siano accompagnati da una dichiarazione a norma del regolamento di esecuzione (UE) n.284/2012, rilasciata prima del 1 novembre 2012, e abbiano lasciato il Giappone prima del 1 dicembre 2012.

Articolo 17

Entrata in vigore e periodo di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall'entrata in vigore e fino al 31 marzo 2014.

Il presente regolamento sarà riesaminato prima del 31 marzo 2013 per quanto riguarda i prodotti per i quali la raccolta avviene tra agosto e novembre e per quanto riguarda i pesci ed i prodotti della pesca.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 31 del 1.2.2002, pag. 1.

(2)  GU L 80 del 26.3.2011, pag. 5.

(3)  GU L 252 del 28.9.2011, pag. 10.

(4)  GU L 92 del 30.3.2012, pag. 16.

(5)  GU L 77 del 24.3.2009, pag. 1.

(6)  GU L 371 del 30.12.1987, pag. 11.

(7)  GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

(8)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(9)  GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11.


ALLEGATO I

Dichiarazione per l'importazione nell'Unione europea di

… (prodotto e paese di origine)

Codice identificativo della partita … Numero della dichiarazione …

A norma delle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012 della Commissione che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima,

(rappresentante autorizzato di cui all'articolo 6, paragrafo 2) o articolo 6, paragrafo 3) del regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012)

DICHIARA che …

… (prodotti di cui all'articolo 1)

della presente spedizione così composta: …

… (descrizione della spedizione, del prodotto, numero e tipo di colli, peso netto o lordo)

imbarcata a … (luogo di imbarco)

il … (data di imbarco)

da … (identificazione del trasportatore)

diretta a … (località e paese di destinazione)

proveniente dallo stabilimento …

… (denominazione e indirizzo dello stabilimento)

è conforme alla legislazione in vigore in Giappone per quanto riguarda i livelli massimi per la somma di cesio-134 e cesio-137.

DICHIARA che la spedizione contiene alimenti per animali o prodotti alimentari

ai quali non si applicano le misure transitorie previste dalla legislazione giapponese in vigore (cfr. allegato III del regolamento esecuzione (UE) n. 996/2012) per quanto riguarda i livelli massimi per la somma di cesio-134 e cesio-137

ai quali si applicano le misure transitorie previste dalla legislazione giapponese in vigore (cfr. allegato III del regolamento esecuzione (UE) n. 996/2012) per quanto riguarda i livelli massimi per la somma di cesio-134 e cesio-137

DICHIARA che la spedizione contiene:

mangimi o alimenti che sono stati raccolti e/o trasformati prima dell’11 marzo 2011;

mangimi o alimenti provenienti da e spediti da prefetture diverse da Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Iwate, diversi da tè e funghi provenienti dalla prefettura di Shizuoka e diversi da funghi provenienti dalla prefettura di Yamanashi;

mangimi e alimenti spediti dalle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Iwate, ma non provenienti da una di tali prefetture e non essere stati esposti a radioattività durante il transito;

mangimi e alimenti che non figurano nell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012, provenieni e spediti da Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Iwate;

tè, funghi o mangimi o alimenti composti che contengono oltre il 50 % di questi prodotti, che provengono dalla prefettura di Shizuoka e sono stati sottoposti a campionamento … (data), sottoposti ad analisi di laboratorio il …

(data) presso …

(nome del laboratorio), per stabilire il livello dei radionuclidi cesio-134 e cesio-137. Si allega il rapporto di analisi.

funghi o mangimi o alimenti composti che contengono più di 50 % di questi prodotti, che provengono dalla prefettura di Yamanashi e sono stati sottoposti a campionamento … (data), sottoposti ad analisi di laboratorio il …

(data) presso …

(nome del laboratorio), per stabilire il livello dei radionuclidi cesio-134 e cesio-137. Si allega il rapporto di analisi.

mangimi e alimenti che figurano nell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012 o mangimi o alimenti composti che contengono oltre il 50 % di questi prodotti, che sono provenieni dalle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawae Iwate e che sono stati sottoposti a campionamento; … (data) – sottoposti ad analisi di laboratorio il … (data) presso … (nome del laboratorio), per stabilire il livello di radionuclidi, cesio-134 e cesio-137. Si allega il rapporto di analisi.

mangimi ed alimenti di origine sconosciuta o contenenti più di 50 % di uno o più ingredienti di origine sconosciuta e che sono stati sottoposti a campionamento … (data) – sottoposti ad analisi di laboratorio il … (data) presso … (nome del laboratorio), per stabilire il livello di radionuclidi, cesio-134 e cesio-137. Si allega il rapporto di analisi.

Fatto a … il …

Timbro e firma del (rappresentante autorizzato di cui all'articolo 6, paragrafo 2, o articolo 6, paragrafo 3, del regolamento esecuzione (UE) n. 996/2012)

Parte che deve essere compilata dall'autorità competente del posto d'ispezione frontaliero (PIF) o del punto di entrata designato (PED)

La spedizione è stata accettata ai fini dell’immissione in libera pratica dalle autorità doganali dell’Unione europea.

La spedizione NON è stata accettata ai fini dell’immissione in libera pratica dalle autorità doganali dell’Unione europea.

(Autorità competente, Stato membro)

Data

Timbro

Firma


ALLEGATO II

Livelli massimi per gli alimenti  (1) (Bq/kg) stabiliti dalla legislazione giapponese

 

Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

Latte e bevande a base di latte

Altri prodotti alimentari, eccetto acque minerali e bevande simili e tè ottenuto da foglie non fermentate

Acque minerali e bevande simili e tè ottenuto da foglie non fermentate

Somma di Cs-134 e Cs-137

50 (2)

50 (2)

100 (2)

10 (2)


Livelli massimi per i mangimi  (3) (Bq/kg) stabiliti dalla legislazione giapponese

 

Alimenti destinati a mucche e cavalli

Alimenti dedddedestinali ai suini

Alimenti dedddedestinali Per il pollame:

Alimenti per pesci (5)

Somma di Cs-134 e Cs-137

100 (4)

80 (4)

160 (4)

40 (4)


(1)  Per prodotti essiccati destinati ad essere consumati ricostituiti; il livello massimo si applica al prodotto ricostituito pronto per il consumo.

Per i funghi essiccati si applica un fattore di ricostituzione pari a 5.

Per il tè, il livello massimo per gli alimenti liquidi si applica all'infuso di foglie di tè. Il fattore di trasformazione per il tè essiccato è 50; di conseguenza il livello massimo di 500 Bq/kg per le foglie di tè essiccate garantisce che il livello nell'infuso non ecceda il valore massimo di 10 Bq/kg.

(2)  Per garantire la coerenza con i livelli di azione attualmente applicati in Giappone, questi valori sostituiscono a titolo provvisorio i valori di cui al regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio

(3)  Livello massimo relativo a un mangime con un tasso di umidità del 12%.

(4)  Per garantire la coerenza con i livelli massimi attualmente applicati in Giappone, questo valore sostituisce a titolo provvisorio il valore di cui al regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione (GU L 83 del 30.3.1990, pag. 78).

(5)  Eccetto gli alimenti per pesci ornamentali


ALLEGATO III

Misure transitorie previste dalla legislazione giapponese e applicabili per il presente regolamento

(a)

Il latte e i prodotti a base di latte e le acque minerali e le bevande simili fabbricati e/o trasformati prima del 31 marzo 2012 non devono contenere più di 200 Bq/kg di cesio radioattivo. Altri prodotti alimentari, eccetto il riso, la soia e i relativi prodotti trasformati, fabbricati e/o trasformati prima del 31 marzo 2012, non devono contenere più di 500 Bq/kg di cesio radioattivo.

(b)

I prodotti a base di riso fabbricati e/o trasformati prima del 30 settembre 2012 non devono contenere più di 500 Bq/kg di cesio radioattivo.

(c)

I semi di soia raccolti ed immessi sul mercato prima del 31 dicembre 2012 non devono contenere più di 500 Bq/kg di cesio radioattivo.

(d)

I prodotti a base di semi di soia fabbricati e/o trasformati prima del 31 dicembre 2012 non devono contenere più di 500 Bq/kg di cesio radioattivo.


ALLEGATO IV

Mangimi ed alimenti per i quali sono richiesti campionamento e analisi per accertare la presenza di cesio-134 e cesio-137 prima dell'esportazione verso l'Unione

(a)

prodotti provenienti dalla prefettura di Fukushima:

tutti i prodotti tenendo conto delle esenzioni di cui all'articolo 1 di questo regolamento.

(b)

prodotti provenienti dalla prefettura di Shizuoka:

tè ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 09022101 20 e 2202 90 10;

funghi ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 e 2005 99 80.

(c)

prodotti provenienti dalla prefettura di Yamanashi:

funghi ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 e 2005 99 80.

(d)

prodotti provenienti dalle prefetture di Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa o Iwate:

tè ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0902, 2101 20 e 2202 90 10;

funghi ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 e 2005 99 80;

pesci e prodotti della pesca di cui ai codici NC 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307 e 0308 (1);

riso ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 1006, 1102 90 50, 1103 19 50, 1103 20 50, 1104 19 91, 1104 19 99, 1104 29 17, 1104 29 30, 1104 29 59, 1104 29 89, 1104 30 90, 1901, 1904 10 30, 1904 20 95, 1904 90 10 e 1905 90 (1);

semi di soia ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 1201 90, 1208 10, 1507 (1);

fagioli azuki di cui ai codici NC 0708 20, 0713 32 00 ed i relativi prodotti trasformati di cui al codice NC 1106 10 (1);

mirtilli ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0810 40 30, 0810 40 50, 0811 90 50, 0811 90 70, 0812 90 40, 0813 40 95;

semi di ginkgo biloba di cui al codice NC 0802 90 85 ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici 9019, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95;

albicocco del Giappone di cui ai codici NC 0809 40 05 ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95;

agrumi di cui al codice NC 0805, scorza di agrumi di cui al codice NC 0814 00 00 ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 25, 0812 90 98, 0813 40 95 (1);

kaki di cui al codice NC 0810 70 00 ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (1);

melagrane di cui al codice NC 0810 90 75 ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (1);

chocolate-vine (Akebia quinata) ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0810 90 75, 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98 e 0813 40 95;

pomacee (Chaenomeles) di cui al codice NC 0810 90 75 ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (1);

papaie (Asimina triloba) di cui al codice NC 0810 90 75 ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (1);

pere di cui al codice NC 0810 30 10 ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 30 (1);

castagne di cui ai codici NC 0802 41 00 e 0802 42 00 ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (1);

noci di cui ai codici NC 0802 31 00 e 0802 32 00 ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (1);

Ashitaba (Angelica keiskei) ed i realtivi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;

farfaraccio maggiore (fuki), steli di farfaraccio giapponese (Petasites japonica) ed i realtivi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;

Zenzero giapponese (Myoga) di cui ai codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90 ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 2008 99 49, 2008 99 67;

parti commestibili di Aralia sp. ed i realtivi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;

germoglio di bambù (Phyllostacys pubescens) ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 e 2005 91;

felce maggiore (Pteridium aquilinum) ed i realtivi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;

parti commestibili di ravanello giapponese o wasbi (Wasabia japonica) ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90 e 0910 99;

prezzemolo giapponese (Oenanthe javanica) ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;

pepe nero giapponese (Zanthoxylum piperitum) di cui al codice NC 0910 99;

felce florida giapponese (Osmunda japonica) ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;

koshiabura (germoglio di Eleuterococcus sciadophylloides) ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;

momijigasa (Parasenecio delphiniifolius) ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;

felce penna di struzzo (Matteuccia struthioptheris) ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;

aurea marginata (Hosta Montana) ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;

uwabamisou (Elatostoma umbellatum var. majus) ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;

aglio serpentino (Allium victorialis subsp. Platyphyllum) ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0703 10, 0710 80, 0711 90, 0712 90 e 0712 90;

cardo giapponese (Cirsium japonicum) ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90 (1);

yobusumaso (honma) (Cacalia hastate ssp orientalis) ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90 (1);

Synurus pungens (oyamabokuchi) ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90 (1);

equiseto dei campi (Equisetum arvense) ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90 (1);

Actinidia polygama (vite d'argento) ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0810 90 75, 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98 e 0813 40 95 (1).

taro (Colocasia esculenta) ed i relativi prodotti trasformati di cui al codice NC 0714 40 (1);

yacón (Smallanthus sonchifolius) ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90 e 0714 90 (1);

(e)

prodotti composti contenenti più del 50 % dei prodotti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente allegato.


(1)  l'elenco dei prodotti sarà riesaminato prima del 31 marzo 2013 tenendo conto dei risultati delle analisi ottenuti nel periodo settembre 2012 dicembre 2012.


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