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Document 32012R0436
Commission Implementing Regulation (EU) No 436/2012 of 23 May 2012 amending the Annex to Regulation (EU) No 37/2010 on pharmacologically active substances and their classification regarding maximum residue limits in foodstuffs of animal origin, as regards the substance azamethiphos Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 436/2012 della Commissione, del 23 maggio 2012 , che modifica, per quanto riguarda la sostanza azametifos, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 436/2012 della Commissione, del 23 maggio 2012 , che modifica, per quanto riguarda la sostanza azametifos, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 134 del 24.5.2012, p. 10–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32010R0037 | modifica | allegato | 27/05/2012 |
24.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 134/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 436/2012 DELLA COMMISSIONE
del 23 maggio 2012
che modifica, per quanto riguarda la sostanza azametifos, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 17,
visto il parere dell’Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,
considerando quanto segue:
(1) |
È opportuno stabilire il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive impiegate nell’Unione europea in medicinali veterinari destinati a essere somministrati ad animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico determinato a norma del regolamento (CE) n. 470/2009. |
(2) |
Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (2). |
(3) |
La sostanza azametifos figura nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 tra le sostanze consentite per i salmonidi. |
(4) |
L’Agenzia europea per i medicinali ha ricevuto la richiesta di includere tutti i pesci nella voce esistente per l’azametifos. |
(5) |
Il comitato per i medicinali veterinari ha raccomandato di includere tutti i pesci in tale voce e non ritiene sia necessario stabilire un LMR per la sostanza azametifos nei pesci. |
(6) |
Occorre dunque modificare di conseguenza la voce riguardante la sostanza azametifos nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010. |
(7) |
I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.
(2) GU L 15 dell’20.1.2010, pag. 1.
ALLEGATO
La voce relativa all’azametifos nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è sostituita dalla seguente:
Sostanze farmacologicamente attive |
Residuo marcatore |
Specie animale |
LMR |
Tessuti campione |
Altre disposizioni [conformemente all’articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009] |
Classificazione terapeutica |
«Azametifos |
NON PERTINENTE |
Pesci |
LMR non richiesto |
NON PERTINENTE |
NESSUNA |
Agenti antiparassitari/Agenti attivi contro gli ectoparassiti» |