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Document 32012R0436

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 436/2012 della Commissione, del 23 maggio 2012 , che modifica, per quanto riguarda la sostanza azametifos, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 134 del 24.5.2012, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/436/oj

    24.5.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 134/10


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 436/2012 DELLA COMMISSIONE

    del 23 maggio 2012

    che modifica, per quanto riguarda la sostanza azametifos, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 17,

    visto il parere dell’Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

    considerando quanto segue:

    (1)

    È opportuno stabilire il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive impiegate nell’Unione europea in medicinali veterinari destinati a essere somministrati ad animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico determinato a norma del regolamento (CE) n. 470/2009.

    (2)

    Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (2).

    (3)

    La sostanza azametifos figura nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 tra le sostanze consentite per i salmonidi.

    (4)

    L’Agenzia europea per i medicinali ha ricevuto la richiesta di includere tutti i pesci nella voce esistente per l’azametifos.

    (5)

    Il comitato per i medicinali veterinari ha raccomandato di includere tutti i pesci in tale voce e non ritiene sia necessario stabilire un LMR per la sostanza azametifos nei pesci.

    (6)

    Occorre dunque modificare di conseguenza la voce riguardante la sostanza azametifos nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010.

    (7)

    I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2012

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

    (2)  GU L 15 dell’20.1.2010, pag. 1.


    ALLEGATO

    La voce relativa all’azametifos nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è sostituita dalla seguente:

    Sostanze farmacologicamente attive

    Residuo marcatore

    Specie animale

    LMR

    Tessuti campione

    Altre disposizioni [conformemente all’articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009]

    Classificazione terapeutica

    «Azametifos

    NON PERTINENTE

    Pesci

    LMR non richiesto

    NON PERTINENTE

    NESSUNA

    Agenti antiparassitari/Agenti attivi contro gli ectoparassiti»


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