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Document 32012R0349

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 del Consiglio, del 16 aprile 2012 , che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009

    GU L 110 del 24.4.2012, p. 3–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/06/2018: This act has been changed. Current consolidated version: 14/07/2012

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/349/oj

    24.4.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 110/3


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 349/2012 DEL CONSIGLIO

    del 16 aprile 2012

    che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, e l’articolo 11, paragrafi 2, 5 e 6,

    vista la proposta presentata dalla Commissione europea («la Commissione») dopo aver sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A.   PROCEDURA

    1.   Inchieste precedenti e misure in vigore

    (1)

    Con il regolamento (CE) n. 130/2006 (2) («regolamento iniziale») il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo, compreso fra lo 0 % e il 34,9 %, sulle importazioni di acido tartarico («AT») originario della Repubblica popolare cinese («Cina»). Si ricorda che l’aliquota del dazio antidumping definitivo istituito sull’AT prodotto dal produttore esportatore cinese Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd. («Hangzhou Bioking») era dello 0 %, mentre variava tra il 4,7 % e il 34,9 % per gli altri produttori esportatori cinesi.

    (2)

    Il 22 febbraio 2008, in seguito ad un riesame avviato a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, il Consiglio con il regolamento (CE) n. 150/2008 (3) ha modificato la portata delle misure di cui sopra.

    (3)

    In data 16 aprile 2012, in seguito a un riesame delle misure in vigore nei confronti di Hangzhou Bioking avviato sulla base dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1515/2001, alla luce della relazione dell’organo d’appello dell’OMC «Mexico — Definitive Anti-Dumping Measures on Beef and Rice» (4), che stabilisce, ai paragrafi 305 e 306, che un produttore esportatore a carico del quale nell’inchiesta iniziale non sono state accertate pratiche di dumping debba essere escluso dal campo d’applicazione della misura definitiva istituita a seguito di tale inchiesta e non possa essere oggetto di riesami amministrativi o per mutamento di circostanze, il Consiglio ha modificato le misure riguardanti Hangzhou Bioking con il regolamento (UE) n. 332/2012 (5).

    (4)

    L’inchiesta che ha portato all’adozione delle misure istituite dal regolamento iniziale sarà denominata in appresso «l’inchiesta iniziale».

    2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

    (5)

    In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (6) delle misure antidumping in vigore, il 27 ottobre 2009 la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La domanda è stata presentata dai seguenti produttori («richiedenti»): Distillerie Bonollo SpA, Industria Chimica Valenzana SpA, Distillerie Mazzari SpA, Caviro Distillerie srl e Comercial Quimica Sarasa SL, che rappresentano una percentuale rilevante, in questo caso più del 50 %, della produzione totale di acido tartarico dell’Unione.

    (6)

    La domanda è stata motivata dal fatto che la scadenza delle misure istituite sulle importazioni di AT originario della Cina avrebbe comportato il rischio del persistere del dumping e del pregiudizio nei confronti dell’industria dell’Unione.

    3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

    (7)

    Avendo stabilito, dopo aver sentito il comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 26 gennaio 2011 la Commissione ha annunciato, con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (7), l’avvio di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base («avviso di apertura»).

    4.   Casi paralleli

    (8)

    Il 29 luglio 2011 la Commissione ha inoltre annunciato l’apertura di un procedimento antidumping (8) a norma dell’articolo 5 sulle importazioni di AT originario della Cina, limitato ad un produttore esportatore cinese, Hangzhou Bioking.

    (9)

    Lo stesso giorno la Commissione ha annunciato l’apertura di un riesame intermedio parziale (9), a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, delle misure antidumping applicabili alle importazioni di AT originario della Cina limitato all’esame del dumping per quanto riguarda due produttori esportatori cinesi, Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzhou City, e Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai.

    5.   Inchiesta

    5.1.   Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo considerato

    (10)

    L’inchiesta relativa al persistere del dumping ha riguardato il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’esame delle tendenze rilevanti per la valutazione del rischio del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o gennaio 2007 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («periodo considerato»).

    5.2.   Parti interessate dall’inchiesta

    (11)

    La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del riesame in previsione della scadenza i richiedenti, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori, gli importatori, gli utilizzatori dell’Unione notoriamente interessati e le loro associazioni e i rappresentanti del paese esportatore interessato.

    (12)

    Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine previsto nell’avviso di apertura.

    (13)

    In considerazione del numero elevato di produttori esportatori della Cina, di importatori indipendenti nell’Unione e di produttori dell’Unione coinvolti nell’inchiesta, nell’avviso di apertura è stata presa in considerazione l’ipotesi di ricorrere al campionamento, conformemente all’articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, di selezionare un campione, le parti sopra menzionate sono state invitate, a norma dell’articolo 17 del regolamento di base, a manifestarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di apertura e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell’avviso di apertura.

    (14)

    Tenuto conto delle risposte ricevute si è deciso di ricorrere al campionamento nei confronti dei produttori dell’Unione. Nessun importatore indipendente nell’Unione ha collaborato all’inchiesta. Per quanto riguarda i produttori esportatori della Cina, soltanto due produttori esportatori hanno dichiarato di essere disposti a collaborare all’inchiesta. Di conseguenza, si è deciso che il campionamento non sarebbe stato necessario per i produttori esportatori.

    (15)

    Sei produttori dell’Unione hanno fornito le informazioni richieste nell’avviso di apertura e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Sulla base delle informazioni fornite da questi produttori dell’Unione, la Commissione ha selezionato un campione di quattro produttori dell’Unione ritenuti rappresentativi dell’industria dell’Unione in termini di volumi di vendite del prodotto simile nell’Unione. Il volume complessivo delle loro vendite rappresentava il 61 % del volume delle vendite nel mercato dell’Unione.

    (16)

    Hanno risposto al questionario i quattro produttori dell’Unione inseriti nel campione, due utilizzatori dell’Unione e due produttori esportatori cinesi. Inoltre due produttori dell’Unione che hanno collaborato hanno fornito i dati di carattere generale richiesti ai fini dell’analisi del pregiudizio.

    (17)

    Le esportazioni effettuate da Hangzhou Bioking, il cui margine di dumping individuale era risultato nullo nell’inchiesta iniziale, sono state escluse dall’analisi sia del dumping che del pregiudizio, anche per quanto riguarda la probabilità del persistere del dumping e il rischio di reiterazione del pregiudizio conseguente alle importazioni oggetto di dumping. Nel presente riesame l’analisi si è quindi basata sulle esportazioni del prodotto in esame dalla Cina verso l’Unione durante il PIR (escluse le esportazioni effettuate dal produttore Hangzhou Bioking), denominate anche «esportazioni oggetto delle misure» nel presente regolamento.

    (18)

    La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e il conseguente pregiudizio, nonché l’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

    a)

    produttori dell’Unione:

    Comercial Quimica Sarasa SL,

    Alcoholera Vinícola europea SA,

    Distillerie Mazzari SpA,

    Distillerie Bonollo SpA,

    b)

    produttori esportatori della Cina:

    Changmao Biochemical Engineering Co Ltd,

    Ninghai Organical Chemical Factory,

    c)

    utilizzatori

    Danisco A/S,

    Kerry (NL) B.V.,

    d)

    produttore del paese di riferimento

    Tarcol SA, Argentina.

    B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    (19)

    Il prodotto interessato dal presente riesame è lo stesso di cui al regolamento (CE) n. 150/2008, che ha modificato la portata delle misure istituite dal regolamento iniziale come illustrato sopra. Si tratta dell’acido tartarico, escluso l’acido D-(-)-tartarico con rotazione ottica negativa di almeno 12,0 gradi misurata in una soluzione acquosa con il metodo descritto dalla Farmacopea europea, originario della Cina, che rientra attualmente nel codice NC ex 2918 12 00 (codice TARIC 2918120090) («prodotto in esame»).

    (20)

    L’inchiesta di riesame ha confermato che, come nell’inchiesta iniziale, il prodotto in esame importato sul mercato dell’Unione e i prodotti fabbricati e venduti dai produttori esportatori sui mercati nazionali, nonché quelli fabbricati e venduti nell’Unione dall’industria dell’Unione («prodotto simile»), hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi usi. Tali prodotti sono perciò considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

    C.   PROBABILITÀ DEL PERSISTERE DEL DUMPING

    1.   Osservazioni preliminari

    (21)

    A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato esaminato se la scadenza delle misure in vigore rischia di comportare il persistere o la reiterazione del dumping.

    (22)

    Come già ricordato al considerando 13, in considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori interessati dal presente riesame, nell’avviso di apertura era stato previsto il ricorso a tecniche di campionamento. Dei venti produttori esportatori noti, solo due società, che beneficiano entrambe del trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato, si sono manifestate e hanno accettato di collaborare. Queste due società coprono la maggior parte delle importazioni del prodotto in esame dalla Cina verso l’Unione durante il PIR, escluse le esportazioni effettuate dalla società Hangzhou Bioking, il cui margine di dumping individuale nell’inchiesta iniziale è risultato pari a zero.

    2.   Importazioni oggetto di dumping durante il PIR

    2.1.   Paese di riferimento

    (23)

    In conformità all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base e dato che la Cina è un paese con un’economia in transizione, il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») deve essere determinato in base al prezzo o al valore costruito di un paese terzo a economia di mercato appropriato («paese di riferimento»).

    (24)

    Come già nell’inchiesta iniziale, nell’avviso di apertura l’Argentina è stata proposta come paese di riferimento ai fini della determinazione del valore normale. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni in merito all’opportunità di questa scelta.

    (25)

    Un consumatore industriale di acido tartarico ha evidenziato alcune difficoltà legate alla scelta dell’Argentina come paese di riferimento, sostenendo che essa non possa essere l’unico parametro di riferimento ai fini della determinazione del valore normale. Tale parte interessata ha fatto riferimento, segnatamente, a presunte differenze tra Cina e Argentina per quanto riguarda i processi di produzione, all’importo limitato della produzione annua rispetto alla produzione mondiale e alla fluttuazione dei tassi di cambio. Nessuna di queste argomentazioni è stata tuttavia suffragata da prove documentali.

    (26)

    In ogni caso, i diversi metodi di produzione di Argentina e Cina e il conseguente impatto sui costi e sulla valutazione del prodotto in esame erano già stati attentamente esaminati nell’inchiesta iniziale e si era concluso che tali elementi non erano tali da modificare la comparabilità dei prodotti che erano risultati simili. Poiché quanto sostenuto dal consumatore industriale non ha apportato alcun nuovo elemento e le sue affermazioni non sono state comprovate, l’argomentazione è stata respinta. Le conclusioni dell’attuale riesame in previsione della scadenza, pertanto, confermano le conclusioni raggiunte dall’inchiesta iniziale, ossia che le differenze nei processi di produzione non hanno un impatto sulla comparabilità dei prodotti.

    (27)

    La limitata entità della produzione annua dell’Argentina rispetto al mercato mondiale di AT non è un argomento pertinente per valutare se un mercato specifico sia adatto a stabilire il valore normale in un mercato di riferimento. L’inchiesta ha anzi confermato che l’Argentina è un mercato aperto e concorrenziale, caratterizzato dalla presenza di almeno due operatori. Per tali motivi l’argomentazione è stata respinta.

    (28)

    L’argomentazione circa le notevoli fluttuazioni dei tassi di cambio tra le regioni non è stata suffragata da elementi di prova. Nel corso della verifica in loco, inoltre, non sono stati raccolti elementi da cui emerga una distorsione dei tassi di cambio tra le regioni. Per tali motivi anche tale argomentazione è stata respinta.

    (29)

    Pertanto, come già nell’inchiesta iniziale, si è concluso che l’Argentina è un paese di riferimento appropriato per la determinazione del valore normale.

    (30)

    Sono state contattate due società argentine note, ma solo una di esse ha accettato di collaborare, di rispondere al questionario e di ospitare una visita di verifica. I suoi dati sono stati utilizzati per la determinazione del valore normale.

    2.2.   Valore normale

    (31)

    Per le due società cui è stato concesso il TEM durante l’inchiesta iniziale, il valore normale è stato stabilito in base ai rispettivi dati. A norma dell’articolo 2 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le vendite di acido tartarico sul mercato interno ad acquirenti indipendenti fossero rappresentative durante il PIR, vale a dire se il volume delle vendite del prodotto destinate al consumo interno rappresentasse il 5 % o più delle esportazioni del prodotto in esame verso l’Unione.

    (32)

    Per una società cui è stato concesso il TEM, il valore normale ha dovuto essere costruito poiché le sue vendite sul mercato interno non erano sufficienti per essere considerate rappresentative come indicato al considerando 31. Il valore normale è stato pertanto calcolato sulla base dei costi di fabbricazione della società, cui sono stati aggiunti le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti realizzati sulle vendite sul mercato interno effettuate nel corso di normali operazioni commerciali.

    (33)

    Per l’altra società cui è stato concesso il TEM, dal momento che le vendite sul mercato interno sono risultate rappresentative ed effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, il valore normale è stato stabilito sulla base dei prezzi pagati da acquirenti indipendenti nel paese esportatore.

    (34)

    Per quanto riguarda le società cui non è stato concesso il TEM nell’inchiesta iniziale, a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è stato stabilito sulla base di informazioni ottenute presso il produttore che ha collaborato nel paese di riferimento.

    (35)

    Le vendite effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti nel paese di riferimento sono state quindi valutate anche secondo il criterio di cui all’articolo 2 del regolamento di base. La Commissione ha potuto verificare che queste vendite erano state effettuate in quantitativi sufficienti e nel corso di normali operazioni commerciali e potevano quindi essere utilizzate per stabilire il valore normale per le società cui non è stato concesso il TEM.

    2.3.   Prezzo all’esportazione

    (36)

    Tutte le vendite all’esportazione verso l’Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti stabiliti nell’Unione. Conformemente all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, il prezzo all’esportazione è stato stabilito sulla base dei prezzi realmente pagati o pagabili.

    (37)

    Per il prezzo all’esportazione di tutti gli altri produttori stabiliti in Cina, le informazioni sono state tratte dalle statistiche sulle importazioni disponibili nella base dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6.

    2.4.   Confronto

    (38)

    Il confronto tra valore normale e prezzo all’esportazione è stato effettuato franco fabbrica.

    (39)

    Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione dei produttori esportatori che hanno collaborato, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, si è tenuto debitamente conto, sotto forma di adeguamenti, di certe differenze nei costi per trasporti, assicurazione, tasse e crediti che hanno inciso sui prezzi e sulla loro comparabilità.

    (40)

    Per confrontare in modo equo il valore normale franco fabbrica calcolato per il paese di riferimento e il prezzo all’esportazione quale indicato al considerando 37, i prezzi cif all’esportazione sono stati adeguati a livello franco fabbrica sulla base dei dati raccolti durante le visite di verifica.

    2.5.   Margine di dumping

    (41)

    In conformità dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il margine di dumping è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all’esportazione.

    (42)

    Per i produttori esportatori che hanno collaborato e cui è stato concesso il TEM nell’inchiesta iniziale, il confronto ha dimostrato che queste società hanno continuato a praticare il dumping anche se ad un livello leggermente più ridotto.

    (43)

    Il dazio residuo calcolato indica un livello significativo di dumping, addirittura superiore rispetto all’inchiesta iniziale.

    3.   Probabilità del persistere del dumping

    (44)

    Dopo avere esaminato l’esistenza di pratiche di dumping nel periodo dell’inchiesta di riesame, si è proceduto ad esaminare la probabilità del persistere del dumping.

    (45)

    A tale proposito, sono stati analizzati i seguenti elementi: il volume e i prezzi delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina, la capacità di produzione e la capacità inutilizzata in Cina, l’attrattiva del mercato dell’Unione e di altri mercati terzi.

    3.1.   Volume e prezzi delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina

    (46)

    Dopo l’istituzione delle misure definitive nel gennaio 2006, le importazioni oggetto di dumping dalla Cina hanno continuato ad aumentare, passando da 3 034 tonnellate metriche («TM») nel 2007 a 3 649 TM nel PIR, ossia un aumento del 20 % circa. Parallelamente, la quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina ha acquisito 1,0 punti percentuali nel periodo considerato, passando dal 12,6 % nel 2007 al 13,5 % nel PIR.

    (47)

    Nello stesso periodo, i prezzi delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina sono rimasti relativamente stabili, con un aumento del 12,6 % tra il 2007 e il 2008, seguito da una continua riduzione nel 2009 e nel PIR, fino a raggiungere in quest’ultimo periodo il livello del 2007.

    3.2.   Capacità di produzione e capacità inutilizzata in Cina

    (48)

    Per quanto riguarda la capacità di produzione totale di acido tartarico in Cina, diverse fonti di informazioni disponibili pubblicamente (10) indicano una capacità di produzione ampiamente superiore alla domanda sul mercato interno cinese.

    (49)

    La capacità di produzione totale della Cina è stata valutata a circa 25 000 TM, tenendo conto delle informazioni raccolte in loco nel corso dell’inchiesta e grazie a ricerche di mercato (11). Il mercato cinese è di dimensioni modeste rispetto alla capacità disponibile in Cina e il suo consumo è stimato a 5 000 TM.

    (50)

    Vi sono inoltre forti segnali del fatto che la capacità in Cina è addirittura superiore a 25 000 TM. Infatti, la capacità complessiva dei due esportatori cinesi che hanno collaborato è aumentata di oltre il 200 % se si confrontano i dati del PI iniziale e quelli del PIR attuale. La capacità inutilizzata corrispondente era pari a circa il 20 % della capacità totale nel PIR.

    (51)

    Inoltre, le informazioni raccolte da estratti delle relazioni citate al precedente considerando 48 e le informazioni disponibili pubblicamente mostrano che nel 2007 hanno iniziato l’attività almeno due nuovi produttori di acido tartarico.

    (52)

    In tale contesto, è chiaro che la capacità della Cina è sproporzionata rispetto al consumo interno, il che conferma chiaramente la necessità per i produttori cinesi di accrescere la loro posizione sui mercati di esportazione.

    3.3.   Attrattiva del mercato dell’Unione e di altri mercati terzi

    (53)

    Dalle informazioni raccolte presso la società cinesi che hanno collaborato, il livello dei prezzi applicati ai paesi terzi è in linea con il livello di prezzi che potevano ottenere sul mercato dell’Unione. Come indicato sopra, il mercato interno cinese è caratterizzato da una notevole sovraccapacità produttiva da cui risulta la forte e ovvia necessità di trovare mercati alternativi in grado di assorbire questo eccesso di capacità produttiva.

    (54)

    Il mercato dell’Unione è di gran lunga il maggiore al mondo, pari a circa il 40 % del consumo mondiale di acido tartarico, ed è ancora in aumento come si ricorda al considerando 60. È inoltre chiaro, sulla base delle informazioni raccolte durante l’inchiesta, che le società cinesi hanno mostrato grande interesse a sviluppare la loro presenza nel principale mercato mondiale e a mantenere una quota di mercato significativa sul mercato dell’Unione.

    4.   Conclusioni sulla probabilità del persistere del dumping

    (55)

    Alla luce delle risultanze di cui sopra, si può concludere che volumi significativi di importazioni dalla Cina sono tuttora oggetto di dumping e che il persistere del dumping è assai probabile. Data la capacità inutilizzata potenziale della Cina, compresi i nuovi produttori apparsi sul mercato cinese, e tenuto conto che il mercato dell’Unione è il maggiore al mondo e presenta prezzi interessanti, si può concludere che, qualora le misure antidumping fossero lasciate scadere, gli esportatori cinesi aumenterebbero probabilmente ancora di più le loro esportazioni verso l’Unione a prezzi di dumping.

    D.   DEFINIZIONE DELL’INDUSTRIA DELL’UNIONE

    (56)

    Durante il PIR il prodotto simile era fabbricato nell’Unione da nove produttori. Di questi nove produttori, sei hanno pienamente collaborato all’inchiesta, presentato questionari di campionamento e chiesto di essere inclusi nel campione. Si è accertato che questi sei produttori rappresentano una proporzione «maggioritaria», in questo caso superiore al 73 %, della produzione totale del prodotto simile nell’Unione. Come indicato al seguente considerando 57, i nove produttori che hanno fornito i dati di cui alla domanda di riesame sono di seguito denominati «industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

    (57)

    Ai fini dell’analisi del pregiudizio sono stati stabiliti due livelli di indicatori di pregiudizio:

    gli elementi macroeconomici (produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, produttività, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, entità dei margini di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping) sono stati valutati a livello dell’intera produzione dell’Unione sulla base delle informazioni raccolte presso i produttori che si sono manifestati nel contesto dell’esercizio di campionamento e, per gli altri tre produttori dell’Unione, sulla base di una stima fondata sui dati contenuti nella domanda di riesame,

    l’analisi degli elementi microeconomici (prezzi medi unitari, scorte, salari, redditività, utile sul capitale investito, flusso di cassa, capacità di reperire capitali e investimenti) è stata effettuata sulla base delle informazioni fornite dai produttori dell’Unione inseriti nel campione.

    (58)

    Va osservato che il mercato di acido tartarico dell’Unione è caratterizzato da un numero relativamente ridotto di produttori, per lo più piccole e medie imprese ubicate in Italia e in Spagna. Ad eccezione di un produttore stabilito in Spagna, che produce soltanto AT, tutti gli altri produttori sono integrati verticalmente, avendo come attività principale la produzione di alcole a partire dalle fecce di vino, un processo di cui l’AT è un sottoprodotto.

    E.   SITUAZIONE DEL MERCATO DELL’UNIONE

    1.   Consumo nel mercato dell’Unione

    (59)

    Il consumo dell’Unione è stato stabilito in base al volume delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato interno, alle informazioni contenute nella base dati sulle esportazioni cinesi, ai dati Eurostat sul volume delle importazioni sul mercato dell’Unione e, per gli altri produttori dell’Unione, procedendo a stime fondate sui dati della domanda di riesame.

    (60)

    Il consumo di acido tartarico nell’Unione è aumentato dell’11 % tra il 2007 e il PIR. Più in particolare, la domanda apparente è diminuita del 15 % dal 2007 al 2009. Durante il PIR, tuttavia, il consumo dell’Unione ha raggiunto 29 964 tonnellate, il che rappresenta un notevole aumento (26 %) rispetto all’anno precedente. Tale incremento si spiega con l’elevata elasticità dei prezzi dell’AT. Infatti, se i prezzi sono bassi, come è avvenuto durante il PIR, l’AT può essere utilizzato per applicazioni supplementari come prodotto di sostituzione di altre materie prime chimiche, come l’acido citrico e l’acido malico, il che spiega l’aumento del consumo totale dell’Unione.

    Tabella 1

     

    2007

    2008

    2009

    PIR

    Consumo totale dell’UE (in tonnellate)

    26 931

    25 333

    22 983

    29 964

    Indice

    100

    94

    85

    111

    Fonte: risposte al questionario, base dati esportazioni cinesi, Eurostat

    2.   Volume, quota di mercato e prezzi delle importazioni dalla Cina

    2.1.   Volume e quota di mercato

    (61)

    Il volume di tutte le importazioni del prodotto in esame dalla Cina verso l’Unione è aumentato del 45 % nel periodo considerato, attestandosi a 8 495 tonnellate durante il PIR, il che equivale ad una quota di mercato del 28,4 %.

    (62)

    Il volume delle importazioni di AT nell’Unione da esportatori cinesi soggetti a misure antidumping è aumentato del 20 % e ha raggiunto 3 649 tonnellate nel PIR, il che corrisponde ad una quota di mercato del 12,2 % rispetto all’11,3 % all’inizio del periodo considerato. Le altre importazioni, pari a 4 846 tonnellate, sono state effettuate presso un esportatore cinese soggetto a un’aliquota del dazio pari allo 0 %, la cui quota nel totale delle esportazioni cinesi verso l’Unione ha anch’essa registrato un aumento nel periodo considerato (+ 9 punti percentuali).

    Tabella 2

     

    2007

    2008

    2009

    PIR

    Volume delle importazioni dalla Cina oggetto delle misure (in tonnellate)

    3 035

    3 042

    2 945

    3 649

    Indice = 100

    100

    100

    97

    120

    Quota di mercato delle importazioni dalla Cina oggetto delle misure

    11,3 %

    12,0 %

    12,8 %

    12,2 %

    Indice = 100

    100

    106

    113

    107

    2.2.   Prezzi e applicazione di prezzi inferiori (undercutting)

    (63)

    La seguente tabella illustra l’andamento dei prezzi medi cif franco frontiera UE delle importazioni dalla Cina oggetto delle misure e dei prezzi medi di vendita pertinenti dell’industria dell’Unione.

    Tabella 3

     

    2007

    2008

    2009

    PIR

    Prezzo delle importazioni dalla Cina (in EUR/tonnellata) oggetto delle misure

    1 834

    2 060

    1 966

    1 819

    Indice = 100

    100

    112

    107

    99

    Fonte: Risposte al questionario, base dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6

    (64)

    I prezzi di vendita medi unitari a livello cif delle esportazioni cinesi oggetto delle misure hanno raggiunto 1 819 EUR/TM nel PIR, il che equivale a un aumento del 20 % nel periodo considerato.

    (65)

    Per quanto riguarda il prezzo di vendita dell’AT sul mercato dell’Unione durante il PIR, si è effettuato un confronto tra i prezzi dell’AT prodotto e venduto dall’industria dell’Unione e quelli delle importazioni dalla Cina oggetto delle misure. I prezzi di vendita dell’industria dell’Unione considerati sono i prezzi praticati nei confronti degli acquirenti indipendenti, eventualmente adeguati franco fabbrica, vale a dire escludendo i costi del trasporto nell’Unione e al netto di sconti e riduzioni. Tali prezzi sono stati confrontati con i prezzi di vendita praticati dai produttori esportatori cinesi citati sopra al netto di sconti e adeguati, se del caso, al livello cif franco frontiera UE, opportunamente adeguati per tener conto dei costi di sdoganamento e delle spese successive all’importazione. Il prezzo di vendita medio ponderato dell’Unione durante il PIR è stato pari a 2 496 EUR/TM.

    (66)

    Il confronto per tipo di prodotto ha dimostrato che, durante il PIR, le importazioni del prodotto in esame dalla Cina oggetto delle misure sono state vendute nell’Unione a prezzi significativamente inferiori (del 32,6 %) a quelli dell’industria dell’Unione.

    3.   Importazioni da altri paesi terzi

    (67)

    La tabella seguente illustra l’andamento delle importazioni da altri paesi terzi durante il periodo considerato in termini di volume e quota di mercato, nonché del prezzo medio di queste importazioni.

    Tabella 4

     

    2007

    2008

    2009

    PIR

    Volume delle importazioni da altri paesi (in tonnellate)

    590

    135

    156

    845

    Indice = 100

    100

    23

    26

    143

    Quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi

    2,2 %

    0,5 %

    0,7 %

    2,8 %

    Indice = 100

    100

    24

    31

    129

    Prezzo delle importazioni (in EUR/tonnellata)

    2 503

    2 874

    2 300

    2 413

    Fonte: Eurostat, base dati di cui all’articolo 14, pargrafo 6

    (68)

    Il volume delle importazioni di acido tartarico da altri paesi terzi nell’UE è aumentato del 43 % nel periodo considerato e ha raggiunto 845 tonnellate nel PIR. I prezzi di queste importazioni sono relativamente elevati e notevolmente superiori ai prezzi corrispondenti praticati dalla Cina: inoltre sono solo leggermente inferiori al livello medio dei prezzi dell’industria dell’Unione. Si può tuttavia affermare che le esportazioni a partire da altri paesi terzi fossero marginali: durante il PIR, infatti, rappresentavano solo una quota di mercato del 2,8 % nonostante il notevole aumento, in percentuale, registrato alla fine del periodo considerato.

    4.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

    (69)

    In conformità dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, sono stati esaminati tutti i fattori e gli indicatori economici pertinenti che hanno potuto incidere sulla situazione dell’industria dell’Unione nel periodo considerato.

    4.1.   Osservazioni preliminari

    (70)

    In considerazione del fatto che, per l’industria dell’Unione, era stato utilizzato il campionamento, ai fini dell’analisi del pregiudizio gli indicatori di pregiudizio sono stati stabiliti a due livelli, come indicato al considerando 57.

    4.2.   Elementi macroeconomici

    a)   Produzione

    (71)

    Tra il 2007 e il PIR la produzione dell’Unione è aumentata del 5 %. Più precisamente, è aumentata del 19 % tra il 2009 e il PIR, raggiungendo circa 30,5 migliaia di TM, dopo il forte calo del 14 % registrato tra il 2007 e il 2009. I livelli accresciuti di produzione hanno consentito all’industria dell’Unione di contenere l’aumento dei costi di produzione e hanno avuto un impatto positivo sulla redditività complessiva dell’industria dell’Unione.

    Tabella 5

     

    2007

    2008

    2009

    PIR

    Produzione in volume (in tonnellate)

    29 000

    27 500

    25 000

    30 588

    Indice = 100

    100

    95

    86

    105

    Fonte: risposte al questionario, domanda di riesame

    b)   Capacità di produzione e utilizzo degli impianti

    (72)

    La capacità di produzione dei produttori dell’Unione è diminuita del 2 % nel corso del periodo considerato.

    (73)

    L’utilizzo degli impianti era pari al 63 % nel 2007 ed è sceso al 56 % nel 2009, per arrivare al 68 % nel PIR. La diminuzione del tasso di utilizzo degli impianti nel 2009 si spiega con gli effetti negativi della crisi. L’utilizzo totale degli impianti è aumentato dell’8 % nel periodo considerato, il che ha contribuito a un’ulteriore diluizione dei costi fissi.

    Tabella 6

     

    2007

    2008

    2009

    PIR

    Capacità di produzione (in tonnellate)

    46 000

    46 000

    45 000

    45 000

    Indice = 100

    100

    100

    98

    98

    Utilizzo degli impianti

    63 %

    60 %

    56 %

    68 %

    Indice = 100

    100

    95

    88

    108

    Fonte: risposte al questionario, domanda di riesame

    c)   Volume delle vendite

    (74)

    Il volume delle vendite effettuate dai produttori dell’Unione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione nel PIR ha registrato un lieve aumento (1 %). Le vendite sono dapprima diminuite dell’11 % tra il 2007 e il 2008, per poi diminuire ulteriormente del 9 % nel 2009 fino a raggiungere, alla fine del periodo considerato, pressoché lo stesso livello registrato all’inizio del medesimo periodo: queste notevoli variazioni sono state causate principalmente dalla crisi economica del 2008 e del 2009.

    Tabella 7

     

    2007

    2008

    2009

    PIR

    Vendite ad acquirenti indipendenti nell’Unione (in tonnellate)

    20 489

    18 165

    16 709

    20 623

    Indice = 100

    100

    89

    82

    101

    Fonte: risposte al questionario, domanda di riesame

    d)   Quota di mercato

    (75)

    Nel periodo considerato la quota di mercato dei produttori dell’Unione si è ridotta di 7,3 punti percentuali, passando dal 76,1 % del 2007 al 68,8 % del PIR. Questa contrazione della quota di mercato è dovuta al fatto che, malgrado un incremento del consumo, le vendite dell’industria dell’Unione non hanno potuto aumentare allo stesso ritmo nel periodo considerato, ma sono rimaste alquanto stabili.

    Tabella 8

     

    2007

    2008

    2009

    PIR

    Quota di mercato dei produttori dell’Unione

    76,1 %

    71,7 %

    72,7 %

    68,8 %

    Indice = 100

    100

    94

    95

    90

    Fonte: risposte al questionario, domanda di riesame e dati di Eurostat

    e)   Crescita

    (76)

    Tra il 2007 e il PIR, mentre il consumo dell’Unione aumentava dell’11 %, il volume delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione si è mantenuto stabile e la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita del 10 %. Si conclude pertanto che i produttori dell’Unione non hanno potuto in alcun modo beneficiare della crescita del mercato.

    f)   Occupazione

    (77)

    Per l’industria dell’Unione il calo dei livelli occupazionali è stato del 28 % tra il 2007 e il PIR. Più in particolare, il numero di addetti è diminuito nettamente da 320 nel 2007 e nel 2008 a 280 nel 2009 e a 230 nel PIR. Il calo del 2009 è una conseguenza dei processi di ristrutturazione operati da alcuni produttori dell’Unione.

    Tabella 9

     

    2007

    2008

    2009

    PIR

    Occupazione (addetti)

    320

    320

    280

    230

    Indice = 100

    100

    100

    88

    72

    Fonte: risposte al questionario, domanda di riesame

    g)   Produttività

    (78)

    La produttività della manodopera dell’industria dell’Unione, misurata in termini di produzione annua (in tonnellate) per addetto, è aumentata del 47 % nel periodo considerato. Questo andamento è dovuto al fatto che la produzione è aumentata del 5 % mentre i livelli di occupazione sono diminuiti del 28 % ed è indice della maggiore efficienza dall’industria dell’Unione. Ciò è particolarmente evidente nel PIR, durante il quale la produzione è aumentata mentre il livello di occupazione ha continuato a diminuire e la produttività era superiore di 48 punti percentuali rispetto al 2009.

    Tabella 10

     

    2007

    2008

    2009

    PIR

    Produttività (in tonnellate/addetto)

    90

    85

    89

    132

    Indice = 100

    100

    94

    99

    147

    Fonte: risposte al questionario e domanda di riesame

    4.3.   Dati relativi ai produttori dell’Unione inseriti nel campione

    h)   Fattori che incidono sui prezzi di vendita

    (79)

    Tra il 2007 e il 2009 i prezzi medi annui di vendita praticati dai produttori inseriti nel campione sul mercato dell’Unione ad acquirenti indipendenti sono aumentati dell’8 %; nel periodo considerato si è tuttavia registrato un calo del 6 %, dato che nel PIR il prezzo medio annuo di vendita è sceso a 2 496 EUR/t rispetto a 2 667 EUR/t nel 2007. La disponibilità di tartrato di calcio, che viene prodotto a partire da fecce di vino e rappresenta il 66 % dei costi totali di fabbricazione dell’acido tartarico, varia in funzione della qualità della vendemmia. Le condizioni climatiche favorevoli o sfavorevoli hanno pertanto un effetto sull’offerta complessiva di tartrato di calcio, che a sua volta si ripercuote sui prezzi medi annui di vendita. Va osservato che il 2007 ed il 2008 non sono stati due anni favorevoli per la vendemmia, il che ha comportato un aumento dei costi delle materie prime e dei prezzi di vendita dopo il periodo di produzione (trattandosi di un prodotto stagionale, gli effetti si concretizzano solo vari mesi dopo il periodo della vendemmia). Poiché il 2009 è stato invece un anno positivo per la vendemmia, i prezzi medi annui di vendita nel PIR erano inferiori del 14 % rispetto a quelli dell’anno precedente.

    Tabella 11

     

    2007

    2008

    2009

    PIR

    Prezzo unitario sul mercato UE (in EUR/tonnellata)

    2 667

    2 946

    2 881

    2 496

    Indice = 100

    100

    110

    108

    94

    Fonte: risposte al questionario, domanda di riesame

    i)   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping

    (80)

    Visto il livello di dumping riscontrato nella presente inchiesta, non è stato possibile stabilire che vi sia stata una piena ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping e si è ritenuto che l’industria dell’Unione resti vulnerabile nei confronti dell’effetto pregiudizievole delle importazioni oggetto di dumping sul mercato dell’Unione. Si ricorda che nell’inchiesta iniziale sono stati constatati margini di dumping rispettivamente del 4,7 % e del 10,1 % per i due produttori cinesi che hanno collaborato e cui è stato concesso il TEM. Il margine di dumping per tutte le altre società è pari al 34,9 %. Inoltre, come indicato sopra nel considerando 7, è stato avviato un procedimento antidumping limitato ad un unico produttore esportatore cinese che non è soggetto alle misure, Hangzhou Bioking, e non si può escludere che questo produttore esportatore risulti esercitare pratiche di dumping. Come indicato sopra ai considerando da 48 a 54, inoltre, sulla base principalmente delle eccedenze di capacità di produzione disponibili in Cina e delle dimensioni alquanto ridotte del mercato interno cinese, è stata stabilita la probabilità del persistere del dumping. Per quanto riguarda la ripresa dagli effetti di precedenti importazioni in dumping dalla Cina, è importante ricordare che dopo l’istituzione delle misure definitive nel gennaio 2006 le importazioni dalla Cina oggetto delle misure hanno continuato ad aumentare, come indicato al precedente considerando 46. Di conseguenza, non si è potuto constatare un effettivo superamento delle conseguenze delle precedenti pratiche di dumping: l’industria dell’Unione resta pertanto vulnerabile agli effetti pregiudizievoli di importazioni in dumping sul mercato dell’Unione.

    j)   Scorte

    (81)

    Il volume delle scorte è rimasto stabile durante il periodo considerato, con un lieve aumento del 2 %. Più in particolare, nel 2008 si è registrato un forte aumento (65 %) come conseguenza diretta dell’andamento delle vendite illustrato al considerando 74. Tra il 2008 e il PIR il volume delle scorte è diminuito dal momento che nello stesso periodo sono aumentate le vendite ad acquirenti indipendenti.

    Tabella 12

     

    2007

    2008

    2009

    PIR

    Scorte finali (in tonnellate)

    863

    1 428

    933

    879

    Indice = 100

    100

    165

    108

    102

    Fonte: risposte al questionario.

    k)   Salari

    (82)

    Nel periodo considerato il costo medio della manodopera è aumentato del 19 % malgrado gli sforzi dei produttori inclusi nel campione per diminuire tali costi, soprattutto per quanto riguarda i lavoratori non qualificati, come evidenziato dalla riduzione della forza lavoro complessiva di cui al precedente considerando 77.

    Tabella 13

     

    2007

    2008

    2009

    PIR

    Salario medio (in EUR)

    28 686

    31 871

    31 574

    34 245

    Indice = 100

    100

    111

    110

    119

    Fonte: risposte al questionario

    l)   Redditività e utile sul capitale investito

    (83)

    Nel periodo considerato la redditività delle vendite del prodotto simile effettuate dai produttori inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, espressa in percentuale delle vendite nette, è aumentata di oltre 6 punti percentuali. Più in particolare, la redditività dei produttori inseriti nel campione è diminuita di 3,7 punti percentuali tra il 2007 e il 2008, attestandosi a un livello del 7,7 %, considerato al di sotto del margine di profitto perseguito, per poi aumentare nel 2009 e nel PIR fino a raggiungere il 17,6 %.

    (84)

    L’utile sul capitale investito, espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, ha seguito nel complesso l’andamento della redditività, passando dal 36,4 % nel 2007 al 21,9 % nel 2008. È salito al 44,4 % nel 2009 e aumentato ulteriormente nel PIR sino a raggiungere il 142,9 %. Nel complesso, l’utile sul capitale investito si è mantenuto molto positivo nel periodo considerato.

    Tabella 14

     

    2007

    2008

    2009

    PIR

    Redditività UE (% delle vendite nette)

    11,4 %

    7,7 %

    12,5 %

    17,6 %

    Indice = 100

    100

    67

    109

    153

    Utile sul capitale investito (in % del valore contabile netto degli investimenti)

    36,4 %

    21,9 %

    44,4 %

    142,9 %

    Indice = 100

    100

    60

    122

    393

    Fonte: risposte al questionario

    m)   Flusso di cassa e capacità di reperire capitali

    (85)

    Nel 2007 il flusso di cassa netto delle attività operative è stato positivo (4,6 milioni di EUR). È sceso a 1,8 milioni di EUR nel 2008 per poi aumentare notevolmente fino alla fine del periodo considerato, raggiungendo un livello pari a 6,8 milioni di EUR durante il PIR. Nel complesso il flusso di cassa è stata costantemente positivo nel periodo considerato.

    (86)

    Non sono emersi elementi che facciano ritenere che l’industria dell’Unione abbia avuto difficoltà a reperire capitali, principalmente in ragione del fatto che, come affermato nel considerando 58, la maggior parte dei produttori inclusi nel campione sono società integrate.

    Tabella 15

     

    2007

    2008

    2009

    PIR

    Flusso di cassa (in EUR)

    4 691 458

    1 841 705

    4 706 092

    6 802 164

    Indice = 100

    100

    39

    100

    145

    Fonte: risposte al questionario

    n)   Investimenti

    (87)

    Gli investimenti annui dei produttori del campione a favore della produzione del prodotto simile sono calati del 23 % tra il 2007 e il PIR. Più precisamente, hanno registrato un incremento del 5 % tra il 2007 e il 2008 e sono ulteriormente aumentati (32 punti percentuali) nel 2009. Il forte calo degli investimenti osservato tra il 2009 e il PIR (– 60 punti percentuali) può essere in parte spiegato dal fatto che le società oggetto dell’inchiesta avevano già realizzato durante il periodo considerato i principali investimenti necessari da esse previsti.

    Tabella 16

     

    2007

    2008

    2009

    PIR

    Investimenti netti (in EUR)

    2 518 189

    2 632 013

    3 461 990

    1 943 290

    Indice = 100

    100

    105

    137

    77

    Fonte: risposte al questionario

    5.   Conclusioni relative alla situazione dell’industria dell’Unione

    (88)

    Dall’analisi dei dati macroeconomici emerge un aumento della produzione e delle vendite dell’industria dell’Unione nel periodo considerato. Tuttavia l’aumento osservato, di per sé non significativo, va visto nel quadro dell’incremento della domanda tra il 2007 e il PIR, che ha comportato un calo di 7,3 punti percentuali della quota di mercato dei produttori dell’Unione, attestatasi a 68,8 %.

    (89)

    Gli indicatori microeconomici pertinenti evidenziano parallelamente un miglioramento della situazione economica dell’industria dell’Unione. Nel PIR la redditività e l’utile sul capitale investito sono rimasti positivi, come pure il flusso di cassa.

    (90)

    In considerazione di quanto precede, si conclude che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. L’assenza complessiva di un pregiudizio notevole durante il PIR va tuttavia considerata alla luce di altri importanti indicatori di pregiudizio che hanno registrato un andamento negativo nel corso del periodo considerato, segnatamente i prezzi di vendita, la perdita di quota di mercato e l’occupazione. Si ritiene pertanto che la situazione dell’industria dell’Unione sia ancora vulnerabile e, per alcuni aspetti, assai lontana dai livelli prevedibili qualora si fosse pienamente ripresa dal pregiudizio constatato nell’inchiesta iniziale.

    F.   PROBABILITÀ DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

    1.   Incidenza del volume previsto delle importazioni ed effetti sui prezzi in caso di abrogazione delle misure

    (91)

    Come concluso ai considerando da 48 a 52, i produttori esportatori cinesi dispongono di considerevoli capacità inutilizzate e hanno chiaramente la possibilità di accrescere in misura considerevole il volume delle loro esportazioni verso il mercato dell’Unione, anche riorientando le esportazioni a partire da altri mercati.

    (92)

    Nel PIR i prezzi cif delle esportazioni di acido tartarico verso l’Unione praticati dagli esportatori cinesi attualmente soggetti alle misure erano notevolmente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione: se considerati in base al tipo di prodotto, erano inferiori del 32,6 %.

    (93)

    Da un’analisi delle esportazioni cinesi (12) di AT verso il resto del mondo dopo il PIR emerge che il loro volume era in netta diminuzione, essendo passato da 10 862 TM nel PIR a 8 118 TM alla fine del luglio 2011 (– 25 %). Tale diminuzione (pari a 2 744 tonnellate) del volume delle esportazioni cinesi verso altri mercati potrebbe creare un flusso supplementare di esportazioni dalla Cina verso il mercato dell’Unione.

    (94)

    Se si considerano le capacità inutilizzate di produzione di AT presenti in Cina, cui si associa l’attrattiva del mercato dell’Unione menzionata sopra, è assai probabile che gli esportatori cinesi cercherebbero di aumentare le proprie quote di mercato nell’Unione, arrecando quindi un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. Di conseguenza, in mancanza di dazi antidumping sulle importazioni di AT originario della Cina, l’eventuale aumento dei volumi di importazioni in dumping dalla Cina eserciterebbe una pressione ancora più forte sui prezzi dell’industria dell’Unione e comporterebbe un pregiudizio notevole.

    (95)

    Come indicato al considerando 79, le condizioni legate al clima/alla vendemmia incidono in parte sulla situazione finanziaria globale dell’industria dell’Unione. Si ricorda che l’AT, utilizzato anche dai produttori di vino, può essere ottenuto dai sottoprodotti della vinificazione oppure, come nel caso degli esportatori cinesi, mediante sintesi chimica da composti petrolchimici o derivati dal carbone come il benzene.

    (96)

    Di conseguenza, si osserva che nessun vincolo di rilievo pesa sui volumi di produzione della Cina dal momento che gli esportatori cinesi utilizzano metodi di produzione sintetici, a differenza dei produttori dell’industria dell’Unione che utilizzano materie prime naturali, ossia fecce di vino.

    (97)

    Dato che la redditività dell’industria dell’Unione dipende in parte dalle condizioni climatiche, la redditività elevata raggiunta nel PIR non può essere considerata duratura. Infatti, anche durante il periodo considerato, l’industria dell’Unione non è stata sempre in grado di raggiungere il margine di profitto perseguito pari all’8 %. Nei sei mesi successivi alla fine del PIR, inoltre, la redditività dell’industria dell’Unione ha già subito un netto calo, scendendo al 3 % circa, il che ha rimesso l’industria dell’Unione in una posizione di vulnerabilità.

    2.   Conclusioni sulla probabilità di reiterazione del pregiudizio

    (98)

    Sulla base di quanto precede, si conclude che l’abrogazione delle misure determinerebbe con ogni probabilità un aumento delle esportazioni in dumping provenienti dalla Cina, il che comporterebbe una pressione al ribasso sui prezzi dell’industria dell’Unione e un peggioramento della situazione economica della medesima industria. Si conclude perciò che l’abrogazione delle misure contro la Cina determinerebbe con ogni probabilità la reiterazione del pregiudizio ai danni dell’industria dell’Unione.

    G.   INTERESSE DELL’UNIONE

    1.   Introduzione

    (99)

    Conformemente all’articolo 21 del regolamento di base, si è esaminato se il mantenimento delle misure antidumping attualmente in vigore nei confronti della Cina fosse contrario all’interesse generale dell’Unione. L’interesse dell’Unione è stato determinato in base a una valutazione degli interessi di tutte le parti in causa. Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

    (100)

    Va ricordato che nell’inchiesta iniziale l’adozione delle misure non è stata considerata contraria all’interesse dell’Unione. Inoltre, il fatto che la presente inchiesta si svolga nel quadro di un riesame e analizzi pertanto una situazione in cui sono già state applicate misure antidumping, consente di individuare qualsiasi effetto negativo indebito delle misure antidumping in vigore sulle parti interessate.

    (101)

    Si è pertanto esaminato se, nonostante le conclusioni sulla probabilità di reiterazione del dumping pregiudizievole, esistano ragioni valide per concludere che il mantenimento delle misure in vigore nei confronti delle importazioni dalla Cina non sia nell’interesse dell’Unione.

    2.   Interesse dell’industria dell’Unione e degli altri produttori dell’Unione

    (102)

    L’industria dell’Unione ha dimostrato di essere nel complesso un’industria solida. Ciò è stato confermato dall’andamento positivo della sua situazione economica durante il periodo considerato, in parte dovuto ai suoi sforzi di ristrutturazione e alle misure in vigore. Nel periodo considerato, in particolare, l’industria dell’Unione ha migliorato la sua struttura dei costi, la sua redditività e il suo volume di produzione.

    (103)

    Si può ragionevolmente prevedere che il mantenimento delle misure in vigore continuerà ad avere un effetto positivo sull’industria dell’Unione. Qualora le misure nei confronti delle importazioni dalla Cina non fossero mantenute, è probabile che l’industria dell’Unione subirebbe ancora una volta un notevole pregiudizio provocato dai volumi ingenti di importazioni in dumping dalla Cina, il che comporterebbe un grave deterioramento della sua situazione finanziaria. Di fatto, l’alta probabilità del dumping pregiudizievole è dovuta agli ingenti volumi cui l’industria dell’Unione non potrebbe opporre resistenza. L’industria dell’Unione continuerebbe pertanto a trarre beneficio dal mantenimento delle attuali misure antidumping.

    (104)

    Si conclude pertanto che il mantenimento delle misure antidumping nei confronti della Cina sarebbe chiaramente nell’interesse dell’industria dell’Unione.

    3.   Interesse degli importatori

    (105)

    Nelle inchieste precedenti la Commissione aveva concluso che l’impatto dell’istituzione delle misure non sarebbe stato significativo. Nessun operatore commerciale/importatore ha collaborato all’attuale inchiesta. Dal momento che non esistono elementi di prova del fatto che le misure in vigore abbiano influito in maniera rilevante sugli importatori, si conclude che il mantenimento delle misure non inciderà in maniera significativa sugli importatori dell’Unione.

    4.   Interesse degli utilizzatori

    (106)

    L’AT è utilizzato principalmente nell’industria alimentare e in quella vinicola come additivo per alimenti e bevande e nell’industria delle costruzioni come agente ritardante nella produzione di gesso.

    (107)

    Nel quadro della presente inchiesta sono stati contattati tutti gli utilizzatori noti.

    (108)

    Non vi è stata cooperazione da parte degli utilizzatori dell’industria delle costruzioni. Come stabilito nell’inchiesta iniziale, l’AT rappresenta meno del 2 % dei costi dei prodotti a base di gesso in cui è utilizzato. Si è pertanto concluso che il mantenimento delle misure avrebbe un’influenza trascurabile sui costi e sulla competitività dell’industria delle costruzioni.

    (109)

    Due principali importatori/utilizzatori del settore alimentare hanno collaborato pienamente al procedimento. Entrambe le società sono risultate redditizie, anche per quanto riguarda le linee di prodotti che utilizzano il prodotto in esame come una delle materie prime. Le vendite di prodotti fabbricati utilizzando il prodotto in esame rappresentavano inoltre solo una piccola percentuale del loro fatturato complessivo. Si può quindi concludere che il mantenimento delle misure non dovrebbe incidere in misura eccessiva sugli utilizzatori dell’industria alimentare. Per questi utilizzatori, inoltre, l’esistenza di diverse fonti di approvvigionamento per il prodotto in esame è assai importante.

    5.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

    (110)

    Tenuto conto di tutti i fattori illustrati sopra, si conclude che non esistono motivi validi per non mantenere in vigore le attuali misure antidumping.

    H.   MISURE ANTIDUMPING

    (111)

    Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intende raccomandare il mantenimento delle misure attualmente in vigore sulle importazioni del prodotto in esame originario della Cina. Esse hanno inoltre usufruito di un termine per presentare le loro osservazioni in risposta a tale informazione.

    (112)

    Un utilizzatore del settore delle costruzioni ha sostenuto che la proroga delle misure in vigore determinerebbe una penuria del prodotto in esame, potrebbe comportare un aumento dei costi di produzione del settore e, di conseguenza, un incremento dei prezzi dei prodotti finiti. Non sono state presentate prove a sostegno di queste affermazioni. Pertanto, a causa della mancanza di elementi giustificativi come pure dell’assenza di collaborazione da parte degli utilizzatori del settore delle costruzioni, non è stato possibile verificare queste affermazioni.

    (113)

    I due utilizzatori del settore alimentare che hanno collaborato all’inchiesta hanno sostenuto che l’impatto della proroga delle misure sull’industria alimentare non era stato sufficientemente preso in considerazione e uno di essi ha chiesto un’audizione con il consigliere-auditore.

    (114)

    Nel corso dell’audizione tale utilizzatore non ha contestato la conclusione secondo cui il mantenimento delle misure non avrebbe un’incidenza negativa globale sulla redditività della società nel suo complesso, ma ha sostenuto che l’impatto sulla redditività della linea di produzione specifica che utilizza il prodotto in esame, che rappresenta solo una percentuale modesta del fatturato totale, sarebbe a suo avviso significativo. Ha inoltre affermato che i prezzi dell’acido tartarico sul mercato interno erano notevolmente aumentati dopo il periodo dell’inchiesta di riesame e che questi livelli dei prezzi avrebbero ridotto ancora una volta in misura significativa la redditività del suo prodotto. Tale utilizzatore non ha tuttavia negato che l’aumento dei prezzi era dovuto all’offerta insufficiente di materie prime sul mercato dell’Unione, il cui livello oscilla regolarmente in funzione della vendemmia, e che pertanto esso non può essere considerato duraturo né causato dalle misure antidumping in vigore.

    (115)

    Nel corso di un’audizione con il gruppo incaricato dell’inchiesta, l’altro utilizzatore che ha collaborato ha contestato la proroga delle misure utilizzando argomentazioni simili. Anche queste argomentazioni sono state pertanto respinte (cfr. considerando precedente).

    (116)

    Un produttore esportatore cinese che ha collaborato all’inchiesta ha sostenuto che l’industria dell’Unione non poteva essere considerata ancora vulnerabile e che la causa principale della situazione in cui si trova tale industria era strettamente legata alle condizioni climatiche: per questi motivi egli si opponeva al mantenimento delle misure. Tali argomentazioni non sono state corroborate da elementi di prova e non hanno quindi potuto essere accolte. Non erano inoltre tali da modificare le risultanze relative alla situazione dell’industria dell’Unione.

    (117)

    Tenuto conto dei dati relativi alla sua redditività durante il periodo considerato, l’industria dell’Unione ha infine sostenuto che la chiusura a metà del 2008 dell’unico produttore francese aveva comportato, a breve termine, una diminuzione della quantità di prodotto in esame disponibile sul mercato interno, che aveva determinato un incremento temporaneo dei prezzi di vendita e, di conseguenza, una maggiore redditività. L’industria dell’Unione ha sostenuto che, date le circostanze, questi cambiamenti non potevano in alcun modo essere considerati di carattere duraturo. Le conclusioni relative alla situazione dell’industria dell’Unione restano pertanto invariate.

    (118)

    In sintesi, dopo aver preso in considerazione tutte le osservazioni presentate dopo la comunicazione delle conclusioni dell’inchiesta alle parti interessate, si è ritenuto che nessuna di esse fosse tale da modificare le conclusioni raggiunte durante l’inchiesta.

    (119)

    Ne consegue che, come previsto dall’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di acido tartarico originario della Cina dovrebbero essere mantenute per un periodo supplementare di cinque anni,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   Viene imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico, escluso l’acido D-(-)-tartarico con rotazione ottica negativa di almeno 12,0 gradi misurata in una soluzione acquosa con il metodo descritto dalla Farmacopea europea, che rientra attualmente nel codice NC ex 2918 12 00 (codice TARIC 2918120090) e originario della Repubblica popolare cinese.

    2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti delle società sotto elencate sono le seguenti:

    Società

    Dazio antidumping

    Codice addizionale TARIC

    Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzou City, Repubblica popolare cinese.

    10,1 %

    A688

    Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai, Repubblica popolare cinese.

    4,7 %

    A689

    Tutte le altre società (esclusa Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd, Hangzhou City, Repubblica popolare cinese — codice addizionale TARIC A687).

    34,9 %

    A999

    3.   L’applicazione delle aliquote di dazio individuali stabilite per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell’allegato. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l’aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.

    4.   Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, 16 aprile 2012

    Per il Consiglio

    Il presidente

    N. WAMMEN


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

    (2)  GU L 23 del 27.1.2006, pag. 1.

    (3)  GU L 48 del 22.2.2008, pag. 1.

    (4)  WT/DS295/AB/R, 29 novembre 2005.

    (5)  GU L 108 del 20.4.2012, pag. 1.

    (6)  GU C 211 del 4.8.2010, pag. 11.

    (7)  GU C 24 del 26.1.2011, pag. 14.

    (8)  GU C 223 del 29.7.2011, pag. 11.

    (9)  GU C 223 del 29.7.2011, pag. 16.

    (10)  Ad esempio «Chemical Economic Handbook» (CEH) o relazioni di CCM International LTD.

    (11)  Ad esempio «Chemical Economic Handbook» (CEH) o relazioni di CCM International LTD.

    (12)  

    Fonte: base dati sulle esportazioni cinesi.


    ALLEGATO

    1)

    Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale, formulata secondo il seguente modello, deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all’articolo 1, paragrafo 3: nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che ha emesso la fattura commerciale.

    2)

    La seguente dichiarazione: «Il sottoscritto certifica che [quantitativo] di acido tartarico venduto per l’esportazione nell’Unione europea e coperto dalla presente fattura è stato fabbricato da [nome e indirizzo della società] [codice addizionale TARIC] in [paese]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»

    Data e firma


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