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Document 32012D0723
Council Decision 2012/723/CFSP of 26 November 2012 amending Decision 2011/172/CFSP concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Egypt
Decisione 2012/723/PESC del Consiglio, del 26 novembre 2012 , che modifica la decisione 2011/172/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto
Decisione 2012/723/PESC del Consiglio, del 26 novembre 2012 , che modifica la decisione 2011/172/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto
GU L 327 del 27.11.2012, p. 44–44
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 15/03/2021; abrog. impl. da 32021D0449
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Replacement | 32011D0172 | TXT | articolo 1 P.6 | 27/11/2012 | |
Replacement | 32011D0172 | TXT | articolo 1 P.4 | 27/11/2012 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32021D0449 | 16/03/2021 |
27.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 327/44 |
DECISIONE 2012/723/PESC DEL CONSIGLIO
del 26 novembre 2012
che modifica la decisione 2011/172/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 21 marzo 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/172/PESC (1). |
(2) |
Per facilitare la restituzione dei fondi distratti allo Stato egiziano è opportuno modificare le deroghe di cui alla decisione 2011/172/PESC al fine di consentire lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati laddove siano necessari per ottemperare a una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione o a una decisione giudiziaria esecutiva in uno Stato membro, prima o dopo la data di designazione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi interessati. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/172/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2011/172/PESC è così modificata:
1) |
all’articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.»; |
2) |
all’articolo 1, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6. Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure previste dal paragrafo 1.» |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2012
Per il Consiglio
Il presidente
G. DEMOSTHENOUS
(1) GU L 76 del 22.3.2011, pag. 63.