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Document 32012D0723

    Decisione 2012/723/PESC del Consiglio, del 26 novembre 2012 , che modifica la decisione 2011/172/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto

    GU L 327 del 27.11.2012, p. 44–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/03/2021; abrog. impl. da 32021D0449

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/723/oj

    27.11.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 327/44


    DECISIONE 2012/723/PESC DEL CONSIGLIO

    del 26 novembre 2012

    che modifica la decisione 2011/172/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 21 marzo 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/172/PESC (1).

    (2)

    Per facilitare la restituzione dei fondi distratti allo Stato egiziano è opportuno modificare le deroghe di cui alla decisione 2011/172/PESC al fine di consentire lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati laddove siano necessari per ottemperare a una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione o a una decisione giudiziaria esecutiva in uno Stato membro, prima o dopo la data di designazione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi interessati.

    (3)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/172/PESC,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2011/172/PESC è così modificata:

    1)

    all’articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

    a)

    i fondi o le risorse economiche siano l’oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell’inserimento della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo di cui al paragrafo 1 nell’elenco figurante nell’allegato, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

    b)

    i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;

    c)

    la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo figurante nell’allegato; e

    d)

    il riconoscimento della decisione non sia contrario all’ordine pubblico nello Stato membro interessato.

    Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.»;

    2)

    all’articolo 1, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

    «6.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

    a)

    interessi o altri profitti relativi a detti conti; o

    b)

    pagamenti dovuti nell’ambito di contratti, accordi od obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure previste dai paragrafi 1 e 2; o

    c)

    pagamenti dovuti nell’ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell’Unione o esecutive nello Stato membro interessato,

    purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure previste dal paragrafo 1.»

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2012

    Per il Consiglio

    Il presidente

    G. DEMOSTHENOUS


    (1)  GU L 76 del 22.3.2011, pag. 63.


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