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Document 32011R0310
Commission Regulation (EU) No 310/2011 of 28 March 2011 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for aldicarb, bromopropylate, chlorfenvinphos, endosulfan, EPTC, ethion, fenthion, fomesafen, methabenzthiazuron, methidathion, simazine, tetradifon and triforine in or on certain products Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 310/2011 della Commissione, del 28 marzo 2011 , che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di aldicarb, bromopropilato, clorfenvinfos, endosulfan, EPTC, etion, fention, fomesafen, metabenztiazuron, metidation, simazina, tetradifon e triforine in o su determinati prodotti Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 310/2011 della Commissione, del 28 marzo 2011 , che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di aldicarb, bromopropilato, clorfenvinfos, endosulfan, EPTC, etion, fention, fomesafen, metabenztiazuron, metidation, simazina, tetradifon e triforine in o su determinati prodotti Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 86 del 1.4.2011, p. 1–50
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32005R0396 | modifica | allegato III | 21/10/2011 | |
Modifies | 32005R0396 | modifica | allegato II | 21/10/2011 |
1.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 86/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 310/2011 DELLA COMMISSIONE
del 28 marzo 2011
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di aldicarb, bromopropilato, clorfenvinfos, endosulfan, EPTC, etion, fention, fomesafen, metabenztiazuron, metidation, simazina, tetradifon e triforine in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Per aldicarb, bromopropilato, clorfenvinfos, endosulfan, EPTC, etion, fention, metidation, simazina e triforine i livelli massimi di residui (LMR) sono fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per fomesafen, metabenztiazuron e tetradifon i LMR sono fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(2) |
La non iscrizione dell'aldicarb nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) è prevista dalla decisione 2003/199/CE del Consiglio (3) e alcuni Stati membri sono stati autorizzati a concedere un periodo di moratoria con scadenza non successiva al 31 dicembre 2007. La non iscrizione di bromopropilato, clorfenvinfos, EPTC, etion, fomesafen, tetradifon e triforine è prevista dal regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione (4) e alcuni Stati membri sono stati autorizzati a concedere un periodo di moratoria con scadenza non successiva al 31 dicembre 2007. La non iscrizione dell'endosulfan nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è prevista dalla decisione 2005/864/CE della Commissione (5) e alcuni Stati membri sono stati autorizzati a concedere un periodo di moratoria con scadenza non successiva al 31 dicembre 2007. La non iscrizione del fention nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è prevista dalla decisione 2004/140/CE della Commissione (6) e alcuni Stati membri sono stati autorizzati a concedere un periodo di moratoria con scadenza non successiva al 31 dicembre 2007. La non iscrizione del metabenztiazuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è prevista dalla decisione 2006/302/CE della Commissione (7) e alcuni Stati membri sono stati autorizzati a concedere un periodo di moratoria con scadenza non successiva al 31 dicembre 2009. La non iscrizione del metidation nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è prevista dalla decisione 2004/129/CE della Commissione (8) e alcuni Stati membri sono stati autorizzati a concedere un periodo di moratoria con scadenza non successiva al 31 dicembre 2007. La non iscrizione della simazina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è prevista dalla decisione 2004/247/CE della Commissione (9) e alcuni Stati membri sono stati autorizzati a concedere un periodo di moratoria con scadenza non successiva al 31 dicembre 2007. |
(3) |
Poiché i periodi di moratoria sono scaduti, è opportuno abbassare i LMR di queste sostanze portandoli al corrispondente limite di rilevabilità. Questa misura non deve applicarsi ai limiti fissati dal Codex Alimentarius (CXL) in base agli impieghi nei paesi terzi, purché tali limiti siano accettabili per quanto riguarda la sicurezza dei consumatori, né nei casi in cui i LMR sono stati fissati espressamente come tolleranze all'importazione. |
(4) |
La Commissione ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») di emettere un parere sui CXL basati sugli impieghi nei paesi terzi per bromopropilato, metidation e triforine, esaminando in particolare i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali. L'Autorità ha emesso pareri motivati su queste sostanze, li ha trasmessi alla Commissione e li ha resi pubblici. |
(5) |
Nel suo parere del 31 maggio 2010 concernente il bromopropilato (10), l'Autorità è giunta alla conclusione che i CXL esistenti per gli agrumi, le pomacee e le uve non possono essere considerati accettabili per quanto riguarda l'esposizione dei consumatori. Pertanto, gli attuali LMR per queste colture devono essere abbassati al corrispondente limite di rilevabilità. |
(6) |
Nel suo parere del 31 maggio 2010 concernente il metidation (11), l'Autorità è giunta alla conclusione che i dati disponibili non giustificano i LMR esistenti per gli agrumi, le ciliege, le pesche, le prugne, le olive, le cipolle, i pomodori, i cetrioli, i cavoli cappucci, i piselli secchi, i semi di colza, i semi di girasole, il mais, il tè, le pomacee e gli ananas. Per le pomacee e gli ananas l'Autorità ha proposto nuovi LMR basati sui dati disponibili. Per i piselli con baccello e il luppolo l'Autorità è giunta alla conclusione che i LMR esistenti sono obsoleti e non più necessari per il commercio internazionale. Pertanto, gli attuali LMR per tutte queste colture devono essere modificati di conseguenza. |
(7) |
Nel suo parere del 31 maggio 2010 concernente la triforine (12), l'Autorità è giunta alla conclusione che i dati disponibili non giustificano i LMR esistenti per le pomacee, le drupacee, il ribes, l'uva spina, le cucurbitacee (con buccia commestibile), l'orzo, l'avena, la segale, il frumento e il luppolo. Pertanto, gli attuali LMR per queste colture devono essere abbassati al corrispondente limite di rilevabilità. |
(8) |
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari circa la necessità di adattare alcuni limiti di rilevabilità. Per quanto riguarda bromopropilato, EPTC, fention, metabenztiazuron, simazina, tetradifon e triforine, i laboratori sono giunti alla conclusione che per alcuni prodotti lo sviluppo della tecnica permette di fissare limiti di rilevabilità più bassi. I laboratori hanno inoltre consigliato di aumentare il limite di rilevabilità per l'aldicarb nella frutta a guscio e negli ortaggi a bulbo, per il clorfenvinfos nella frutta a guscio, negli ortaggi a bulbo, nei semi e nei frutti oleaginosi, per l'endosulfan negli ortaggi a bulbo, per l'etion nella frutta a guscio, negli ortaggi a bulbo, nel tè, nel caffè, nelle infusioni di erbe e nel cacao, nel luppolo e nelle spezie, per il fention nella frutta a guscio e negli ortaggi a bulbo, per il fomesafen nella frutta a guscio, negli ortaggi a bulbo, nei semi e nei frutti oleaginosi, nel tè, nel caffè, nelle infusioni di erbe e nel cacao, nel luppolo e nelle spezie e per il metidation negli ortaggi a bulbo, nei semi e nei frutti oleaginosi. |
(9) |
Sulla base dei pareri motivati emessi dall'Autorità e del parere tecnico di questi laboratori e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche dei LMR sono conformi a quanto prescritto dall'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(10) |
I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati, tramite l'Organizzazione mondiale del commercio, sui nuovi LMR e le loro osservazioni in merito sono state prese in considerazione. |
(11) |
È opportuno prevedere, prima che siano applicati i LMR modificati, un periodo di tempo sufficiente per consentire agli Stati membri e agli operatori dell'industria alimentare di adattarsi alle nuove prescrizioni risultanti dalla modifica dei LMR. |
(12) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(13) |
Per consentire le condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento prevede una disposizione transitoria per i prodotti che sono stati ottenuti in conformità alle norme prima della modifica dei LMR e per i quali il modello dell'Autorità per la valutazione dei rischi acuti e cronici indica che è mantenuto un livello elevato di protezione dei consumatori. |
(14) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Per quanto riguarda le sostanze attive e i prodotti sottoelencati, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti in conformità alle norme prima del 21 ottobre 2011:
a) aldicarb: cereali;
b) bromopropilato: gelatina di cotogne, vino, uva passa, succo di pomodoro, pomodori in conserva, fagioli, infusioni di erbe (fiori);
c) clorfenvinfos: funghi coltivati;
d) endosulfan: pomodori in conserva, vino, uva passa, succo di pera, succo di pomodoro, succo d'uva, infusioni di erbe (fiori, foglie, radici);
e) EPTC: fiocchi di patate, patate fritte, mais, semi di girasole, legumi;
f) etion: succo di azzeruolo, succo di cherimolia, succo di guava, lenticchie, germogli di bambù, erbe essiccate (salvia, rosmarino, timo, basilico, foglie di alloro e dragoncello);
g) fention: olio di oliva;
h) fomesafen: fagioli e piselli (con e senza baccello, legumi da granella), semi di soia;
i) metabenztiazuron: tutti gli ortaggi;
j) metidation: frutta e ortaggi, esclusi gli agrumi; piselli secchi, mais, sorgo, semi girasole e semi di colza;
k) simazina: frutta e ortaggi, legumi da granella, semi e frutti oleaginosi; cereali;
l) tetradifon: vino, uva passa, legumi da granella;
m) triforine: frutta e ortaggi, escluse le pomacee.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 21 ottobre 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(3) GU L 76 del 22.3.2003, pag. 21.
(4) GU L 319 del 23.11.2002, pag. 3.
(5) GU L 317 del 3.12.2005, pag. 25.
(6) GU L 46 del 17.2.2004, pag. 32.
(7) GU L 112 del 26.4.2006, pag. 15.
(8) GU L 37 del 10.2.2004, pag. 27.
(9) GU L 78 del 16.3.2004, pag. 50.
(10) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Consumer safety assessment of certain EU MRLs established for bromopropylate. EFSA Journal 2010; 8(6):1640. [26 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1640.
(11) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Consumer safety assessment of the EU MRLs established for methidathion. EFSA Journal 2010; 8(6):1639. [49 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1639.
(12) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Assessment of maximum residue limits for triforine established by Codex Alimentarius Commission. EFSA Journal 2010; 8(6):1638. [22 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1638.
ALLEGATO
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
1) |
nell'allegato II, le colonne relative a aldicarb, bromopropilato, clorfenvinfos, endosulfan, EPTC, etion, fention, metidation, simazina e triforine sono sostituite dalle seguenti: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
|
2) |
nell'allegato III, parte A, le colonne relative a fomesafen, metabenztiazuron e tetradifon sono sostituite dalle seguenti: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
|
3) |
nell'allegato III, parte B, le colonne relative a aldicarb, bromopropilato, clorfenvinfos, endosulfan, EPTC, etion, fention, metidation, simazina e triforine sono sostituite dalle seguenti: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
|
(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(2) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(3) Combinazione di antiparassitario e codice a cui si applica l'LMR fissato nella parte B dell'allegato III.
(F) = Liposolubile»
(4) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(5) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»
(6) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(7) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(F) = Liposolubile»